La presente O.M. è stata annullata e
sostituita dall'O.M. n. 39 del 1° aprile 2004
Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della
Ricerca
O. M. n. 44
Prot. n. 1124 del 17 aprile 2002
VISTO il D.L.vo
16.4.1994, n. 297 ed, in particolare, gli artt. 410, 411, 412,
429
e 477;
VISTA la legge
29.9.1967, n. 946 (art. 7);
VISTO il D.P.R.
1.10.1970, n. 1508;
VISTO il D.P.R. 1.2.1971,
n. 980;
VISTO il D.P.R.
31.10.1975, n. 970;
VISTA la legge 15.5.1997,
n.127;
VISTA la Legge 10.2.2000,
n. 30;
VISTA la Legge 8.3.2000,
n. 53;
VISTO il D.lgs.
18.8.2000, n. 267;
VISTO il D.P.R.
6.11.2000, n. 347;
VISTO il D.P.R.
28.12.2000, n. 445;
VISTO il D.lgs.
30.3.2001, n. 165;
VISTA la Legge 28.12.2001, n. 448, con particolare riferimento
all’art. 22, comma 11;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale per il comparto scuola
sottoscritto in data
4.8.1995;
VISTO il C.C.N.L. per il comparto scuola sottoscritto in data
26.5.1999;
VISTO il C.C.N.I. per il comparto scuola sottoscritto in data
31.8.1999;
VISTO il C.C.N.L. della V area della dirigenza scolastica,
sottoscritto in data 1°.3.2002;
VISTA l’O.M. n. 152 del 26.5.2000, registrata alla
Corte dei Conti il 20.6.2000, reg. 208, fg. 02, come modificata ed integrata
dall’ O. M. n. 81 del 4.5.2001, registrata alla
Corte dei Conti il 22.6.2001, reg. 4, fg. 336;
RITENUTA la necessità di apportare ulteriori modifiche ed
integrazioni alle disposizioni recate dalla predetta Ordinanza;
ORDINA
Per effetto delle modifiche di cui al presente atto e di
quelle precedentemente disposte, il testo dell’O.M. n. 152 del 26.5.2000 è modificato ed
integrato come segue:
Art. 1
1. Gli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di
istruzione secondaria nonché nei licei artistici e negli istituti d'arte sono
disciplinati, in via permanente e fino all’anno scolastico successivo alla data
di approvazione della prima graduatoria del corso-concorso per il reclutamento
dei dirigenti scolastici indetto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, dalle disposizioni
che seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 22, comma 11, della Legge 28.12.2001 n.
448, ai fini del conferimento degli incarichi di presidenza,
le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione del primo
corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, previste dall’art. 29, comma 3, del citato D.lgs. n.
165/2001, ove compilate in data antecedente a quella delle
operazioni di conferimento degli incarichi di presidenza, sono utilizzate, fino
all’approvazione delle prime graduatorie dei vincitori dello stesso
corso-concorso, con priorità rispetto alle graduatorie provinciali di cui alla
presente ordinanza.
A tal fine il 50 per cento dei posti disponibili per gli
incarichi di presidenza è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei
posti di cui all’art. 29, comma 3, del più volte citato D.lgs. n.
165/2001.
2. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza sono
annualmente pubblicate dagli Uffici scolastici regionali - Centri servizi
amministrativi (ex Provveditorati agli Studi), mediante affissione all’albo il
22 aprile e diramate a mezzo della rete INTERNET e INTRANET.
Art. 2
1. Gli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli
istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli
istituti d’arte sono conferiti a domanda dal Dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale, sulla base di apposite graduatorie provinciali
distintamente formate per ciascun tipo di istituto dagli Uffici scolastici
regionali - Centri
servizi amministrativi.
2. Per i licei artistici e gli istituti d'arte deve essere formata
un'unica graduatoria, così come un'unica graduatoria deve essere formata
per gli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo.
3. Per le scuole in lingua d'insegnamento diversa da quella
italiana devono essere formate apposite graduatorie.
4. Apposite graduatorie devono essere formate, altresì, per
le scuole magistrali e per le scuole aventi particolari finalità di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 970.
5. Nella graduatoria formulata, ai fini del conferimento
dell’incarico di presidenza, nella scuola magistrale con metodo Montessori di
Roma sono inseriti solo i docenti i quali, oltre che dei requisiti di cui agli
artt. 408 e segg. del D.L.vo 16.4.1994,
n.297, siano in possesso di laurea in pedagogia e del titolo
di specializzazione per l’insegnamento della metodologia montessoriana negli
istituti di istruzione secondaria, conseguito al termine di uno dei corsi
organizzati dall'Ente Montessori ed autorizzati dal Ministero della Pubblica
Istruzione, ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 1.2.1971, n. 980.
Art. 3
1. Per ciascun tipo di istituto o scuola sono compilate due
distinte graduatorie nelle quali sono rispettivamente inclusi:
a) professori compresi nelle graduatorie di merito dei
concorsi a
posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al
cui incarico di presidenza aspirano.
Coloro i quali hanno superato le prove degli ultimi concorsi
a posti di preside possono documentare tale circostanza, qualora non sia ancora
possibile conseguire la prevista certificazione di rito, allegando alla domanda
di incarico di presidenza una dichiarazione con la quale, sotto la propria personale
responsabilità,
attestino la votazione complessiva riportata (voto di esame e punteggio
assegnato per i titoli);
b) professori con contratto a tempo indeterminato che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di incarico di
presidenza, fissato dal successivo art. 6, siano in possesso dei requisiti prescritti dagli
artt. 407 e segg., del D.Lgs. 16.4.1994, n.
297 per partecipare ai concorsi a posti di preside nelle
scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di
presidenza aspirano.
Ai fini del computo del quinquennio é preso in considerazione il servizio
effettivamente prestato per almeno 180 giorni, nonché i servizi equiparati dalla legge come
servizi di istituto nella scuola.
2. Ai professori, con contratto a tempo indeterminato, dei
tipi di istituto cui si riferiscono le graduatorie degli aspiranti ad incarico
di presidenza, sono equiparati, ai sensi del l'art.408, 2° comma, del D.Lgs. n. 297/94, i
docenti che abbiano fatto parte in passato dei ruoli relativi agli istituti
stessi, conservando titolo alla restituzione al ruolo di provenienza.
3. Per quanto concerne gli incarichi di presidenza nelle
scuole medie, dal requisito di cui alla lettera b) dell'art.410 del D.Lgs. n. 297/94, si
prescinde, per gli
insegnanti
laureati in servizio con contratto a tempo indeterminato nei ruoli delle
scuole secondarie di secondo grado, purché provenienti dai ruoli della scuola
media, anche se immessi in tali ruoli per effetto di leggi speciali.
4. Nelle graduatorie relative agli istituti menzionati
dall'art. 411, 3° comma, del D.Lgs. n. 297/94
nonché dall'art. 11 del D.P.R. n. 1508/70, sono
inclusi gli insegnanti che, forniti di una delle lauree richieste per
l’ammissione ai concorsi a cattedra di materie tecniche degli istituti stessi,
appartengano ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto o abbiano titolo al
trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento presso i tipi degli
istituti interessati o siano appartenuti, in passato, ai ruoli del
personale docente dei tipi di istituto di cui trattasi e conservino titolo alla
restituzione ai suddetti ruoli.
5. Nelle graduatorie relative ai licei artistici ed agli
istituti d'arte sono inclusi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie
artistiche e professionali, ivi compresi gli insegnanti di arte applicata, di
storia dell’arte o di storia dell'arte applicata in servizio nei licei artistici
e negli istituti d'arte, che siano in possesso di laurea o diploma di accademia
di belle arti.
6. Si prescinde dai titoli di studio indicati nel precedente comma
per i docenti di materie artistico - professionali e di arte applicata, nominati
nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte, per effetto di precedenti
norme che non prevedevano detti titoli. Tale particolare situazione va attestata con
dichiarazione personale nella domanda di incarico.
7. Gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con il
punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli indicati nella
annessa tabella, che è parte integrante della presente ordinanza.
8. E' riconosciuta una precedenza nella scelta della sede,
nell’ordine, agli aspiranti che, avendo maturato il diritto all’incarico, si
trovino in una delle seguenti condizioni:
1) non vedenti di cui alla legge 29.9.1967 n. 946 e art. 3 della legge 28.3.1991 n. 120;
2) portatori di handicap di cui all’art. 21 della legge n. 104/1992 richiamato
dall'art. 601 del D.Lgs n. 297/94 e personale
che ha bisogno di particolari cure continuative;
3) appartenenti ad una delle categorie previste dai commi 5, 6
e 7 dell’art. 33 della legge n. 104/1992 richiamato
dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/94 nonché il
coniuge che assiste l’altro coniuge portatore di handicap.
Viene, altresì, riconosciuta una precedenza nella scelta
della sede agli aspiranti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni
degli Enti locali, ai sensi del D.lgs. 18-8-2000, n. 267.
Art. 4
1. Le graduatorie sono compilate da una commissione nominata
dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato composta
da un dirigente scolastico, con contratto a tempo indeterminato della stessa
provincia, che la presiede, da un docente con contratto a tempo indeterminato,
appartenente ai ruoli della scuola secondaria della medesima provincia e da un
impiegato dell’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi.
2. Le graduatorie, approvate dal dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato sono pubblicate all’albo entro
il 28 giugno.
3. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o
suo delegato darà comunicazione della data di pubblicazione delle graduatorie ai
dirigenti scolastici degli istituti e delle scuole della provincia, invitando i
dirigenti scolastici stessi a pubblicare un apposito avviso all’albo
dell’istituto.
4. Ai sensi degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L del comparto scuola sottoscritto in
data 4.8.1995, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato prima della formazione delle graduatorie, fornisce
tempestivamente alle Organizzazioni Sindacali elementi conoscitivi in merito alla
situazione degli organici delle presidenze della propria provincia e delle sedi
vacanti, nonché i criteri di formazione delle graduatorie stesse.
Art. 5
1. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o
suo delegato convoca gli aspiranti ad incarico di presidenza inclusi nelle
apposite graduatorie, invitandoli a scegliere la scuola in cui desiderino essere
nominati e che risulti disponibile al momento della convocazione. I docenti
impossibilitati
a presenziare alla convocazione possono essere rappresentati per
delega.
2. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale
conferisce, seguendo l'ordine di graduatoria, gli incarichi di presidenza per
tutti i posti di durata annuale, ivi compresi quelli che si rendano vacanti o
disponibili entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni per effetto di
provvedimenti aventi decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico
cui si riferisce l'incarico stesso.
3. In sede di convocazione, le preferenze espresse nella
domanda non hanno carattere vincolante.
4. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nell'incarico
di presidenza nella stessa scuola o istituto ricoperto nell'anno scolastico in
corso ed ai quali siano stati attribuiti i dieci punti di cui alla lettera g),
punto B dell'allegata tabella di valutazione dei titoli, qualora in relazione ai
posti disponibili rientrino nel novero dei nominandi e sia disponibile la
presidenza di cui trattasi, sono con precedenza confermati d'ufficio, per
esigenze di continuità di direzione, nell’incarico ricoperto nel corrente anno
scolastico. Nel
caso di indisponibilità della presidenza chiesta per conferma, la scelta di
altra presidenza avviene secondo il turno di nomina.
5. Viene attribuita, altresì, una precedenza agli aspiranti che
abbiano svolto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della
domanda, almeno tre anni di incarico di presidenza, limitatamente al caso in cui si renda
necessario procedere al conferimento di nuovi incarichi rispetto all’anno
precedente.
6. Nel caso di unificazione di due o più istituzioni scolastiche,
realizzata
nell'ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica, la
presidenza che venga richiesta per conferma da più aspiranti che abbiano svolto
l’incarico di presidenza negli istituti unificati, viene conferita per incarico
all'aspirante che abbia riportato maggior punteggio. Analogamente si procederà
per l’assegnazione dell’incarico nelle presidenze dei predetti istituti non
richieste per conferma, in caso di unificazione di istituti di diverso ordine o
tipo. Per gli
istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media nei quali risulti vacante la direzione
o la presidenza e nei circoli didattici, ancorché dimensionati, il dirigente
preposto all’Ufficio scolastico regionale conferisce l’incarico di presidenza a
docenti inclusi nelle graduatorie degli aspiranti all’incarico di presidenza
nelle scuole medie.
7. I docenti non presenti alla convocazione e non rappresentati
per delega sono nominati d'ufficio sulla base delle preferenze espresse. Qualora non siano
disponibili le scuole indicate da questi ultimi nelle preferenze, il dirigente
preposto all’Ufficio scolastico regionale, conferisce la nomina in altre scuole,
a meno che l'aspirante abbia esplicitamente dichiarato di non gradire
incarichi in
scuole diverse da quelle segnalate.
8. Non si dà luogo ad incarico di presidenza nei confronti di
coloro che hanno conseguito il passaggio di ruolo per lo stesso anno
scolastico.
9. L’aspirante trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468 del D.Lgs. n. 297/94, per
incompatibilità, non può conseguire l'incarico di presidenza nella scuola o
nella sede dalla quale é stato trasferito.
10. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale
dichiara decaduto chi non assume servizio, senza giustificato motivo, alla data
di inizio dell'anno scolastico, ovvero, per le nomine conferite successivamente
a tale data, entro tre giorni.
11. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale
non si fa luogo a nomine di aspiranti inclusi nella graduatoria di cui alla
lettera b) del precedente art. 3 se prima non sia stata esaurita la graduatoria
degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso articolo.
12. La presidenza che si renda vacante o disponibile nel corso
dell'anno scolastico fino al termine dell'anno stesso è conferita, per incarico,
a docenti scelti tra quelli in servizio nella scuola interessata, iscritti nelle
graduatorie provinciali di cui al precedente art. 3 e secondo l'ordine di
inclusione nelle stesse. In mancanza di iscritti nelle graduatorie, il dirigente
preposto all’Ufficio scolastico regionale nomina un docente con contratto a
tempo indeterminato in servizio nella scuola nel seguente ordine:
1)
il collaboratore vicario del dirigente scolastico;
2)
un collaboratore del dirigente scolastico;
3)
un altro docente tenendo presente l’anzianità di servizio.
Nel caso in cui tale circostanza si realizzi in istituzioni
scolastiche che comprendano solo circoli didattici, dovrà essere conferita la
reggenza ad altro dirigente scolastico, possibilmente, della medesima tipologia
di istituto.
13. Nell’ipotesi di assenza o di impedimento del titolare, per
un periodo superiore a due mesi, la funzione direttiva, nei casi di riconosciuta
esigenza, va attribuita, per reggenza, ad altro dirigente scolastico ai sensi
dell'art. 40, comma 1, punto 2) del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo, comparto scuola, 1998/2001, sottoscritto in data
31.8.1999 e dell’art. 26, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. della V area della
dirigenza scolastica, sottoscritto il 1° marzo 2002.
14. A tal fine il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale conferisce l'incarico di reggenza:
1) al dirigente scolastico appartenente al ruolo dello
stesso tipo di istituzione scolastica a cui si riferisce l’incarico;
2) al dirigente scolastico appartenente al ruolo di altro
tipo di istituzione scolastica e in possesso di idoneità conseguita in un
concorso a posti di preside di tipo di scuola o istituto a cui si riferisce
l'incarico;
3) al dirigente scolastico appartenente al ruolo di altro
tipo di istituzione scolastica e in possesso dei requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni per partecipare a concorso a posti di preside per lo stesso
tipo di scuola o istituto a cui si riferisce l'incarico.
15. In caso di comprovata impossibilità del conferimento
dell'incarico di reggenza ad un dirigente scolastico indicato nei precedenti
punti, le funzioni direttive sono svolte, ai sensi dell'art. 396, comma 5, del D.Lgs. n. 297/94,
dal collaboratore vicario.
16. Negli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e
secondaria di 1° grado, istituiti ai sensi dell'art. 21 della legge 31.1.1994, n. 97 e
successive modifiche e integrazioni, l'incarico di reggenza viene conferito, ove
possibile, con precedenza, ad altro dirigente scolastico di analoga istituzione
scolastica.
17. Gli incarichi di cui sopra saranno conferiti tenendo conto
dei criteri di economicità e di efficienza.
18. In caso di assenza o di impedimento temporanei, per un
periodo inferiore a due mesi dei titolari non si fa luogo al conferimento di
incarico e la funzione direttiva é esercitata dal collaboratore vicario ai sensi
dell’art. 396, comma 5 del D.Lgs. n.
297/94.
19. Non si fa luogo a conferimento di incarico di presidenza ad
aspiranti che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura
e non siano stati riabilitati o che siano stati sospesi cautelarmente dal
servizio ovvero colpiti da provvedimento di custodia cautelare.
20. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, per
gravi e documentati motivi, sentito il parere della commissione di cui al primo
comma del precedente art. 4), con provvedimento motivato, da comunicare
all’interessato, può disporre la nomina in sede diversa da quella a cui
l’interessato avrebbe avuto titolo secondo la graduatoria o la revoca
dell’incarico di presidenza.
21. Le nomine conferite devono essere pubblicate all'albo.
Art. 6
1. Gli aspiranti ad un incarico di presidenza, compresi coloro
che sono in assegnazione provvisoria in provincia diversa da quella di
titolarità, debbono presentare domanda, in carta semplice, nel periodo dal 23
aprile al 22 maggio direttamente al dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato della provincia in cui hanno la sede di titolarità al
momento della presentazione della domanda.
2. I docenti incaricati nell'anno scolastico 1996/97 della
presidenza in scuole o istituti ubicati nelle province interessate alle
suddivisioni territoriali previste dai D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 248, 249, 250, 251, 252, 253, 27 marzo 1992, n. 254 e 30.4.1992, n. 277, possono presentare
domanda di incarico nella provincia nella quale svolgono servizio di preside
incaricato, qualora quest'ultima non coincida con quella di titolarità.
3. Coloro che
conseguono il
trasferimento o il passaggio di cattedra in scuole o istituti di
provincia diversa da quella di titolarità possono chiedere con apposita istanza
che la domanda di incarico di presidenza, prodotta nei termini previsti dalla
presente ordinanza, venga trasmessa al dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato della provincia per la quale hanno ottenuto il
trasferimento o il passaggio di cattedra. L’istanza di cui sopra, nella quale
l'interessato ha facoltà di indicare le sedi di preferenza nella nuova
provincia, va indirizzata e fatta pervenire entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale - Centro servizi
amministrativi dell'elenco dei movimenti del personale docente al dirigente
preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato della provincia di
titolarità, il quale provvede immediatamente a trasmettere l’istanza anzidetta e
la domanda di incarico di presidenza dell’interessato con la prevista
documentazione al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo
delegato della provincia nella quale l'interessato stesso ha ottenuto il
trasferimento o il passaggio di cattedra.
4. Gli aspiranti sono tenuti a dichiarare nella domanda le
eventuali sanzioni disciplinari riportate e se siano stati trasferiti d'ufficio
per incompatibilità, nonché la qualifica riportata nell'ultimo triennio in caso
di servizio prestato come preside incaricato fino all’anno scolastico 1998/99.
5.
Non sono inclusi nella graduatoria gli aspiranti che nell'ultimo triennio
di servizio prestato quale preside incaricato, abbiano riportato qualifiche
inferiori ad “ottimo”.
6.
Coloro i quali aspirano all'inclusione in più graduatorie debbono
presentare distinte domande per l’inclusione in ciascuna di esse. In ogni
domanda deve essere fatto riferimento alle altre domande presentate allo stesso
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato con
l'indicazione dell'ordine di preferenza per i singoli tipi di
istituto.
L’ordine di preferenza per i singoli tipi di istituto deve essere
identico in tutte le domande.
7. Ove il docente non produca distinte domande per l'inclusione
in ciascuna graduatoria o in ciascuna domanda non faccia riferimento alle altre
domande presentate, si terrà conto soltanto della domanda di inclusione nella
graduatoria relativa al tipo di istituto in cui il docente medesimo è titolare
all'atto della scadenza dei termini fissati dai precedenti commi. Nel caso in cui non
indichi in ciascuna domanda nell'identico ordine di preferenza i singoli tipi di
istituto per i quali aspira ad incarico, le preferenze si considerano come non
espresse.
8.
Nelle domande gli aspiranti possono indicare nell'ordine, per ogni
graduatoria, le sedi preferite e gli istituti in cui desiderino essere
nominati.
9. Alle domande vanno allegati i documenti attestanti il
possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili ai sensi
dell'annessa tabella.
10. Si può fare riferimento ai documenti allegati alla domanda
di incarico di presidenza presentata allo stesso dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato dell'anno precedente, nonché ad altri
documenti che risultano già in possesso dello stesso ufficio, specificando, in
tale ultimo caso, la data e l'occasione di presentazione dei medesimi
documenti.
11. I titoli valutabili possono essere attestati
dall'interessato anche mediante dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità; non è ammessa la dichiarazione sostitutiva per la
documentazione
medica.
12. Gli aspiranti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 che
intendano far valere il diritto a precedenza nella scelta della sede, devono
produrre idonea
documentazione.
13. Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92 devono produrre
la certificazione rilasciata dalle Commissioni delle competenti A.S.L. previste
dall'art. 4 della legge medesima. Per i soggetti di cui commi 5, 6 e 7 dell'art.
33 della stessa legge dovrà essere indicata anche la situazione di gravità.
14. Qualora le suddette Commissioni non si pronuncino entro
90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.
2, comma 2, del D.L. 27.8.1993, n. 324, convertito con modificazioni in legge 27.10.1993 n. 423, documenteranno,
in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da
un medico specialista della patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è
assistito l'interessato.
Per le persone bisognose di cure continuative, dalle
certificazioni dovrà necessariamente risultare l’assiduità della terapia e
l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni
devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.
15. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il
decorso dei 90 giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto
accertamento provvisorio.
16. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione
dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990, n. 295,
integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un
operatore sociale e da un esperto in servizio presso le Aziende Sanitarie
Locali.
17.
Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33
della citata legge dovranno, inoltre, documentare:
A)
Il rapporto di parentela ed affinità entro il 3° grado, di adozione, di
affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, con dichiarazione
personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero mediante
presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o
di adozione;
B)
L’attività di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto
handicappato, con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
18. L’aspirante qualora non si tratti di coniuge o genitore,
dovrà inoltre, certificare mediante dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che non vi sono
altri parenti o affini, di grado più stretto ovvero dello stesso grado, idonei a
prestare assistenza continuativa alla persona handicappata e di essere pertanto,
l'unico membro della famiglia in grado di poter provvedere a tale
assistenza.
Tale unicità di assistenza comporta che nessuno altro membro del nucleo
familiare in questione si avvalga della precedenza relativa all'art. 33 per il
medesimo soggetto handicappato.
19. Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non
ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato, deve
essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L.
oppure dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
20. La particolare condizione fisica che da titolo alla
precedenza deve avere carattere permanente.
21.Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte
contestualmente alla domanda.
22. Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che
hanno determinato il diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, i medesimi
hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ai dirigenti preposti agli Uffici
scolastici regionali o loro delegati la cessazione delle condizioni relative
all'handicap entro la data di inizio delle operazioni di conferimento degli
incarichi di presidenza.
23. Nel
caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'Amministrazione
provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare l'incarico di
presidenza.
24. Nell'ambito delle precedenze previste dal predetto art.
3 ultimo comma, il personale non vedente ha precedenza assoluta ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 120/91 nel
conferimento dell'incarico.
25. Nel caso di pluralità di domande è ammesso il
riferimento ai titoli allegati ad una delle domande di incarico.
26. La nomina conferita ed accettata comporta il
depennamento del nominato da tutte le graduatorie in cui è incluso.
27. L’eventuale rinuncia alla nomina comporta il
depennamento dalla sola graduatoria cui si riferisce la nomina conferita.
Art. 7
1. In caso di esaurimento delle graduatorie previste dai
precedenti articoli, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale
nomina, tra i docenti in servizio nella provincia, nell'ordine :
2.
un professore con contratto a tempo indeterminato in servizio nei ruoli
delle scuole secondarie o artistiche dello stesso grado, incaricato della
presidenza nell’anno scolastico in corso o nel precedente (sarà data la
preferenza al docente con maggiore anzianità di servizio prestato in qualità di
preside incaricato);
3.
un professore con contratto a tempo indeterminato in servizio nella
stessa scuola;
4.
un professore con contratto a tempo indeterminato in servizio in altre
scuole.
5.
Nell’ambito di ciascuna delle categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) non
è necessario il possesso dei requisiti di cui agli artt. 408 e segg. del D.Lgs. n. 297/94, ma
sarà data la precedenza all’aspirante che abbia i requisiti stessi.
6.
Negli istituti tecnici o professionali alla cui presidenza si accede con
il possesso di laurea tecnica, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale procede al conferimento dell’incarico di presidenza secondo l'ordine
sopraindicato ai soli docenti forniti di una delle lauree richieste per
l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche negli istituti stessi a
norma dell'art. 411, 3° comma, del D.Lgs. n. 297/94 e
dell'art. 11 del D.P.R. n. 1508/70. Analogamente si
procede nei licei artistici e negli istituti d'arte, avuto riguardo al disposto
di cui
all'art. 412 del medesimo decreto
legislativo.
7.
Dal requisito di cui sopra può prescindersi solo nel caso in cui non vi
sia nella provincia un docente fornito del titolo di cui al comma
precedente.
Art. 8
1. Avverso le graduatorie è ammesso reclamo, per errori
materiali, al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo
delegato, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie medesime.
2. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali o loro
delegati procederanno alle eventuali rettifiche nel più breve tempo
possibile.
La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e
la registrazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20.
Roma, 17 aprile 2002
IL
MINISTRO
F.to Letizia MORATTI
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
A) Titoli valutabili per gli aspiranti all’inclusione nella
graduatoria di cui alla lettera a) dell’art. 3.
Per l’inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi
per titoli ed esami a posti di preside nelle scuole o istituti del medesimo tipo
di quello al cui incarico si aspira, viene attribuito un punteggio pari alla
votazione complessiva (voto di esame e punteggio per titoli) conseguita nel
concorso rapportata a cento. All’aspirante incluso nella graduatoria di merito
di più concorsi vengono attribuiti il punteggio più favorevole ottenuto, punti
30 per la seconda idoneità e punti 15 per ciascuna delle altre idoneità.
Sono valutati solamente i titoli di cui alla successiva
lettera B) conseguiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande per l’ultimo concorso a posti di preside cui l’interessato ha
partecipato.
B) Titoli valutabili per gli aspiranti all’inclusione in
ambedue le graduatorie.
1) Titoli di servizio
Si valutano soltanto i servizi effettivamente prestati nello
stesso anno scolastico per un periodo non inferiore a 180 giorni anche non
continuativi, compresi quelli svolti nell’anno scolastico in corso, fino alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di inclusione in
graduatoria e quelli validi a tutti gli effetti come servizi di istituto
nelle scuole ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati
anteriormente alla effettiva assunzione nei ruoli, anche se riconosciuti ai fini
della carriera di professore, nonché i periodi di retrodatazione della
nomina.
Ove di fatto venga prestato un servizio in istituto o scuola
diversi da quello di titolarità, è attribuito in ogni caso il punteggio
maggiore.
E’ valutabile il servizio utile ai fini del superamento del
periodo di prova.
a) per ogni anno di servizio di insegnamento prestato in
qualità di docente con contratto a tempo indeterminato, punti 3, fino ad un
massimo di punti 45 (1);
b) per ogni anno di incarico di preside, punti 20 (1) (2);
c) per ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore
del preside con funzioni vicarie o addetto alla vigilanza in sezioni staccate o
in succursali o direttore di scuola coordinata di istituto professionale, punti
5 (1) (3)
(4);
d) per ogni anno di incarico di collaboratore del preside o
membro dei cessati consigli di presidenza punti 3 (1);
e) per ogni anno di incarico di membro anche elettivo della
giunta esecutiva del consiglio di circolo o d’istituto, del consiglio scolastico
distrettuale, provinciale, dell’ufficio di presidenza del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione o dei cessati consigli di amministrazione degli
istituti dotati di personalità giuridica, punti 2;
f) per ogni anno di incarico di membro anche elettivo del
consiglio direttivo degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed
aggiornamento educativi, del consiglio di circolo o d’istituto, del consiglio
scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione o dei comitati per la valutazione del servizio del personale
insegnante, punti 1;
g) per richiesta di conferma dell’incarico di presidenza nella
stessa scuola o istituto in cui l’interessato ricopre l’incarico nell’anno
scolastico in corso, punti 10 (5).
I punteggi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed
f), sono attribuiti anche se riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla
nomina nei ruoli o con esonero dall’insegnamento.
Tutti i suindicati punteggi sono cumulabili tra loro - anche
se riferiti allo stesso anno scolastico e pur se previsti dalla stessa lettera -
tranne quelli previsti dalle lettere a) e b) e quelli attribuiti per l’incarico
di collaboratore del preside e di collaboratore vicario, i quali non sono,
rispettivamente, cumulabili tra di loro se riferiti allo stesso anno
scolastico.
Parimenti, non è cumulabile il punteggio attribuito per
l’incarico di presidenza, di cui alla lettera b), con quelli di membro della
Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo o d’Istituto, di membro del Consiglio
di Circolo o d’Istituto e del Comitato per la valutazione del servizio degli
insegnanti, di cui alle lettere e) ed f), se riferiti allo stesso anno
scolastico.
2) Titoli di studio e di cultura
a) laurea (o diploma di accademia di belle arti per i soli
istituti di istruzione artistica) (6) con cui si è conseguito l’ingresso nei
ruoli o che consente l’inclusione nelle graduatorie previste dalla presente
ordinanza:
con voti 110 su 110 e la lode,
punti 5;
con voti 110 su 110,
punti 4;
con voti da 99 a 109 su 110,
punti 3;
con voti da 90 a 98 su 110,
punti 2;
per
ogni altra laurea, diploma di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio, di
Vigilanza Scolastica o diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di
Educazione fisica, punti 3;
b) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi
post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati, ivi
compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati,
nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline
attualmente insegnate dal docente.
per ogni diploma: punti 3 (7);
c) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di
durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati,
nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline
attualmente insegnate dal docente,
per ogni corso: punti 1 (è valutabile un solo corso per ogni
anno accademico) (7);
d) per ogni inclusione interna nei concorsi di materie
artistiche e professionali, ivi compresa l’arte applicata, di storia dell’arte e
di storia dell’arte applicata negli istituti di istruzione artistica,
punti 3 (8);
e) inclusione in graduatorie di merito in pubblici concorsi,
per titoli ed esami, a cattedre in scuole o istituti di istruzione di secondo
grado o artistica, punti 2 (9);
la valutazione è ridotta alla metà per i concorsi in
istituti di istruzione secondaria di primo grado.
f) inclusione in graduatoria di merito in concorsi per merito
distinto riservati a professori di scuole o istituti di istruzione secondaria e
artistica,
punti 2;
la valutazione è ridotta alla metà per i concorsi in
istituti di primo grado (10).
g) inclusione in graduatorie di merito di concorsi per titoli
ed esami a posti di preside di scuole o istituti di istruzione secondaria o
artistica di tipo diverso da quello al cui incarico si aspira,
punti 10;
la valutazione è ridotta alla metà per i concorsi in
istituti di primo grado.
h) inclusione in graduatorie di merito di concorsi per titoli
ed esami a posti di ispettore tecnico, punti 10;
i) idoneità in concorso universitario o libera docenza, punti 5;
l) incarichi di insegnamento presso università statali o
pareggiate o presso gli I.S.E.F. statali o pareggiati, o nei corsi per il
conseguimento di diplomi di specializzazione ovvero copertura di insegnamenti
nelle università conferita per contratto di diritto privato, punti 1 per ogni
anno.
C) Detrazioni
Per ogni sanzione disciplinare riportata nell’ultimo
quinquennio per la quale non sia intervenuta riabilitazione, punti 6.
D) Preferenze in caso di
parità di merito
In caso di parità di merito si deve tenere conto del
requisito dell’età.
________________________________
NOTE
(1) I servizi prestati in istituti o scuole di grado
immediatamente inferiore vengono valutati la metà. Per le graduatorie relative
agli incarichi di presidenza degli istituti di secondo grado, i servizi prestati
nelle scuole elementari, vengono valutati un quarto. Il punteggio previsto dalla
lettera a) è attribuito anche per ogni anno di servizio con contratto a tempo
indeterminato prestato quale assistente negli istituti di istruzione artistica,
limitatamente agli aspiranti ad incarichi di presidenza nei suddetti
istituti.
(2) Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno attribuiti punti
2 per ogni 30 giorni di servizio e per la frazione residua superiore a 15
giorni.
(3) E’ attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 6 al
direttore di scuole coordinate di istituto professionale e al collaboratore del
preside con funzioni vicarie che abbiano sostituito per almeno 180 giorni anche non
continuativi il preside assente o impedito. Per i periodi inferiori a 180 giorni
vanno attribuiti punti 0,80 per ogni 30 giorni di servizio anche non
continuativi e
per la frazione residua superiore a 15 giorni. La sostituzione del
preside titolare in congedo ordinario non dà diritto al punteggio
aggiuntivo.
(4) Lo stesso punteggio è attribuito ai docenti incaricati della
vigilanza nelle sezioni o corsi serali o per lavoratori.
(5) L’insegnante che chiede la conferma
dell’incarico di presidenza per avere titolo all’attribuzione di dieci punti,
deve indicare al primo posto delle preferenze espresse in tutte le domande di
incarico la scuola o l’istituto di cui è preside incaricato nell’anno scolastico
in corso. I dieci punti attribuiti per la conferma concorrono a determinare il
punteggio complessivo in base al quale l’interessato è collocato nella
graduatoria cui si riferisce l’istituto o scuola chiesti per conferma.
(6) Il diploma di Accademia di Belle Arti deve essere congiunto
al diploma di maturità artistica o di arti applicate o di maestro d’arte. Detti
diplomi, che non danno diritto a punteggio, devono essere comunque allegati al
diploma di A.A.BB. AA.
(7) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti
delle università (art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con
provvedimento rettoriale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (articolo 4 - 1° comma - legge 341/90)
anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90 art. 8 e realizzati dalle
università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi
attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici
e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni
(art. 8 legge 341/90). Sono assimilati ai
diplomi di specializzazione, gli attestati nonché i diplomi di perfezionamento
post-universitari previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora
siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche
dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni
materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
(8) Il punteggio va attribuito per le graduatorie relative ai
licei artistici ed agli istituti d’arte.
(9) Per ogni classe di concorso il punteggio è attribuito una
sola volta.
(10) Per gli insegnanti di educazione fisica l’inclusione in
graduatoria di merito in concorsi per merito distinto espletati anteriormente
all’entrata in vigore del D.L. 30.1.1976 n. 13, convertito nella legge n. 88 del 30.3.1976, è valutata
punti 1.