Il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Decreto
Ministeriale 18 settembre 2002, n. 100
VISTO il D. Lgs. 16
aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
VISTO l'art. 21 della
Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
VISTO il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275;
VISTO l'art. 11 del
D.P.R. n. 275/99, che prevede l'adozione di iniziative su
base nazionale finalizzate all'innovazione degli ordinamenti degli studi, la
loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di
continuità e orientamento;
VISTO il D.I. 26 giugno
2000, n. 234 concernente "Norme in materia di curricoli
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche", adottato ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. n.275/99;
VISTA la Legge 10 marzo
2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTA la Legge 18
dicembre 1997, n. 440, riguardante l'istituzione del fondo
per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi;
VISTO il disegno di legge
n. 1306, concernente "Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";
RITENUTO di
promuovere, ai sensi dell'art. 11 del
D.P.R. n. 275/99, un progetto nazionale di sperimentazione,
al fine di accompagnare il processo di riforma all'esame del Parlamento,
attraverso l'apporto di un circuito di scuole che consenta di verificare i
contenuti della riforma per la parte concernente la scuola dell'infanzia e la
prima classe della scuola elementare;
RITENUTO,
pertanto, che il progetto di sperimentazione costituisce lo strumento idoneo
per attivare, attraverso la pratica didattica e il coinvolgimento del mondo
della scuola in maniera diretta e partecipata, una approfondita e puntuale
riflessione e verifica atte a sorreggere l'azione riformatrice e ad evidenziare
i fabbisogni della scuola in termini di strutture, personale, metodologie e
finanziamenti, nonché i modelli più efficaci di organizzazione didattica;
VISTO il
parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso
nell'adunanza del 10 settembre 2002, le cui osservazioni sono accolte nei
limiti e con le precisazioni espressi nella relazione formulata dal Ministro
nella medesima riunione;
ACQUISITE
le osservazioni formulate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI -
in data 10 settembre 2002 in ordine ai criteri di scelta delle scuole da
coinvolgere nella sperimentazione;
DECRETA:
Art. 1
Progetto
nazionale di sperimentazione
1.
È promosso un progetto di sperimentazione
in ambito nazionale al quale possono partecipare, di norma, non più di due
circoli didattici o istituti comprensivi per ogni provincia nonché due scuole
paritarie preferibilmente per ogni capoluogo di Regione, con eventuale
compensazione tra tipologie e a livello regionale o nazionale.
2.
La sperimentazione, da attuarsi nell'anno
scolastico 2002/2003, assume le caratteristiche di laboratorio di ricerca sui
contenuti attinenti alla riforma degli ordinamenti scolastici nella scuola
dell'infanzia e nella scuola elementare e, per quest'ultima, limitatamente alla
prima classe.
3.
Nelle suddette scuole, ove esistano le
condizioni, può essere sperimentata anche l'anticipazione della frequenza:
4.
nella scuola dell'infanzia, per le bambine
ed i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2003;
5.
nelle classi prime della scuola elementare,
per le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio
2003.
6.
In presenza di un numero di bambine e
bambini eccedente la disponibilità dei posti, il consiglio di circolo o di
istituto individua i criteri per l'ammissione alla frequenza anticipata.
7.
L'adesione al progetto viene deliberata
dagli organi collegiali di circolo o di istituto secondo la normativa vigente,
con particolare riferimento all'art. 3 del
D.P.R. n. 275/99.
8.
Per quanto riguarda la scuola
dell'infanzia, la sperimentazione dell'anticipo è attuata, d'intesa con gli
Enti Locali interessati, sulla base della libera adesione dei genitori, nonché
in presenza di effettive condizioni di fattibilità.
9.
I bambini e le bambine, nei confronti dei
quali è consentita la frequenza anticipata nella scuola dell'infanzia, sono
individuati facendo riferimento agli asili nido eventualmente presenti nel
territorio, e sempreché non esistano liste di attesa di coloro che compiano i
tre anni di età entro il 31.12.2002.
10. Nella
prima classe della scuola elementare, ferma restando la libera adesione dei
genitori, ai fini della sperimentazione dell'anticipo, l'individuazione delle
bambine e dei bambini é effettuata tra coloro che, avendone i requisiti,
provengano dalle scuole dell'infanzia nell'ambito territoriale dello stesso
circolo didattico o istituto comprensivo.
Art. 2
Requisiti
del progetto
1.
Il progetto di sperimentazione, da
elaborare a cura delle scuole interessate in funzione di una piena
valorizzazione dell'autonomia scolastica, deve recare l'indicazione dei
contenuti, degli obiettivi, degli strumenti da utilizzare, delle condizioni
organizzative, dei procedimenti metodologici prescelti e delle relative fasi di
attuazione.
2.
Il progetto di sperimentazione attesta
l'avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità ed individua le azioni di
monitoraggio delle attività da porre in essere in funzione dei risultati da
raggiungere.
3.
La sperimentazione è recepita nel Piano
dell'Offerta Formativa e viene realizzata in stretta collaborazione con le
famiglie interessate.
4.
L'utilizzazione dei docenti e del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai fini della realizzazione della
sperimentazione, avviene nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio,
previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti anche sulla base
di una apposita programmazione plurisettimanale.
5.
La sperimentazione riguarda gli aspetti del
progetto nazionale. L'attivazione della sperimentazione, secondo quanto
indicato nei successivi articoli, avviene nell'ambito della flessibilità
organizzativa e metodologico-didattica prevista dal regolamento sull'autonomia
scolastica.
6.
Nella scuola elementare l'attivazione
dell'insegnamento della lingua straniera (inglese) e dell'alfabetizzazione
informatica rappresenta connotazione essenziale del progetto di
sperimentazione.
7.
Le innovazioni sperimentali sono realizzate
tenendo conto delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni
scolastiche interessate, delle risorse acquisibili in ambito regionale e di
finanziamenti mirati a livello nazionale, comunque presenti in bilancio.
8.
La sperimentazione è assistita e sostenuta
da strutture di supporto, consulenza e monitoraggio di livello locale e
nazionale.
Art. 3
Quadro di
riferimento dell'iniziativa
Obiettivi
generali e specifici e piani di studio personalizzati
1.
Il quadro di riferimento dell'iniziativa
sperimentale, gli obiettivi generali del processo formativo, nonché gli
obiettivi specifici di apprendimento sono individuati dalle allegate
Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati, riferite
specificatamente alla scuola dell'infanzia ed alla scuola elementare, con esclusivo
riguardo, per quest'ultimo grado di studi, alla prima classe.
2.
Aspetti essenziali della sperimentazione
sono:
a.
la progettazione, nel quadro degli
obiettivi generali del processo formativo e di quelli specifici di
apprendimento, di piani di studio personalizzati, attraverso l'individuazione
di obiettivi formativi correlati alla maturazione delle competenze degli
allievi, al tempo scuola, all'articolazione delle attività didattiche per
sezioni, classi e gruppi laboratoriali ed alle risorse organizzative dell'istituto;
b.
la compilazione del portfolio delle
competenze individuali ai fini dell'orientamento e della valutazione degli
allievi;
c.
la flessibilità del modello organizzativo;
d.
la continuità educativa e didattica per la
gestione dell'anticipo scolastico e per la qualificazione del collegamento tra
asili nido, scuola dell'infanzia e scuola elementare;
e.
l'organizzazione della funzione docente
legata all'espletamento di compiti di tutoraggio, coordinamento, ecc. e le
conseguenti esigenze di formazione in servizio, nel rispetto delle norme
contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali.
Art. 4
Continuità
educativa
Raccordi
tra asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola elementare
1.
La scuola dell'infanzia cura l'attivazione
di forme di raccordo con i servizi educativi pre- scolastici ed in particolare
con l'asilo nido, soprattutto laddove si sperimenti anche l'anticipazione della
frequenza.
2.
La scuola elementare attiva forme di
raccordo pedagogico, didattico ed organizzativo con la scuola dell'infanzia. I
progetti di continuità, che descrivono anche le modalità di rapporto con i
genitori degli alunni nonché forme di valorizzazione della cultura e della
comunità di appartenenza delle bambine e dei bambini, trovano esplicita
formulazione nei piani dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica. Tali
progetti possono prevedere la costituzione di team integrati tra docenti della
scuola elementare e quelli della scuola dell'infanzia.
Art. 5
Flessibilità
organizzativa nella scuola dell'infanzia
1.
La sperimentazione nella scuola
dell'infanzia comporta un'accentuazione della flessibilità organizzativa, da
articolare con particolare riguardo agli aspetti concernenti:
o
la riorganizzazione delle sezioni;
o
la ristrutturazione degli spazi;
o
la rimodulazione dei tempi;
o
la ridefinizione delle attività ricorrenti
di vita quotidiana;
o
il potenziamento dei tempi riservati
all'accoglienza.
2.
Nel caso in cui l'iniziativa sperimentale
preveda anche l'anticipazione della frequenza, attraverso intese con gli Enti
Locali, viene curata la collaborazione con gli asili nido del territorio, anche
al fine di avvalersi in convenzione di specifiche figure professionali in essi
presenti.
3.
In caso di anticipo della frequenza, nelle
scuole interessate alla sperimentazione, la quota di posti disponibili rispetto
al limite massimo viene ridotta in proporzione.
Art. 6
Flessibilità
organizzativa nella scuola elementare
1.
La sperimentazione comporta, per ogni
classe prima, un'organizzazione della prestazione docente in team, la cui
flessibilità è caratterizzata da una differenziazione di funzioni, connesse
alla presenza di un docente tutor, al fine di corrispondere a precisi compiti
educativi.
2.
Il docente tutor del team assicura in
ciascun gruppo-classe una presenza temporale settimanale indicativamente
individuata tra le 18 e le 21 ore di insegnamento frontale.
3.
Il docente tutor cura la continuità
educativa e didattica e il rapporto con le famiglie ed assicura, altresì, la
coerenza e la gradualità dei percorsi formativi di ogni alunno, facilitandone e
potenziandone le relazioni interpersonali ed educative. Tale docente svolge,
pertanto, funzioni di coordinatore del team docente e di tutor nei confronti
degli alunni, curando la compilazione del portfolio delle competenze, d'intesa
con gli altri docenti del team, in collaborazione con le famiglie.
4.
Per lo svolgimento di tali funzioni il
docente tutor utilizza le ore mancanti al completamento dell'orario di servizio
in un arco temporale anche plurisettimanale.
5.
La presenza del docente tutor comporta che,
in relazione all'organizzazione didattica della scuola elementare in cui sono
previsti di norma tre insegnanti ogni due classi, le iniziative di
sperimentazione di cui al presente decreto risultano più agevolmente
realizzabili nei plessi in cui sono presenti almeno due classi prime.
6.
All'interno del team nelle classi prime
interessate viene individuato un docente responsabile di attività
laboratoriali, secondo le indicazioni contenute nel progetto sperimentale.
Art. 7
Portfolio
delle competenze
1.
La scuola accompagna ciascun bambino con un
portfolio (o cartella) delle competenze, a mano a mano sviluppate, che
comprende:
o
la descrizione dei percorsi seguiti e dei
progressi educativi raggiunti;
o
la documentazione essenziale e
significativa prodotta dagli alunni durante il percorso formativo.
2.
Il portfolio delle competenze individuali è
compilato ed aggiornato, in stretta collaborazione con la famiglia, a cura,
rispettivamente, dei docenti di sezione della scuola dell'infanzia e del
docente tutor della scuola elementare, d'intesa con gli altri docenti del team.
3.
Nella scuola elementare la valutazione
periodica e finale, sulla base della normativa vigente, certifica le competenze
acquisite tramite le unità di apprendimento elaborate durante il percorso
scolastico.
Art. 8
Formazione del
personale
1.
Nel quadro delle iniziative generali di
formazione, vengono assicurate al personale scolastico coinvolto nella
sperimentazione opportune azioni di formazione in servizio, con metodologie
qualificate ed interattive, quali l'e-learning integrato. Tali attività possono
realizzarsi all'interno della scuola, anche in forma di ricerca-azione o in
gruppi di miglioramento, in collegamento con gli I.R.R.E., i servizi del
territorio, le reti di scuole e gli istituti universitari e di ricerca.
2.
La partecipazione ad attività di formazione
deve essere certificata.
3.
Nell'ambito del progetto di sperimentazione
le scuole devono prevedere tempi adeguati per attività collegiali di
progettazione, documentazione, preparazione dei materiali, verifica e
valutazione.
Art. 9
Piano
regionale delle scuole aderenti alla sperimentazione
1.
Il Direttore Generale regionale, acquisite
le delibere di adesione alla sperimentazione da parte delle scuole, redige il
piano regionale delle istituzioni scolastiche inserite nel programma nazionale
di sperimentazione, tenendo conto dell'esistenza delle migliori condizioni
organizzative, strutturali, professionali e operative tra le quali, a titolo
esemplificativo, si indicano le seguenti:
o
possibilità di distribuire nelle sezioni e
classi funzionanti le bambine e i bambini di età inferiore rispettivamente a
tre e sei anni;
o
disponibilità, per la scuola dell'infanzia,
di ambienti e spazi adeguati per lo svolgimento delle attività educative e
didattiche previste dalla sperimentazione;
o
presenza di docenti disponibili a svolgere,
nell'ambito dei vigenti obblighi di servizio, funzioni di tutoraggio e di
coordinamento,nonchè di personale fornito delle necessarie competenze
professionali per attivare l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione
informatica.
2.
Il Direttore Generale regionale interviene,
a seguito di motivate richieste da parte delle scuole interessate alla
sperimentazione, per assicurare le risorse disponibili, anche con il ricorso ai
finanziamenti messi a sua disposizione ai sensi dalla legge 18
dicembre 1997, n. 440.
Art. 10
Organismi
di supporto e sviluppo della sperimentazione
1.
Al fine di sostenere le iniziative di
sperimentazione e di dare sviluppo al processo di qualificazione della scuola
dell'infanzia e della scuola elementare, vengono istituiti un Osservatorio
nazionale ed Osservatori regionali.
2.
L'Osservatorio Nazionale è istituito presso
il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione del MIUR, con la funzione anche
di definire criteri per il monitoraggio del progetto nazionale di
sperimentazione. La composizione dell'Osservatorio Nazionale è definita con
decreto del Ministro.
3.
L'Osservatorio regionale è istituito, con
provvedimento del Direttore Generale presso ogni Ufficio scolastico regionale,
per lo svolgimento dei compiti indicati al comma precedente. Il predetto
Osservatorio è composto dal Direttore Generale regionale, che lo presiede, da
ispettori tecnici della scuola elementare e dell'infanzia, da un rappresentante
dell'I.R.R.E., dell'Università, degli Enti Locali interessati e da docenti
rappresentanti delle scuole statali e paritarie coinvolte nella
sperimentazione. L'Osservatorio si avvale di gruppi tecnici di supporto alle
istituzioni scolastiche coinvolte nella sperimentazione per la realizzazione
della iniziativa.
Il presente
decreto è sottoposto ai controlli di legge.
IL MINISTRO
Letizia
Moratti