Decreto Ministeriale 8 giugno 1999,
n. 235
Modificazioni
ed integrazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1991, n. 245, concernente:
"Regolamento
recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse
attività di orientamento"
(in GU 23
luglio 1999, n. 171)
VISTA la legge 23 agosto
1988, n. 400, e in particolare l’articolo 17, comma 3;
VISTA la legge 19
novembre 1990, n. 341, e in particolare l’articolo 9, comma 4,
come modificato dalla legge 15 maggio
1997, n.127, articolo 17, comma 116;
VISTO il regolamento recante norme
in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di
orientamento, adottato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21
luglio 1997, n. 245;
VISTA la sentenza della
Corte Costituzionale n. 383 del 1998;
VISTE le direttive della Unione
europea (78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978; 78/687/CEE del
Consiglio, di pari data; 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978;
78/1027/CEE del Consiglio, di pari data; 85/384/CEE del Consiglio, del 10
giugno 1985; 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 e 93/16/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993);
CONSIDERATA l'esigenza di
modificare il decreto n. 245
del 1997 alla luce dei principi indicati dalla Corte
Costituzionale nella citata sentenza n. 383 del 1998, nonché di
adottare misure urgenti per l'anno accademico 1999-2000, nelle more
dell'approvazione di appositi disegni di legge;
VISTI i pareri del Consiglio
Universitario Nazionale resi in data 23 aprile e 5 maggio 1999;
UDITO il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del
24.05.1999;
VISTA la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17,
comma 3 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n.
1184/III.6/99 del 03 giugno 1999) così come attestata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con nota del 7 giugno 1999, prot. n.
1/1.1.4/31890/4.23.35;
ADOTTA
il seguente
regolamento
Art. 1
1. Al regolamento recante misure
in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di
orientamento, emanato con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 21
luglio 1997, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni e
integrazioni:
a) all'articolo 4, comma 2 lettera
a) le parole "fino all’anno accademico 2001-2002" sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 2,
lettera b) le parole "fino all’anno accademico 1999-2000" sono
soppresse;
c) all'articolo 4, comma 2, la
lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) i corsi di laurea di
nuova istituzione, in analogia con quanto previsto dall’articolo 38 della legge
14 agosto 1982, n. 590 e in conformità al presente regolamento, per i sei anni
successivi all’attivazione, fino alla data di entrata in vigore di ulteriori
disposizioni legislative in materia di accessi ai corsi universitari";
d) l'articolo 4, comma 4, è
sostituito dal seguente: "4. Per i corsi di cui al comma 2, lettere a) e
b), per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, a numero
programmato ai sensi del comma 2, lettera c), nonché per i corsi di
specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il
Ministro determina annualmente, con propri decreti, il numero dei posti a
livello nazionale, nonché dispone la ripartizione dei posti tra le università.
Il decreto riguardante i corsi di cui al comma 2, lettera a), è emanato sentito
il Ministro della sanità; i decreti riguardanti il corso di laurea in scienze
della formazione primaria e i corsi di specializzazione per l'insegnamento
secondario di cui al citato articolo 4,
comma 2, della legge n. 341 del 1990 sono emanati sentito il
Ministro della pubblica istruzione. I decreti di cui al presente comma sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Per la programmazione dei posti relativi
ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le
disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, articolo 2. I posti
relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere c) e d) e ai corsi di specializzazione,
con esclusione di quelli in medicina e chirurgia e di quelli per il corso di
laurea in scienze della formazione primaria e per le scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario, sono determinati dalle università; la predetta
determinazione è effettuata a partire dall'anno accademico 1998-1999, sulla
base delle procedure e dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b). Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 2 comma 1,
lettera b), sono abrogati i commi dal primo al quarto dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162."
e) all'articolo 4, i commi 3, 5 e
6 sono soppressi;
f) all'articolo 5, il comma 1, è
sostituito dal seguente:
"1. In sede di prima
applicazione i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono emanati
entro il 28 febbraio 2002. Il rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, è
redatto entro il 31 gennaio 2002";
g) all'articolo 5, comma 2, il
secondo periodo è sostituito con il seguente: "Per gli anni accademici
1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 le università accolgono domande di iscrizione
anche non precedute dalla preiscrizione";
h) all’articolo 5, comma 2,
l’ultimo periodo è soppresso;
i) all'articolo 5 il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. Per gli anni accademici
1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001 il Ministro determina, con propri
decreti, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per le immatricolazioni
ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all'articolo 4, comma 2, lettere
a), b) e c), nonché ai corsi di specializzazione per l'insegnamento
secondario".