Oggetto: conferimento e mutamento incarichi
dirigenziali per l'anno scolastico 2003/2004.
Come è noto il primo C.C.N.L.
dell'area V della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1°.3.2002 e pubblicato nella G.U. - Serie generale - n. 100 del
20.12.2002, concerne il periodo 1.9.2000-31.12.2001.
In relazione all'applicazione del suddetto contratto collettivo pervengono da
parte di alcuni Uffici scolastici regionali richieste di chiarimenti in
ordine alla possibilità di procedere a mutamenti di incarico, nonchè alla
mobilità professionale del personale dirigenziale che ha sottoscritto
nell'a.s. 2002/2003 contratti pluriennali.
Al riguardo, si ritiene opportuno specificare quanto segue.
L' appena menzionato C.C.N.L.,
all'art. 2, comma 2, prevede che, dopo la
scadenza del contratto, in caso di disdetta del medesimo, le disposizioni
contrattuali rimangano in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo. In virtù di detto comma, pertanto, fino alla
firma del prossimo contratto collettivo nazionale, continuano a vigere le
attuali disposizioni che regolano i vari istituti contrattuali (C.C.N.L. del
1.3.2002 - C.I.N. del
23.9.2002 e contratti integrativi regionali).
Gli articoli 23, 24 e 25 del C.C.N.L. e gli articoli 11,12, 13 e 14 del C.I.N.,
dettano puntuali disposizioni in ordine all'affidamento e al mutamento
dell'incarico dirigenziale, alla revoca, alla mobilità professionale e
all'ordine e tempi delle operazioni.
L'art. 24,
comma 2, del C.C.N.L., prevede la possibilità
che, a richiesta del dirigente scolastico che abbia superato il periodo di
prova, possa essere disposto il mutamento dell'incarico anche in pendenza di
contratto individuale per sede e/o istituzione scolastica diverse da quella
di servizio.
Lo stesso comma, poi, precisa che il mutamento d'incarico può avvenire
comunque ed esclusivamente sulla base di criteri coerenti con quanto previsto
dall'art. 19 del
d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 23,
comma 1 del contratto medesimo; criteri da
applicare con accorta flessibilità, in considerazione sia del rilevante
numero di sedi disponibili per il prossimo anno scolastico, sia in relazione
alla circostanza che per l'anno scolastico 2002/2003 è risultato preminente
il criterio della conferma sulla sede di ex titolarità.
Detta fattispecie è stata, come è noto, ulteriormente disciplinata con l'art. 13 del
C.I.N. che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del C.C.N.L., indica i casi eccezionali in cui è
possibile il mutamento d'incarico.
Ciò premesso, è utile ricordare che con la legge
15.7.2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino
della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e
l'interazione tra pubblico e privato, sono state apportate significative
innovazioni al d.lgs.
30.3.2001, n. 165 in tema di incarichi dirigenziali.
Fatta salva la validità dei contratti individuali già stipulati nell'a.s.
2002/2003 si reputa opportuno richiamare l'attenzione sulle regole che
disciplinano il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali.
Nel rinnovato sistema normativo l'atto di conferimento dell'incarico, ferma
restando la natura del rapporto di lavoro disciplinato dalle disposizioni di
diritto comune e dal contratto collettivo, assume connotazione
provvedimentale, ponendosi pertanto come determinazione conclusiva di un
apposito procedimento amministrativo che comporta, perciò, la piena
applicazione delle regole partecipative di cui alla legge 8 agosto
1990, n. 241, artt. 7 e seguenti.
Per il conferimento degli incarichi, dopo il novellato art.
19 del d.lgs. 165, vanno pertanto considerati oltre alla
natura e alle caratteristiche dei compiti assegnati, alle attitudini e alle
capacità professionali del singolo dirigente, i risultati precedentemente
conseguiti dall'interessato in relazione agli obiettivi fissati.
Con il provvedimento d'incarico vanno definiti l'oggetto, la durata
dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità,
ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
d'indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel
corso del rapporto.
La durata dell'incarico non può eccedere il termine di cinque anni.
Al provvedimento di conferimento d'incarico accede un contratto individuale
che definisce il corrispondente trattamento economico nel rispetto dei
principi fissati dall'art. 24
del più volte menzionato d.lgs. n. 165/2001.
Per quanto concerne la mobilità professionale, si richiama l'attenzione sull'art. 15,
comma 1, del C.I.N. che dispone che, in via
transitoria per i prossimi due anni scolastici e fino alla sottoscrizione del
prossimo contratto collettivo, i responsabili degli Uffici scolastici
regionali possano conferire un nuovo incarico dirigenziale ai dirigenti
scolastici che presentano domanda di passaggio per un settore formativo
diverso da quello di appartenenza.
La mobilità professionale può essere effettuata fino al limite del 15% dei
posti vacanti annualmente.
Al riguardo, si precisa che in base all'orientamento giurisprudenziale il
posto di ruolo può reputarsi vacante e, quindi, disponibile, fino a quando
non sia stato messo a concorso.
Conseguentemente, le SS.LL. non dovranno considerare vacanti per la mobilità
professionale il numero dei posti messi a concorso con il D.D.G. del
17.12.2002.
Relativamente, infine, agli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano,
ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando,
utilizzazione o altre particolari posizioni di stato, si ricorda che gli
interessati, ai sensi dell'art. 14
del C.I.N., devono, ai fini dell'assegnazione
degli incarichi, presentare domanda al competente Ufficio scolastico
regionale in tempo utile, tenendo presente che tutti gli incarichi
dirigenziali, compresi quindi gli incarichi di presidenza, devono concludersi
entro il 15 luglio p.v.
Si confida sul puntuale svolgimento delle operazioni sopra richiamate e si
ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Pasquale Capo
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