Decreto
Ministeriale 354 del 10 agosto 1998
Costituzione
di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo
snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse
Allegati
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO
l'art. 405 del
Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994,
concernente le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del personale
docente;
VISTO
il Testo Coordinato delle disposizioni emanate in materia di ordinamento delle
classi di concorso a cattedre e a posti nelle scuole secondarie, di cui al D.M. n. 39 del
30 gennaio 1998, pubblicato nel Supplemento
Ordinario al Bollettino Ufficiale n. 11-12 del 12-19 marzo 1998;
VISTO
l'art. 40 comma
10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la possibilità di indire concorsi a cattedre per ambiti
disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti,
anche di diverso ordine e grado, ai quali si può accedere con il medesimo
titolo di studio;
RITENUTO
opportuno costituire alcuni ambiti disciplinari più ampi, ai fini del
reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli,, del personale docente
della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed
economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, una più ampia
mobilità professionale al personale nell'ambito del settore individuato;
VISTI
i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, espressi nelle
sedute del 22 maggio, 23 giugno 1998 e 16 luglio 1998;
RITENUTO
relativamente al nuovo ambito disciplinare 4 ( classi 43/A e 50/A ), di non
condividere il reinserimento della laurea in Discipline delle arti, della
musica e dello spettacolo, già prevista come titolo ad esaurimento, purché
conseguita entro l'anno accademico 1986/1987;
RITENUTO
altresì, di non potersi adeguare ai suddetti pareri, anche per ciò che concerne
l'esclusione della laurea in Conservazione dei beni culturali, per il
sopracitato ambito disciplinare 4, dal momento che tale titolo, se conseguito
con il prescritto piano di studi, configura sostanzialmente un percorso
formativo idoneo all'insegnamento delle materie letterarie, sia nella scuola
media che negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
RITENUTO
opportuno, comunque, costituire il nuovo ambito disciplinare 6 tra classi di
concorso (75/A e 76/A ), appartenenti entrambe al settore della scuola
secondaria superiore, per le finalità già richiamate;
RITENUTO
di non poter accogliere l'indicazione del C.N.P.I., per ciò che concerne,
quanto al medesimo nuovo ambito disciplinare 6, l'inserimento, tra i titoli di
accesso, di diplomi di livello universitario, essendo rinviata tale operazione
di ulteriore modifica al momento della riforma dei cicli scolastici;
CONSIDERATO inoltre,
di dover richiamare le norme transitorie, di cui all'articolo 5,
commi 4 e 5 del Testo Coordinato n.39/1998
sopracitato, per i docenti non abilitati, inseriti nelle graduatorie
provinciali permanenti di supplenza, relativamente alle classi di concorso
aggregate nei nuovi ambiti disciplinari, in possesso di titoli di studio non
più validi ai sensi del presente decreto;
RITENUTA l'opportunità
di accogliere, relativamente all'ambito disciplinare 8 (classi 38/A, 47/A e
49/A ), la seconda soluzione proposta dal C.N.P.I., prevedendo la
corrispondenza tra l'abilitazione 49/A e le abilitazioni 38/A e 47/A;
D
E C R E T A:
Art. 1
1.
Ai soli fini dell'accesso ai ruoli, mediante concorso, per esami e titoli, del
personale docente della scuola secondaria ed artistica, della mobilità e della
utilizzazione del personale medesimo sono costituiti, mediante apposita
aggregazione di classi di concorso, i seguenti ambiti disciplinari contenenti
gli insegnamenti impartiti in più scuole ed istituti anche di diverso ordine e
grado:
A - AMBITI
DISCIPLINARI (per aggregazione di classi di concorso
prevalentemente in senso verticale)
A.D. 1 - per
aggregazione delle classi 25/A e 28/A
A.D. 2 - per
aggregazione delle classi 29/A e 30/A
A.D. 3 - per
aggregazione delle classi 31/A e 32/A
A.D. 4 - per
aggregazione delle classi 43/A e 50/A
A.D. 5 - per
aggregazione delle classi 45/A e 46/A
A.D. 6 - per
aggregazione delle classi 75/A e 76/A
B - AMBITI
DISCIPLINARI (per aggregazione di classi di concorso
prevalentemente in senso orizzontale)
A.D. 7 - per
aggregazione delle classi 36/A - 37/A
A.D. 8 - per
aggregazione delle classi 38/A - 47/A - 49/A
A.D. 9 - per
aggregazione delle classi 43/A -50/A - 51/A - 52/A
C - AMBITI
DISCIPLINARI (per aggregazione di classi di concorso in
senso orizzontale per gli insegnamenti tecnico-pratici)
A.D. 10 - per
aggregazione delle classi 4/C - 8/C
A.D. 11 - per
aggregazione delle classi 5/C - 14/C
A.D. 12 - per
aggregazione delle classi 6/C - 12/C - 16/C - 34/C - 40/C
A.D. 13 - per
aggregazione delle classi 7/C - 10/C - 22/C
A.D. 14 - per
aggregazione delle classi 17/C - 23/C
A.D. 15 - per
aggregazione delle classi 24/C - 35/C
A.D. 16 - per
aggregazione delle classi 26/C - 27/C
A.D. 17 - per
aggregazione delle classi 28/C - 29/C
A.D. 18 - per
aggregazione delle classi 30/C - 31/C
A.D. 19 - per
aggregazione delle classi 41/C - 42/C
A.D. 20 - per
aggregazione delle classi 50/C - 51/C - 52/C
2.
I nuovi ambiti disciplinari di cui al presente decreto non comportano modifiche
alla normativa vigente in materia di formazione delle cattedre e dell'organico
del personale docente.
Art. 2
1. I
titoli di accesso, parzialmente modificati e i relativi piani di studi, nonché
le prove d'esame afferenti i nuovi ambiti disciplinari, sono indicati nell'Allegato 1, che fa parte integrante del
presente decreto.
2.
Negli ambiti disciplinari di cui al precedente art. 1, la partecipazione alle
procedure concorsuali per il reclutamento, mediante concorso, per esami e
titoli, ovvero per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità per
ciascuna delle classi di concorso in essi indicate, è consentita a coloro che
sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti, per detta classe, nella
colonna 2 dell'Allegato 1 sopra citato. Qualora il titolo di accesso sia comune
a più classi di concorso dell'ambito disciplinare, il candidato potrà
partecipare alla procedura concorsuale, conseguendo più abilitazioni o
idoneità.
3.
Per la partecipazione alla procedura concorsuale ai fini dell'accesso ai ruoli
del personale docente nelle scuole secondarie ed artistiche, è necessario
sostenere tutte le prove obbligatorie comuni e, laddove previste, quelle
aggiuntive indicate nel sopraddetto Allegato 1.
4.
I candidati abilitati, che partecipino al concorso ai soli fini del
conseguimento di altra abilitazione compresa in uno degli ambiti disciplinari
di cui all'art. 1, lettera B, debbono sostenere le sole prove aggiuntive
relative all'ambito disciplinare medesimo previste dal già citato Allegato 1.
5.
Per ambiti disciplinari aventi specifiche caratteristiche si rinvia alle
disposizioni particolari impartite negli articoli che seguono.
Art. 3
( A.D. da 1 a 6 )
1.
Gli ambiti disciplinari di cui alla Lettera A del precedente art. 1, sono
costituiti per aggregazione tra classi di concorso appartenenti alla scuola
secondaria di 1° e di 2° grado ad eccezione dell'ambito disciplinare 6,
costituito tra classi di concorso appartenenti al medesimo grado per il quale,
tuttavia , l'accesso è consentito, come per gli altri ambiti, con il medesimo
titolo di studio.
2.
Per l'accesso agli ambiti disciplinari, di cui alla Lettera A sopraddetta, è
prevista una prova scritta obbligatoria e comune, il cui mancato superamento
comporta l'esclusione dall'unica prova orale obbligatoria e comune.
3.
Il superamento delle prove consente il conseguimento delle abilitazioni
comprese nel nuovo ambito disciplinare, secondo la tabella di corrispondenza, Allegato 2 al presente decreto.
4.
I docenti in possesso di una abilitazione all'insegnamento di discipline
comprese nel nuovo ambito disciplinare sono abilitati per tutti gli
insegnamenti dell'ambito stesso.
5.
Limitatamente all'ambito disciplinare 6 ( classi 75/A e 76/A ), i docenti
titolari degli insegnamenti compresi nella classe 75/A sono abilitati per tutti
gli insegnamenti confluiti nel nuovo ambito disciplinare, previo superamento di
apposito corso di riconversione professionale.
6.
I docenti non abilitati, inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di
supplenza, di cui alle classi di concorso aggregate nei nuovi ambiti
disciplinari 4 e 6 (unificazione rispettivamente delle classi 43/A e 50/A e
delle classi 75/A e 76/A), in possesso di titoli di studio non più considerati
validi ai sensi del presente decreto, conservano il diritto alla permanenza in
dette graduatorie e ad essi sono attribuibili le sole cattedre e posti relativi
ad insegnamenti, cui avevano titolo di accesso secondo l'ordinamento
precedente.
7.
I docenti non abilitati, di cui al precedente comma 6, sono ammessi a
partecipare, per una volta soltanto, sia alle prime procedure concorsuali per
esami e titoli, sia alle prime procedure abilitanti, che saranno indette dal
Ministero della pubblica istruzione dopo l'entrata in vigore del presente
decreto, per le classi di concorso di cui alle graduatorie medesime.
Art. 4
( A.D. da 7 a 9 )
1.
Gli ambiti disciplinari di cui alla lettera B del precedente art. 1 sono
costituiti per aggregazione tra classi di concorso appartenenti prevalentemente
alla scuola secondaria di 2° grado.
2.
Per l'accesso agli ambiti disciplinari di cui alla Lettera B sopraddetta, con
la sola eccezione dell'ambito disciplinare 8, sono previste prove obbligatorie
e comuni, il cui mancato superamento comporta l'esclusione dalle prove
aggiuntive indicate nel citato Allegato 1.
3.
Il superamento delle prove aggiuntive consente il conseguimento delle
rispettive abilitazioni.
4.
L'ambito disciplinare 8 è articolato per moduli come indicato nell'Allegato 1;
la prova scritta di fisica è obbligatoria e comune alle classi 38/A e 49/A; la
prova scritta di matematica è obbligatoria e comune alle classi 47/A e 49/A; la
prova di laboratorio di fisica è aggiuntiva per la classe 38/A e 49/A.
5.
I docenti abilitati, purché in possesso dei titoli di accesso previsti dal
presente decreto, possono partecipare alla procedura concorsuale per il
conseguimento delle abilitazioni relative all'ambito disciplinare di
riferimento sostenendo solo le prove aggiuntive, indicate nel citato Allegato 1, salvo quanto previsto dal comma
successivo.
6.
Relativamente all'ambito disciplinare 7, i docenti non di ruolo, in possesso
dell'abilitazione LXXXII, conseguita ai sensi del pregresso ordinamento, di cui
al D.M. 3 settembre
1982, e considerata non corrispondente
all'abilitazione per la classe 36/A del vigente ordinamento, ai sensi dell'art.
5, comma 3, del Testo Coordinato, citato in premessa, per conseguire
l'abilitazione per la predetta classe 36/A, debbono sostenere solo la prova
scritta obbligatoria comune e la prova orale aggiuntiva.
7.
Relativamente all'ambito disciplinare 8, la Tabella A/2,
allegata al decreto ministeriale n.39 del 30 gennaio 1998
citato in premessa, è integrata inserendo la classe 38/A- Fisica nella colonna
2 in corrispondenza della classe 49- Matematica e fisica.
8.
Relativamente all'ambito disciplinare 9, si richiamano le corrispondenze di cui
alla Tabella. A/2 sopracitata e all'Allegato 2 del
presente decreto.
Art. 5
( A.D. da 10 a 20 )
1.
Gli ambiti disciplinari di cui alla lettera C del precedente art. 1, sono
costituiti per aggregazione tra classi di concorso appartenenti alla scuola
secondaria di 2° grado per insegnamenti tecnico-pratici, per i quali l'accesso
è consentito a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti
nella colonna 2 dell'Allegato 1 sopracitato.
2.
Per l'accesso agli ambiti disciplinari, di cui alla Lettera C sopraddetta, è
prevista una prova scritta, obbligatoria e comune, il cui mancato superamento
comporta l'esclusione dalle prove successive.
3.
Il superamento delle prove consente il conseguimento di tutte le idoneità
comprese nel nuovo ambito disciplinare, secondo la tabella di corrispondenza, Allegato 2 al presente decreto.
4.
I docenti di ruolo in una classe compresa in un ambito disciplinare conseguono
l'idoneità per le altre classi di concorso a seguito di apposito corso di
riconversione.
5.
I docenti non di ruolo in possesso di idoneità per una delle classi di concorso
aggregate nel nuovo ambito disciplinare conseguono le altre idoneità mediante
il superamento di tutte le prove d'esame previste nel medesimo ambito, non
applicandosi ad essi la predetta tabella di corrispondenza, di cui all'Allegato
2.
Art.6
1.
Sono validi, ai fini del reclutamento e della mobilità, anche i diplomi di
laurea il cui specifico piano di studi sia stato completato con gli esami
universitari sostenuti successivamente al conseguimento della laurea.
2.
Tale completamento del piano di studi consentirà ai docenti con contratto a
tempo indeterminato di spostarsi all'interno dell'ambito disciplinare, sia ai
fini dell'utilizzazione che della riconversione professionale in caso di
soprannumerarietà.
Art. 7
1.
Con separato provvedimento saranno definiti i programmi d'esame dei concorsi a
cattedre e posti degli ambiti disciplinari di cui al presente decreto.
Art. 8
1.
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le
disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, contenute nel T.U. di cui
al Decreto
legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.
Art. 9
1.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per il controllo di
competenza.
IL
MINISTRO
Berlinguer
Allegati
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Allegato 2 (formato .pdf)