Il
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Roma, 8 gennaio 2004
Prot. n. 1/AFAM/2004
Il
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia
statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e
musicali;
CONSIDERATO che le istituzioni
di cui alla citata legge n. 508/99 sono state autorizzate ad attivare corsi sperimentali per le
innovazioni didattiche, in attesa della definizione dei nuovi ordinamenti;
CONSIDERATO che non è stato
ancora emanato il regolamento sulla riorganizzazione didattica previsto dalla
stessa legge n. 508/99;
VISTO il progetto di
sperimentazione presentato dalla Conferenza dei Direttori dei Conservatori di
musica con nota del 22 ottobre 2003;
RITENUTO che tale progetto è
coerente con il riordinamento didattico previsto dal citato regolamento in
itinere;
RITENUTO di dover consentire
l’attivazione, in via sperimentale, di un percorso formativo di secondo livello
in “Discipline musicali” negli ambiti interpretativo-compositivo e
tecnologico, per garantire lo sviluppo coordinato, a livello specialistico,
delle competenze disciplinari e professionali, già acquisite dagli studenti
diplomati
DECRETA
Art. 1
I Conservatori di musica possono attivare dall’anno
accademico 2003 – 2004, il biennio sperimentale per il conseguimento del
titolo di diploma accademico di secondo livello in “Discipline musicali”, previa
autorizzazione del Ministero, con le modalità e procedure indicate all’art. 2.
Il programma didattico
formativo è determinato nell’allegato A,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
La proposta è deliberata dal Collegio dei docenti e deve
indicare gli obiettivi del percorso formativo
e i relativi sbocchi professionali, nonché le discipline da attivare, individuando
quelle obbligatorie per almeno il 65% dei crediti formativi, nell’ambito delle
attività formative di base e caratterizzanti.
L’attivazione, previa verifica
delle risorse umane e finanziarie, è deliberata dal Consiglio di
amministrazione che certifica l’adeguatezza delle strutture e delle dotazioni
strumentali disponibili nonché le modalità di copertura degli insegnamenti,
assicurando la piena funzionalità dei corsi istituzionali di livello inferiore.
Art. 3
I Conservatori di musica sono
tenuti a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione
contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui
contenuti dello stesso.
Art. 4
Le disposizioni di cui al
presente decreto si estendono agli Istituti musicali pareggiati che presentino
un progetto di percorso di studi di secondo livello concordato con l’Ente
gestore di riferimento e con le modalità di cui all’art. 2 del presente
decreto.
Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)
Allegati:
Allegato A: Programma
didattico-formativo
Allegato
B: Elenco
delle discipline d’insegnamento