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Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca
Decreto ministeriale n. 11
Roma 12 febbraio 2002
Decreto di approvazione della tabella di
valutazione dei titoli del personale docente ed educativo, ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il D.M.
29 marzo 1993, come modificato dal D.M.
29 gennaio 1994, di approvazione della tabella di
valutazione dei titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente delle
scuole di ogni ordine e grado d'istruzione e del personale educativo;
Visto il decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, coordinato con la legge di
conversione 20 agosto 2001, n. 333,
concernente "disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2001/2002" e in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede
la possibilità di apportare modifiche alla tabella di valutazione
sopracitata;
Vista la legge
19 novembre 1990, n. 341, che prevede l'istituzione
della laurea in Scienze della formazione primaria, per l'accesso
all'insegnamento nella scuola materna ed elementare;
Visto l'art. 6/ter del decreto legge 28
agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni
dalla legge
27 ottobre 2000, n. 306, che
attribuisce all'esame di Stato conclusivo dei corsi biennali delle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis) valore di prova
concorsuale, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, previste
dall'art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999,
n. 124;
Visto il D.M. 4 giugno 2001, n. 268, di
adozione del regolamento applicativo del disposto di cui alla legge n. 306/2000 sopracitata,
che prevede, all'art. 8, l'attribuzione di uno specifico
punteggio per le abilitazioni all'insegnamento secondario, conseguite a
seguito del superamento dell'esame di Stato presso le Ssis;
Visto l'art. 2, comma 2, della citata legge n. 333/2001, che equipara il servizio dell'insegnamento prestato nelle
scuole dichiarate paritarie, ai sensi della legge 10 marzo
2000, n. 62, a quello svolto nelle scuole
statali;
Visto il parere reso nella seduta del 4
gennaio 2002 dal C.N.P.I. sulla proposta di modifica della tabella formulata
dall'Amministrazione;
Considerato che il C.N.P.I. col citato
parere ha espresso avviso contrario alla valutazione di taluni titoli
(dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, diplomi di master, corsi
di perfezionamento universitari, patente informatica europea (ECDL) prova
facoltativa sulle tecnologie informatiche), per la serie delle motivazioni
contenute nell'atto stesso, al quale integralmente si rinvia;
Considerato inoltre, che il C.N.P.I.
propone di introdurre la valutazione anche dei titoli professionali
conseguiti nei Paesi dell'Unione Europea;
Ritenuto di dover condividere, in
relazione alle tematiche sopra indicate, le motivazioni su cui si basa il
citato parere del C.N.P.I.;
Ritenuto, invece, di non dover
condividere il parere nella parte in cui non prevede la valutazione del
servizio d'insegnamento eventualmente prestato durante la frequenza delle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, considerato che
tale divieto, peraltro non previsto da alcuna norma, appare in contrasto con
i princìpi giuridici che regolano la materia della valutazione del servizio;
Considerato che, conseguentemente alle
considerazioni e alle indicazioni sopra menzionate, si rende necessario
approvare una nuova tabella in sostituzione di quella sopracitata, approvata
con D.M.
29 marzo 1993, modificato con D.M. 29 gennaio 1994;
Ritenuto di dover confermare, per il
personale docente di Strumento musicale nella scuola media la specifica
tabella di valutazione, allegata al D.M.
18 maggio 2000, n. 146;
DECRETA
Per i motivi esposti in premessa, la
tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo, ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, di cui all'art. 1 della legge n. 124 del 31 maggio 1999, che fa parte integrante del presente decreto, sostituisce
la tabella di valutazione, allegata al D.M.
29 marzo 1993, come modificato dal D.M. 29 gennaio 1994.
Roma, 12 febbraio 2002
p. IL MINISTRO
Valentina APREA
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL
PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E PER IL PERSONALE
EDUCATIVO, AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124 DEL 31 MAGGIO 1999
(Approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002)
Non sono soggetti a valutazione i titoli
di accesso alla cattedra o posto, cui si riferisce il concorso, né quelli di
grado inferiore.
A) TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA
Si valuta il superamento di un solo
concorso o esame di abilitazione o di idoneità
1) Per il superamento di un concorso, per
titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità,
o il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis) relativo alla medesima
classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nelle
graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.
Nel predetto limite dei 36 punti vengono
attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il
concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1), i seguenti
punti:
– per il punteggio minimo per
l'inclusione fino a 59 punti 12
– per il punteggio da 60 a 65 punti 15
– per il punteggio da 66 a 70 punti 18
– per il punteggio da 71 a 75 punti 21
– per il punteggio da 76 a 80 punti 24
– per il punteggio da 81 a 85 punti 27
– per il punteggio da 86 a 90 punti 30
– per il punteggio da 91 a 95 punti 33
– per il punteggio da 96 a 100 punti 36
Per l'abilitazione conseguita presso le
Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) sono attribuiti
ulteriori (2) punti 30
2) Per le abilitazioni ed idoneità
all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'U.E., riconosciute dal
Ministero dell'Istruzione, ai sensi delle direttive
comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE sono attribuiti punti 24
B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI
EDUCATORE
E' valutabile il solo servizio prestato
con il possesso del titolo di studio, prescritto dalla normativa vigente
all'epoca della nomina, e relativo alla classe di concorso o posto per il
quale si chiede l'inserimento in graduatoria (3).
Sono attribuiti:
1) per il servizio di insegnamento in
scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o
artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento
prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps e
per il servizio prestato dal personale educativo, fino ad un massimo di
punti 12 per ciascun anno (4):
– per ogni anno punti 12
– per ogni mese o frazione di almeno 16
giorni punti 2
2) Per il servizio di insegnamento
prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o
pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole
materne autorizzate fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno:
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese o frazione di almeno 16
giorni punti 1
C) ALTRI TITOLI
Sono attribuiti fino ad un massimo di
punti 30.
1) Per i titoli di studio di livello pari
o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso:
– per ogni titolo punti 3
2) Per il superamento di altri concorsi,
per esami e titoli, per altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità,
relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri
posti (5):
– per ogni titolo punti 3
3) Per le abilitazioni ed idoneità
all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'U.E., riconosciute dal
Ministero dell'Istruzione, ai sensi delle direttive
comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE sono attribuiti (6):
– per ogni titolo punti 3
4) Limitatamente alla graduatoria relativa
all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare:
- per le lauree in lingue, di cui al D.M. n. 39/1998 previste per
le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno
due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto
ministeriale 28 giugno 1991 (francese,
inglese, spagnolo, tedesco), e
- per la laurea in Scienze della
formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare (7)
– per ogni titolo punti 6
5) Limitatamente alla graduatoria
relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna:
- per la laurea in Scienze della formazione
primaria, indirizzo per la scuola materna (7)
– per ogni titolo punti 6
6) Limitatamente alla graduatoria
relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo:
- per la laurea in Scienze della
formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare (7)
– per ogni titolo punti 6
NOTE
(1) I concorsi e le abilitazioni
diversamente classificati devono essere rapportati a cento.
Le eventuali frazioni di voto sono
arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Ai candidati che abbiano superato un
concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e
nella scuola materna, deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento
nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già
espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per
le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a cento.
Ai candidati che abbiano superato un
concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del
conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, deve
essere valutato il punteggio complessivo, rapportato a cento, relativo
all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei
titoli e della prova facoltativa di lingua straniera (già espresso su
centodieci) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole
prove d'esame (già espresso su ottantotto).
Ai candidati che abbiano conseguito
l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione a sessioni
riservate di esame, di cui alle OO.MM.
nn. 153/1999, 33/2000, 1/2001, deve essere valutato il punteggio complessivo in
centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.
(2) Il punteggio aggiuntivo va assegnato
solo alla/e abilitazione/i conseguita/e e certificata/e dalla Ssis e non alle
abilitazioni dichiarate corrispondenti, ai sensi della tabella A/2, allegata
al D.M.
n. 39 del 30/1/1998.
(3) Non si valutano i servizi per i quali
non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.
(4) Il servizio prestato nelle scuole
militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della
scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari
della scuola statale.
Il servizio prestato nelle scuole non
statali, dichiarate formalmente scuole paritarie (legge n. 62 del 10 marzo 2000), a decorrere dal 1° settembre 2000, è valutato per
intero.
(5) Le idoneità e abilitazioni per la
scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le
graduatorie nelle scuole secondarie e viceversa.
Non sono valutati i titoli di
abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni
contenute nelle OO.MM.
nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001.
(6) La valutazione di cui al punto C-3) è
alternativa alla valutazione dello stesso titolo di cui al punto A-2).
(7) La valutazione di cui ai punti C-4),
C-5) e C-6) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo al punto C-1).
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