Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382
(Registrato
alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998 - Registro n. 1 Pubblica istruzione,
foglio n. 316 - in GU 04.11.98)
Regolamento
recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute
nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed
integrazioni
Il
Ministro della Pubblica Istruzione
di
concerto con i
Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400, in particolare l'articolo 17,
commi 3 e 4;
Visto il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, così come
modificato ed integrato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto il decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Visti in
particolare l'articolo 1,
comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
come modificato dal comma 2 dell'articolo 1- bis
della legge 23 dicembre 1996, n. 649, e l'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come modificato dall'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
secondo cui le norme dei decreti medesimi, in relazione ai settori interessati,
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione
pubblica; Considerato che tra i settori indicati nei citati articoli sono
compresi gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del
Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292,
emanato ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
con il quale sono stati individuati i datori di lavoro nell'ambito scolastico;
Vista la legge 11 gennaio
1996, n. 23;
Udito il parere
del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 1 giugno 1998; Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
effettuata con nota n. 3142 del 22 giugno 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Le
disposizioni contenute nel decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come
modificato e integrato dalla legge 23
dicembre 1996, n. 649, e nel decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato ed integrato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si applicano a
tutte le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado,
relativamente al personale ed agli utenti delle medesime istituzioni, tenendo
conto delle particolari esigenze connesse al servizio dalle stesse espletato,
come individuate dal presente decreto. I predetti decreti legislativi e
successive modifiche e integrazioni sono appresso indicati, rispettivamente,
come decreto
legislativo n. 277 e decreto
legislativo n. 626. Per datori di lavoro nell'ambito
delle istituzioni scolastiche ed educative statali si intendono i soggetti
individuati come tali nell'ambito scolastico nel decreto del
Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292.
2. Sono
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626,
gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi
e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di
laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di
lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente
applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi
non sono comunque computati, ai sensi del decreto
legislativo n. 626, ai fini della determinazione del
numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari
obblighi. In tali ipotesi le attività svolte nei laboratori o comunque nelle
strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativodidattico.
Tale specificità ed i limiti anche temporali dell'attività svolta vengono
evidenziati nel documento dei fattori di rischio da elaborare da parte del
datore di lavoro e costituiscono il parametro di riferimento per le
amministrazioni preposte alla vigilanza in materia.
3. I datori di
lavoro, negli ambiti di competenza per quanto concerne le istituzioni
scolastiche ed educative statali e secondo quanto previsto dallo specifico
accordo di comparto, attivano gli opportuni interventi, promuovono ogni idonea
iniziativa di informazione e di formazione e provvedono alla programmazione e
organizzazione degli adempimenti previsti in caso di emergenza dagli articoli 12, 13,
14 e 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Restano fermi
gli obblighi in materia di prevenzione e protezione previsti dalle disposizioni
vigenti e, in particolare, gli obblighi di adempimento stabiliti dal decreto del
Ministro dell'interno 26 agosto 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 16 settembre
1992, recante norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e quelli
previsti dal decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
riguardanti la protezione contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e
biologici ed in particolare dal piombo, dall'amianto e dal rumore.
Art. 2. Servizio di prevenzione e di protezione
1. Il datore di
lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti
dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione degli allievi di cui
all'articolo 1, comma 2, non superi le 200 unità.
2. Il datore di
lavoro può, altresì, designare, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro
designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.
3. Ai fini di cui al comma precedente,
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato
tra le seguenti categorie:
a) personale interno all'unità
scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione
ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiari a
tal fine disponibile;
b) personale
interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che
si dichiari a tal fine disponibile;
c) personale
interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti
adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di
istituti.
4. Gruppi di
istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al
fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti
all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine è stipulata apposita
convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura
degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza
previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti
specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno.
Alla stipulazione della predetta convenzione può provvedere anche l'autorità
scolastica competente per territorio.
Art. 3. Documento relativo alla
valutazione dei rischi
1. Il datore di
lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla valutazione dei
rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di
prevenzione e di protezione, ove designato.
2. Nelle scuole
statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento di cui al comma
1, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti
alla fornitura degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente preposti
alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.
Art. 4. Sorveglianza sanitaria
1. Ai sensi dell'articolo 16 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la
sorveglianza sanitaria, a mezzo del medico competente, è finalizzata a
realizzare specifici controlli nelle istituzioni scolastiche ed educative nelle
quali la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia
evidenziato concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei
lavoratori tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Accertato
tale presupposto, il datore di lavoro procede alla nomina del medico
competente, ai fini ed agli effetti di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo n. 626.
2. Nelle scuole
statali l'individuazione del medico competente è concordata preferibilmente con
le aziende sanitarie locali competenti per territorio o con una struttura
pubblica ove sia disponibile un medico con i requisiti indicati per la funzione
di medico competente, sulla base di apposite convenzioni tipo da definirsi tra
le strutture medesime e l'autorità scolastica competente per territorio.
Art. 5. Raccordo con gli enti
locali
1. Il datore di
lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti
locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi
dell'articolo 4,
comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 626;
con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di
lavoro medesimo, secondo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma
12.
2. Nel caso in
cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del servizio di
prevenzione e di protezione, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla
sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo
stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di
pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti
di obbligo.
3. L'autorità
scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna iniziativa di
raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed educative e gli
enti locali ai fini dell'attuazione delle norme del presente decreto.
Art. 6. Attività di informazione e di
formazione
1. Specifiche
iniziative sono assunte dall'amministrazione scolastica in ordine alla
formazione e all'aggiornamento in tema di prevenzione e protezione dei soggetti
individuati come datori di lavoro, i quali, a loro volta, provvedono
all'informazione prevista dall'articolo 21 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la formazione dei
lavoratori prevista dall'articolo 22
del predetto decreto legislativo.
2. Iniziative ed
attività di formazione, di informazione e di addestramento del personale
dipendente sono altresì effettuate d'intesa con gli enti istituzionalmente preposti
alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. I contenuti
minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e
dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono quelli fissati dal decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità in data 16
gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
4. Criteri,
iniziative e risorse in materia di informazione e formazione sono altresì
definiti dagli specifici accordi contrattuali.
Art. 7. Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza
1.
L'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui agli
articoli 18 e
seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
è disciplinata dagli accordi da stipularsi in sede di contrattazione sindacale,
sulla base del contratto
collettivo quadro concordato il 7 maggio 1996
tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)
e le organizzazioni sindacali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1996.
Art. 8. Istituzioni scolastiche ed
educative non statali
1. Il presente
decreto trova applicazione anche nei confronti delle istituzioni scolastiche ed
educative legalmente riconosciute, parificate e pareggiate, limitatamente
all'articolo 1, articolo 2 comma 1, articolo 3 comma 1, articolo 4 comma 1. Ai
predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al
titolo VIII, articoli 345
e 353, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Ove il soggetto gestore sia una persona giuridica, per datore di lavoro si
intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il Ministro della
pubblica istruzione
Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale
Il Ministro della
sanità
Il Ministro per
la funzione pubblica
Visto, il
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