Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Allegati
Ordinanza
Ministeriale n. 91
del 30
dicembre 2004
Prot. n. 1317
Indizione e svolgimento
per l’anno scolastico 2004/2005 dei concorsi per titoli per l’accesso ai
ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e
scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei
artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai
sensi dell’art. 554 del
D.Lvo. 16.4.1994, n. 297.
Visto il D.P.R.
10.1.1957, n.3 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 3.5.1957,
n.686 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R.
31.5.1974, n.420, con particolare riferimento all’art.10 e all’art.11;
Visto il D.P.R.
7.3.1985, n.588;
Vista la Legge
5.6.1985, n.251;
Vista la Legge
22.8.1985, n.444;
Vista la Legge
24.12.1986, n.958;
Visto il D.L. 2.3.1987, n.57,
convertito dalla legge
22.4.1987, n.158;
Vista la Legge
7.8.1990, n.241;
Vista la Legge
18.1.1992, n.16;
Vista la Legge
5.2.1992, n.104;
Visto il D.Lgs.
16.4.1994, n.297 con particolare riferimento agli artt.
546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
Visto il D.P.R.
9.5.1994, n.487 come modificato dal D.P.R.
30.10.1996, n.693;
Vista la Legge
15.5.1997, n.127, con particolare riferimento all’art.3, come modificata e integrata dalla Legge
16.6.1998, n.191, e il relativo regolamento emanato con
D.P.R.
20.10.1998, n.403;
Vista la legge
13.3.1999 n. 68;
Vista la Legge
3.5.1999, n.124 con particolare riferimento all’art.4, comma 11;
Visto il D.M. 23.7.1999 “trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo
Stato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 21.1.2000, con
particolare riferimento all’art. 4 e all’art. 6;
Visto il D.P.R.
11.8.2003, n. 319 concernente il Regolamento recante
norme di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca;
Visto il D.M.
13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19,
concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
Visto il D.P.R.
28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U.
20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
Visti Il D.M. 28.4.2004 concernente l’organizzazione del MIUR e le linee guida per l’organizzazione degli
uffici scolastici regionali, emanati in applicazione del DPR 319/2003;
Visto il D.M. 19.4.2001
n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale
- n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
Visto il D.M.
10.10.2001 n. 150 pubblicato nella G.U. - Quarta serie
speciale - n.84 del 23.10.2001, applicativo del predetto regolamento;
Vista l’O.M.
27.5.2002, n.57, registrata alla Corte dei Conti in
data 11.7.2002 –reg.5 – foglio 291, concernente i concorsi di cui all’art. 554
del citato D.Lgs. 16.4.1997, n.297 per l’anno
scolastico 2001/2002;
Vista la C.M. n. 50 del
23.5.2003 che ha richiamato la suddetta O.M. 57/2002 concernente l’indizione
dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2002/2003;
Vista la C.M. n. 23 del
20.2.2004 che ha richiamato la suddetta O.M. 57/2002 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno
scolastico 2003/2004;
Visto il D.M.
24.3.2004, n. 35 concernente la formulazione degli
elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende
agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
Visto il C.C.N.L. del
Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.188 del 14 agosto 2003 - Serie Generale -, con particolare riferimento alla
Tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai profili
professionali del personale A.T.A.;
Considerato che, a
seguito di innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni
in materia dei concorsi di cui all’art. 554
del citato D.Lvo 16.4.1994, n. 297 per l’anno
2004/2005 allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente
ordinamento:
ORDINA:
per l’anno
scolastico 2004/2005 l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di
cui all’art. 554
D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per
l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali
concernenti i profili professionali dell’area A e B del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola sono effettuati
secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 1
Indizione dei Concorsi
1.1 Il Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale
con esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di
Trento e Bolzano, in applicazione dell’articolo
554 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, emana con proprio
decreto, per tutte le province di propria competenza, bandi di concorso per
titoli per ciascuno dei sottoindicati profili dell’area A e B del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all’art. 46
del citato C.C.N.L. 2002-2005 e alle correlate tabelle A e C:
Area A
Profilo: Collaboratore
scolastico;
Area As
Profilo: Addetto alle
aziende agrarie;
Area B
Profilo: Assistente
amministrativo;
Profilo: Assistente
tecnico;
Profilo: Cuoco;
Profilo: Infermiere;
Profilo: Guardarobiere.
1.2 I relativi bandi non devono recare il numero dei posti messi a
concorso vertendo su procedure di integrazione e aggiornamento della
graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall’insieme dei
concorsi svolti nel tempo.
1.3 I bandi di concorso devono contenere l’indicazione delle
province nelle quali non sono istituiti posti in organico per taluni dei
profili predetti. Non devono essere banditi i concorsi per il profilo
professionale di aiutante cuoco soppresso dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001, art. 37 - comma 3. Il servizio prestato nel profilo di aiutante cuoco
non di ruolo è equiparato al servizio non di ruolo di cuoco ai fini
dell’ammissione al concorso per quest’ultimo profilo professionale.
1.4 I concorsi per il profilo professionale di collaboratore
scolastico devono essere indetti solamente se non siano esaurite le
corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze. A tal
fine si intendono esaurite le graduatorie qualora non vi sia personale che
abbia diritto a permanervi.
1.5 Nel bando di concorso per la regione Friuli Venezia Giulia deve
essere previsto che gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie delle
province di Trieste e Gorizia, per ottenere la nomina su posti disponibili
nelle scuole con insegnamento in lingua slovena debbono possedere almeno una
conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo
di studio conseguito in una istituzione scolastica con insegnamento in lingua
slovena, oppure accertata con apposito colloquio.
1.6 I bandi di concorso devono essere emanati entro il ventesimo
giorno dalla data di registrazione della presente ordinanza da parte della
Corte dei Conti.
1.7 I bandi di concorso devono essere pubblicizzati mediante
affissione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e contestualmente
all’albo del Centro Servizi Amministrativi di ciascuna provincia. Copia dei
bandi stessi deve essere inviata ai dirigenti scolastici degli istituti e
scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni
educative e degli istituti e scuole speciali affinché provvedano alla
immediata affissione nei rispettivi albi.
1.8 I bandi di concorso devono restare affissi per tutto il tempo
utile per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella
graduatoria permanente
2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella
graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio in qualità di
personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima
provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non
sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel
medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di
“personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra
precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli
elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo
profilo cui si concorre;
c) il personale che non si trovi nelle
condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla
precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la
qualifica di “personale ATA a tempo
determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie
di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della
medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì,
possedere:
a) una anzianità di almeno due anni di
servizio (24 mesi, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte
sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale
residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero)
prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il
concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali
dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a
quella del profilo cui si concorre (1), (2). Il servizio prestato con
rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
b) ai fini di cui alla precedente lettera
a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti
precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale
A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);
c) ai fini di cui alle precedenti lettere
a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non
di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il
servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di
impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a
fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili
professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è
individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente
attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, semprechè detti profili
siano presenti nelle istituzioni
scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M.
23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base
alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e
definita nell’accordo
ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H);
d) ai fini del presente articolo il
servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla
competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al
corrispondente servizio prestato in Italia;
e) ai fini del presente articolo il
servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente
amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti
Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai
fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554
del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A
decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché
prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello
della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.
2.3 Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì,
possedere uno dei seguenti titoli di studio richiesti per l’accesso al
profilo cui concorrono secondo l’elenco appresso riportato di cui alla tabella B
annessa al citato C.C.N.L. 2002/2005:
a)
Assistente amministrativo:
diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico
(addetto alla segreteria d’azienda; addetto alla contabilità di azienda;
operatore della gestione aziendale; operatore dell’impresa turistica);
diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica per i servizi del campo amministrativo - contabile, rilasciato al
termine di corsi regionali ai sensi dell’art.14
della L. n.845 del 21.12.1978;
diploma di maturità che consenta l’accesso agli studi
universitari.
b)
Assistente tecnico:
diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo
specifico;
diploma di maestro d’arte a indirizzo specifico;
diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali ai sensi dell’art.14
della L.n.845/78;
qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche
aree professionali, che consenta l’accesso agli studi universitari.
La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è quella definita dalla
tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente alla data del decreto
di indizione del concorso. Corrispondentemente è definita la specificità
degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.
c)
Cuoco:
diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale alberghiero;
diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell’art.14
della L.n.845/78.
d)
Infermiere:
diploma di infermiere professionale.
e)
Guardarobiere:
diploma di qualifica specifica;
diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell’art.14
della L.845/78.
f) Addetto alle aziende agrarie:
1 – diploma di scuola media unitamente ad attestato di qualifica
specifica.
2 – diploma di qualifica professionale specifica.
g) Collaboratore scolastico:
diploma di scuola media.
2.4 Gli attestati di qualifica di cui all’art.14
della legge 845/78, validi per
l’accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere
rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti
tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di
qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della
valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da
idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
2.5 Ai fini dell’accesso al concorso essi
sono valutati con le medesime modalità previste per l’inclusione del
candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
2.6 Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli
richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella
graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le
supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti
dei candidati che, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o
elenchi provinciali.
2.7 Il servizio prestato con rapporto di
lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella
corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall’anno
scolastico 2004/05.
2.8 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere
posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.
___________
(1) Sono validi tutti i periodi di
effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i
fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
o del vigente C.C.N.L Tale computo trova applicazione anche nel caso di
fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 richiamato dall’art.19,
comma 14 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto
all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni
(astensione obbligatoria) va computato comunque nell’anzianità di servizio a
tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio
richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono
l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del
biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art.554
del D.Lvo 297/94.
In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia
stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi
parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza
disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art.19 del CCNL 2002-2005 (artt. 12-19 del
CCNL).
(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati
considerando:
- come da calendario i mesi interi,
risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è
composto;
- in ragione di un
mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero,
la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg.
Non è pertanto
ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni
riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.
I periodi
continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno
di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il
giorno immediatamente precedente del/i
mese/i successivo/i. Si
procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo
mese, come da calendario.
ñ
Art. 3
Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria
permanente
3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in
ogni provincia, possono:
a) chiedere
l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere
l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
c) chiedere
l’aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in
alternativa alla richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso
ai laboratori;
d) non produrre
alcuna domanda.
3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente
comma 1, lettera a), b) e c), al punteggio già posseduto si aggiunge quello
relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine
utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale
hanno conseguito l’attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i
titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il
punteggio è attribuito sulla base delle allegate
tabelle A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5.
L’aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di accesso ai laboratori (All. C -Tabella di
corrispondenza titoli-laboratori) e dei titoli di preferenza e di riserva.
Il servizio prestato
con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori
espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere
dall’anno scolastico 2004/05.
Il diritto ad
usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando
l’apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere
confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti
di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M,N,O,R e S
dei titoli di preferenza).
3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera d),
mantengono con il medesimo punteggio l’iscrizione nella graduatoria
permanente.
Art. 4
Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento
4.1 La domanda di
ammissione dei candidati che concorrono per l’inclusione nella graduatoria
permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (All.B/1) deve essere presentata in una sola
provincia individuata nell’ordine che segue:
a) la provincia
in cui, all’atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a
tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale
cui concorre;
b) la provincia
in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento
o negli elenchi provinciali per le
supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui
concorre, qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera
a);
c) la provincia
in cui è ubicata l’istituzione scolastica indicata per prima nella domanda
per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e
d’istituto per il conferimento di supplenze temporanee per le quali, avendone
titolo, il candidato abbia validamente prodotto domanda ai sensi del D.M.
10.10.2001 n. 150 relativa al medesimo profilo
professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle
lettere a) e b).
La domanda dei
candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (All. B/1) deve essere inoltrata esclusivamente
al Centro Servizi Amministrativi della provincia in cui sia istituito
l’organico concernente il profilo professionale richiesto.
4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale
non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di
altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (All. B/2) esclusivamente nella provincia in cui
sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
4.3 La domanda di inserimento (All. B/1) può essere prodotta per il medesimo
profilo professionale in una sola provincia.
4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche
delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta in quanto
dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il
reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della
scuola.
Art. 5
Utilizzazioni delle graduatorie permanenti
5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e
nell’ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato
sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all’atto
dell’assunzione.
5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti
relative ai profili professionali dell’area A e B si applicano le riserve di
cui all’allegato E della presente ordinanza, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge
12.3.1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 - e art. 18).
5.3 Le assunzioni degli assistenti tecnici sono effettuate nei
confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente che
siano in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei
titoli di accesso ai posti di laboratorio disponibili all’atto
dell’assunzione (All. C). A tal fine, il quadro dei posti di
assistente tecnico disponibili, ripartiti per aree di laboratori, viene
adeguatamente pubblicizzato prima delle assunzioni.
5.4 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei
candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati
inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della
medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 delle presente ordinanza).
ñ
Art. 6
Graduatorie di prima fascia di circolo
e di istituto
6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali
permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui alla presente
ordinanza, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti
annuali o fino al termine dell’attività didattica. Coloro che non intendono
avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna
domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo
solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia
compilando l’allegato F, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli
anni precedenti.
6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie
provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i
candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della
eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad
esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima
provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e
di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l’inserimento
nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se
richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente
hanno titolo ad
essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di
istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine,
possono produrre l’allegata scheda G, debitamente compilata, datata e sottoscritta. Tutti gli
aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante
dall’automatica trasposizione dell’ordine di punteggio con cui figurano nelle
corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554
del D.L.vo 297 del 16 4 1994. L’ aspirante può
indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della
provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente
bando. Al fine di ottenere l’inclusione nelle predette graduatorie di
istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che
non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in
esse, debbono produrre l’allegata scheda G, debitamente compilata datata e sottoscritta, esercitando le
opzioni di cui al successivo comma 4.
6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1a fascia
hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle
corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono
riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette
graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria
provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto
di 1 fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti
scolastici di cui al precedente comma 3. In assenza di tale opzione restano
confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte.
L’allegato deve essere presentato anche quando l’interessato intende
modificare soltanto una delle preferenze espresse.
6.5 L’allegato F e l’allegato G devono essere inviati contestualmente alla domanda di
ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le
medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.
Norme comuni
Art. 7
Requisiti generali di ammissione
7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai
precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei
termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza
italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea..
b) età non inferiore
ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a
riposo d'ufficio).
c) godimento dei
diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge
18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni
e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
d) idoneità fisica
all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22
della legge n. 104/1992, che
l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di
controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il
conferimento dei posti;
e) per i
cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei
confronti di tale obbligo (art. 2, comma
4, D.P.R. 693/1996);
7.2 Ai sensi dell’articolo
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.
174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei
diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
b) essere in
possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
7.3 Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che
siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10
gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente
contratto collettivo nazionale del comparto “Scuola” (licenziamento con
preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare
della destituzione;
d) coloro che si
trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18
gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che
siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o
dell'interdizione;
f) i dipendenti
dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di
disposizioni di carattere transitorio o speciale.
ñ
Art. 8
Presentazione della domanda di
inserimento o di aggiornamento del punteggio
8.1 Le domande per l’aggiornamento del punteggio e per l’inclusione
nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate al Centro
Servizi Amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia (1),
utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente ordinanza (All. B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del bando di concorso all’albo del Centro Servizi
Amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia.
8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di
servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio,
nonchè il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.
8.3 Il Centro Servizi Amministrativi assegna un termine di giorni
dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o
parziale.
8.4 Le domande di ammissione possono essere presentate direttamente
al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia che ne
rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso, del tempestivo inoltro della
domanda, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
8.5 Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio
all’estero possono essere inoltrate tramite l’autorità consolare al Centro
Servizi Amministrativi competente. Copia della domanda di partecipazione e
degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al
Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale - Ufficio IV.
8.6 L’aspirante ha l’onere di indicare nella domanda l’esatto
recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera
raccomandata al Centro Servizi Amministrativi della provincia nella quale il
candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui
fa riferimento.
8.7 L’allegata scheda, liberamente riproducibile (All. B/1 e All. B/2),
compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare,
sottoscritta e datata dai medesimi, è valida a tutti i fini come
autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in
essa rappresentato dai candidati.
8.8 L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle
autocertificazioni.
Le dichiarazioni
mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla
procedura di riferimento nonchè la decadenza dalla relativa graduatoria se
inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella
G.U n. 42 del 20.2.2001.
8.9 L’iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o di
diversa provincia (art. 3, comma 1), l’inserimento nella graduatoria
provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 -
lett. b) e l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e
d’istituto per il conferimento di
supplenze temporanee (art. 2,
comma 1 - lett. c)sono accertate d’ufficio.
_____________
(1) La domanda non
può essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano,
Trento e della regione Valle D’Aosta, in quanto detti uffici adottano
specifiche ed autonome procedure.
Art. 9
Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda
9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del
candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del
precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le
generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’amministrazione
può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati che non risultino in
possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui
all’art. 4 concernente l’obbligo di chiedere l’inserimento nelle graduatorie
permanenti o l’aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il
medesimo profilo professionale.
9.3 L’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal
candidato nella domanda ovvero sulla base
della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti
dalla competente autorità scolastica.
9.4 Sono nulle le domande d’inserimento prodotte per un profilo
professionale non presente nell’organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati
non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni
che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state
regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).
9.5 L’inammissibilità o la
nullità della domanda, l’esclusione
dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale
Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell’approvazione, in
via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
9.6 I candidati che abbiano
richiesto l’aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è
inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento,
restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli
già acquisiti.
Art. 10
Commissioni giudicatrici
10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le
disposizioni dell’art. 555
D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell’area B.
Per i concorsi
dell’area A si applicano le disposizioni dell’art. 11 -
lett. b) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.
10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato
dell’amministrazione periferica o centrale appartenente almeno all’area B/3.
10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all’art.9 del
D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.
ñ
Art. 11
Formazione delle graduatorie e
accesso ai documenti amministrativi
11.1 I candidati che concorrono per l’inclusione nella graduatoria
permanente di cui all’art. 554
del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il
punteggio complessivo riportato in base all’annessa tabella di valutazione
dei titoli (all. A), con l’indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E) nonché dei titoli
di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici).
11.2 I candidati che chiedono l’aggiornamento della propria
situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l’indicazione del
punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel
concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C) per gli
assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è
stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta
domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria mantengono il
punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è
depositata per dieci giorni nella sede del competente Centro Servizi
Amministrativi. Del deposito è dato avviso mediante affissione all’albo.
11.4 Successivamente il Direttore Generale Regionale procede
all’approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed
integrata e alla sua immediata pubblicazione all’albo dell’Ufficio Scolastico
Regionale e all’albo del competente Centro Servizi Amministrativi, con l’indicazione
della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o
straordinaria.
11.5 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge
7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell’attività
amministrativa e l’accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici
adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l’accesso ad atti e
documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell’esercizio
del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate
le disposizioni di cui al D.P.R.
27.6.1992, n. 352.
Art. 12
Ricorsi
12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato
l’inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o
viene disposta l’ esclusione dal medesimo (precedente art. 9) è ammesso
ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento
entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla
data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto
reclamo avverso errori materiali.
12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni
degli errori materiali l’autorità competente approva la graduatoria in via
definitiva.
12.3. Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente
Direttore Generale Regionale, trattandosi di atto definitivo, è ammesso
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i
provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al
concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del
ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono
iscritti con riserva nella graduatoria.
12.5 L’ iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il
diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo
indeterminato o determinato.
12.6 Fermo restando quanto previsto ai
precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le
disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2002/05.
ñ
Art. 13
Adempimenti degli uffici scolastici regionali
13.1 L’ Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti
riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dalla presente ordinanza ed
in particolare:
a) emana i bandi
di concorso per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti
provinciali;
b) assicura la
pubblicazione del bando di concorso all’albo dell’Ufficio e, contestualmente,
all’albo del Centro Servizi Amministrativi, nonché la massima diffusione tra
le istituzioni scolastiche;
c) nomina le
commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
d) cura l’esame
delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità
formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale
regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni della
presente ordinanza;
e) dichiara la
inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l’esclusione dalla
procedura concorsuale;
f) con decreto
definitivo approva la graduatoria permanente
aggiornata ed integrata, assicurandone la pubblicazione mediante affissione
all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e dei Centri Servizi
Amministrativi competenti per territorio;
g) provvede
all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in
graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa
vigente all’atto dell’assunzione.
Art. 14
Norme finali e di rinvio
14.1 Ai fini della presente ordinanza, il servizio prestato nei
precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili
professionali.
Lo status di
aiutante cuoco e il relativo servizio sono equiparati a quelli di cuoco ai
fini dell’ammissione ai concorsi per quest’ultimo profilo professionale.
14.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza
si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del
D.Lgs. 297/94).
14.3 La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la
registrazione.
Roma, 30.12.2004
Il Ministro
Letizia Moratti
ñ
Allegati
Allegato n. 1
Avvertenze alle Tabelle A/1 -
A/2 - A/3 - A/4 – A/5
A)
Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed
artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed
istituti speciali di Stato.
B)
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per
legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio
effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare
di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza
di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette
dipendenze delle amministrazioni statali.
C)
Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero è equiparato, ai fini della valutazione, al
corrispondente servizio prestato in Italia.
D)
Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data
di scadenza della domanda.
E)
Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di
cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei
corrispondenti vigenti profili professionali.
F)
Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano
tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da
considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L Tale valutazione trova
applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art. 12 richiamato dall’art. 19, comma 14 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).
Nei limiti della
durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento
dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione
obbligatoria) va valutato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
I periodi di assenza
dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio
(congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle
relative tabelle di valutazione dei titoli.
In tale valutazione
rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata
remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di
cui agli artt. 32 e 33
del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai
commi 4 e 10 dell’art. 19 del CCNL 2002-2005 (artt. 12 - 19 del CCNL).
G)
I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto
precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione
ai fini dei punteggi successivamente previsti.
La valutazione di un
titolo di studio o di un attestato rende impossibile l’assegnazione di
punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l’attestato
sia stato conseguito.
H)
Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è
valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di
valutazione dei titoli a decorrere dall’anno scolastico 2004/05.
ñ
Allegato A/1
Tabella di valutazione dei titoli
per il concorso al profilo professionale di assistente amministrativo
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria di primo
grado;
- oppure qualsiasi
diploma di secondo grado che consenta l’iscrizione ad almeno un corso di
laurea;
- oppure diploma di
qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria
d’azienda; addetto alla contabilità di azienda; operatore della gestione
aziendale; operatore della impresa turistica);
- oppure qualsiasi
diploma di qualifica del settore commerciale rilasciato da un istituto
professionale, compresi quelli non più previsti nell’attuale ordinamento
scolastico e quelli rilasciati dalle soppresse scuole tecniche a tipo
commerciale;
- oppure diploma di
qualifica di addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo,
rilasciato da istituti professionali alberghieri:
media dei voti
rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione,
di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione
sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti
valori:
sufficiente - 6,
buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
Ove siano stati
prodotti più titoli fra quelli sopraindicati si valuta il più favorevole.(1).
2) Per i titoli di cui al punto precedente e
non valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli o per i diplomi
di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la licenza di scuola
tecnica (si valuta un solo titolo) (1):
PUNTI 2
3) Diploma di laurea breve:
PUNTI 1,80
Diploma di laurea o laurea specialistica: PUNTI 2 (si valuta un
solo titolo, il più favorevole) (1):
4) Attestato di qualifica professionale di
cui all’art. 14
della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi
e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o
informatici (si valuta un solo attestato) (2): PUNTI 1,50
5) Attestato di addestramento professionale
per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi
meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo
Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) (2)
(7): PUNTI 1
6) Idoneità in concorso pubblico per esami o
prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o
corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali. Si
valuta una sola idoneità: PUNTI 1
B) TITOLI DI SERVIZIO
7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo
prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo
nelle scuole o istituti statali, di istruzione primaria, secondaria ed
artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti
nazionali o negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6): PUNTI 0,50 per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 gg.
8) Altro servizio effettivo comunque prestato
nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 7) ivi compreso il
servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): PUNTI 0,10 per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 gg.
9) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo
prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali,
Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici (4) (5): PUNTI 0,05 per ogni mese o frazione
superiore a 15 gg.
ñ
Allegato A/2
Tabella di valutazione dei titoli
per il concorso ai profili professionali di assistente tecnico, di cuoco, di
infermiere
A) TITOLI DI CULTURA
1) Assistente tecnico:
a) diploma di qualifica di istituto
professionale a indirizzo specifico valido per l’ammissione al concorso;
b) diploma di maestro d’arte a indirizzo
specifico valido per l’ammissione al concorso;
c) diploma di scuola secondaria di primo
grado;
d) qualsiasi diploma di maturità,
corrispondente alle specifiche aree professionali, che consente l’accesso
agli studi universitari.
Cuoco:
a) diploma di qualifica specifica rilasciato
da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola secondaria di primo
grado.
Infermiere:
a) diploma di infermiere professionale (se
non espresso né in voto né in giudizi si valuta come sufficiente);
b) diploma di scuola secondaria di primo
grado.
Media dei voti
rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione,
di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia
espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti
valori: sufficiente - 6, buono - 7,
distinto - 8, ottimo - 9. Si valuta
uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole (1).
2) Per i titoli di cui al punto precedente e
non valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli (si valuta un
solo titolo): PUNTI 3
3) Diploma di laurea breve: PUNTI 1,80
Diploma di laurea o laurea
specialistica: PUNTI 2 (si valuta un solo titolo, il più
favorevole) (1).
4) Idoneità in precedenti concorsi pubblici
per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si
concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente,
corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità
(8): PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo
prestato in qualità di assistente tecnico in istituti statali di istruzione
primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero (limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5)
(6):
PUNTI 0,50 per ogni
mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo
prestato in qualità di cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato
(limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6):
PUNTI 0,50 per ogni
mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo
prestato in qualità di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato (limitatamente al tale profilo professionale (3) (4) (5) (6):
PUNTI 0,50 per ogni
mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
8) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo
prestato in qualità di aiutante cuoco nei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili
dello Stato (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (3) (4) (5)
(6):
PUNTI 0,50 per ogni
mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
9) Altro servizio effettivo comunque prestato
in scuole o istituti statali d’istruzione primaria, secondaria ed artistica,
nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli
educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento
nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6):
PUNTI 0,10 per ogni
mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
10) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo
prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali,
provinciali, comunali e nei patronati scolastici (4) (5):
PUNTI 0,05 per ogni
mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
ñ
Allegato A/3
Tabella di valutazione dei titoli
per il concorso al profilo professionale di guardarobiere
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola
secondaria di primo grado;
oppure qualsiasi
diploma di qualifica specifico richiesto per l’accesso al profilo:
media del 6, oppure
sufficiente: PUNTI 2; media del 7 oppure buono: PUNTI 2,50; media dell’8,
oppure distinto: PUNTI 3; media del 9, oppure ottimo: PUNTI 3,50. (Media dei
voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica
e di condotta). Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più
favorevole.
2) Per i titoli di cui al punto precedente e
non valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli (1) (si valuta
un solo titolo): PUNTI 2
3) Diploma di maturità che consenta l’accesso
agli studi universitari (si valuta un solo titolo) (1): PUNTI 3
4) Idoneità conseguita in precedenti concorsi
pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante
guardarobiere.
5) Il punteggio
viene attribuito una sola volta anche se si è risultati idonei in più
concorsi: PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
6) Servizio effettivo a tempo indeterminato o
a tempo determinato prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante
guardarobiere, in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed
artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei
convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5)
(6): PUNTI 0,50 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
7) Altro servizio effettivo comunque prestato
nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed
artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti
nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio
di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): PUNTI 0,15 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.
8) Servizio effettivo prestato alle dirette
dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei
patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (4)
(5): PUNTI 0,05 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
ñ
Allegato A/4
Tabella di valutazione dei titoli
per il concorso al profilo di collaboratore scolastico
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria di primo
grado (media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di
educazione fisica e di condotta):
media del 6 oppure sufficiente - 2; media del 7 oppure buono - 2,5;
media dell’8 oppure distinto - 3; media del 9 oppure ottimo - 3,5.
2) Diploma di qualifica, o diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (si valuta un solo
titolo) (1): PUNTI 3
B) TITOLI DI SERVIZIO
3) Servizio effettivo a tempo indeterminato o
a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole
o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi
agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli
educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6): PUNTI 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
gg.
4) Altro servizio effettivo comunque prestato
nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed
artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti
nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio
di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): PUNTI 0,15 per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 gg.
5) Servizio effettivo prestato alle dirette
dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei
patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (4)
(5): PUNTI 0,05 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
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Allegato A/5
Tabella di valutazione dei titoli per
il concorso al profilo di addetto alle aziende agrarie
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola
secondaria di primo grado;
oppure diploma di
qualifica professionale specifica richiesto per l’accesso al profilo:
media del 6, oppure
sufficiente: PUNTI 2; media del 7 oppure buono: PUNTI 2,50; media dell’8,
oppure distinto: PUNTI 3; media del 9, oppure ottimo: PUNTI 3,50. (Media dei
voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica
e di condotta).
Ove siano stati
prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso, si valuta quello più
favorevole (1).
2) Diploma di maturità che consenta l’accesso
agli studi universitari (si valuta un solo titolo)(1) PUNTI 3
B) TITOLI DI SERVIZIO
3) Servizio effettivo a tempo indeterminato o
a tempo determinato prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in
scuole o istituti di istruzione
primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello
stato(1) (3) (4) (5) (6): PUNTI 0,50
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.
4) Altro servizio effettivo comunque prestato
nelle scuole di cui al punto 3), ivi compreso il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (3)
(4) (5) (6): PUNTI 0,15 per ogni mese
di servizio o frazione superiore a 15 gg.
5) Servizio prestato alle dirette dipendenze
di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati
scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (4) (5): PUNTI 0,05 per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 gg.
Note alle
tabelle di valutazione
(1) Sono valutabili anche i
titoli equipollenti conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non
siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la
sufficienza.
(2) Per il personale in
servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero a tale
attestato viene equiparato, ai sensi dell’art. 6 del D.I. 14.11.1977, il
certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di
formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da
esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione
per il personale da inviare all’estero.
(3) Qualora il servizio sia
stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in
scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto
alla metà.
Il servizio stesso
può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la
prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
(4) Il servizio deve essere
dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.
Deve essere,
altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di
pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.
Per il servizio
prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito
per intero a decorrere dall’anno scolastico 2004/05.
(5) La valutazione non
compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato,
godono del trattamento di quiescenza.
(6) Il servizio scolastico
(di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti
Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale
non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini
del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel
medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 2 - comma 2 - lett. c) della presente
ordinanza.
(7) Gli
attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non
possono non essere considerati come “attestati di addestramento
professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai fini della
valutazione, nel punto 5 della tabella A/1 allegata alla presente ordinanza
ministeriale per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle
certificazioni concernenti la sigla “ECDL” ed alle certificazioni
informatiche Microsoft Office Specialist e IC3.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi
specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti
diplomi o attestati,, che, pur
essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie
discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi
meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia
stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.
(8) Il punteggio è attribuito solo a candidati
in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso
per l’accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso
corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.
ñ
Allegato B1
Modulo domanda per i candidati non
inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato
della medesima provincia e profilo per cui si concorre.
Utilizzare il modulo predisposto. (Documento in
Acrobat, compresso)
ñ
Allegato B2
Modulo domanda per i candidati inclusi
nella graduatoria permanente per le nomine a tempo indeterminato della
medesima provincia e profilo per cui si concorre
Utilizzare il modulo predisposto. (Documento in
Acrobat, compresso)
ñ
Allegato C
Tabella di corrispondenza titoli laboratori
(per gli assistenti tecnici)
E’ integralmente
richiamata la disciplina complessiva (tabelle, normativa, eventuale rinvio a
precorse disposizioni o tabelle da applicare in determinate circostanze)
vigente per le nomine a tempo determinato alla data del bando di concorso.
Per le conseguenti
assunzioni si fa riferimento alla disciplina complessiva più favorevole al
candidato fra quella vigente alla data del bando di concorso e quella vigente
all’atto delle nomine.
ñ
Allegato D
Preferenze
CODICE DESCRIZIONE
A Gli insigniti di medaglia al valor
militare;
B i mutilati ed invalidi di guerra ex
combattenti;
C i mutilati ed invalidi per fatto di
guerra;
D i mutilati ed invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
E gli orfani di guerra;
F gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G gli orfani dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
H i feriti in combattimento;
I gli insigniti di croce di guerra o di
altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
J i figli dei mutilati e degli invalidi di
guerra ex combattenti;
K i figli dei mutilati e degli invalidi per
fatto di guerra;
L i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
M i genitori vedovi non risposati, i coniugi
non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in
guerra;
N i genitori vedovi non risposati, i coniugi
non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
O i genitori vedovi non risposati, i coniugi
non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico e privato;
P coloro che abbiano prestato servizio
militare come combattenti;
Q coloro che abbiano prestato lodevole
servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che
ha indetto il concorso;
R i coniugati e i non coniugati con riguardo
al numero dei figli a carico;
S gli invalidi ed i mutilati civili;
T militari volontari delle Forze Armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e
di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico,
indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
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Allegato E
Riserve
Le riserve spettano:
1 - (nel limite dell’insieme dei contingenti
sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un’invalidità
permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti
di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, nonché al coniuge e ai
figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici
superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come
conseguenza degli atti medesimi (legge
20.10.1990 n.302 - art. 1 - comma 1; legge
23.11.1998, n.407 - art. 1 - comma 2) ed ai
figli delle vittime del dovere di cui alla legge
13.8.1980, n.466 - art. 12;
- (nel limite dell’insieme dei contingenti
sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti
ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge
13.8.1980, n.466 - art. 12;
2 - alle persone in età lavorativa affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore
al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle
percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata,
ai sensi dell’articolo
2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione
internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale
della sanità;
- alle persone invalide del lavoro con un
grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto
nazionale per l’assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti o sordomute, di
cui alle leggi 27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio
1970, n. 381, e successive modificazioni;
- alle persone invalide di guerra, invalide
civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla
prima all’ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Si applicano le disposizioni
di cui alla legge
12.3.1999, n. 68 - artt. 1 - 3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l’ammontare e il computo del
contingente di posti da riservare ai beneficiari;
3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di
coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio,
ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali
cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani
rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre 1981, n. 763.
Per quanto concerne
il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l’ammontare del predetto
contingente si applica l’art. 18 -
comma 2 - della citata legge 68/1999.
4 - Ai militari in ferma di leva prolungata e
di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20% delle vacanze
annuali dei posti messi a concorso (art. 3 - comma
65 - legge 24.12.1993, n. 537);
Agli ufficiali di
complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che hanno
terminato senza demerito la ferma biennale, nel limite del 2% dei posti
destinati al concorso (art. 40 -
comma 2 - legge 20.9.1980, n. 574).
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Allegato
F
Modulo per la rinuncia all’attribuzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato per l’anno scolastico 2005/2006
Utilizzare il modulo predisposto. (Documento in Acrobat, compresso)
ñ
Allegato
G
Modulo per l’indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si
richiede l’inclusione in graduatorie d’istituto di 1a fascia per
l’anno scolastico 2005/2006
Utilizzare il modulo predisposto. (Documento in Acrobat, compresso)
ñ
Allegato H
Collaboratore
Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico,
Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode,,
Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus,
Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici,
Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici
Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore
servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto
ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente,
Addetto alla pulizia, Bidello capo.
Assistente
Amministrativo: Collaboratore professionale,
Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale
informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP,
Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto
amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile,
Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore
scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile,
Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria,
Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore
bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.
Assistente Tecnico: Assistente tecnico,
Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti
Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare),
Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e
negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutore
servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante
di laboratorio.
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