Decreto Ministeriale 21 luglio
1997, n. 245
Regolamento
in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di
orientamento
(in GU n.
175 del 29.7.97)
Il Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
VISTA la legge 23 agosto
1988, n. 400, e in particolare l’articolo 17, comma 3;
VISTA la legge 19 novembre
1990, n. 341, e in particolare l’articolo 9, comma 4,
come modificato dalla legge 15 maggio
1997, n.127, articolo 17, comma 116;
CONSIDERATA l’opportunità di
determinare una organica regolamentazione degli accessi all’istruzione
universitaria, anche in relazione all’avvenuta modifica dell’articolo 9,
comma 4, della predetta legge n. 341 del 1990, con la
quale si attribuisce ad un atto emanato dal Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli
accessi in oggetto;
CONSIDERATA la natura
regolamentare del predetto atto;
VISTI i pareri del Consiglio
Universitario Nazionale del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997;
VISTA la risoluzione della VII
Commissione permanente del Senato del 10 luglio 1997 sulla materia oggetto del
regolamento e condivise le linee di indirizzo ivi contenute, con riferimento
all’attuazione del regolamento, alla modifica delle norme sulle preiscrizioni
secondo quanto previsto anche dal parere del Consiglio di Stato, nonchè
all’interpretazione secondo la quale il comma 4 dell’articolo 5 (ora 4) va
interpretato nel senso che sono comunque fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, in ordine
alla definizione, da parte del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, degli
ordinamenti didattici e dei diplomi universitari relativi alla formazione del
personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
UDITO il parere del Consiglio di
Stato, espresso nell’Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi
del 30 giugno 1997.
RITENUTO di accogliere le
osservazioni del Consiglio di Stato circa l’articolo 2 (ora comma 3
dell’articolo 1), l’articolo 3 (ora 2), comma 2 (avendo differenziato le date
degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ), l’articolo 4 (ora 3), commi 1 e 2
(con la precisazione relativa alla possibilità di modificare la propria opzione
rispetto alla scelta effettuata), l’articolo 4 (ora 3), comma 3 (avendo
specificato che si tratta di normali test autovalutativi), l’articolo 5 (ora
4), comma 7 (avendo espunto il termine “locali”, che poteva ingenerare
equivoci);
CONSIDERATO che in ordine alle
ulteriori osservazioni del Consiglio di Stato non appare necessario disporre
ulteriori modificazioni al testo in quanto: a) sulle forme diversificate di
iscrizione e di frequenza, a tempo pieno e a tempo parziale, occorre rimettersi
alle sperimentazioni e alle analisi di organismi tecnici per avviare forme più
flessibili e personalizzate di rapporto tra lo studente e le istituzioni
universitarie; b) la data per la preiscrizione appare congrua, con riferimento
alle attività di orientamento nell’ ultimo anno della scuola secondaria
superiore e alle possibilità di programmare adeguatamente l’offerta formativa
universitaria; c) un’ulteriore estensione dei poteri del Ministro di limitare
gli accessi contraddirebbe l’intesa convenuta con la Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane, con le associazioni studentesche, e con le parti
sociali, determinando difficoltà di attuazione per il presente regolamento; d)
un’eventuale specificazione del contenuto delle prove selettive alla
conclusione delle attività di orientamento e insegnamento e di quelle relative
alla ammissione ai corsi di diploma si porrebbero in contrasto con l’autonomia
universitaria, dovendosi sviluppare su di esse una necessaria collaborazione e
dialogo tra Ministero e atenei;
VISTA la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri , a norma dell’articolo 17,
comma 3 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n.
2178/III.6 del 17 luglio 1997), così come attestata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con nota del 19 luglio 1997, prot. n. DAGL
1.1.4/31890/4.23.21;
ADOTTA
il seguente
regolamento:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. Il presente regolamento
definisce i criteri generali e le modalità per disciplinare e razionalizzare
l’accesso ai corsi universitari al fine di accrescere le opportunità per gli
studenti di determinare in modo consapevole il proprio percorso formativo,
anche in vista dei futuri sbocchi professionali, nonché di svolgerlo in un
ambiente idoneo all’apprendimento, con riferimento alla disponibilità di
strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti, alla qualità e
alla personalizzazione dell’offerta didattica.
2. Nel quadro della programmazione
dell’offerta formativa e delle attività di orientamento di cui al presente
regolamento l’accesso ai corsi universitari è libero, fatte salve le
limitazioni di cui agli articoli 4 e 5 .
3. Il Dipartimento di cui al comma
4, lettera c), svolge funzioni di supporto in ordine alla programmazione degli
accessi, all’informazione agli studenti, alle attività di orientamento, svolte
dalle Università, nonché alle preiscrizioni di cui all’articolo 3.
4. Ai sensi del presente
regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per Ministero, il Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per Dipartimento, il
Dipartimento per l’autonomia universitaria e gli studenti, di cui al D.P.R 6
settembre 1996, n.522, articolo 3, comma 1, lettera a) e comma 2;
d) per Osservatorio,
l’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di cui alla legge 24
dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 23;
e) per studenti, gli iscritti ai
corsi universitari di cui alla lettera g);
f) per Università o Ateneo, le
università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario
statali ;
g) per corsi universitari, i corsi
attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19
novembre 1990, n. 341, articolo 1, lettere a), b) e c), e articolo 7.
ARTICOLO 2
(Programmazione
e informazione)
1. Entro il 28 febbraio di ogni
anno il Ministro sentito l’Osservatorio, definisce e aggiorna, con proprio
decreto:
a) i criteri di riferimento,
utilizzabili dalle università, per l’attivazione di forme diversificate di
iscrizione e di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale, in
relazione a tutte le tipologie dei corsi universitari ;
b) le procedure e i parametri
standard per la determinazione della disponibilità di posti per studenti da
parte delle università ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato,
nonché delle condizioni di offerta formativa ottimale nelle università.
2. Entro il 31 gennaio di ogni
anno l’Osservatorio, nell’ambito delle attività di cui alla legge 24
dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 23, redige e aggiorna un
rapporto sullo stato delle università italiane in relazione alle dotazioni di
strutture, attrezzature e personale universitario, nonché alle provvidenze e ai
servizi offerti agli studenti.
3. Il Dipartimento e le
università, anche sulla base di intese con il Ministero della pubblica istruzione
e le sue strutture periferiche, nonché con le Regioni e gli enti locali,
realizzano una compagna informativa presso gli istituti e le scuole di
istruzione secondaria superiore e sui mezzi di comunicazione di massa
finalizzata alla diffusione della conoscenza:
a) dei decreti di cui al comma 1 e
del rapporto di cui al comma 2;
b) delle modalità delle
preiscrizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2;
c) delle attività di cui
all’articolo 3, comma 3;
d) dei corsi ad accesso limitato,
della determinazione e ripartizione dei posti tra le università e delle
modalità di ammissione di cui agli articoli 4 e 5 ;
e) dei contenuti generali dei
corsi universitari e dei prevedibili sbocchi professionali.
4.Le università, in attesa
dell’emanazione dei decreti di cui al comma 1, lettera a), possono sperimentare
dall’anno accademico 1997-1998 forme diversificate di frequenza degli studenti,
a tempo pieno e a tempo parziale
ARTICOLO 3
(Preiscrizioni
e attività di orientamento e insegnamento)
1. Allo scopo di programmare
adeguatamente l’offerta formativa nelle università, gli iscritti all’ultimo
anno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore presentano,
entro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1997, domanda di preiscrizione
alle università secondo modalità definite con ordinanza ministeriale, emanata
previa intesa con il Ministero della Pubblica istruzione e sentiti la
Conferenza permanente dei rettori delle università italiane ed il Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari di cui alla legge 15 marzo
1997, n. 59, articolo 20, comma 8, lettera b). L’ordinanza
dispone altresì l’acquisizione da parte del Dipartimento di dati di sintesi, in
ordine alle campagne informative di cui all’articolo 2, comma 3 e ad attività
di orientamento, anche a seguito di intese con il Ministero della Pubblica
Istruzione e tra atenei e istituzioni scolastiche.
2. I soggetti che hanno presentato
la domanda di preiscrizione si iscrivono alle università dopo aver conseguito
il titolo rilasciato a conclusione dell’istruzione secondaria superiore,
secondo la normativa vigente, ferma restando la possibilità di modificare la
propria opzione rispetto al corso di studi prescelto.
3. Le università, di norma prima
dell’inizio dei corsi ufficiali e in relazione ad uno o più corsi di laurea,
organizzano attività di orientamento e insegnamento, le quali comprendono i
contenuti caratterizzanti, le conoscenze generali e propedeutiche, forme di
tutorato e di assistenza agli studenti, nonchè test autovalutativi. Tali
attività si concludono con una valutazione finale, non condizionante
l’iscrizione.
ARTICOLO 4
(Corsi ad
accesso limitato)
1. In attesa delle norme di
attuazione dell’autonomia didattica degli atenei, di cui alla legge 15 maggio
1997, n. 127, articolo 17, comma 95, costituiscono criteri
generali da valutarsi per le determinazioni di limitazione degli accessi
all’istruzione universitaria:
a) la sussistenza di requisiti
qualitativi necessari per lo svolgimento dei corsi, connessi alla disponibilità
di strutture, attrezzature e docenti, con particolare riferimento alla
normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell’Unione europea in
tema di standard formativi e di accesso alle professioni, nonché alla necessità
di attività teorico- pratiche;
b) il verificarsi di una
documentata impossibilità di inizio o prosecuzione di corsi universitari a causa
di eccezionali carenze di strutture, attrezzature e docenti;
c) l’obbligo di tirocinio previsto
da specifici ordinamenti didattici;
d) il carattere specialistico e
direttamente professionalizzante di determinati corsi;
e) le esigenze connesse alla fase
di avvio di nuovi corsi e alla sperimentazione di corsi a carattere innovativo,
finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa.
2. In applicazione dei criteri di
cui al comma 1, è limitato l’accesso ai seguenti corsi universitari:
a) corsi di diploma e di laurea
afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia e veterinaria, fino all’anno
accademico 2001-2002 ;
b) corsi di diploma e di laurea
afferenti alle facoltà di architettura, fino all’anno accademico 1999-2000;
c) corsi di laurea ad accesso
limitato nell’anno accademico 1996-1997, attivati da un numero di anni
accademici inferiore, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
alla durata legale, per gli anni accademici che mancano al compimento della
predetta durata;
d) corsi di diploma universitario
il cui ordinamento didattico prevede l’obbligo di tirocinio;
e) corsi di specializzazione.
3. Al di fuori dei casi di cui al
comma 2 il Ministro, anche su richiesta di singole sedi universitarie, in sede
di attuazione dei principi di cui all’articolo 1 e sulla base di una
motivazione determinata con esclusivo riferimento ai criteri di cui al comma 1,
lettere b), c), d) ed e) del presente articolo può determinare, con proprio
decreto, la limitazione dell’accesso a specifici corsi, sentiti il Consiglio
Universitario Nazionale, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e
il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Decorsi trenta giorni dalla
richiesta di parere ai soggetti predetti, i decreti di cui al presente comma possono
comunque essere adottati.
4. Per i corsi di cui al comma 2,
lettere a) e b), il Ministro determina annualmente, con propri decreti, il
numero di posti a livello nazionale, nonché dispone la ripartizione dei posti
tra le università. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale. Per la programmazione dei posti relativi ai corsi di
specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui
al decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, articolo 2. I posti
relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere c), d) e ai corsi di
specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia, sono
determinati dalle università; la predetta determinazione è effettuata, a
partire dall’anno accademico 1998-1999, sulla base delle procedure e dei
parametri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).Dalla data di emanazione
del decreto di cui al predetto articolo 2, comma 1, lettera b) sono abrogati i
commi dal primo al quarto dell’articolo 2 del
Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
5. Per l’ammissione ai corsi di
laurea ad accesso limitato, le università organizzano le attività di cui
all’articolo 3, comma 3, al termine delle quali è prevista una prova di
valutazione, con modalità di espletamento determinate con ordinanza
ministeriale.
6 In attesa dell’entrata in vigore
delle disposizioni attuative dell’autonomia didattica degli atenei, le
università, in alternativa alla procedura di cui al comma 5, possono
sperimentare, ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato,
l’iscrizione degli studenti a due corsi semestrali consecutivi o a un corso
annuale concernente insegnamenti istituzionali comuni a più corsi di laurea,
anche ad accesso libero, integrati con specifiche attività di orientamento e
tutorato, nonchè da prove di autovalutazione. Sono ammessi ai corsi ad accesso
limitato gli studenti che hanno superato le prove di valutazione previste dai
corsi semestrali o annuali e che occupano una posizione utile nella graduatoria
determinata al termine dei predetti corsi. Gli studenti che hanno superato le
prove di cui al precedente periodo e che tuttavia risultano esclusi dai corsi
ad accesso limitato possono iscriversi al secondo anno dei corsi ad accesso
libero nel cui ordinamento sono previsti gli insegnamenti istituzionali di cui
al presente comma. In ogni caso le strutture didattiche di ateneo valutano le
prove sostenute con esito positivo ai fini del proseguimento degli studi.
7. Per l’ammissione ai corsi di
diploma universitario ad accesso limitato le università definiscono e
organizzano apposite prove selettive, garantendo condizioni di pubblicità e di
trasparenza.
ARTICOLO 5
(Efficacia
delle disposizioni e norme transitorie)
1. In sede di prima applicazione,
i decreti di cui all’articolo 2, comma 1, sono emanati entro il 28 febbraio
1998. Il rapporto di cui all’articolo 2, comma 2, è redatto entro il 31 gennaio
1998.
2. In applicazione dell’articolo
3, comma 1, l’obbligo della preiscrizione opera dal 30 novembre 1998. Per
l’anno accademico 1999-2000 le università sono autorizzate in casi particolari,
ad accogliere domande di iscrizione non precedute dalla preiscrizione. Qualora
alla data di entrata in vigore del presente regolamento non risulti ancora
insediato il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, si prescinde dal
parere del Consiglio per la definizione dei criteri di cui all’ articolo 3,
comma 1, nonchè per le determinazioni del Ministro di cui all’articolo 4, comma
3. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, e all’articolo 4, commi 5 e
6 hanno efficacia per la regolamentazione dell’accesso ai corsi universitari a
partire rispettivamente dagli anni accademici 1998-1999 e 1999-2000
3. Le Università, possono avviare
dall’anno accademico 1997-1998 sperimentazioni concernenti l’attuazione di
specifiche disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione al
Dipartimento.
4. Per gli anni accademici
1997-1998 e 1998-1999 il Ministro, per le immatricolazioni ai corsi di laurea
ad accesso limitato di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c),
determina con propri decreti le modalità di svolgimento di prove di ammissione.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.