Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca
Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
Decreto ministeriale n. 41 del 23 aprile
2003
Regolamento recante le modalità di
svolgimento della 1ª e della 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (Rif. G.U. Serie
Generale n.140 del 19/06/2003)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in
particolare, l'articolo
3;
Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina
gli esami di Stato;
Visto il Testo Unico delle leggi in materia
di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;
Visto l'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'esigenza di individuare le
tipologie relative alla prima prova, al fine di mettere in condizione le
scuole di poter gestire le attività di programmazione coerenti con i diversi
modelli di scrittura;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
n. 221/2003 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti
normativi del 7 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.
17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota prot. n. 1075.1U/L dell'11 marzo 2003);
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1 - Prima prova scritta
1. La prima prova scritta è intesa ad
accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si
svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e
critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale
creatività.
2. Il candidato deve realizzare, a
propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:
– analisi e commento, anche arricchito da
note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in
poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione,
nell'interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione;
– sviluppo di un argomento scelto dal
candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento
storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico.
L'argomento può essere svolto in una forma scelta dal candidato tra i modelli
di scrittura del saggio breve e dell'articolo di giornale;
– sviluppo di un argomento di carattere
storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;
– trattazione di un tema su un argomento
di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale
possono essere fornite indicazioni di svolgimento.
3. Nella produzione dell'elaborato il
candidato deve dimostrare:
– correttezza e proprietà nell'uso della
lingua;
– possesso di adeguate conoscenze
relative sia all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in
cui esso si inserisce;
– attitudini allo sviluppo critico delle
questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che
sia anche espressione di personali convincimenti.
4. Nello svolgimento della prova di cui
al comma 2, lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in possesso di
conoscenze e competenze idonee all'individuazione della natura del testo e
delle sue strutture formali.
Art. 2 - Seconda prova scritta
1. La seconda prova scritta, che può
essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso
delle conoscenze specifiche del corso di studi frequentato dal candidato ed
ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi,
per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla
sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al
candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte. La suddetta
materia è individuata con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, entro la prima decade del mese di aprile.
Art. 3 - Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte
nel caso di mancato arrivo dei testi ministeriali
1. Qualora nel giorno stabilito per la
prima prova scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi,
il presidente della commissione ne informa il competente Ufficio scolastico o
il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine del
tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad
assicurarne la segretezza.
2. Ove, a causa di particolari difficoltà
o disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due
ore dall'ora prevista per l'inizio delle prove, la commissione provvede
immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.
3. Il commissario o i commissari aventi
specifica competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono
predispongono sollecitamente più proposte tra cui la commissione sceglie
quella definitiva.
4. I testi autonomamente predisposti
dalla commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca.
5. Con le stesse modalità di cui ai commi
precedenti la commissione procede nel caso di mancata acquisizione dei testi
relativi alla seconda prova scritta.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Roma, 23 aprile 2003
IL MINISTRO
Letizia Moratti
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