Decreto
Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292
Oggetto:
Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti
dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n.
626/94 e n. 242/96.
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il D.L.vo 19
settembre 1994, n. 626, concernente l'attuazione delle direttive n.
89/391/CEE, n. 89/654/CEE,
n. 89/655/CEE,
n. 9/656/CEE,
n. 90/269/CEE,
n. 90/270/CEE,
n. 90/394/CEE
e n. 90/679/CEE,
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro;
Visto il D.L.vo 19 marzo
1996, n. 242, concernente modifiche ed
integrazioni al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sopra
citato;
Visti in
particolare gli artt. 1, 2
e 30 del citato
D.L.vo n. 242/96;
Rilevato che l'art. 2, comma
1, de D.L.vo n. 626/94, così come modificato dall'art. 2, comma 1,
lett. b) del D.L.vo n. 242/96, stabilisce che "nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro di
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale";
Rilevato, altresì, che l'art. 30, comma 1,
del D.L.vo n. 242/96 prevede che entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore dello stesso D.L.vo, gli organi della direzione
politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, procedano
all'individuazione dei soggetti di cui al citato art. 2, comma 1, lett. b),
tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali
viene svolta l'attività
Ritenuto di
provvedere all'adempimento relativamente agli uffici ed alle istituzioni
dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione;
decreta:
Art. 1
Ai fini ed
effetti dei Decreti
legislativi n. 626/94 e n. 242/96
citati in premessa e ferme restando le attribuzioni e le
competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi
ambiti di responsabilità, il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni
scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene
individuato, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza, come segue:
A) Uffici
dell'Amministrazione Centrale: il Direttore Generale del Personale e degli
Affari Generali ed Amministrativi;
B) Uffici
dell'Amministrazione Periferica: i Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori
agli Studi;
C) Istituzioni
scolastiche ed educative statali: i Capi della Istituzioni Scolastiche ed
Educative Statali;
D) Conservatori
di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie nazionali di Arte Drammatica e di
Danza: i Presidenti dei Consigli di Amministrazione.
Art.
2
Negli Istituti di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (ivi compreso il Centro
europeo dell'educazione) e della Biblioteca di documentazione pedagogica per
datore di lavoro si intende rispettivamente il segretario ed il direttore, cui
spettano poteri di gestione.
Art. 3
Con successivo
decreto da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto
legislativo n. 242/1996, ai sensi
dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 30, comma 2 di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza Sociale, della Sanità e della Funzione Pubblica,
verranno individuate le particolari esigenze connesse al servizio espletato
negli istituto di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, ai fini
dell'applicazione delle norme dei decreti
legislativi n. 626/94 e n. 242/96
di cui in premessa.
Il presente
decreto sarà sottoposto ai successivi controlli di legge.
Roma, 21 giugno
1996
Il
Ministro