Il Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca
DIRETTIVA n. 47
Roma 13 maggio 2004
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 4 comma 1 lettera b) ;
VISTA la L.28 marzo
2003 n.53 recante delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTA La Legge 24 dicembre 2003, n.350 recante le
disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);
VISTO l’articolo 3 comma 89 della citata Legge n.350/2003, che prevede l’istituzione di corsi di specializzazione
intensivi a livello provinciale e interprovinciale destinati a docenti in
condizione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che
presentino esubero rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto ministeriale del 25.10.2002 prot.n.2845;
VISTO lo stesso articolo 3 comma 90 della sopra citata legge n.350/2003 che prevede che i docenti in condizione di soprannumerarietà
appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che
siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno
degli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno;
VISTO, altresì, lo stesso articolo 3 , comma 92 che prevede per
l’attuazione del piano programmatico, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.53 a decorrere dall’anno 2004, la somma complessiva di 90 milioni
di euro;
VISTA la Legge 24 dicembre 2003, n.351, recante il
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2004-2006 e, in particolare, l’art. 7, concernente lo stato di previsione
della spesa del ministero dell’Istruzione, dell’università e delle ricerca;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 29 dicembre
2003, con il quale sono state ripartite in
capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per
l’anno 2004;
VISTA la Legge 15 marzo
1997, n.59 “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.300 concernente la riforma dell’organizzazione del governo, a norma
dell’art.11 della L.15 marzo 1997, n.59;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.319, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca che nell’ambito del
Dipartimento per l’istruzione, al comma 7 dell’art.6, prevede tra gli
uffici di livello dirigenziale generale la Direzione generale per il
personale della scuola, cui fanno carico
compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo e
coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola,
ivi compresa la formazione a distanza e la programmazione delle politiche
formative a livello nazionale;
VISTO il Decreto
n.1 del 7 gennaio 2004 con il quale il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca assegna ai Dipartimenti di nuova istituzione,
ed in particolare al Dipartimento per l’istruzione, le risorse finanziarie
iscritte nei capitoli di pertinenza dell’amministrazione centrale;
VISTO il Decreto
Dipartimentale n.2, prot.102 del 15 gennaio 2004, con cui il Capo del
Dipartimento per l’istruzione, nelle more dell’emanazione del decreto
ministeriale con cui si individuano gli uffici di livello dirigenziale non
generale e i relativi compiti, assegna al Direttore Generale per il personale
della scuola parte delle risorse
finanziarie di competenza e, fra queste, € 2.754.000 per spese finalizzate
alla promozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e
aggiornamento del personale della scuola e per le iniziative di carattere
nazionale di formazione a distanza del personale medesimo, da realizzare
anche con la collaborazione di enti, agenzie formative e istituti vigilati
dal Ministero, nonché per spese finalizzate alla realizzazione di attività di accreditamento, di certificazione,
di monitoraggio e di valutazione della formazione del personale della scuola;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 24
luglio 2003 e, in particolare l'art.61, che prevede l'emanazione di una
apposita direttiva sulla formazione e l'aggiornamento e, in particolare, l’art.64 che
individua i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la
formazione del personale della scuola;
VISTO l’art.121 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 24
luglio 2003, concernente la fruizione del diritto alla formazione da parte
del personale delle scuole italiane all’estero;
VISTO il contratto collettivo
nazionale di lavoro per il personale dell’area V della Dirigenza scolastica relativo al periodo 1 settembre 2000-31 dicembre 2001;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1985 n.751, concernente l’intesa tra Autorità Scolastica e Conferenza Episcopale
Italiana, che prevede la collaborazione delle parti per l’aggiornamento
professionale degli insegnanti di religione cattolica in servizio;
VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n.440, contenente
disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa scolastica;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n°275, recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n°59;
VISTA la Legge 10.3.2000 n.62, in materia di
parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
VISTA la Direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per
l’anno 2004 - prot.n.287/MR, del 16 gennaio 2004;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59,concernente la definizione delle norme generali relative alla
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art.1 della L.28 marzo 2003 n.53;
CONSIDERATA l’importanza che riveste l’attività di formazione in servizio
per l’incremento e il miglioramento continuo delle competenze professionali
del personale docente e A.T.A.,
soprattutto in relazione ai processi di riforma in atto;
RITENUTO che, nell'attuale fase di progressivo consolidamento dell’
autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e della complessiva
innovazione del sistema scolastico e formativo, l'aggiornamento e la
formazione in servizio del personale docente e A.T.A. rappresentano un
supporto insostituibile per elevare la qualità dell’offerta educativa;
RITENUTO di dover fornire linee di indirizzo, istruzioni e indicazioni a
tutti coloro che hanno responsabilità nel settore, tenendo conto che l'aggiornamento e la formazione in
servizio impegnano, ai diversi livelli, in un quadro sistematico, organico e
coerente, le scuole dell’autonomia, gli uffici scolastici regionali e locali e l’amministrazione centrale ;
SENTITE le Organizzazioni sindacali, ai sensi
dell’art.5, comma 1 lettera a) del
suindicato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola:
emana la seguente
DIRETTIVA
Art.1
Campo di applicazione e criteri generali.
La presente direttiva definisce gli obiettivi formativi assunti
come prioritari, per l’a.s. 2004/2005, per il personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario, ivi compreso quello delle scuole italiane
all’estero, la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per
la formazione, il ruolo dei diversi soggetti, organi e livelli istituzionali
(scuole, uffici scolastici regionali,
amministrazione centrale).
Essa si colloca nel quadro della normativa dell’Unione Europea
in materia di formazione in ingresso ed in servizio e tiene a
riferimento gli obiettivi della citata Direttiva generale sull’azione
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2004, tesa a promuovere lo
sviluppo professionale del personale della scuola. Le linee d’azione
contenute nella direttiva sono funzionali al sostegno dei processi di
riforma, alla progressiva valorizzazione dell’autonomia didattica, di ricerca
e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche e alla valorizzazione
dell’autoaggiornamento, in coerenza con i processi di innovazione degli
ordinamenti del sistema istruzione.
Per realizzare la massima coerenza e sinergia le iniziative di
formazione organizzate per il personale delle scuole statali sono rese
disponibili anche al personale delle scuole paritarie.
Art. 2
Risorse finanziarie
Le risorse complessive allo stato disponibili per la formazione,
secondo i dati desunti dal bilancio, corrispondono a € 34.056.519,00
ripartite come di seguito indicato :
- € 29.439.519,00 già iscritti nei rispettivi capitoli degli
Uffici scolastici regionali, di cui € 2.345.745,00 destinati ai docenti di
sostegno;
- € 2.754.000,00
iscritti nel cap. 1227 del
Dipartimento per l’istruzione, per le spese finalizzate alla promozione,
ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento del
personale della scuola;
- € 1.863.000,00 iscritti
al cap. 1751 dell’ex Servizio Affari Economico-Finanziari, quale fondo
per l’integrazione delle spese di formazione e aggiornamento del personale.
L’importo di €
34.056.519,00 sarà integrato
con una quota delle risorse finanziarie individuate per lo sviluppo delle
tecnologie multimediali, per gli interventi per l’orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere all’istruzione e
formazione, per interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione
tecnica superiore e per l’educazione degli adulti, nell’ambito della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 comma 92 della legge n.350/2003, per l’attuazione del piano programmatico della L.28 marzo 2003, n.53.
Con apposito provvedimento, previa informativa alle
Organizzazioni Sindacali, saranno
definiti i relativi obiettivi
prioritari e le modalità di
ripartizione.
Si provvederà altresì ad
integrare le risorse disponibili per la formazione con gli eventuali
stanziamenti, destinati alla formazione, provenienti dalla legge 440/97.
Quanto alle finalizzazioni delle predette risorse si precisa
che:
- € 29.439.519,00 già
iscritti nei capitoli di bilancio degli Uffici scolastici regionali, -di cui
€ 2.345.745,00, destinati ai docenti di sostegno- vengono attribuiti
globalmente per le iniziative di
formazione decise dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, e
dagli Uffici scolastici regionali secondo i criteri di ripartizione fissati
con la contrattazione regionale, tenuto conto degli obiettivi prioritari
individuati dalla presente direttiva.
Nell’ambito di tale ripartizione va prevista la destinazione di
congrui finanziamenti specifici per il personale della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado impegnato nella fase di avvio
della riforma.
- € 2.754.000,00
destinati agli interventi promossi a livello nazionale, di cui al successivo
art. 3.
Lo stanziamento di cui al capitolo 1751 di € 1.863.000,00 (fondo
per l’integrazione delle spese di formazione e aggiornamento del personale)
integrerà complessivamente per € 1.500.000,00 le somme già iscritte sotto i
centri di responsabilità amministrativa degli Uffici Scolastici Regionali per
la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola, per finanziare la
formazione dei dirigenti scolastici. Le modalità di utilizzo di tali risorse
saranno oggetto di specifica informativa preventiva.
La restante somma di € 363.000,00 sarà finalizzata ad
incrementare lo stanziamento del capitolo 1227 e sarà destinata a interventi
formativi, per tutto il personale della scuola, da realizzare a livello
nazionale, anche in collaborazione
con l’INDIRE, l’INVALSI, gli Uffici
scolastici regionali e gli IRRE.
Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio
finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio
successivo con la stessa destinazione ed
incrementeranno le disponibilità di cui alla presente Direttiva.
Art. 3
Obiettivi formativi prioritari
Per l'anno scolastico 2004/2005 gli obiettivi formativi
prioritari sono definiti come di seguito indicato:
1.- Supporto ai processi di riforma
Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della propria
autonomia didattica, organizzativa e di
ricerca, in relazione alle esigenze di adeguamento del Piano dell’offerta formativa per il
raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione (contenuti nelle Indicazioni
nazionali allegate al Decreto Legislativo n.59/2004, in attesa
della definizione del successivo
regolamento governativo), svilupperà, con le risorse assegnate, le azioni di
formazione ritenute più pertinenti ai propri specifici bisogni formativi . In
tale prospettiva gli interventi realizzati a livello nazionale e regionale
saranno tesi ad integrare, nell’ambito di una più generale offerta formativa,
le ulteriori azioni promosse dalle stesse scuole, anche associate in rete,
dalle università, dalle associazioni disciplinari e professionali, dagli enti
accreditati ecc., azioni che nel loro complesso costituiscono un insieme di
opportunità autonomamente fruibili dalle singole istituzioni scolastiche.
2.- Attuazione degli obblighi contrattuali
2.1. In attuazione degli obblighi contrattuali sono
previste iniziative di formazione da
destinare a tutti i profili professionali del personale della scuola, con
particolare riferimento alla formazione in ingresso, alla riconversione e
riqualificazione del personale docente
in esubero e agli ITP, nonché
alla formazione per il personale all’estero.
2.2. Per il personale ATA saranno promossi interventi formativi,
che si concluderanno con specifica certificazione, volti sia allo sviluppo
delle professionalità (anche per l’assistenza materiale alla persona
diversamente abile), sia alla mobilità professionale, sia alla riconversione,
con specifica attenzione al personale inidoneo utilizzato in altro profilo.
Le risorse per la formazione saranno destinate, altresì, a tutti i livelli di intervento, alla
promozione dei seguenti, ulteriori obiettivi strategici:
w
promozione, ricerca
e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento, nonché
diffusione, pubblicizzazione e messa a disposizione degli esiti della
formazione come servizio alle istituzioni scolastiche;
w
interventi per lo sviluppo di competenze trasversali e disciplinari, con
particolare riferimento alla formazione scientifica;
w
iniziative di formazione, in collaborazione con i paesi dell’UE,
sullo sviluppo della professionalità docente anche in ambiente e-learning, con particolare
riferimento all’educazione alla cittadinanza europea e alla scienza e
tecnologia;
w
interventi formativi destinati ai docenti
delle scuole dei due cicli di istruzione e formazione per l’orientamento
contro la dispersione scolastica ed il disagio giovanile;
w
interventi
formativi per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
w
interventi formativi per la programmazione e realizzazione
del Piano Educativo Individualizzato degli alunni diversamente abili;
w
azioni finalizzate
alla formazione del personale insegnante impegnato nelle classi plurilingue
per la presenza di alunni stranieri;
w
interventi
formativi per docenti in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti
e minorili;
w
aggiornamento professionale dei docenti di
religione cattolica in attuazione del D.P.R. 16 dicembre 1985 n.751;
w
iniziative di
educazione alla convivenza civile;
w
interventi formativi relativi agli IFTS e
all’EDA;
w
iniziative nazionali di coordinamento e
monitoraggio per gli interventi formativi per lo sviluppo delle TIC;
w
supporto agli
esami di stato;
w
interventi formativi previsti per l’attuazione
del decreto legislativo 626/1994.
La concreta individuazione degli obiettivi da perseguire nell’ambito delle suindicate priorità
nazionali è rimessa alla contrattazione regionale e alle scelte delle singole
scuole autonome.
Art.4
Livelli di interventi
La quota delle risorse destinata alle istituzioni scolastiche è
finalizzata ai bisogni individuati nel Piano dell’offerta formativa e costituisce lo strumento per la soddisfazione delle esigenze
formative del personale docente e del personale ATA, tenuto conto del
quadro della riforma in atto e della specifica
identità di ciascuna scuola dell’autonomia.
Le iniziative
finalizzate ai bisogni formativi del personale ATA dovranno essere
individuate nell’ambito del piano delle attività di cui all’art.52 CCNL 24 luglio 2003.
Il piano annuale delle istituzioni scolastiche, come previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola citato in premessa, si articolerà in iniziative:
-
progettate dalla scuola autonomamente o
consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRRE, con l’università,
con le associazioni professionali qualificate, con gli istituti di ricerca e
con gli enti accreditati;
-
promosse dall’Amministrazione;
-
realizzate in autoaggiornamento, secondo le
tipologie e le modalità definite
dall’art.3 della Direttiva n.70/2002.
Per la realizzazione delle iniziative di formazione si terrà
conto delle specifiche modalità di prestazione del servizio del personale
educativo.
Per l’assegnazione dei finanziamenti alle scuole dovranno essere
utilizzati parametri oggettivi
che tengano conto della
consistenza delle istituzioni
scolastiche e del numero degli operatori scolastici in servizio. I Direttori
Generali degli Uffici scolastici regionali potranno considerare, altresì, le
diverse tipologie delle istituzioni scolastiche, la presenza di sezioni
staccate o plessi, le reti di scuole e, all’interno di esse, quelle che svolgono
il ruolo di centro servizio o altre funzioni che richiedono interventi
finanziari perequativi.
La quota delle risorse assegnata agli Uffici scolastici
regionali è destinata, prioritariamente, a concorrere alle azioni previste
dalla presente Direttiva promosse a
livello nazionale, con prevalente riferimento alle iniziative di formazione
per il supporto alla riforma e all’attuazione degli interventi formativi
derivanti dagli obblighi contrattuali.
Per il personale A.T.A., sulla base di uno specifico progetto
nazionale definito di intesa con le Organizzazioni sindacali, si promuoverà
un'attività di formazione finalizzata all’attuazione degli istituti
contrattuali relativi alla mobilità professionale, le cui modalità saranno
definite con apposita contrattazione integrativa nazionale, in attuazione
dell’art.48 del CCNL 24 luglio 2003, in relazione
alle diverse funzioni connesse all'autonomia scolastica ed alle esigenze
derivanti dal riordino
dell'Amministrazione.
In sede di contrattazione regionale saranno definite le priorità
di intervento a livello territoriale e la ripartizione delle risorse da
destinare al personale ATA per le attività di formazione in presenza,
promosse nell’ambito delle azioni nazionali.
La contestualizzazione degli obiettivi formativi prioritari, le
modalità di attuazione e la concreta ripartizione delle risorse a livello
territoriale terranno comunque conto
degli elementi che emergeranno dalla contrattazione regionale.
Gli Uffici scolastici regionali garantiranno – con l’ausilio di
appositi organismi tecnici e degli IRRE - l’informazione, il sostegno, la
valorizzazione e l’accompagnamento dell’attuazione del quadro innovativo
della riforma, nonché la formazione in presenza per la riflessione e il
confronto sui materiali formativi elaborati a livello nazionale. Saranno,
inoltre, favorite modalità interattive,
da realizzare in collaborazione con le università, le associazioni
professionali e disciplinari accreditate, nonché ricerche-azioni curate dagli
IRRE sulle migliori pratiche didattiche realizzate dalle scuole.
A livello nazionale, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi specifici di apprendimento, contenuti nelle Indicazioni nazionali
allegate al Decreto Legislativo n. 59/2004, in attesa
della definizione del successivo regolamento
governativo, l’INDIRE implementerà progressivamente l’ambiente di
apprendimento “Puntoedu”, in collaborazione con gli Uffici scolastici
regionali, avvalendosi, tra l’altro, dei risultati delle citate
ricerche-azioni condotte dagli IRRE.
Art. 5
Monitoraggio
Le attività di formazione saranno oggetto di specifiche azioni
di monitoraggio in modo da render conto dei processi innovativi da esse
promossi e da consentire le eventuali modifiche e implementazioni delle
stesse.
A norma della legge
14.1.1994, n.20, la presente Direttiva sarà trasmessa
alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite
dell'Ufficio Centrale di Bilancio.
Allegato: Tabella di riepilogo dei finanziamenti
IL MINISTRO
f.to Moratti
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