Ministero dell’Istruzione, dell’’Università
e della Ricerca
Ordinanza Ministeriale n. 9
Prot. n. AOODGPER 2547
Roma, 13.3.2013
Allegati
MOBILITA’ DEL
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA
VISTO IL D.L.VO
16.4.1994, N. 297;
VISTA LA LEGGE
23.10.1992, N. 421;
VISTO IL D.L. 27.8.1993, N. 321, CONVERTITO
DALLA LEGGE
27.10.1993, N.423;
VISTA LA LEGGE
14.1.1994, N. 20;
VISTA LA LEGGE
23.12.1996, N. 662;
VISTA LA LEGGE
15.03.1997, N. 59;
VISTA LA LEGGE
15.05.1997, N. 127 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI;
VISTA LA LEGGE 3.5.1999, N. 124;
VISTO IL D.L.VO 30.3.2001, N. 165 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;
VISTO IL D.L. 3.7.2001, N. 255, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE
20.8.2001, N. 333;
VISTO IL D.P.R. 18 GIUGNO
1998, N. 233;
VISTO IL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000, N. 445 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;
VISTO IL D.P.R.
8.3.1999, N. 275, REGOLAMENTO
RECANTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, AI SENSI
DELL’ART. 21, DELLA
LEGGE 15.3.1997, N. 59;
VISTO IL D.P.R.
20/01/2009, N. 17, CON IL
QUALE E’ STATO EMANATO IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA;
VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO "SCUOLA", PER IL QUADRIENNIO
NORMATIVO 2006/2009 ED IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2008/2009, SOTTOSCRITTO IL 29
NOVEMBRE 2007;
VISTO IL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’A.S. 2013/2014 SOTTOSCRITTO IN DATA 11.3.2013;
RITENUTO DI DOVER, AI SENSI DELL'ART. 462 DEL
D.L.VO N. 297/94, DETTARE PER
L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 SPECIFICHE DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IN MATERIA
DI MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. CON PARTICOLARE
RIGUARDO ALLA FISSAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ALLA
INDICAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI CHE GLI ASPIRANTI DEBBONO PRODURRE A
CORREDO DELLE DOMANDE STESSE E ALLA DETERMINAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FACENTI
CARICO AGLI UFFICI ED ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE;
SENTITE LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA;
O R D I N A :
TITOLO I - DISPOSIZIONI
COMUNI
- ART. 1 -
1.
La presente ordinanza disciplina la mobilità
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2013/2014. Le norme in
essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del
contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del
personale della scuola citato in premessa.
2.
La presente ordinanza è diramata a
mezzo della rete INTRANET ed INTERNET ed affissa agli albi degli Uffici
scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle
Istituzioni scolastiche.
- ART. 2 -
1.
Il termine iniziale per la
presentazione delle domande di movimento per il personale docente ed educativo è fissato al 13 marzo 2013 ed il termine ultimo è fissato al 9 aprile 2013. Il
termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il
personale A.T.A. è fissato al 13 maggio 2013 ed il termine
ultimo è fissato all’11 giugno 2013.
2.
I termini per le successive operazioni
e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dall’art. 14 del C.C.N.I. siglato, per
l’a.s 2013/2014, in data 11.3.2013, sono i
seguenti :
a) personale
docente
scuola
dell’infanzia
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità e
dei posti disponibili............................................ 30 aprile
2 -
pubblicazione dei movimenti...............................…................ 5 giugno
scuola primaria
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili........................................... 30 aprile
2 -
pubblicazione dei
movimenti.........................................……. 5
giugno
scuola secondaria di I grado
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili........................................… 3 giugno
2 -
pubblicazione dei movimenti
............................................... 21 giugno
scuola secondaria di II grado
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità e dei posti disponibili.....................................…
20 giugno
2 -
pubblicazione dei
movimenti...............................................… 6 luglio
b) personale
educativo
1 - termine
ultimo comunicazione all’ufficio delle domande
di mobilità dei
posti disponibili........................................… 4 maggio
2 - pubblicazione
dei movimenti......................................….. 25 maggio
c) personale A.T.A.
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità e dei posti disponibili............................................
10 luglio
2 - pubblicazione
dei trasferimenti..................................…..…... 30 luglio
3. Il personale
scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato
successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è
riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini
ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per
ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nella presente O.M..
4. Termine ultimo per la presentazione della
richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per la
comunicazione al SIDI
o all’ufficio
dei posti disponibili.
- ART. 3 -
1.
Il personale docente, educativo ed
A.T.A. deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in
conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente
Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico
Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità e presentarle al
dirigente scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio. Si fa presente che per le scuole di ogni ordine
e grado, le domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo del personale
docente, per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, nonché le domande di mobilità del personale A.T.A., devono essere
compilate on line e trasmesse alla scuola via web. A tal fine, con nota n.
9741 del 20.12.2012 sono state date indicazioni sull’utilizzo di tale modalità.
Tale procedura è
consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine
di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato
soprannumerario dopo la scadenza del termine del 9 aprile
2013 relativo al personale docente e dell’11 giugno 2013 relativo al personale
A.T.A. o dal personale
destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al
termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su
modello cartaceo.
2.
Il personale che presta servizio presso
uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimento al
dirigente scolastico dell’istituto di titolarità.
3.
Il personale, il cui rientro e
restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall’art. 5, commi
1 e 2, del C.C.N.I. sulla mobilità, deve presentare domanda
all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il 26 marzo 2013 nel caso di personale docente, entro il 28 maggio
2013 nel caso di personale A.T.A., ai fini
dell’assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità.
Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di
disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini
e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la
acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel
corso delle
operazioni di movimento.
4.
Le domande dei docenti appartenenti ai
ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio
nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
5.
Le domande debbono contenere le
seguenti indicazioni: generalità
dell'interessato (1); il comune e
la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente
presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di
istruzione secondaria la classe di concorso
di titolarità (3). Nella
apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti
allegati.
6.
I docenti devono redigere le domande,
sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei seguenti allegati e
secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
- scuole
dell’infanzia...........................………….....modelli A1, A3 (allegati G/1 e G/2)
- scuole
primarie …………...........................……..modelli B1, B4 (allegati H/1 e H/2)
- istituti istruzione
secondaria di I grado...………….modelli C1, C2, C3
(allegati I/1, I/2, I/8)
- istituti
istruzione secondaria di II grado...………...modelli D1,D2,D3 (allegati J/1, J/2,J/12)
7. I docenti che
intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono
presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i
passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate
per un solo ruolo.
8. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e
di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo
sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione
della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per
ottenere il passaggio, o del titolo di
specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali.
9. Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di
mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la
presentazione delle relative domande vengono riaperti per:
- il personale scolastico che conclude
i corsi di riconversione professionale;
- i docenti che concludono
i corsi di sostegno.
Il termine improrogabile per
la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a
10 giorni prima delle date previste dall’art. 2 della presente O.M. per la
comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa
riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande,
previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M..
10. Il personale educativo deve redigere le
domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità degli allegati A)
e B) .
11. Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento
che di passaggio, in conformità dei modelli MN e PN degli allegati B1 e C1.
12. Qualora l’interessato presti
servizio in una provincia diversa da quella di titolarità, le istituzioni
scolastiche devono inviare tempestivamente le domande di mobilità presentate
dal personale agli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia
di titolarità del medesimo personale.
13. Le domande debbono
essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per
l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al
contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra
certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.
14. I titoli di
servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati
dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale analoga al modello riportato negli allegati alla
presente ordinanza o a quello predisposto nell’area POLIS e riportati nell'apposita casella del modulo
domanda.
15. I titoli
valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto
indicato nell’art. 9 del contratto sulla mobilità.
16. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti
e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.
---------------
(1) Le donne coniugate indicano esclusivamente il
proprio cognome di nascita.
(2) Il personale per qualsiasi motivo senza sede
definitiva deve indicare soltanto i dati relativi alla sede di servizio. I
docenti titolari su posti di dotazione organica provinciale o di sostegno nella
scuola secondaria di secondo grado debbono indicare, nello spazio riservato
all'istituto di titolarità, il codice e la dizione in chiaro della dotazione
organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado,
tralasciando di riempire lo spazio riservato al comune di titolarità. Detti
docenti devono indicare, inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi, anche i
dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su corsi per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta devono indicare nello spazio
riservato all'unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro
del centro territoriale.
(3) Va fatto riferimento alle classi di concorso di
cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998 e successive integrazioni.
- ART. 4 –
1. Le domande sono prese in esame solo se
redatte utilizzando l’apposito modulo disponibile nella rete INTRANET ed
INTERNET o predisposto nell’area POLIS da
utilizzare per la presentazione on line delle domande secondo le modalità di
cui alla nota n. 9741 del 20.12.2012. Il mancato utilizzo dell’apposito
modulo comporta l’annullamento delle domande.
2.
Le domande vanno corredate dalle
dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli D ed E riportati negli allegati
alla presente ordinanza o a quelli predisposti nell’area POLIS.
Il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” (allegato D,
tabella A, lett. D); allegato D, tabella B, lett. D); allegato E, tabella A,
lett. F)
del C.C.N.I. sottoscritto per l’a.s. 2013/2014 in data 11.3.2013), deve essere
attestato con dichiarazione personale, analoga al modello riportato negli
allegati alla presente ordinanza o a quello predisposto nell’area POLIS, nella quale si
elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in
ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle suddette e secondo le precisazioni
riportate nella nota 5 ter del C.C.N.I..
3.
La valutazione delle esigenze di famiglia
e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al
contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata
esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da
parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti (1).
4.
Ai fini della validità di tale
documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle
di valutazione.
5.
Relativamente all’allegato D al C.C.N.I. concernente la
mobilità del personale della scuola- lettera c) del punto II - esigenze di
famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto
fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi
ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata
della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie
provinciali. Relativamente alla lettera d) del punto II - esigenze di famiglia
- il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere
documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da
parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la
residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece,
documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o
dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico
militare. L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale,
redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come
modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003
n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, che il figlio,
il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per
trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di
cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli
tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo deve essere
documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in
cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L'interessato
deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio
tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per
trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura
pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a
programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune -
residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma
terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3,
citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la
documentazione esibita non viene presa in considerazione.
6.
A norma delle disposizioni contenute
nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art.
15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L.
183/2011, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di
figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di
celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le
persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime
(2), le promozioni per merito distinto, l'inclusione nella graduatoria di
merito in pubblico concorso per esami (3), i diplomi di specializzazione, i
diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il
dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che
chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell'attribuzione del
punteggio previsto dalla lettera e) della tabella, nella relativa dichiarazione deve essere
indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento
della prova finale.
Quanto previsto all'art. 7 c. 1
punto V) del C.C.N.I. come condizione per beneficiare della precedenza da parte
del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, può
essere attestato sempre con dichiarazione personale in cui asserisca di essere
l'unico ad avere richiesto di fruire dei permessi per l'intero anno scolastico
in corso, ovvero dichiarando che nessun altro parente o affine ne abbia fruito
nel corrente anno scolastico.
7.
Il personale che chiede il passaggio deve
dichiarare di possedere l’abilitazione o l’idoneità richiesta.
8.
I docenti che, nell'anno scolastico precedente a
quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono
utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la
quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa
sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione,
indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.
9.
Il personale educativo che chiede il
passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di
esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.
10.
In attuazione dell’art. 7 comma 1 punto
VIII) del C.C.N.I. sulla mobilità, il personale che a seguito della riduzione
del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della
precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver
svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni
nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno
successivo al venire meno del distacco sindacale.
11.
Per quanto riguarda la documentazione e le
certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici
Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti
all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della
L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
12.
I responsabili degli Uffici territorialmente
competenti potranno procedere, ove ne ravvisino l’opportunità, ad una verifica
d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate, ivi comprese
le dichiarazioni sostitutive relative all’elezione del domicilio dei familiari.(4)
13.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16
gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, sono puniti a
norma delle disposizioni vigenti in materia.
--------------
(1) Nell'ambito della valutazione delle esigenze di
famiglia i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al
figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
(2) La residenza del familiare deve essere attestata con
dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, nella quale
l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di
almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio
territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.
Il
domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi
della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la
decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data
di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M.
concernente la mobilità.
(3)
L’interessato presenterà
una dichiarazione
personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi
del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.
(4) Le procedure di controllo sono effettuate secondo
quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così
come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15
comma 1 della L. 183/2011.
- ART. 5 -
1.
Successivamente alla scadenza dei
termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non
è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le
preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
2.
E' consentita la revoca delle domande
di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la
scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente
rispetto alla provincia di titolarità dell’interessato ed è presa in
considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del
termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della
presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).
3.
Le istanze inviate dopo tale data
possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente
documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto
per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la
comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).
4.
L'aspirante, qualora abbia presentato
più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve
dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di
esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali
chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende
riferita a tutte le domande di movimento.
5.
Non è ammessa la rinuncia, a domanda,
del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi
motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il
posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida
negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.
Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già
effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
6.
Il procedimento di accettazione o
diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge
241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
------------------------------------
(1) Fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata
l’istanza di revoca ovvero il timbro a calendario dell’ufficio ricevente.
- ART. 6 -
ORGANI COMPETENTI A DISPORRE
I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI
1.
I trasferimenti ed i passaggi del
personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale
dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di
competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L’elenco di
coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all’albo
dell’Ufficio scolastico Regionale e dell’Ufficio territorialmente
competente, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto
di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto
delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196. In
particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree
professionali richieste nella domanda.
2.
Al personale che ha ottenuto il
trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso
la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l’Ufficio territorialmente
competente cui è stata presentata la domanda.
3.
Contemporaneamente alla pubblicazione
degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche,
gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative
comunicazioni:
- alla scuola o istituto di
provenienza;
- alla scuola o istituto di
destinazione;
- al locale dipartimento provinciale
del tesoro.
4.
I dirigenti scolastici degli istituti dove
il personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio dell’anno scolastico
cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l’avvenuta assunzione di
servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e al competente
dipartimento provinciale del tesoro.
- ART. 7 -
1.
2.
I dati personali dei soggetti
interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere
istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità;
i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici
alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.
196 – Codice in materia di protezione dei dati personali .
Per quanto attiene al
trattamento dei dati sensibili personali, si fa riferimento ai principi
generali richiamati dal citato D.L.vo
30 giugno 2003, n. 196, che ha sostituito il D.L.vo 11 maggio 1999, n. 135 recante disposizioni
integrative della legge 31.12.1996, n. 675, in materia di trattamento di
dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
2. I fascicoli personali di coloro che risultano
trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all’Ufficio territorialmente competente
rispetto alla provincia di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico. Le direzioni
didattiche e gli istituti comprensivi provvedono direttamente all’invio alla
scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro possesso.
TITOLO II - PERSONALE DOCENTE
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI E COMUNI
-ART. 8 -
1.
I docenti di ruolo delle scuole dell’infanzia
statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado, titolari di
sede o di posto di dotazione organica provinciale, possono chiedere il
trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di una sola
altra provincia (diversa da quella di titolarità) o congiuntamente per
entrambe. Qualora intendano avvalersi di quest’ultima possibilità, devono
presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità
stabilite dalla presente ordinanza; non si tiene conto della domanda relativa
alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di
trasferimento ad altra provincia.
2.
I docenti di ruolo delle scuole ed
istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica possono chiedere il
trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per
sedi di più province, presentando un'unica domanda di trasferimento.
3.
Gli insegnanti di ruolo che siano per
qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai
movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale
integrativo sulla mobilità.
4.
I docenti delle scuole ed istituti di
istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e
passaggio di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione del
modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio)
intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale
ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare
viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio
di cattedra, si segue l'ordine di elencazione delle classi di concorso del D.M. n. 39/98. La richiesta di
passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al
trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di
trasferimento non è presa in considerazione. In tal caso, le domande sono
trattate secondo le suddette modalità.
5.
E’ consentito il
passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento
italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento slovena
e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che
l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto
l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti
con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Per il
passaggio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena l'interessato deve
essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 425 del decreto legislativo n.
297/94.
- ART. 9 -
1.
Le
preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione del
modulo-domanda.
2.
Le preferenze possono essere del
seguente tipo:
a)
scuola
b)
circolo (1);
c)
distretto;
d)
comune;
e)
provincia;
f)
dotazione organica provinciale (2);
g)
dotazione organica di sostegno (D.O.S.), per la
scuola secondaria superiore;
h)
centri territoriali (corsi per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta).
3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi,
la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di
cui alle lettere c), d) ed e), tutti gli istituti ubicati rispettivamente
nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia. In tal caso
possono essere assegnati anche alle unità scolastiche autorizzate
successivamente alla presentazione della domanda di movimento e comprese nelle
preferenze medesime.
4. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere
c), d) ed e) comportano, pertanto, che l'assegnazione può essere disposta
indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole o circoli (o plessi
nei casi previsti) compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella
provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi
ufficiali delle scuole. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante
una preferenza sintetica, al docente viene assegnata la prima scuola o circolo
con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo
che esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza
sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia
stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una
indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza
sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la
prima scuola con posto disponibile é assegnata al docente che l'ha richiesta
con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza
sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.
5. Le preferenze, sia a livello di singola scuola o
circolo, che a livello di distretto, comune, provincia, dotazione organica
provinciale e di sostegno nella scuola secondaria superiore, devono essere
espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali,
adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio
territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione
scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (3). La
denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e
da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, essere
comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia
discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice, salvo
quanto riportato nel successivo art. 10, comma 3. Nel caso, invece, sia stato
omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima
viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami.
6. Le preferenze esprimibili, sono in numero non
superiore a 20 per le scuole dell’infanzia e primarie ed a 15 per le scuole ed
istituti di istruzione secondaria ed artistica.
7. Le preferenze esprimibili dai docenti degli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica possono riferirsi anche
a più province, considerata la particolare situazione di alcuni tipi di
istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica che non sono
presenti in tutte le province del territorio nazionale ovvero sono presenti con
un solo istituto o in numero estremamente esiguo di istituti nell'ambito delle
varie province.
8. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi
dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della
provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora
l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la
richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della
relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.
9. Qualora un distretto comprenda una parte del
territorio di un grande comune ed altri comuni limitrofi, l'aspirante al
movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella
suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel
primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare
nell'elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione
ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti intercomunali.
10. Per
l'attribuzione di posti di scuola primaria e secondaria di I grado per
l'istruzione e la formazione dell’età adulta, l’interessato deve farne
esplicita richiesta indicando nella sezione del modulo domanda riguardante le
preferenze puntuali, i relativi codici riportati negli elenchi ufficiali delle
scuole.
11. Nel
caso di distretto interprovinciale si tiene conto solo di quelle scuole
ricadenti nella provincia alla quale é riferita l'indicazione utilizzata.
12. Non
sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o
comprensive dell'unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla
tipologia di posto su cui é titolare. In caso di presentazione di domanda
condizionata al permanere della posizione di perdente posto, l'interessato può,
invece, indicare anche il comune, ovvero il distretto - se compreso nel comune
medesimo - relativo alla scuola o plesso di titolarità.
Per quanto concerne i perdenti posto nella scuola
secondaria di I e II grado ed artistica, l’art.
24 del C.C.N.I. ne regola la partecipazione ai trasferimenti con
particolare riguardo all’ordine
delle preferenze espresse.
13. I
docenti neo-assunti che partecipano alla seconda fase del movimento per
l’assegnazione della sede definitiva possono esprimere preferenze relative a
posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione,
ovvero a classe di concorso o posto comune. Lo stesso personale docente immesso
in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di
assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto.
14. I
docenti che richiedono il trasferimento o il passaggio alla scuola secondaria
di secondo grado, qualora intendano ottenere un istituto nel quale sia prevista
la sperimentazione del liceo europeo devono barrare la specifica casella del
modulo domanda ed indicare, nell’elenco delle preferenze, il codice puntuale e
la denominazione dell’istituto ove si effettua la sperimentazione.
15.
Qualsiasi richiesta formulata in difformità delle disposizioni contenute nel
presente articolo é da ritenere nulla e non produttiva di effetti.
-------------
(1) La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti
di tipo speciale, ai posti dell’organico di circolo - ivi compresi i posti per
l’insegnamento della lingua inglese - va pertanto espressa facendo
riferimento al circolo mediante la trascrizione del codice e della dizione in
chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo stesso. I docenti di
scuola dell’infanzia similarmente devono fare riferimento al codice e alla
dizione in chiaro della sede di organico.
(2) Le dotazioni organiche provinciali possono essere
richieste solo mediante l’utilizzo degli specifici codici. L’indicazione del
codice provincia non è comprensiva, infatti, dei posti delle dotazioni
organiche provinciali.
(3) Ai fini dei
movimenti effettuati ai sensi delle presenti disposizioni si tiene conto
esclusivamente delle suddivisioni distrettuali indicate nei citati elenchi.
-
ART 10 -
AMMINISTRATIVI
1.
Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della
esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella
elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando le apposite
procedure del sistema informativo secondo specifiche istruzioni operative (1);
la segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all’interessato la
scheda contenente i dati inseriti, per consentire una pronta verifica degli
stessi. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio territorialmente competente le domande originali di
trasferimento e di passaggio corredate della documentazione, entro 3 giorni dalla
data ultima fissata alle scuole per la trasmissione al sistema informativo
delle domande stesse.
Per le scuole di
ogni ordine e grado, le domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo,
per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, devono essere compilate on line e trasmesse
alla scuola via web. Le istituzioni
scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle
certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web
e trasmettono le certificazioni cartacee all’Ufficio territorialmente
competente.
2.
Le domande di trasferimento dei docenti in
soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all’Ufficio territorialmente competente, entro 3 giorni dalla
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle predette domande.
3.
L’Ufficio territorialmente
competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle
stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite
tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di
eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio
dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli
eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente
competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute
nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto
il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a
preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di
discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta
preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede
alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso
di mancata richiesta, o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui
all'art. 9, 5° comma, delle presenti disposizioni. L’ufficio competente,
esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
____________
(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere
all’acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale
titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente
competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va
inviata.
CAPO II –
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
-
ART. 11 –
1.
I posti in organico nella scuola
dell’infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno) sono
richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della
sede di organico. L’organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile
mediante l’indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato
l’organico medesimo (1) ovvero mediante l’indicazione di una preferenza
sintetica che comprenda tale scuola.
2.
Ai fini dei trasferimenti e dei
passaggi sono prese in considerazione le preferenze relative a singole scuole
con posti di ruolo speciale che non siano sede di organico, o scuole
ospedaliere così come previsto dall’art. 14 del contratto sulla
mobilità.
----------------------
(1) Tale scuola è
individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal
personale docente”.
- ART. 12 -
POSTI DELL’ORGANICO DI CIRCOLO NELLA SCUOLA
PRIMARIA
1.
I posti per l’insegnamento della lingua
inglese istituiti
nell’ambito dell’organico di circolo sono richiedibili dagli insegnanti in
possesso del prescritto titolo previsto dall’articolo 14 del contratto sulla
mobilità (1), attraverso l’espressione del codice e della dizione in chiaro del
plesso sede di circolo. Il docente interessato deve compilare l’apposita
sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al
trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l’insegnamento della
lingua inglese nell’ambito
dell’organico del circolo richiesto ovvero se intende partecipare al
trasferimento per ottenere anche altri posti dell’organico dello stesso circolo
richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l’ordine
di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest’ultima indicazione
ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente
in relazione ai posti per la lingua inglese e
successivamente in relazione agli altri posti dell’organico eventualmente
vacanti e disponibili.
Nell’ambito di
ciascuna preferenza, esaminata con le modalità sopra descritte, il tipo di
lingua inglese che può essere
assegnato, se disponibile, è quello per il quale é stato dichiarato il possesso
del corrispondente titolo attraverso l’indicazione riportata nelle apposite
caselle del modulo domanda.
L’aspirante al trasferimento può chiedere anche i
posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti
nell’organico del proprio circolo; in tal caso, tra le preferenze espresse deve
indicare il codice del plesso sede della propria direzione didattica di
titolarità (2), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i
posti per l’insegnamento della lingua inglese.
Il trasferimento a domanda tra i posti
dell’organico di circolo (comune, lingua
inglese) nell’ambito del proprio circolo avviene con le modalità previste
dall’allegato C) del contratto sulla mobilità.
2.
L’organico assegnato agli istituti
comprensivi - ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese - é richiedibile
mediante l’indicazione del plesso al quale é amministrativamente assegnato l’organico
medesimo(2) ovvero mediante l’indicazione di una preferenza sintetica, che
comprenda tale plesso.
3.
Le disposizioni di cui ai precedenti
commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui
posti dell’organico di circolo, ivi compresi i posti per l’insegnamento della
lingua inglese.
4.
Ai fini del trasferimento e del
passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a plessi
scolastici solo nel caso di plessi con posti di ruolo speciale o di sede
ospedaliera. Per tali plessi, in base a quanto stabilito
nell’art. 14 del contratto sulla mobilità, si prescinde dall’organico
di circolo, in quanto la dotazione organica é assegnata al singolo plesso.
------------
(1) Il docente
che insegna la lingua inglese
nell’ambito nel proprio
modulo svolgendo attività di “specializzato”, che intenda continuare a svolgere
tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua inglese istituiti nell’organico di circolo.
(2) Tale plesso è
individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di
organico-esprimibile dal
personale docente”.
-
ART. 13 -
POSTI PRESSO I
CONVITTI NAZIONALI
1.
L'insegnante che chiede il trasferimento per
posti vacanti nelle scuole primarie di stato, annesse ai convitti nazionali,
deve indicare nella domanda la relativa preferenza puntuale. Nel caso in cui il
docente esprima preferenze zonali nel cui ambito territoriale sono compresi i
plessi annessi al convitto, tali preferenze vengono esaminate con riferimento
ai soli plessi o circoli non annessi a convitto.
2.
Ferme restando le disposizioni di cui
al precedente comma, per quanto riguarda la richiedibilità dei posti
dell’organico di circolo istituiti presso i convitti nazionali, ivi compresi
quelli per l’insegnamento della lingua straniera, sono valide le disposizioni
di cui al precedente articolo 12.
CAPO III - MOBILITA’
PROFESSIONALE
- ART. 14 -
1.
Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado
di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola
secondaria di II grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la
scuola secondaria di II grado può essere richiesto anche per più province.
Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi
di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di
presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di
passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la
domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o
passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di
passaggio di ruolo é formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di
concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.
2.
Qualora vengano presentate domande in
violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullità di una
di esse si estende a tutte le altre.
3.
Può chiedere il passaggio di ruolo il
personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità
previste dall’art.3 del contratto sulla mobilità e che abbia superato il
periodo di prova nel ruolo di appartenenza.
ART. 14 BIS
PASSAGGI
DEL PERSONALE COLLOCATO FUORI RUOLO
1.
Il personale docente in servizio presso
le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, il personale della scuola
primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art. 1
comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale della scuola collocato fuori
ruolo ai sensi dell’art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448,
nonché il personale docente di cui all’art. 35, comma 5,
della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), possono chiedere il passaggio di
cattedra e di ruolo previsto dal presente titolo purché siano in possesso dei
prescritti requisiti e che alla data di presentazione della domanda di
mobilità abbiano presentato domanda di restituzione ai ruoli metropolitani.
- ART. 15 -
1.
Le domande, redatte in conformità degli
appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono
essere presentate nei termini stabiliti dall’art.2 e secondo le modalità
previste dal precedente art. 14.
2.
Le domande prodotte fuori termine o in
difformità di quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in
considerazione.
3.
Per le eventuali rettifiche, revoche o
rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di
trasferimento.
- ART. 16 -
1.
Relativamente alle classi di concorso
contemplate nella circolare n. 215/95 e circolare n. 70/98, prima
dell'inizio delle operazioni di trasferimento in ambito provinciale, gli Uffici territorialmente
competenti devono procedere all'effettuazione dei passaggi sulla base delle singole
graduatorie d'istituto per i posti risultanti in organico di diritto del
medesimo istituto. Tali posti ovviamente vengono detratti dalle disponibilità
ai fini della mobilità. Non sono parimenti disponibili i posti che si rendono
vacanti durante le operazioni di trasferimento in istituti nei quali non
risulti esaurita la relativa graduatoria d'istituto. L’applicazione della c.m. n. 70/98 é riferita unicamente agli istituti statali d’arte di Torre del
Greco - Alghero - Valenza Po.
2.
Per le classi di concorso medesime non
si effettuano trasferimenti interprovinciali per le province dove non risulti
esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti
necessari all'esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di
mobilità gli Uffici territorialmente competenti dispongono gli
ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue secondo
le stesse modalità previste nella suddetta c.m. n. 215/95. Per
la classe di concorso prevista dalla c.m. n. 70/98 non
si effettuano trasferimenti interprovinciali per gli istituti di Torre del
Greco, Alghero e Valenza Po, qualora non risulti esaurita la relativa
graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all’esaurimento
della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità gli Uffici territorialmente
competenti dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle
disponibilità residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta c.m. n. 70/98.
--------------
(1) Le
classi di concorso in questione sono le seguenti:
76/a
|
trattamento testi, calcolo,
contabilità elettronica ed
applicazioni gestionali;
|
87/a
|
trattamento testi, calcolo,
contabilità elettronica ed applicazioni gestionali con insegnamento slovena;
|
100/a
|
trattamento testi, calcolo,
contabilità elettronica ed applicazioni gestionali in lingua tedesca e con
lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;
|
71/a
|
tecnologia e disegno;
|
7/a
|
arte
della fotografia e della grafica pubblicitaria;
|
24/a
|
disegno e storia del costume;
|
25/a
|
disegno e storia
dell’arte;
|
61/a
|
storia dell’arte.
|
(2) La
classe di concorso in questione é la seguente:
10/a
|
arte dei metalli e dell’oreficeria
|
TITOLO III -
PERSONALE EDUCATIVO
- ART. 17 -
1. Le domande di trasferimento e di passaggio di
ruolo possono essere presentate per non più di tre province entro i termini
fissati dall’art. 2. Le domande di passaggio di ruolo possono essere
presentate per un solo ruolo.
2. Le
domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in
conformità agli allegati A) e B).
3. Le
preferenze debbono essere indicate nell'apposito spazio del modulo-domanda.
4. Il
personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti
gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del comune o della
provincia.
5. L'assegnazione,
pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli
istituti compresi, rispettivamente, nel comune o nella provincia.
L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali
degli istituti.
6. Le
preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto dal personale
educativo indicando istituto, comune, provincia.
7. Il
personale educativo deve, altresì, precisare, nell'apposito spazio del modulo
domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale
movimento (trasferimento o passaggio ) intenda dare la precedenza.
- ART. 18 -
1.
Le domande di trasferimento e
passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli
allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione,
sono trasmesse, con plico a parte, dopo l'accertamento della esatta
corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3
giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, dai
dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, salvo quanto
successivamente previsto per il personale educativo in assegnazione provvisoria o in servizio
presso uffici. In tal caso le domande devono essere trasmesse all’Ufficio territorialmente
competente rispetto alla provincia di titolarità dell'aspirante al trasferimento. Le
domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative
graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente
competenti, entro gli stessi termini, con plico a parte.
2.
Gli Uffici territorialmente
competenti procedono alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle
apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della
scuola.
3.
I suddetti uffici trattengono quelle
dirette ad ottenere il movimento nell'ambito della provincia di titolarità del
personale educativo mentre inviano agli altri uffici le domande di movimento in
provincia diversa.
4.
L’Ufficio territorialmente
competente, via via che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla
base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di
precedenza, comunicando all'istituto di servizio del personale educativo,
per l'immediata notifica, il punteggio
assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale educativo ha
facoltà di far pervenire agli Uffici territorialmente competenti, entro 10 giorni dalla
ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del C.C.N.I.
sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale
educativo può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a
preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato indicando l'esatta
preferenza da apporre nella domanda. In tal caso l’Ufficio procederà alla
correzione nel senso indicato dal richiedente.
5.
Al fine di realizzare, nei termini
previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, gli Uffici territorialmente
competenti, ai sensi dell'art. 24, 6° comma della legge 241/90, hanno la facoltà di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi
possa impedire od ostacolare gravemente l'azione amministrativa.
- ART. 19 –
1.
Terminate le operazioni relative ai
trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, l’Ufficio territorialmente
competente, utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche disponibili a tali
fini, assegna la sede di titolarità al personale educativo che si trovi ancora
in sede provvisoria. A tali fini, l’Ufficio deve preventivamente accantonare,
nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari al
personale educativo che si trova su sede provvisoria prima dell'inizio delle
operazioni di movimento.
TITOLO IV -
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
- ART. 20 -
AVVERTENZE E TERMINI PER LE
OPERAZIONI DI MOBILITÀ
1.
Le disposizioni relative alla mobilità, contenute
nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., appartenente al ruolo
provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di
presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2.
I movimenti a domanda sui posti per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta vengono disposti sui centri
territoriali soltanto se gli interessati ne fanno esplicita richiesta nel
modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli
elenchi ufficiali delle scuole.
3.
I trasferimenti degli assistenti
tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza
aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte
patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di
domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il
laboratorio di titolarità dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale
in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 -
RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area:
"imbarcazioni scuola - impianti
elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve altresì
essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie a vapore
rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRGA).
Ai laboratori "conduzione e manutenzione
impianti termici"(codice H07) e
"termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti all'area
meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del
patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli
indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla
presente ordinanza.
Al laboratorio "conduzione e
manutenzione di autoveicoli" (codice I32),appartenente all'area
"meccanica" (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in
possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da
relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli
indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla
presente ordinanza.
Sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica
rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine l’ufficio
territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il
codice in relazione alla specificità dell'attestato, sentita la commissione di
cui all' art. 597 del D.L.vo n. 297/94.
Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di
partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area
professionale per la quale si richiede il trasferimento.
- ART. 21 -
DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO
PROFILO
1.
La domanda di passaggio ad altro
profilo della stessa area é presentata entro gli stessi termini previsti dal
precedente art. 2 e secondo le stesse modalità utilizzando l'apposito modulo di
cui all'allegato c1. In particolare,
nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di
profilo per provincia diversa da quella di titolarità, l'individuazione della
seconda provincia deve coincidere.
2.
Non si tiene conto della domanda
riferita alla provincia ove ha sede l'istituto di titolarità qualora risulti
accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell'ambito della provincia
ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto della
domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta
la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da
quella di titolarità.
3.
Il personale A.T.A. può richiedere,
qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili
della stessa qualifica. A tal fine l'interessato deve produrre tante domande
quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell'apposita
sezione del modulo domanda deve essere indicato l'ordine di priorità che
s'intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d'indicazione di tale
ordine di priorità le domande vengono trattate secondo l'ordine previsto dalla
tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la
compilazione delle domande.
- ART 22 -
POSTI RICHIEDIBILI
1.
Gli istituti comprensivi comprendenti
sezioni di scuola dell’infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola
secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento
attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici
eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come
primarie sia come secondarie di I grado.
2.
Nella fase di assegnazione di sede, a
fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di
passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero
secondarie di I grado, vengono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo
l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
- prima
tutti i circoli didattici ovvero scuole secondarie di I grado che non sono
istituti comprensivi;
- successivamente
tutti gli istituti comprensivi.
- ART. 23 -
PREFERENZE
1.
Le preferenze, in numero non superiore
a 15, debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli domanda. Le
preferenze possono essere del seguente tipo:
a) scuola;
b) distretto;
c) comune;
d) provincia;
e) centro territoriale.
2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d)
comportano che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una
qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto
(1), nel comune, nella provincia, prendendo in
esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di primo grado
ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi gli istituti d'arte,
i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei
rispettivi bollettini ufficiali (2). Qualora l'aspirante al trasferimento
desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello
citato, ovvero che vengano escluse dall'esame le scuole di un certo tipo, deve
compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l'ordine di
trattazione dei vari tipi di scuola.
Nel caso
una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all’interessato
viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo
l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con
posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che
sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro
aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più
specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono
indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto
disponibile è assegnata all’interessato che l’ha richiesta con indicazione più
specifica ed al personale che ha espresso la preferenza sintetica viene
assegnata la successiva scuola con posto disponibile.
3. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto
intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento
al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio
suppletivo.
4. Tale punteggio viene attribuito soltanto se
l'aspirante ha indicato anche nella sezione I -preferenze- il codice del comune
di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello
stesso.
------------------------
(1) Nel caso di distretti
interprovinciali si tiene conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale
é stato richiesto il movimento.
(2) Si precisa che le indicazioni delle preferenze
di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione può essere
disposta anche sulle unità scolastiche autorizzate successivamente alla
presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze
medesime.
INDICAZIONI DELLE
PREFERENZE-MODALITÀ
1.
Il personale A.T.A. di ruolo può
chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di
titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è
titolare) o congiuntamente per entrambe.
2.
Qualora intenda avvalersi di entrambe
le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità
qualora risulti accolta la domanda di
trasferimento ad altra provincia.
3.
Le
preferenze, sia a livello di singola scuola come a livello di comune,
distretto, provincia o centro territoriale devono essere indicate trascrivendo
l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente
pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente,
presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet,
nonché sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, comprensive del codice meccanografico e sono prese in esame
nell'ordine espresso dall'aspirante. Nel
caso in cui vi sia discordanza tra la
dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato
omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima
viene considerata come non espressa, salvo reclamo.
4.
Per le indicazioni del tipo sintetico -
comune, distretto, provincia - è sufficiente riportare la denominazione,
comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali
escluso quello delle scuole dell’infanzia.
5.
Le preferenze del tipo sintetico b), c)
e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive della scuola di titolarità
dell'aspirante al movimento non vengono prese in considerazione e l'esame della
domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto
per la preferenza del tipo "distretto" all'ultimo comma del presente
articolo, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale
può essere espressa preferenza anche per l'istituto di titolarità.
6.
Per il personale soprannumerario che,
ai sensi del secondo comma dell’art. 48 del contratto sulla mobilità,
presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di
soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze del tipo sintetico
anche se comprensive della scuola in cui figura titolare, con l'avvertenza che,
qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza sintetica il
comune o il distretto di titolarità, è graduato, per queste ultime preferenze,
secondo il punteggio spettante a domanda.
7.
Qualora una provincia comprenda comuni
isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo
l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora
l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la
richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della
relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.
8.
Qualora un distretto comprenda una
parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi,
l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole
ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel
distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che
compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali (1), nel secondo caso la
denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti
intercomunali (2).
--------------------
(1) Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un
solo comune.
(2) Sono
intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.
CAPO II -
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
- ART. 25 -
1.
Il dirigente scolastico, dopo
l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla
domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando
le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzione
operative (1). La segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare
all’interessato la scheda contenente i dati inseriti. Effettuate tali
operazioni il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio territorialmente
competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione
entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema informativo delle
domande stesse.
Per quanto concerne il
personale A.T.A. le domande di mobilità
devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni
scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle
certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web
e trasmettono le certificazioni cartacee all’Ufficio territorialmente
competente.
2.
L’Ufficio territorialmente
competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle
stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite
tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di
eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per
l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti
riconosciuti. Il personale ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente
competente, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni
contenute nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il
termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le
opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo
errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro,
indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il
competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente,
fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, viene applicata la
normativa di cui all'art.24, 3° comma, delle presenti disposizioni. L’ufficio
competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
---------------
(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all’acquisizione al
Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra
provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente
competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va
inviata.
3.
Il personale in servizio presso sezioni
associate ( ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia
diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve
comunicazione dalla medesima sede principale.