D.D.G. 17 dicembre 2002 “corso-concorso
per presidi incaricati reclutamento dirigenti scolastici”
Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi
nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
CONCORSO RISERVATO PRESIDI INCARICATI
CORSO CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE
PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
E PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI, RISERVATO
A COLORO CHE HANNO RICOPERTO LA FUNZIONE DI PRESIDE INCARICATO PER ALMENO UN
TRIENNIO.
Il presente Decreto è pubblicato sulla
G.U. - IV serie speciale n° 100 del 20 dicembre 2002
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 2000, n. 324 recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica
di dirigente a norma dell'articolo 28, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme sul dimensionamento
della rete scolastica con particolare riferimento all'art. 21;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165
contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), con
particolare riferimento all'art. 19 e all'art. 22, commi 9, 10 e 11;
Vista la legge 18 giugno 2002, n. 136 recante disposizioni
sull'equiparazione tra il diploma di educazione fisica e la laurea in scienze
delle attività motorie e sportive;
Visto il decreto legge 25 settembre 2002, n.
212, convertito nella legge 29 novembre 2002, n. 268 recante misure urgenti per la scuola,
l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione
artistica e musicale, con particolare riferimento all'art. 6, comma 1, lett. c);
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l'interpretazione
autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e dei
requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di
ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta
di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la
realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, con il
quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 31-12-1996, n. 675, concernente la tutela dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999
n. 300,
relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997 n. 59;
Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, recante norme di organizzazione del
Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola;
Visto il D.P.C.M. del 30 maggio 2001 n. 341 concernente il regolamento relativo ai
criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso
selettivo di formazione dei dirigenti scolastici;
Visto il parere del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 9.12.2002, trasmesso con nota pari data, prot.
n. 21626, che si accoglie parzialmente;
Vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti
scolastici distinte per settori formativi e articolate secondo la dimensione
regionale;
Considerato che il numero dei posti di dirigente scolastico da mettere
a concorso deve essere determinato a norma dell'art. 29, comma 2 del D.lgs. n.
165/2001,
tenendo conto che il 50% dei posti così determinato è riservato a coloro che
abbiano ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato;
Visto il D.P.R. del 21 ottobre 2002, in corso di registrazione, con il
quale si autorizza, ai sensi dell'art. 35 del decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'avvio della procedura concorsuale
per il reclutamento di n. 1.500 dirigenti scolastici riservata a coloro che
hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside
incaricato;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ordine al
numero dei posti da mettere a concorso;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'emanazione del bando del
corso concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs.
n. 165/2001 e dall'art. 22, comma 9, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, in attesa che venga bandito il corso-concorso di cui all'art.
29, comma 1, del medesimo D.lgs., per la copertura dell'ulteriore 50% dei
posti;
D E C R E T A
Art. 1
Concorso e posti
1.
In
attuazione dell'art. 29, comma 3 del D.lgs. 30
marzo 2001, n. 165 e dell'art.22, comma 9 della Legge
28.12.2001, n.448,
è indetto, in attesa che venga bandito il corso-concorso di cui all'art. 29, comma 1, del medesimo d.lgs., per la
copertura dell'ulteriore 50% dei posti, un corso concorso selettivo di
formazione per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica
periferica di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola
elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni
educative, riservato a coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno
un triennio le funzioni di preside incaricato oppure di vice rettore
incaricato o di vice direttrice incaricata negli istituti educativi e che
abbiano i requisiti di cui al successivo art. 4.
2.
Il numero
dei posti messi a concorso a livello regionale, distinto rispettivamente per
il settore formativo della scuola elementare e media e per il settore della
scuola secondaria superiore e per il settore delle istituzioni educative, in
relazione all'autorizzazione di cui al D.P.R. citato in premessa, è
determinato in n. 1.500 posti complessivi come riportato nell'allegato 1 che è parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
Organizzazione del concorso
1.
In
applicazione dell'art. 29, comma 1, del dlgs. n.
165/2001 e dell'art. 22, comma 10, della legge
n. 448/2001, la
procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.
2.
L'Ufficio
scolastico regionale, in particolare, cura l'organizzazione del corso -
concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto
espletamento delle procedure concorsuali, approva le graduatorie di merito al
termine delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dall'art. 7.
Art. 3
Articolazione della procedura concorsuale
1.
La
procedura concorsuale a livello regionale si articola nel modo seguente:
a.
esame di
ammissione;
b.
valutazione
dei titoli culturali, professionali e dell'anzianità di servizio, maturata
quale preside incaricato;
c.
periodo
di formazione;
d.
esame
finale.
2.
Dopo
l'esame finale vengono compilate e approvate contestualmente graduatorie
generali di merito distinte per ciascun settore formativo e sono dichiarati i
vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (allegato 1) di cui al
precedente articolo 1, comma 2.
ñ
Art. 4
Requisiti per l'ammissione
1.
Al
corso-concorso di cui all'art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente
ed educativo delle istituzioni scolastiche statali, in possesso di laurea o
titolo equiparato, che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni nei rispettivi settori formativi
della scuola elementare e media o della scuola secondaria superiore o degli
istituti educativi e che ha ricoperto per almeno un triennio le funzioni di
preside incaricato oppure di vice rettore incaricato o vice direttrice
incaricata negli istituti educativi. Il requisito di servizio di sette anni si
intende posseduto anche se il servizio sia stato prestato in settori
formativi diversi.
2.
Il
servizio effettivamente prestato di cui al comma 1, è valido se effettuato
per almeno 180 giorni per anno scolastico.
3.
Il
servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni si intende valido
anche se l'anno scolastico non è terminato alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4.
Si
considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole
statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed
educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica.
5.
Sono
considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso i servizi valutabili a
tutti gli effetti come servizio d'istituto ai sensi delle disposizioni
vigenti.
6.
I
requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.
7.
Tutti i
candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione.
8.
L'Ufficio
scolastico regionale può disporre l'esclusione dei candidati, per carenza di
requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 5
Termine e modalità di presentazione delle domande
1.
La
domanda di ammissione al corso concorso selettivo di formazione, redatta su
carta semplice, conformemente all' allegato n. 2, può essere presentata direttamente, o spedita a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio scolastico regionale
ubicato nel capoluogo della regione prescelta, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile purché venga
consegnata o spedita entro il termine suindicato.
In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. In
caso di consegna personale fa fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio
scolastico regionale.
2.
Qualora
tale termine scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile. Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio
all'estero, da produrre entro il suindicato termine, potranno essere
inoltrate tramite la competente autorità diplomatica o consolare.
3.
La
domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione e
per i posti di un solo settore formativo, a scelta del candidato, per il
quale, dopo la nomina in ruolo, si siano maturati almeno sette anni di
servizio.
Il settore formativo di partecipazione al concorso per gli insegnanti di
scuola materna è quello relativo alla scuola elementare e media.
Ove i sette anni di servizio siano stati prestati in settori formativi
diversi, il settore formativo di partecipazione al concorso è quello ove il
candidato ha prestato più anni di servizio di ruolo. A parità di anni di servizio
in più settori formativi, per un periodo inferiore a sette anni in ciascun
settore formativo, il candidato deve indicare il settore formativo ove presta
servizio al momento della domanda.
ñ
Art. 6
Dichiarazioni da formulare nella domanda
1.
Nella domanda
di ammissione (allegato 2) gli aspiranti devono dichiarare sotto
la propria responsabilità e a pena di esclusione dal corso concorso selettivo
di formazione:
a.
il
cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b.
la data,
il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c.
il
diploma di laurea posseduto con l'esatta indicazione dell'Università che l'ha
rilasciato, dell'anno accademico in cui è stato conseguito e del voto
riportato;
d.
il
settore formativo al quale s'intende concorrere;
e.
la
regione nella quale s'intende partecipare;
f.
la
cattedra e/o il posto di titolarità;
g.
la sede e
istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale,
distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo indicheranno
l'ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l'istituzione o
l'ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
h.
la data
della prima nomina in ruolo nonché, eventualmente, quella della nomina nel
ruolo di attuale appartenenza;
i.
l'effettiva
anzianità di servizio dopo la nomina in ruolo nei settori formativi e
l'effettiva anzianità di servizio in qualità di preside incaricato;
j.
gli
eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo
del computo dell'effettivo servizio (tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa);
k.
di non
trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 497 del D.Lgs. 16.4.1994,
n. 297;
l.
di non
aver presentato analoga domanda di partecipazione al concorso in altra
regione o per altro settore formativo;
m.
i titoli
suscettibili di valutazione secondo l'allegata tabella di valutazione dei
titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione;
n.
i titoli
di preferenza, a parità di merito, di cui all'art. 14 del presente bando,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al corso concorso;
o.
di
autorizzare l'amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali
contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole prove ai
fini di cui all'art. 22.
Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito ben chiaro presso il
quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al
concorso. E' onere del candidato comunicare mediante lettera raccomandata,
indirizzata all'ufficio ove è stata inoltrata la domanda di partecipazione al
concorso, qualsiasi cambiamento del proprio recapito.
2.
L'Amministrazione
non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3.
Il
candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, da documentarsi entrambi a
mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/1992 e dell'art. 16 della legge n. 68/1999.
4.
Ai sensi
del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445. La firma in calce alla domanda non è
soggetta ad autenticazione (art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445).
Art. 7
Cause di esclusione dal corso concorso selettivo di formazione
1.
Non sono
ammessi al corso concorso:
a.
coloro
che hanno presentato o inviato la domanda oltre il termine indicato nell'art.
5, comma 1, e coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art.
4, comma 1, del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli
impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa
vigente;
b.
coloro
che non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di
partecipazione;
c.
coloro
che hanno presentato domanda di ammissione al corso concorso per più regioni
o per più settori formativi.
Art. 8
Commissioni giudicatrici
1.
La
commissione giudicatrice è unica in relazione ai posti dirigenziali messi a
concorso relativi ai tre settori formativi ed è nominata con decreto del
dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, secondo le
indicazioni contenute nel D.P.C.M. 30.5.2001, n. 341, pubblicato nella G.U. n. 207, serie
generale, del 6.9.2001.
2.
Al fine
di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne almeno un terzo dei
posti dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato,
salvo motivata impossibilità, alle donne.
ñ
Art. 9
Norme sulla documentazione e valutazione dei titoli
1.
Le
domande di partecipazione al corso concorso, i titoli valutabili e i
documenti non sono soggetti all'imposta di bollo (art. 1, legge n. 370/88 e successive modificazioni).
2.
I titoli
valutabili sono quelli di cui alla tabella di valutazione dei titoli,
allegata al presente decreto, e devono pervenire, in allegato alla domanda,
entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di
ammissione.
3.
I titoli
di cui al comma 2 possono essere prodotti:
a.
in
originale o copia autenticata;
b.
in
fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di
cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445,
attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all'originale (allegato 3). Tale dichiarazione deve essere
sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione,
oppure presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda,
unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante
medesimo;
c.
con
autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 4), o mediante dichiarazione sostitutiva
di atto notorio (allegato 3).
4.
L'Amministrazione
si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni
di cui al comma 3 (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000). Qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
Art. 10
Esame di ammissione e valutazione dei titoli
1.
L'esame
di ammissione, per l'accesso al corso di formazione, consiste in una prova
colloquio, unica per i diversi settori formativi, da sostenere
individualmente davanti la commissione sulle seguenti tematiche:
·
ruolo del
dirigente scolastico;
·
organizzazione
della scuola: rapporti col territorio, tecnologie, processi e relazioni;
·
la scuola
dell'autonomia: innovazioni e progettualità;
·
coordinamento
delle risorse e gestione dei conflitti;
·
efficienza
ed efficacia dell'azione formativa e qualità del servizio scolastico (aspetti
gestionali della formazione e di funzionamento della comunità scolastica);
·
obiettivi
formativi e criteri di verifica;
·
le
richieste dell'utenza e la promozione dello sviluppo della scuola.
2.
La prova
colloquio, della durata di circa 45 minuti, tende ad accertare le conoscenze
e le competenze relative alle aree tematiche sopra indicate nonché le
capacità professionali idonee anche a gestire i processi di trasformazione e
innovazione nella scuola dell'autonomia. La prova consiste in una discussione
ed analisi di situazioni riferite all'esperienza professionale del candidato,
sulla base di tre tematiche proposte dal candidato medesimo. La prova
colloquio è valutata con riferimento ai seguenti criteri:
·
padronanza
dei temi affrontati
·
competenza
sui processi formativi
·
competenza
gestionale
·
competenza
relazionale
·
competenza
ad organizzare e a coordinare.
3.
La prova
colloquio è valutata in ventesimi.
4.
Superano
la prova i candidati che conseguono una votazione di almeno 14/20.
5.
Al
termine di ogni seduta dedicata alla prova colloquio, la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del
voto da ciascuno riportato, che è affisso nella sede degli esami.
6.
La
valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali indicati nella
allegata tabella, che è parte integrante del presente decreto, è effettuata
dopo la prova colloquio.
7.
Ultimate
la prova colloquio e la valutazione dei titoli la commissione, ai fini
dell'accesso al corso di formazione, forma graduatorie generali di merito,
distinte per ciascun settore formativo, secondo la valutazione complessiva
determinata dalla somma del voto riportato nelle prova colloquio e del
punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
8.
Con
provvedimento del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale
competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto
stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito
da più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito e quelle
degli ammessi al corso di formazione - distinte per ciascun settore formativo
- entro il limite numerico dei posti messi a concorso, di cui all'art. 1 del
presente decreto, maggiorato del dieci per cento.
9.
Il
decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma 8 è pubblicato
all'albo dell'Ufficio scolastico regionale. Di tale pubblicazione viene data
contemporanea comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
ñ
Art. 11
Documenti di riconoscimento
1.
Per
essere ammessi a sostenere tutte le prove d'esame i concorrenti dovranno
essere muniti di valido documento di riconoscimento.
Art. 12
Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
1.
Le prove
d'esame di cui agli artt. 10 e 16 si svolgono nel capoluogo di regione.
2.
Ai
candidati che devono sostenere la prova colloquio, di cui all'art. 10, è data
comunicazione scritta da parte dell'Ufficio scolastico regionale, almeno 20
gg. prima della data di svolgimento della stessa, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o telegramma. La notizia del luogo, del giorno e
dell'ora in cui si terrà la prova scritta, di cui all'art. 16, comma 2, sarà
data dal suddetto Ufficio scolastico, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o telegramma.
3.
I
candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si devono presentare
nella sede di esame in tempo utile. Perde il diritto a sostenere la prova il
concorrente che non si presenta nel luogo, nell'ora del giorno, del mese e
dell'anno stabiliti dall'amministrazione.
4.
La
vigilanza durante la prova scritta, di cui al successivo art. 16, è affidata
dall'Ufficio scolastico regionale agli stessi membri della commissione
esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di
vigilanza scelti dal medesimo Ufficio scolastico regionale. Anche per la
scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità
previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora la prova
scritta abbia luogo in più edifici, la medesima autorità scolastica
istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le
specifiche istruzioni contenute nel D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni.
5.
In caso
di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice del corso
concorso, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
6.
Ai fini
di quanto previsto dall'art. 20 della legge 5.2.1992,
n. 104, circa
la possibilità di svolgere le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari
e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico
handicap, i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda
di partecipazione al concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio
handicap e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Devono inoltre inviare
alla competente autorità scolastica regionale una specifica istanza dieci
giorni prima della prova, al fine di concordare con l'Ufficio le modalità di
svolgimento della prova. L'istanza può essere inviata anche a mezzo telefax e
le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate anche
telefonicamente. Dell'accordo raggiunto l'amministrazione redige un sintetico
verbale che invia all'interessato.
7.
Le prove
del corso-concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose
ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi (art. 6, comma 2, D.P.R. 9.5.1994,
n. 487).
8.
Per lo
svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili, le disposizioni
dettate al riguardo dagli artt. 5 e seguenti del D.P.R. n.
686/1957 e
successive modificazioni e integrazioni.
ñ
Art. 13
Termine per la produzione dei titoli di preferenza
1.
I titoli
di preferenza elencati al successivo art. 14 devono essere posseduti non
oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al corso concorso e i relativi certificati, in carta semplice,
ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere
presentati, a pena di decadenza, da parte dei candidati interessati, al
competente Ufficio scolastico regionale, che ha curato la procedura
concorsuale, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto e superato il colloquio di cui al precedente articolo
10.
Art. 14
Preferenze a parità di merito
1.
Ai sensi
dell'art. 5, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni, a parità
di merito i titoli di preferenza sono:
a.
gli
insigniti di medaglia al valore militare;
b.
i
mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c.
i
mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d.
i
mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e.
gli
orfani di guerra;
f.
gli
orfani dei caduti per fatto di guerra;
g.
gli
orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h.
i feriti
in combattimento;
i.
gli
insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di
guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j.
i figli
dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k.
i figli
dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l.
i figli
dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m.
i
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n.
i
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o.
i
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
p.
coloro
che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
q.
coloro che
abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno, alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
r.
i
coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s.
gli
invalidi e i mutilati civili;
t.
i
militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a.
dal
numero dei figli a carico;
b.
dall'aver
prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c.
dalla
minore età.
ñ
Art. 15
Durata, struttura e contenuti del periodo di formazione
1.
L'organizzazione
e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati dagli Uffici
Scolastici regionali con la collaborazione dell'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e degli
Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Il periodo di formazione si
svolge presso una o più sedi da stabilire dagli Uffici Scolastici regionali,
che provvederanno a disporre la destinazione dei candidati ammessi, dandone
comunicazione in tempo utile.
2.
Il corso
di formazione della durata di quattro mesi, comprensivo di moduli di
formazione comune e di moduli di formazione specifici per i diversi settori
formativi, si articola in 160 ore di lezione frontale e si svolge con
modalità che consentano ai concorrenti l'espletamento del servizio.
Il corso di formazione ha inizio dopo la pubblicazione delle graduatorie dei
candidati ammessi al periodo di formazione, di cui all'art. 10, comma 8.
3.
Le
attività di formazione sono finalizzate fondamentalmente a incrementare la
competenza di analisi del contesto esterno alla scuola e di progettualità
formativa; la competenza di gestione dell'organizzazione scolastica; le
competenze giuridiche, finanziarie e informatiche e la competenza a
relazionarsi con i soggetti interni ed esterni all'organizzazione scolastica.
I contenuti delle attività formative sono indicati nell'apposito allegato
tecnico che è parte integrante del presente decreto.
4.
I moduli
di formazione comune per tutti i settori formativi si caratterizzano come
attività comune di riflessione, fondazione e consolidamento delle competenze
richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente scolastico. La loro durata
complessiva è indicata nell'apposito allegato tecnico.
5.
I moduli
di formazione specifica si caratterizzano come attività specifica per
ciascuno dei settori formativi previsti, relativamente alla conoscenza del
contesto, delle caratteristiche e delle esigenze formative della popolazione
di riferimento.
La loro durata complessiva è indicata nell'apposito allegato tecnico.
6.
Coloro
che non si presentano, senza giustificato e documentato motivo, il giorno
dell'inizio del corso presso la sede prevista sono considerati rinunciatari.
7.
Il numero
delle assenze, debitamente giustificate e documentate, non può superare 1/6
delle ore complessive di lezione frontale.
8.
Al
termine del periodo di formazione, coloro che non hanno superato il numero di
assenze di cui al comma 7, svolgono l'esame finale di cui all'art. 16. Prima
di detto esame, i medesimi candidati devono presentare il progetto, di cui
all'art. 16, comma 3, lettera a), all'Ufficio scolastico regionale che
provvederà ad inoltrarlo alla Commissione esaminatrice.
Art. 16
Esame finale
1.
L'esame
finale, davanti la commissione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 341 del
30.5.2001, al
termine del periodo di formazione, si articola in una prova scritta e in una
prova orale ed è finalizzato ad accertare il possesso delle competenze
richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente scolastico.
2.
Per la
prova scritta si applica l'art. 11, comma 2 del D.P.R.
487/94. La
prova scritta mira all'accertamento delle capacità del candidato di
analizzare e risolvere problemi professionali e verte sulle tematiche
trattate e approfondite durante il periodo formazione.
3.
La prova
orale, a cui partecipano i candidati che hanno svolto la prova scritta, tende
a completare la valutazione della preparazione professionale del candidato e
si articola:
a.
nella presentazione
e discussione di un progetto relativo ai profili dell'autonomia predisposto
dal candidato sulla base dell'esperienza di preside incaricato;
b.
nella
discussione di tre quesiti relativi alla gestione dell'organizzazione
scolastica; all'analisi del contesto esterno alla scuola e alla progettazione
formativa; a temi di natura giuridica e finanziaria, secondo i contenuti
approfonditi e le esperienze maturate nei moduli di formazione comune e nei
moduli di formazione specifica di cui all'apposito allegato tecnico;
c.
nell'accertamento
della conoscenza della lingua inglese, con prevalente riferimento alla
pratica informatica, e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica
applicativa, nonché nell'accertamento della conoscenza delle problematiche e
delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti
informatici.
4.
La valutazione
dell'esame finale è espressa in sessantesimi, con un unico voto. Superano
l'esame finale i candidati che conseguono una votazione complessiva per le
due prove (scritta e orale) non inferiore a 42/60.
ñ
Art. 17
Graduatorie
1.
Ultimati
i lavori concorsuali, la commissione forma graduatorie generali di merito,
distinte per ciascun settore formativo, secondo la valutazione complessiva
determinata dalla somma del punteggio conseguito nelle graduatorie di merito
per l'ammissione al corso di formazione, di cui all'art. 10, comma 8, e del
voto riportato nell'esame finale, di cui all'art. 16.
2.
Con
provvedimento del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale
competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto
stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito
da più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito, distinte
per ciascun settore formativo, e sono dichiarati i vincitori del corso
concorso nei limiti dei posti messi a concorso nei rispettivi settori
formativi.
3.
Il
provvedimento di approvazione delle graduatorie generali di merito con
declaratoria dei vincitori del corso concorso in parola è pubblicato all'albo
dell'Ufficio scolastico regionale. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini
per eventuali impugnative. Della pubblicazione è data comunicazione tramite
la rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
4.
I
candidati non vincitori, inclusi nelle graduatorie generali di merito di
ciascun settore formativo di cui al comma 3, possono chiedere, al fine di
essere dichiarati vincitori del corso-concorso, di essere inseriti in calce
alle corrispondenti graduatorie di altri Uffici scolastici regionali che
abbiano graduatorie con un numero di candidati vincitori inferiore ai posti
messi a concorso.
5.
La
domanda, redatta in conformità all'allegato n. 5, contenente la dichiarazione, sotto la propria
responsabilità, del punteggio conseguito nella graduatoria generale di merito
di cui al comma 2 può essere presentata, a pena di esclusione, in un solo
altro ufficio scolastico regionale entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 da
parte dell'Ufficio scolastico regionale che per ultimo conclude la procedura
concorsuale.
Tale data sarà resa nota anche dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca con apposita comunicazione tramite la rete Intranet del
Ministero. Copia della domanda deve essere trasmessa, per conoscenza,
all'Ufficio scolastico regionale ove il candidato figura iscritto nelle
graduatorie generali di merito.
6.
Sulla
base delle domande pervenute e del punteggio dichiarato dal candidato,
vengono compilate, dalla competente commissione, graduatorie generali di
merito per ciascun settore formativo, aggiuntive delle graduatorie di cui al
comma 2. Nelle suddette graduatorie aggiuntive sono iscritti un numero di
candidati non superiore ai posti messi a concorso nei distinti settori
formativi, conteggiando a tal fine anche il numero dei candidati vincitori
già inclusi nelle graduatorie di cui al comma 2.
7.
Con
provvedimento del Dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale
competente, accertata la regolarità delle procedure, sono approvate le
graduatorie generali di merito aggiuntive di ciascun settore formativo e sono
dichiarati gli ulteriori vincitori del corso-concorso.
8.
Il
provvedimento di cui al comma 7 è pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico
regionale. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative. Della pubblicazione è data comunicazione tramite la rete
Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
9.
I
candidati inseriti nelle graduatorie aggiuntive di cui al comma 7 sono
depennati dalle corrispondenti graduatorie dell'Ufficio scolastico regionale
di provenienza, sulla base di una apposita comunicazione dell'Ufficio
scolastico regionale che ha approvato le graduatorie aggiuntive.
10.
I
candidati che hanno presentato la domanda di cui al comma 4 e che, in
relazione al punteggio dichiarato, non vengono inseriti per insufficienza dei
posti messi a concorso, nelle graduatorie di cui al comma 7, restano iscritti
nelle graduatorie dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza.
ñ
Art. 18
Presentazione dei documenti di rito
1.
I
candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o inviare
all'Ufficio scolastico regionale competente entro il termine perentorio di
trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione o, comunque, non
oltre il primo mese di servizio, a pena decadenza da ogni diritto conseguente
alla partecipazione al concorso, il certificato medico attestante l'idoneità
fisica al nuovo impiego. Detto certificato, rilasciato da un medico
dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico
militare in servizio permanente effettivo, deve attestare che il candidato è
fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato di dirigente scolastico.
2.
Nel
certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli
estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del
sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un
laboratorio autorizzato.
3.
Qualora
il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve
farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non è tale da
menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e
regolare rendimento di lavoro.
4.
Qualora
il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato
esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre
all'attestazione che è stato eseguito il prescritto accertamento sierologico
ed una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché una
descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche
la dichiarazione che l'invalido non ha perduto la capacità lavorativa e che
il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni da svolgere.
5.
Sono
confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei
documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di
particolari categorie.
ñ
Art. 19
Assunzione in servizio
1.
I
candidati dichiarati vincitori in ciascun settore formativo e in regola con
la prescritta documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in
qualità di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
nel limite numerico del cinquanta per cento dei posti effettivamente vacanti
e disponibili annualmente. Le assunzioni sono effettuate per ciascun settore
formativo nell'ordine delle graduatorie finali di cui all'art. 17, comma 3 e
comma 8, previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a
norma del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell'autonoma area della
dirigenza scolastica del comparto scuola.
2.
Poiché
non sono disponibili le graduatorie relative al corso concorso di cui all'art. 29, comma, 1 del D.lgs. n.
165/2001, tutti
i posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo
indeterminato sono assegnati ai candidati vincitori inclusi nelle graduatorie
definitive di cui all'art. 17. In tal caso i posti assegnati annualmente
oltre il 50% spettante dovranno essere recuperati negli anni scolastici
successivi per i candidati vincitori inclusi nelle graduatorie del corso
concorso di cui al predetto art. 29, comma 1.
3.
Il numero
dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori,
distinto per il settore formativo della scuola elementare e media, della
scuola secondaria superiore e delle istituzioni educative, è determinato
prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei
posti riservati alla mobilità, con decreto del dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale competente, da pubblicare all'albo dell'ufficio
medesimo.
4.
I
dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato
dal contratto collettivo nazionale, di cui al comma 1.
5.
Ai
dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico
relativo alla predetta qualifica prevista dal ripetuto contratto collettivo
nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.
Art. 20
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
1.
Il rifiuto
della assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel
giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la
decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
2.
Nel caso
di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori,
l'Amministrazione può procedere ad altrettante assunzioni di candidati
secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.
Art. 21
Ricorsi
1.
Avverso i
provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i
soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60
giorni, dalla data di pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato.
ñ
Art. 22
Trattamento dei dati personali
1.
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il competente Ufficio scolastico regionale, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
2.
Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3.
Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
4.
L'interessato
gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del competente
Ufficio scolastico regionale, titolare del trattamento.
5.
Il
responsabile del trattamento dei dati personali è il competente dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale.
ñ
Art. 23
Norme di salvaguardia
1.
Per
quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in
premessa e nel vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell'autonoma area della
dirigenza scolastica del comparto scuola.
Il presente decreto è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - "Concorsi ed
esami".
Dal giorno della pubblicazione
decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il
ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso
giurisdizionale al TAR competente).
Roma, 17 dicembre 2002
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Zucaro
ñ
Allegati
- Precisazioni: Comunicato MIUR 2.1.2003
Allegato 1 - Posti dirigenti messi a concorso
Allegato 2 - Domanda per preside incaricato con almeno 1 triennio di servizio
Allegato 3 - Dichiarazione atto di notorietà
Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Allegato 5 - Dichiarazione possesso requisiti
- Allegato Tecnico: Contenuti dell’attività formativa
del primo corso-concorso, ai sensi dell’art. 15.
ñ
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