Ministero della Pubblica Istruzione
Decreto ministeriale n. 251 del 29 maggio
1998
Programma nazionale di sperimentazione dell'organizzazione
scolastica
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visti gli artt. 276, 277 e 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che approva il Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione;
Ritenuto di dover approvare in via
transitoria un programma nazionale di sperimentazione che consenta alle
istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente capacità di autorganizzazione
tali da consentire loro di prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a
quello configurato dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la cui attuazione avverrà con
l'emanazione dei regolamenti ivi previsti;
Ritenuto che nell'ordinamento vigente
esistono numerose disposizioni, che hanno già trovato parziale attuazione nei
vari ordini e gradi di scuola e in precedenti sperimentazioni, dalle quali è
possibile trarre princìpi che supportino scientificamente una sperimentazione
nazionale avente ad oggetto l'organizzazione della didattica;
Ritenuto che il programma nazionale di
sperimentazione deve essere prospettato alle istituzioni scolastiche in modo
non vincolante e che ciascuna può aderirvi totalmente o solo parzialmente nel
rispetto della decisione assunta dai competenti organi collegiali;
Considerato che la giurisprudenza
amministrativa (Tar del Lazio, 24 settembre 1991, n. 1169) ha ritenuto che
anche in assenza di una specifica disposizione legislativa è legittima
l'introduzione con decreto ministeriale di norme transitorie dirette a
disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, contenuta in
regolamento ministeriale emanato su espressa previsione legislativa;
Sentito il parere del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione;
DECRETA
Art. 1
1. Per le finalità di cui in premessa è
autorizzato in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione
volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno 1998,
l'attivazione di iniziative sui seguenti aspetti dell'organizzazione
scolastica:
a) adattamento del calendario scolastico (normativa
di riferimento: artt. 7, 10 e 74 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; art. 1 legge 8 agosto 1995, n. 352 e O.M. n. 262 del 19 aprile 1997);
b) flessibilità dell'orario e diversa
articolazione della durata della lezione, nel rispetto del monte annuale
orario complessivo previsto per ciascun curricolo e per ciascuna delle
discipline ed attività comprese nei piani di studio, fermi restando la distribuzione
dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il
rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai
contratti collettivi (normativa di riferimento: artt. 7, 10, 129, 167 D.L.vo n. 297/1994; legge 8 agosto
1995, n. 352; C.C.N.L. del 1995 e O.M. n. 266 del 21 aprile 1997);
c) articolazione flessibile del gruppo
classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio
dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap (normativa di
riferimento: L. 517/1977, L. 148/1990; art. 14 legge 104/1992; artt. 5, 7, 10, 126, 128, 167, 491 del D.L.vo n. 297/1994; art. 2 L. 352/1995);
d) organizzazione di iniziative di
recupero e sostegno (normativa di riferimento: L. 8 agosto 1995, n. 352; art. 43 del C.C.N.L. del 1995; C.M. 492 del 7 agosto 1996; O.M. 21 aprile 1997, n. 266; O.M. n. 330 del 27 maggio 1997 e Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
e) attivazione di insegnamenti
integrativi facoltativi (normativa di riferimento: artt. 126, 130, 167, 192, 278 del D.L.vo n. 297/1994; artt. 41, 43, 71, 72 del C.C.N.L. del 1995; Direttive n. 133 del 3 aprile 1996 e n. 600 del 23 settembre 1996; D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996);
f) realizzazione di attività organizzate
in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione
della scuola con il territorio (normativa di riferimento: L. n. 104/92; artt. 126, 130, 167, 192, 278 del D.L.vo n. 297/1994; artt. 41, 43, 71, 72 del C.C.N.L. del 1995; Direttive n. 133 del 3 aprile 1996, n. 600 del 23 settembre 1996 e n. 487 del 6 agosto 1997; D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996; Intesa con il CONI del 12 marzo 1997);
g) iniziative di orientamento scolastico
e professionale (normativa di riferimento: L. 352 dell'8 agosto 1995; art. 14 L. 104/1992; art. 4 D.I. n. 178 del 15 marzo 1997; Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
h) iniziative di continuità (normativa
di riferimento: art. 119 D.L.vo n. 297/1994; D.M. 16 novembre 1992; C.M. n. 339 del 16 novembre 1992; Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997).
2. Le delibere di adesione alla
sperimentazione sono predisposte in modo da consentire l'individuazione del
problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle
condizioni organizzative e delle responsabilità di attuazione, nonché delle
metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle
proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il
principio della libertà d'insegnamento. Esse prevedono le modalità di
verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei
risultati ed indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In
aggiunta alla normale pubblicazione, stante la necessità di coinvolgere
direttamente nella presente sperimentazione le famiglie degli alunni, sarà
opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie stesse.
Art. 2
1. Su proposta dei consigli di classe o
di interclasse o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti o dei
consigli di circolo o d'istituto e su delibera dei collegi dei docenti, per
gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o d'istituto, per gli
aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni scolastiche possono
attivare iniziative concernenti gli aspetti dell'organizzazione scolastica di
cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri
del tipo e ordine di scuola.
2. La sperimentazione di cui all'articolo
1 si realizza adattando la programmazione educativa, attraverso
l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi innovativi che
consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni. Le
ipotesi di lavoro saranno formulate ispirandosi ai princìpi desumibili dalla
normativa di riferimento richiamata all'articolo 1, anche con l'ausilio dei
nuclei di supporto di cui all'art. 3.
3. La sperimentazione è promossa dagli
organi menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei
genitori e degli studenti, ed è attuata ricercando l'adesione e la
collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonché degli enti locali
territoriali. Gli organi responsabili ai diversi livelli si adopereranno
affinché venga, altresì, perseguito l'obiettivo della semplificazione,
snellezza e rapidità delle procedure.
4. Le istituzioni scolastiche collocano
le loro iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre unità
scolastiche operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti di
scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di accordi, per la
realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e di progetti
per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. E' comunque importante che
sia assicurata la pubblicità e la circolarità delle esperienze.
5. L'utilizzazione dei docenti e del
personale Ata avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di
servizio previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti, anche
sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
6. Le sperimentazioni sono attuate nei
limiti delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche.
7. Le sperimentazioni di cui al presente
decreto adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad
autorizzazione e sono inviate per conoscenza al Provveditore agli Studi, al
Consiglio scolastico provinciale e all'Irrsae competente.
Art. 3
1. Presso ciascun Provveditorato agli
Studi sono costituiti uno o più "Nuclei di supporto
tecnico-amministrativo", con il compito di sostenere, ove richiesto, le
sperimentazioni deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare le
iniziative realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilità e di
promuovere la messa in rete delle esperienze.
2. Ciascun nucleo è composto in modo da
garantire la presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche - ivi
compresi gli Irrsae - anche non appartenenti all'Amministrazione scolastica,
necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative. Esso deve prioritariamente
comprendere al suo interno docenti, dirigenti scolastici e ispettori tecnici
che abbiano già effettuato esperienze in merito.
3. Il nucleo deve essere composto da un
numero ristretto di persone per operare con la massima rapidità e per
prestare, ove richiesto, la propria consulenza direttamente nelle sedi
scolastiche.
4. Nelle province in cui sono costituiti
più nuclei di supporto tecnico-amministrativo, il Provveditore agli Studi
assicura le condizioni per realizzare una pianificazione coordinata e coerente
degli interventi.
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