Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca
Direzione generale del personale e degli affari generali e
amministrativi - Div. I
Decreto Ministeriale n. 39
Roma 30 gennaio 1998
TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI
IMPARTITE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRE E A
POSTI DI INSEGNAMENTO TECNICO-PRATICO E DI ARTE APPLICATA NELLE SCUOLE ED
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA (n. 39.)
VISTO l'art. 405 del Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente le norme comuni dei concorsi per il
reclutamento del personale docente;
VISTO il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni, con il quale
sono state determinate le previgenti classi di concorso a cattedre, a posti
di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata;
VISTO il D.M. 24 novembre 1994 n. 334
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995 -
Serie Generale) e successive modifiche e integrazioni, di cui ai DD.MM. 24 febbraio 1995, n. 62
(Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 1995 - Serie Generale), 17 aprile 1996, n. 151 (Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1996 - Serie Generale) 14 giugno 1996, n. 230 (Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1996 - Serie Generale; ) 28 marzo 1997, n. 231 ( Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 1997 - Serie Generale),
e 22 dicembre 1997, n.896 ( * )
concernenti un "Nuovo ordinamento delle classi di abilitazione
all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante
tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria ed artistica."
CONSIDERATA l'esigenza di riunire in un
testo coordinato le disposizioni emanate in materia di ordinamento delle
classi di concorso;
( * ) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 35 del 12 febbraio 1998 - Serie Generale
RITENUTO non necessario far riferimento
nel presente decreto alle norme di cui all'art. 1, comma 5, e all'art. 4, commi 1, 2, 3 , 6, 7 e 9 del D.M. n. 334/1994, nonché all'art. 1, comma 2 del D.M. n. 230/1996 e
all'art. 4, commi 2 e 3 del D.M. n. 231/1997 soprarichiamati, in quanto, per
il loro carattere di transitorietà, hanno già prodotto i loro effetti;
RITENUTO opportuno rielaborare il
contenuto dei decreti soprarichiamati, concernenti il nuovo ordinamento delle
classi di concorso nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed
artistica al fine di renderne più agevole la lettura e di correggere alcuni
errori materiali;
DECRETA:
ART. 1
( Classi di concorso a cattedre)
1. Le classi di concorso a cattedre sono
quelle indicate nella Tabella A, annessa al presente decreto.
2. Detta Tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, nella colonna
2, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre,
nella colonna 3, i titoli di studio validi ai medesimi fini se
conseguiti entro un determinato anno accademico e, nella colonna 4,
gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso stesse.
3. Il diploma di abilitazione assume la
medesima denominazione della classe di concorso di cui alla colonna 1
della sopracitata Tabella.
4. Le classi di concorso e le classi di
abilitazione del pregresso ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle
vigenti classi di concorso, secondo la Tabella A/1, annessa al presente decreto, con le limitazioni di cui al
successivo articolo 5, comma 3.
5. La corrispondenza tra alcune delle
abilitazioni del vigente ordinamento viene rideterminata con l'allegata Tabella A/2.
6. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a
cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nonché per il
reclutamento del personale docente con contratto a tempo determinato nelle
medesime scuole, in aggiunta ai titoli di accesso alle classi di concorso
enunciati nella Tabella A, sono considerate valide anche le
lauree che hanno cambiato denominazione, secondo le precisazioni di cui alla Tabella A/3 annessa al presente decreto.
7. Nella Tabella A/4 di omogeneità, allegata al
presente decreto, sono individuati gli esami universitari, affini a quelli
richiesti nel piano di studi di specifici titoli accademici, validi per
l'accesso alle relative classi di concorso del vigente ordinamento.
ART. 2
( Classi di concorso a posti di insegnamento
tecnico-pratico )
1. Le classi di concorso a posti di
insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria sono
quelle indicate nella Tabella C, annessa al presente decreto.
2. Detta Tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, nella colonna
2, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a posti di
insegnamento tecnico-pratico, nella colonna 3, i titoli di studio
validi ai medesimi fini se conseguiti entro un determinato anno scolastico e,
nella colonna 4, gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso
stesse.
3. Le classi di concorso del pregresso
ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle vigenti classi di concorso,
secondo la Tabella C/1, annessa al presente decreto.
4. La tavola di corrispondenza annessa al
D.M. 3 settembre 1982 conserva la
sua validità, ai fini della corrispondenza tra le classi di concorso a posti
di insegnamento dei precedenti ordinamenti.
ART. 3
( Classi di concorso a posti di insegnamento d'arte
applicata )
1. Le classi di concorso a posti di
insegnamento d'arte applicata negli istituti d'arte sono quelle indicate
nella Tabella D, annessa al presente decreto.
2. Detta Tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, nella colonna
2, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a posti di
insegnamento d'arte applicata, nella colonna 3, i titoli di studio
validi ai medesimi fini se conseguiti entro un determinato anno accademico
ovvero scolastico e, nella colonna 4, gli insegnamenti compresi nelle
classi di concorso stesse.
3. Le classi di concorso del pregresso
ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle vigenti classi di concorso,
secondo la Tabella D/1, annessa al presente decreto.
ART. 4
( Disposizioni particolari in materia di abilitazioni )
1. Coloro che sono in possesso
dell'abilitazione di cui alla colonna 2 dell'allegata Tabella A/2 del presente decreto, possono
partecipare ai concorsi, al fine del conseguimento dell'abilitazione per la
corrispondente classe della colonna 1 della medesima Tabella A/2, sostenendo solo le prove d'esame scritte, grafiche ed
orali per le discipline mancanti, purché in possesso del prescritto titolo di
studio.
2. Coloro che sono in possesso di diplomi
di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A-
Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso
ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e
fisica.
3. Coloro che sono in possesso di diplomi
di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 50/A-
Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e
36/A- Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione, ovvero per le classi
di concorso LXVI e XLII del pregresso ordinamento, sono da considerarsi
abilitati per la classe 37/A- Filosofia e storia.
ART. 5
( Norme transitorie per le classi di concorso 4/A, 7/A,
13/A, 17/A,.
18/A, 20/A, 35/A, 36/A, 38/A, 40/a, 42/A, 57/A, 60/A)
Docenti abilitati non di ruolo
1. Relativamente alle classi di
concorso 4/A, 7/A, 13/A, 17/A, 18/A, 20/A, 35/A, 36/A, 38/A, 40/A,
42/A, 57/A, 60/A, coloro che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi
a cattedre e a posti per esami e titoli ovvero per soli titoli, nonché nelle
graduatorie provinciali permanenti del personale docente abilitato, in quanto
in possesso di abilitazione relativa ad una delle classi di concorso
accorpate, aspirante alle supplenze e che risultano in possesso di un titolo
di accesso, non più previsto in virtù del vigente ordinamento, conservano il
diritto alla permanenza in dette graduatorie in corso di validità, alla condizione
di cui al successivo comma 2.
2. Nell'ambito delle suddette
graduatorie, agli aspiranti non in possesso dei titoli di studio
previsti dal presente decreto ministeriale - Tab. A, colonne 2 e 3 - possono essere
conferite, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
determinato, le sole cattedre relative ad insegnamenti cui avevano titolo ad
accedere secondo il pregresso ordinamento
E' consentito, peraltro, agli aspiranti
di cui sopra, di accedere a tutti gli insegnamenti compresi in ciascuna delle
suddette classi di concorso, solo dopo il conseguimento dell'abilitazione
specifica, ottenuta a seguito della partecipazione a procedure concorsuali o
abilitanti.
3. La Tabella A/1 di corrispondenza
tra abilitazioni del vecchio e del nuovo ordinamento, di cui all'articolo 1,
comma 2 del presente decreto, non trova applicazione per i docenti abilitati
non di ruolo nelle sopracitate classi di concorso, senza il possesso del
prescritto titolo di studio.
Docenti non abilitati
4. I docenti non abilitati,
inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza, di cui alle
classi di concorso citate nel precedente comma 1, in possesso di titoli di
studio non più considerati validi ai sensi dell'ordinamento vigente - Tab. A, colonne
2 e 3 -, conservano il diritto alla permanenza in dette graduatorie e ad essi
sono attribuibili le sole cattedre e posti relativi ad insegnamenti cui
avevano titolo di accesso secondo l'ordinamento precedente.
5. I docenti non abilitati, di cui
al precedente comma 4, sono ammessi a partecipare, per una volta soltanto,
sia alle prime procedure concorsuali per esami e titoli, sia alle prime
procedure abilitanti, che saranno indette dal Ministero della pubblica
istruzione dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per le classi di
concorso di cui alle graduatorie medesime.
ART. 6
( Scuole della provincia di Bolzano )
1. Le disposizioni del presente decreto trovano
applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località
ladine della provincia di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a
norma dell'art. 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, non saranno sostituite.
ART. 7
( Scuole in lingua slovena )
8. Le disposizioni del presente decreto
trovano applicazione per le scuole in lingua slovena delle province di
Trieste e Gorizia.
Roma, lì 30 gennaio 1998
IL MINISTRO: Berlinguer
Tabelle allegate:
Tabella A: Elenco delle classi di concorso a cattedre
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica
Tabella A/1: Corrispondenza
tra il pregresso ed il vigente
ordinamento
Tabella A/2: Corrispondenza
delle abilitazioni di cui al presente ordinamento
Tabella A/3: Lauree
soppresse o che hanno cambiato denominazione Corrispondenze
Tabella A/4: Tabella di
omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di accesso
alle classi di concorso di cui alle colonne 2 e 3 della Tabella A
Tabella C: Elenco delle
classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti di
istruzione secondaria
Tabella C/1: Corrispondenza
tra il pregresso ed il vigente ordinamento
Tabella D: Elenco delle
classi di concorso a posti di insegnante di arte applicata negli istituti di
istruzione secondaria artistica
Tabella
D/1: Corrispondenza
tra il pregresso ed il vigente ordinamento
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