Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
N. 40
Prot. n. 3744
ORDINANZA
MINISTERIALE
Istruzioni
e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009.
IL MINISTRO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO il Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato
il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1°,
che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare
annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed
esami;
VISTA la legge 10
dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge 11 gennaio
2007, n. 1 “Disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al
Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in particolare
l’articolo 1
che
ha sostituito gli articoli 2, 3, 4
della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 1 e
l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra l’altro, l’articolo 22,
comma 7, primo,secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre
2001,n. 448;
VISTO l’art. 1, comma 2, del decreto
legge 7 settembre 2007,n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre
2007,n. 176 che ha sostituito i primi due periodi dell’articolo 2,
comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come
modificato dalla legge 11 gennaio
2007, n. 1;
VISTO l’art. 2 del decreto legge 1
settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, recante “disposizioni urgenti in materia di
istruzione e università”;
VISTO il D.P.R. 23 luglio
1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti
compatibili con la legge 11 gennaio
2007, n. 1, nonché con il decreto legge 7 settembre 2007, n.
147, convertito dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176;
VISTO il D.P.R. 24 giugno
1998,n. 249 – Regolamento recante lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
VISTO il D.P.R. 21
novembre 2007, n. 235 - regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
VISTO il Regolamento
emanato con D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13, recante
la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nella regione Valle d'Aosta;
VISTO il Decreto del Presidente
della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente
modalità di svolgimento della terza prova scritta, “Modifica del regolamento di
esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”;
VISTO il D.M. 23 aprile
2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1^ e 2^
prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
VISTO il D.M. n. 429 in
data 20 novembre 2000, concernente le "caratteristiche formali
generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima";
VISTO il D.M. n. 358 del
18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari
finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del
colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione
delle prove scritte;
VISTA la Legge 15 marzo
1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare,
l’art. 21;
VISTO il D.M. n. 26 del 3
marzo 2009, concernente le certificazioni e i relativi modelli
da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;
VISTO il D.M. 17 gennaio
2007,n. 6 “ Modalità e termini per l’affidamento delle materie
oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore";
VISTO il D.M. 21 gennaio
2009, n. 7, “Individuazione delle materie oggetto della seconda
prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie
affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2008/2009”;
VISTO il D.M. 21 gennaio
2009, n. 8, ”Norme per lo svolgimento per l’anno scolastico
2008-2009 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate”;
VISTO il D.M. 24 febbraio
2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di
esperienze che danno luogo ai crediti formativi; tuttora vigente;
VISTO il D.M. 3 ottobre
2007, n. 80, recante norme per il recupero dei debiti formativi
entro la conclusione dell’anno scolastico;
VISTA l’Ordinanza
Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007;
VISTO il D.M. 16 gennaio
2009, n. 5, concernente i criteri di valutazione del
comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;
VISTO il Decreto legislativo
30 luglio1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO l'art. 21, comma
20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59,
introdotto dall'art.1, comma 22,
della Legge 16 giugno 1998, n. 191;
VISTO il D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTA l'Ordinanza
Ministeriale n. 67 del 28 luglio 2008 sul calendario scolastico
nazionale per l'anno scolastico 2008/2009;
VISTA la legge 10 marzo
2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 19
novembre 2004, n. 286, “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino
dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28
marzo 2003, n. 53”, come modificato dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
VISTO il D.M. 28 febbraio
2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico
– operativa per gli esami di Stato;
VISTO il D.Lvo 30 marzo
2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTA la Legge 7 agosto
1990,n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la C.M. prot. n.
1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da
dislessia;
VISTA la C.M. 3 giugno
2002, prot. n. 9680 “Esame di Stato - Nulla osta per candidati esterni
detenuti”;
VISTA la legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
VISTA la C.M. n. 5 del 17
gennaio 2007;
VISTA la C.M. n. 15 del
31 gennaio 2007;
VISTA la C.M. n. 90 del
26 ottobre 2007;
VISTA la C.M. n. 77 del
25 settembre 2008;
VISTO il D.M. 22 agosto
2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione;
VISTO il D.I. 29 novembre
2007, concernente percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale ai sensi dell’articolo 1,
comma 624 della legge 27 dicembre 2006,n. 296;
VISTA la legge 6 agosto
2008, n. 133, di “conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, ed in particolare l’art. 64, comma
4-bis, che ha modificato l’art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
CONSIDERATO che è in corso di
adozione il Regolamento concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per
la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169”;
TENUTO CONTO del fatto che i tempi
occorrenti per addivenire alla definitiva approvazione del menzionato Regolamento
potrebbero rendere difficoltosa l’attuazione delle relative nuove disposizioni,
in particolare quelle relative all’esame di Stato 2008/2009;
TENUTO CONTO, altresì,
dell’avanzato svolgimento dell’anno scolastico e della legittima aspettativa
degli alunni a sostenere l’esame di Stato secondo le regole in vigore;
RITENUTO conseguentemente
necessario, per il corrente anno scolastico 2008/2009, che l’ammissione degli
alunni agli esami resti regolata dalla vigente normativa in materia, in
particolare dal D.M. 22 maggio
2007, art. 1, comma 3, secondo cui «A decorrere dall’anno
scolastico 2008/2009, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono valutati
positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del
“sei”».
ORDINA
ART. 1
INIZIO
DELLA SESSIONE DI ESAME
1. La sessione degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro
dell‘Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per l'anno scolastico
2008/2009, la sessione inizia il giorno 25 giugno 2009.
ART. 2
CANDIDATI
INTERNI
1. Sono ammessi all'esame di
Stato:
a) gli alunni delle scuole statali
e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati
valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i
debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (Legge 11.1.2007,
n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 1).
Per il corrente anno scolastico, gli alunni devono aver saldato i debiti contratti
nell’anno scolastico 2006/07 nel passaggio dalla terzultima alla penultima
classe (art. 2, comma 1,
e art. 3. comma 4 del D.M. 22 maggio 2007, n. 42);
b) gli alunni delle scuole statali
e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo
comma 2;
c) alle stesse condizioni e con i
requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate e
legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio
fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto
legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006,n. 27;
d) gli alunni delle scuole
pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima
classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma
1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo
comma 2.
Per il corrente anno scolastico,
per i motivi indicati in premessa, si intendono valutati positivamente gli
alunni che nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso conseguano almeno
la media del “sei” (art. 1, comma 3,
del D.M. 22-5-2007, n. 42).
Le deliberazioni di non ammissione
all’esame sono puntualmente motivate.
Nei confronti dei candidati
valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe,
nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e
modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.
L’esito della valutazione è
pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola indicazione
<<Ammesso>> o <<Non ammesso>>. I voti attribuiti in
ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono
riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.
A partire dall’anno scolastico
2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla
valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente;
pertanto, ai fini dell’esame del corrente anno scolastico, il voto sul
comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito
all’ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello
riferito al penultimo anno. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non
ammissione all’esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008,
n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169; art. 2, comma 3
del D.M. 16/01/2009, n. 5).
2. Possono sostenere, nella
sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato, gli studenti
iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione
all’ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, che
hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo
grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in
ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il
penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Resta ferma
la particolare disciplina dei motivati esoneri dall’esecuzione di tutte o parti
delle esercitazioni pratiche dell’educazione fisica.
La valutazione sul comportamento,
in sede di scrutinio finale della penultima classe, se inferiore a sei decimi,
comporta, di per sé, la non ammissione, per abbreviazione, all’esame di Stato
(art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169; art. 2, comma 3,
del D.M. 16 gennaio 2009).
3. I candidati non devono essere
incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato,
prevista dal D.P.R. 21
novembre 2007, n. 235.
4. Le sanzioni per le mancanze
disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma
11, del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).
Art. 3
CANDIDATI
ESTERNI
1. Sono ammessi all’esame di
Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno
di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver
adempiuto all’obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma
di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari
a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) compiano il ventitreesimo anno
di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso i candidati
sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro
titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di
secondo grado di durata almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza
dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Gli alunni delle classi
antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità
di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e
devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
2. Sono ammessi all'esame di Stato
negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si
trovino in una delle seguenti condizioni:
a) compiano il diciannovesimo anno
di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da
almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza
corrispondente;
b) siano in possesso del
corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno
pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno
di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati,
sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore,
compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente,
salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro
titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di
secondo grado di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di
qualifica e di licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza
dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Gli alunni delle classi
antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità
di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e
devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
3. I candidati agli esami negli
istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2,
debbono documentare, altresì, di aver svolto esperienze di formazione
professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle
previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le
esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo
dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in
un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.
L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione
del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza
e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze
di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa
l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si
applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
4. I candidati esterni agli esami
di Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o
idoneità a classe terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non più esistenti
(Amministrativo, Mercantile, Commercio con l’estero, Amministrazione
industriale) possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per
l’indirizzo Giuridico-economico-aziendale dell’attuale ordinamento, senza
sottoporsi ad esame preliminare. Se in possesso di idoneità o promozione a
classe non terminale, sostengono, invece, esame preliminare sulle materie
dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o
idoneità alla classe successiva nonché su quelle previste dal piano di studi
dell’ultimo anno.
5. È consentito ai candidati
esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico
per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità e di Istituto tecnico
per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non
abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o
effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato
stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata effettuazione della
pratica di agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa
del diploma prevista dall'art. 13 del
D.P.R. n. 323/1998.
In particolare, per i candidati
esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le Attività Sociali -
Indirizzo Dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di
psicologia e pedagogia è consentito solo con riferimento al segmento formativo
proprio della classe terminale.
Per i candidati, quindi, che sostengono
esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneità, tale
carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti l’ultimo (terza e
quarta classe), anche atteso che il superamento di detti esami costituisce
titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una
parte integrante della corrispondente materia.
6. L’ammissione dei candidati
esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe,
anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione Europea
di tipo o livello equivalente, è subordinata, ai sensi della legge 11.1.2007,
n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3,
al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente
ordinanza.
7. I candidati esterni,
provenienti da Paesi dell'Unione Europea, che non siano in possesso di
promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello
equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste
dai commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame preliminare
sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali
non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva,
nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Il requisito
dell'adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo
comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di
istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per
l'assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui all’art. 1, comma
622 della legge 27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
modificato dall’art. 64, comma 4
bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al D.M. 22 agosto
2007, n. 139 e al D.I. 29 novembre
2007.
8. I candidati non appartenenti a
Paesi dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia
o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione
secondaria di secondo grado, possono sostenere, ai sensi della legge 11.1.2007,
n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7,
l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), b), c),
d), in qualità di candidati esterni, previo superamento, qualora non abbiano
conseguito la promozione o l’idoneità all’ultima classe, dell’esame preliminare
di cui all’art. 7 della presente ordinanza. Sono fatti salvi eventuali obblighi
internazionali (ivi compresa l’Intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo
Scambio di lettere firmato a Roma il 12-10-2006, entrata in vigore il 15
gennaio 2008).
9. Non sono ammessi agli esami di
Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione
qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
10. Non è consentito ripetere
esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti
con esito positivo.
11. I candidati esterni possono
sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano
indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati
medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi
relativi all’indirizzo sperimentale prescelto e presente nell’istituto
scolastico sede d’esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o
paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati
esterni hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi approvati con decreto
ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso
sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.
I candidati esterni non possono
sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d.
“Progetto SIRIO” dell’istruzione tecnica. Qualora ne fosse consentita
l’ammissione nelle commissioni del citato indirizzo “Sirio”, i medesimi
sostengono l’esame di Stato sui programmi del corso ordinario.
12. Negli istituti che attuano
sperimentazioni “autonome” di solo ordinamento o “non assistite” (dette anche
minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite” dette anche coordinate (es.
P.N.I.), i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione
agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
ART. 4
SEDI DEGLI
ESAMI
1. Sono sedi degli esami per i
candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente
ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti
pareggiati e legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni
interni la sede d’esame è l’istituto da essi frequentato.
2. Per i candidati esterni, salvo
quanto previsto dall'art. 362, comma
3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n. 297, sono sedi
di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.
3. Ai candidati esterni che
abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto
di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o
da altro gestore avente comunanza di interessi.
4. Per i candidati esterni gli
istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel
comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di
studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore
assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall’art.
1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176.
Le relative documentate istanze di
partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente al Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza,
indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui
intendono sostenere l’esame.
Gli istituti scolastici, statali
o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione
agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l’obbligo di
trasmetterle immediatamente all’unico organo individuato dalla legge come
competente. Così parimenti procederanno gli Uffici Scolastici Regionali,
trasmettendo sollecitamente al competente Ufficio Scolastico Regionale le
domande impropriamente ricevute.
La mancata osservanza della
disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176, preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte
salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti
preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
5. I Direttori Generali,
verificato il possesso dei requisiti di ammissione agli esami - compreso il
requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme di cui
al D.P.R. n.
445/2000 - provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli
istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del
candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa
del medesimo indirizzo, nella regione. I Direttori Generali danno comunicazione
agli interessati dell’esito della verifica, indicando in caso positivo, la
scuola di assegnazione.
Per i candidati esterni agli esami
di Stato per l’indirizzo dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per
le attività Sociali e per l’indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di
cui al presente articolo, commi 20 e 21.
6. I Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono
assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio
2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4 comma 2),
verificano in primo luogo che, con l’assegnazione di domande di candidati
esterni, non venga superato il limite, previsto dall’art. 1,
capoverso art. 4 - comma 9, della legge citata n. 1/2007, del
cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l’esistenza di idonea
ricettività dell’Istituto, in relazione al numero delle classi terminali
dell’indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla
presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali
del medesimo istituto - per l’effettuazione degli esami preliminari e/o per la
formazione delle commissioni.
I Direttori Generali regionali
verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i
quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i
testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie
garanzie di sicurezza.
7. Nel caso non risulti possibile
assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto del
vincolo del 50% degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35
candidati per classe, il Direttore Generale può costituire (nel rispetto del
vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un
numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni
scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In
particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potrà essere
costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni.
Una ulteriore classe/commissione
di soli candidati esterni potrà essere costituita - presso le istituzioni
scolastiche statali - esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e
disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
8. In particolare,
nell’assegnazione delle domande dei candidati esterni, i Direttori Generali,
seguono la procedura di cui alla C.M. n. 90 del
26 ottobre 2007, come modificata dalla C.M. n. 77 del
25 settembre 2008, rispettando, inizialmente, l’ordine delle
preferenze espresse dai candidati esterni a livello comunale.
Nel caso in cui non sia stato
possibile effettuare l’assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito
comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall’interessato, si
procede, sempre ai sensi della citata C.M. n.90/2007, come
modificata dalla C.M. n. 77 del
25 settembre 2008, alla ripartizione delle domande su altre
istituzioni scolastiche, statali o paritarie.
Qualora non sia possibile,
comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti
dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia
richiesta, i Direttori Generali Regionali procedono ad assegnare le domande in
ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed
il criterio della territorialità di cui al decreto legge n. 147/2007 convertito
dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176.
Da ultimo, nell’impossibilità di
accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all’ambito regionale,
seguendo la stessa procedura già utilizzata precedentemente.
Nell’ipotesi in cui non risulti
esistente in ambito regionale l’indirizzo di studi prescelto, il Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza del candidato
- acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad altro
Ufficio Scolastico Regionale per l’assegnazione di sede, dandone comunicazione
all’interessato.
9. I candidati esterni sostengono
gli esami preliminari, ove prescritti, presso le istituzioni scolastiche loro
assegnate come sedi di esame.
10. ll candidato esterno che abbia
necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune di regione diversa da
quella della residenza anagrafica, dovrà presentare al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita
richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai
sensi del D.P.R. n.
445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica
l’eventuale deroga al superamento dell’ambito organizzativo regionale di cui al
decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176. Nella richiesta sono individuati il comune e
l‘istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove
preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la
dichiarazione è resa dall’esercente la potestà parentale.
Il Direttore Generale valuta le
motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data
comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale comunica l’autorizzazione all’effettuazione
degli esami fuori regione al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della
regione ove
è ubicata la località indicata
dal candidato, informandone l’interessato, e trasmettendo la relativa domanda.
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ricevente
l’autorizzazione provvede all’assegnazione della domanda. L’interessato è
informato dell’Istituto di assegnazione.
11. Qualora il candidato esterno,
per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della
presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed
eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune o
provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria
regione, dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica
l’eventuale deroga all’obbligo previsto dal decreto legge n. 147/2007,
convertito dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176, di sostenere gli esami presso istituzioni
scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella
richiesta sono individuati il comune e l‘istituto dove il candidato intende
sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio
prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente
la potestà parentale.
Il Direttore Generale valuta le
motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data
comunicazione al candidato con la precisazione dell’istituto di assegnazione.
Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale assegna la domanda all’istituto individuato nell’ambito della propria
regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e
informandone l’interessato.
12. Il Capo dell’Istituto al quale
è stata assegnata l’istanza, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 71 del
citato DPR n. 445/2000, di effettuare, anche a campione,
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
13. Il Dirigente scolastico,
tenuto conto che ad ogni singola classe/commissione d’esame sono assegnati non
più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio
2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4 comma 2)
verifica in primo luogo che, con l’accoglimento di domande di candidati esterni
- assegnati all’Istituto da parte del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 1,
comma 2 del decreto legge n. 147/2007 - non venga superato il limite massimo,
previsto dall’art. 1,
capoverso art. 4 comma 9, della legge citata n. 1/2007, del 50
per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe
terminale.
14. Il Dirigente scolastico
dell’istituto sede d’esame è tenuto a verificare la completezza e la regolarità
delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario,
invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve
essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione
delle commissioni di esame.
15. Indirizzi di studio a scarsa e
disomogenea distribuzione sul territorio nazionale.
15.1. Qualora, per l’esiguità del
numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione
degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande
in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del
comune, della provincia o della regione, i Direttori Generali regionali
dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell’esame conclusivo
si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed ordine
diverso, del comune o della provincia.
15.2 In tale situazione, i
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali procedono alla
configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni, individuando
gli istituti statali in base:
·
alla più elevata coincidenza di classi di concorso di
docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
·
alla maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle
classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del
medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa che presso
ciascuna istituzione scolastica statale possono essere istituite al massimo due
commissioni di soli candidati esterni.
I commissari interni sono
designati dal dirigente scolastico dell’istituto statale, al quale sono state
trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e
alle modalità di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le
commissioni d’esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi
terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità,
il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie
d'istituto degli aspiranti a supplenze.
Il Dirigente scolastico comunica
al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali
non è stato possibile procedere ad alcuna designazione del commissario interno.
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dovrà reperire i
commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente per la
prova scritta affidata a commissario interno.
Il Presidente e i commissari
esterni sono nominati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Per gli esami preliminari, il
Dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla
costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle
discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli
anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente
docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo
dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie
d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato
impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione
principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il
Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna
designazione. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dovrà
reperire i commissari mancanti.
Le commissioni di esame preliminare
sono presiedute dal Dirigente scolastico dell’istituto sede d'esame.
Il rilascio di certificazioni
rientra nella competenza del Dirigente scolastico dell’istituto statale presso
il quale i candidati esterni hanno sostenuto l’esame, con l’avvertenza che sui
diplomi, accanto alla denominazione dell’istituto, deve essere apposta la
specifica “Solo sede d’esame”. Resta fermo che il rilascio del diploma compete
al Presidente della commissione ovvero, su sua delega, al Dirigente scolastico.
ll Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale dà comunicazione agli interessati dell’istituto al quale
sono stati assegnati. Al fine di valutare la congruità dei programmi di esame
presentati dai candidati, l’Istituto di assegnazione acquisisce i programmi
ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il quale il candidato
intende sostenere l’esame.
16. I candidati provenienti da uno
stesso istituto privato sono assegnati, sempreché non si arrechi pregiudizio
alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami,
possibilmente allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni
che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati non possono
sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da
altro gestore avente comunanza di interessi.
17. I Direttori Generali regionali
valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede
scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.)
autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche
fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate,
di norma, nella sessione suppletiva.
18. Per i candidati non residenti
in Italia, la sede di esame è individuata dal Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.
19. I componenti esterni delle
commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d’esame stabilite
per i candidati.
20. Candidati esterni agli esami
per l’indirizzo di Dirigente di comunità
20.1 – Presentazione delle domande
Gli interessati presentano domanda al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico della regione di residenza, con indicazione, in ordine
preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto
tecnico per le attività sociali, con lo specifico indirizzo (“Dirigente di
comunità”) e con classi terminali, ubicato nella regione di residenza.
20.2 –Modalità di assegnazione
Il Direttore Generale procede
all’assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni generali
soprariportate e delle indicazioni di cui alla CM n.90/2007, come
modificata dalla C.M. n. 77 del
25 settembre 2008, osservando il limite di trentacinque candidati per
classe. Può costituire commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente
presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.
20.3.Individuazione a livello
provinciale dell'istituto sede d'esame.
Nel caso di impossibilità di
assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per le Attività Sociali
(ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai
candidati, il Direttore Generale individua quale sede di esame uno o più
istituti statali per provincia con le seguenti caratteristiche:
1. ITAS con lo specifico indirizzo
(“Dirigenti di comunità”), senza classi terminali;
2. ITAS privo dello specifico
indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o
sperimentale, anche se privo di classi terminali;
3. altro istituto, di diverso tipo
o ordine scolastico.
Per l’individuazione di altro
istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il Direttore Generale, d’intesa
con il Dirigente scolastico interessato, tiene presente:
- la più elevata coincidenza di
classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti
nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei candidati esterni;
- la maggiore possibilità di
utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a
classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a
personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in
ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli
esami preliminari e per gli esami di Stato;
- la materiale capienza dei
locali.
Dopo avere così individuato gli
istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il Direttore Generale
costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli
esami preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di
trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni previste
dalla legge.
Ai candidati è data tempestiva
comunicazione della avvenuta assegnazione.
20.4. Programma d’esame
Per i candidati esterni presso
istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunità il punto di
riferimento per i programmi è costituito dall’attività didattica delle classi
terminali di assegnazione e dal documento del 15 maggio.
Quanto precede sia se sono
assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni apposite; in tale
evenienza, la classe di riferimento è individuata dal Dirigente scolastico.
Per i candidati esterni che
sostengono, invece, l’esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, o
senza classi terminali dello specifico indirizzo, il punto di riferimento di
cui sopra è costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul
sito internet:http://www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato - quadro
normativo 1999/2000).
20.5. Diplomi e certificazioni
Per i candidati esterni che non
sostengono l'esame di Stato presso un ITAS con lo specifico indirizzo i diplomi
e le relative certificazioni, accanto alla denominazione dell'istituto,
recheranno l’apposizione specifica: "Solo sede d'esame".
Resta fermo che i predetti diplomi
devono recare la dicitura di DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA’ SOCIALI
– SPECIALIZZAZIONE: DIRIGENTE DI COMUNITA.
21. Corsi ad indirizzo linguistico
I candidati che chiedono di
sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione di residenza,
indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono
sostenere l’esame. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del presente
articolo, seguendo inizialmente l’ordine di preferenza relativo agli istituti
scolastici statali e/o paritari indicato dai candidati esterni per il comune di
residenza.
Qualora non sia possibile
assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di residenza, il Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le assegna ad altri licei
linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei
linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei
linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza, le domande ad istituti
statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.
Nel caso in cui ciò non sia
possibile, l’assegnazione è disposta ad altri licei linguistici della provincia
e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia, ovvero in
caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici della provincia,
il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale procede alla
assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali o paritari
ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.
Nel caso in cui non risulti
possibile l’assegnazione delle domande in ambito provinciale, secondo i criteri
indicati in precedenza, il Direttore Generale assegna le domande in ambito
regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso
istituti statali o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad indirizzo
linguistico.
Nel caso di assegnazione ad
istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici,
i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove
preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale
31 luglio 1973 oppure su quelli dell’indirizzo linguistico attivato
nella istituzione scolastica sede di esami.
ART. 5
PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
1. I candidati interni ed esterni
devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro
il termine del 30 novembre 2008. La domanda dei candidati esterni, indirizzata
al Direttore Generale della regione di residenza, deve essere stata corredata,
oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame
preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva,
resa ai sensi del D.P.R. .n.
445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte del
candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda
dei predetti candidati esterni deve essere stata corredata, altresì, della
ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all’art.
22.
2. La dichiarazione relativa alle
esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati
agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella
relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di
agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza
della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il 31 maggio
2009.
3. Eventuali domande tardive dei
candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati
motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il
termine del 31 gennaio 2009. I Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o
meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati
assegnati.
Beneficiari della proroga del
termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni,
sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che
questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico.
Si precisa, altresì, che il
suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni
hanno,comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in
sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente art. 2.
5. Le domande dei candidati
interni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere presentate al proprio
Istituto entro il 31 gennaio 2009.
6 Per gli alunni che abbiano
cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e
prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo
2009; così, parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l’ultima.
7. L'accertamento del possesso da
parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 è di competenza del
Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame - cui è stato assegnato dal
Direttore Generale il candidato esterno - che è tenuto a verificare la completezza
e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il Dirigente scolastico,
ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto
adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di
configurazione delle commissioni di esame.
8. Le domande di partecipazione
agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al
competente Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite
del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore
medesimo.
Il Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande
pervenute oltre il 30 novembre 2008.
L'assegnazione dei candidati
suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti,
sono disposti dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
ART. 6
DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. I consigli di classe
dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione
d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica
realizzata nell'ultimo anno di corso.
2. Tale documento indica i
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i
criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché
ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini
dello svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli
istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del
biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area
professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra scuola e
formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso
aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le
caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi
raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate
nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze,
competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al
colloquio.
4. Per le classi articolate e per
i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui ai
commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui
eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi
destinati ad alunni provenienti da più classi.
5. Al documento stesso possono
essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative
realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla
partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento
recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n. 249 del
24/6/98, modificato dal DPR
21-11-2007,n. 235.
6. Prima della elaborazione del
testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per
eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei
genitori.
7. Il documento è immediatamente
affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato.
Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.
ART. 7
ESAME
PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI
1. L'ammissione dei candidati
esterni che non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima
classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione
Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame
preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche,
scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi,
la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano
in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su
quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. L’esame preliminare è
sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario,
collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato.
2. I candidati in possesso di
altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione
secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale, di cui all'art. 3
comma 1, lettera d) e comma 2,lettera d) e quelli in possesso di promozione o
idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame
preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con
quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti
l’ultima sia all’ultimo anno.
3. I candidati provenienti da
Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima
classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2,
lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al comma 1 del
presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di
cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la
frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto
dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
4. I candidati esterni non
appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito
positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi
di istruzione secondaria di secondo grado, sono ammessi a sostenere l’esame di
Stato nelle ipotesi previste dall’art. 3, commi 1 e 2, lettere a),b),c),d),
previo superamento dell’esame preliminare di cui al precedente comma 1, qualora
non abbiano conseguito la promozione o l’idoneità all’ultima classe.
5. La disposizione di cui al comma
2, attesa la peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche
nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con
specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che
chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto
tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della
promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio
finale. A tal fine il Dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di
effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami
preliminari.
6. L'esame preliminare è sostenuto
nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al
consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno
è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai
docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso di
costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di apposite commissioni
di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 4.
7. Il Dirigente scolastico,
sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli
esami preliminari.
8. Ferma restando la
responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami
preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti,
compreso quello che la presiede.
9. Il candidato è ammesso
all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna
delle discipline per le quali sostiene la prova.
10. Ai fini della determinazione
delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi
eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
11. I candidati esterni provvisti
di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla
frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di
abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso
di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
12. L'esito positivo degli esami
preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale
come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami
preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a
giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui
all'art. 4, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima.
13. Il disposto di cui al comma 12
si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.
ART. 8
CREDITO
SCOLASTICO
1. Premesso che i punteggi del
credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle
allegate al D.M. n. 42 del
22.5.2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR
23.7.1998.323 e che, pertanto, i punteggi attribuiti sulla base
delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe; che
la valutazione sul comportamento concorre dal corrente anno scolastico alla
determinazione dei crediti scolastici, come precisato all’articolo 2, il
consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti
disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato
interno, sulla base della tabella A (allegata al citato DM n. 42/2007) e della
nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le
votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale
credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini
dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale,
utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio,
in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del
complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma
2, del DPR n. 323/1998, con il conseguente superamento
della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in
itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri
restrittivi seguiti dai docenti.
3. Nel caso della abbreviazione
del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico per l’anno
non frequentato è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi
dell'art. 11, comma 5
del DPR n. 323/1998.
4. Agli alunni interni, che, per
il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo
stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale
dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per
idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le
indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli
esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati
esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli
alunni che frequentano l’ultima classe per effetto della dichiarazione di
ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di
maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella
misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta,
non frequentate.
Qualora l’alunno sia in possesso
di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo credito
acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.
5. Negli istituti professionali, i
consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto
della valutazione conseguita dagli alunni nelle attività che si svolgono
nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella nelle
discipline coinvolte nelle attività medesime.
6. L'attribuzione del credito
scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio
di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente
integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del
comma 4 dell'art. 11 del DPR
n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno,
quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli
anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente
motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente
rilevanti ed idoneamente documentate.
7. Il punteggio attribuito quale
credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto.
8. Ai candidati esterni il credito
scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono
l’esame preliminare di cui all’art. 7, sulla base della documentazione del
curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate
come crediti formativi.
I crediti formativi devono essere
opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si
riferisce l’esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri
per l’attribuzione del credito scolastico e formativo. L’attribuzione del
credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio
attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'Istituto sede
d'esame.
Si precisa che il punteggio
attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C,
andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi
due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.
9. Ai candidati esterni che, a
seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati
idonei all'ultima classe, che, però, non hanno frequentato e che non devono
sostenere esami preliminari, il credito scolastico è attribuito dalla
Commissione d’esame nella misura di punti 3 sia per l'ultimo che per il
penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla
penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno.
10. Ai candidati esterni, in
possesso di promozione o idoneità all’ultima classe del corso di studi, il
credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già
maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al DM 42/2007) ovvero
quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dalla Commissione
d’esame in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità,
secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni
della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari
nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli
anni per i quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di
idoneità né abbiano sostenuto esami preliminari, il credito scolastico è
attribuito nella misura di punti 3 per anno.
11. Per i candidati esterni in
possesso di promozione o idoneità all’ultima classe del corso di studi per il
quale sostengono l’esame di Stato ma non l’esame preliminare, il credito
scolastico per l’ultimo anno è attribuito dalla Commissione d’esame nella
misura ottenuta per il penultimo anno (DPR n. 323/1998,
art. 11, comma 10).
12. Per tutti i candidati esterni,
in possesso di crediti formativi, la Commissione o il Consiglio di classe per
coloro che sostengono l’esame preliminare possono aumentare il punteggio nella
misura massima di punti uno, fermo restando il limite massimo di punti venticinque
(D.M. n. 42/2007,
art. 1, comma 4).
13. I docenti che svolgono
l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle
deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito
scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione
compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle
attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione
cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.
14. L’attribuzione del punteggio,
nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, in coerenza con quanto
previsto all’art. 11, comma
2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai
docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l’interesse con il quale
l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività
alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero altre attività, ivi compreso
lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o
disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità
deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno
abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative
in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti
formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del
24-2-2000.
ART. 9
CREDITI
FORMATIVI
1. Per l’anno scolastico
2008/2009, valgono le disposizioni di cui al Decreto
Ministeriale 24/2/2000, n. 49.
2. La documentazione relativa ai
crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio
2009 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.
È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.
445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche
amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari
inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente
informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della
data fissata per l'inizio degli esami stessi.
ART. 10
COMMISSIONI
D'ESAME
1. Per l'anno scolastico
2008/2009, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 17
gennaio 2007,n. 6, - in applicazione della legge
11-1-2007,n. 1 - concernente modalità e termini per
l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni
e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti
delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore.
ART. 11
SOSTITUZIONE
DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
1. La partecipazione ai lavori
delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra
gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale
direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti
le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di
legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti
le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività
delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare,
sono disposte dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo
le disposizioni di cui all'art. 16 del
citato D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007.
4. Il personale utilizzabile per
le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di
supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di
servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei
giorni delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve
essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni
d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
ART. 12
DIARIO
DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
1. Il Presidente e i commissari
esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna
delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di
assegnazione, il 23 giugno 2009 alle ore 8,30.
2. Il presidente, o, in sua
assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione
delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli
eventualmente assenti al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale,
se l’assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, o al Dirigente
scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno.
3. Nella riunione plenaria, il
presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le
modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella
riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce
gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in
particolare, l'ordine di successione tra le due commissioni per l'inizio della
terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione
degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di commissioni articolate su
diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che
seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione
fisica viene insegnata per squadre, aventi commissari interni che operano
separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in
modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per
le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei
colloqui e valutazione finale.
Il presidente determinerà il
calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche
dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui
eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.
5. Al fine di fornire opportune
indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle
commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e
di valutazione, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale convoca
in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli
ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, procurando,
comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle
prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio
della correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul
territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.
6. La riunione preliminare di
ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13 della
presente Ordinanza.
7. Il calendario delle prove per
l'anno scolastico 2008/2009 è il seguente:
·
prima prova scritta: 25 giugno 2009, ore 8.30;
·
seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 26 giugno
2009, ore 8.30. Per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte lo
svolgimento della seconda prova continua nei due giorni feriali seguenti per la
durata giornaliera indicata nei testi proposti. Poiché uno dei giorni dello
svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa può essere
sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire
l'esame in detto giorno.
·
terza prova scritta: 29 giugno 2009: ciascuna commissione,
entro il 27 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova
scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6
della presente ordinanza.
Contestualmente,
il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio
della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali
istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le
materie oggetto della prova. La mattina del 29 giugno ogni commissione, tenendo
a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone
collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte
avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare
in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in
sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione
alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima
della prova stessa. Per i licei artistici e gli istituti d'arte la prova può
svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le
relative commissioni definiscono collegialmente la struttura della terza prova
scritta entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La
terza prova scritta inizia il giorno successivo alla definizione della
struttura della prova medesima.
Qualora
la terza prova scritta cada nel giorno festivo del Santo Patrono, essa sarà
effettuata martedì 30 giugno 2009 (a titolo di esempio, tale è il caso della
città di Roma).
·
Per quanto sopra, conseguentemente, la quarta prova scritta,
prevista per il giorno successivo a quello dello svolgimento della terza prova
scritta, viene effettuata il giorno mercoledì 1° luglio 2009.
La Commissione terrà in debita
considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati
affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), sia in sede di
predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle
altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle
stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita la
utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano
stati impiegati per le verifiche in corso d’anno.
8. Ciascuna commissione stabilisce
autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario
delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.
9. Durante la riunione plenaria o
in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la data
di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio,
l’ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all’interno di ciascuna
di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello
di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Ẻ
altresì determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere
unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare sovrapposizioni e
interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano uno o più commissari
interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio.
10. Il numero dei candidati che
sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a
cinque.
11. Prima dell'inizio dei
colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare, la
commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati.
La commissione, inoltre, ai fini
di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in
attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori
presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente,
il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il
termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare
la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7,
del D.P.R. n. 323/1998:
- titolo dell'argomento;
- esperienza di ricerca o di
progetto, presentata anche in forma multimediale;
- esecuzione di un brano musicale
per gli indirizzi pedagogico musicali.
12. Del diario dei colloqui, il
presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo
dell'istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta
suppletiva si svolge il giorno 7 luglio 2009, alle ore 8,30; la seconda prova
scritta suppletiva nel giorno successivo, 8 luglio, alle ore 8,30, con
eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti
d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno
successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove,
nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato;
in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.
14. L’eventuale ripresa dei
colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle
prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte
suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato,
in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per
l’espletamento della prova scritta suppletiva.
15. L'eventuale integrazione del
punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei
candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata
al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di
criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e con una
congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle
previste dalla presente ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16,
comma 9 per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.
16. Le operazioni intese alla valutazione
finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la
conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.
17. Quanto altro possa occorrere,
nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito
dal presidente della commissione d'esame.
ART. 13
RIUNIONE
PRELIMINARE
1. Per garantire la funzionalità
della commissione stessa in tutto l’arco dei lavori, il Presidente può delegare
un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni.
2. Il presidente sceglie un
commissario,interno o esterno, quale segretario di ciascuna commissione e, in
particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale
della riunione plenaria congiunta delle due commissioni verrà riportato nella
verbalizzazione di entrambe le commissioni abbinate.
3. Tutti i componenti la
commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente
candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria
anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito
privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere
immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale.
4. Tutti i componenti la
commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e
di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i
candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i
componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo
matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo
presente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, il
quale provvederà al necessario spostamento. Il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei
presidenti che si trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione
del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o
alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia
ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.
I Presidenti e i commissari
nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l’incarico devono
in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver
impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità
entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno
esaminare.
5. Nella seduta preliminare ed
eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame
gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione
presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli
esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della
abbreviazione di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia
possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
c) certificazioni relative ai
crediti formativi;
d) copia dei verbali delle
operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del
credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di
usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni
concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due
anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole
discipline, nonché attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due
anni predetti, e l’indicazione del credito scolastico attribuito;
f) per i candidati esterni
sprovvisti di promozione o idoneità all'ultima classe, esito dell'esame
preliminare ed indicazione del credito scolastico attribuito;
g) documento finale del consiglio
di classe di cui all'art. 6;
h) documentazione relativa ai
candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art.
17;
i) per le classi sperimentali,
relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi
di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.
6. Il Presidente della
commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun
candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva
comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del R.D.
4.5.1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso
i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
Il Presidente della commissione,
qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,
rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il
dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite
convocazione dei consigli di classe.
Il Presidente della commissione,
qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,
rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a
regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di
adempimento.
7. Nella medesima seduta,
relativamente ai candidati esterni in possesso di ammissione all’ultima classe,
la commissione provvede, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento, a
stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi
al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente
certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame.
Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni
singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da riportare a verbale, il
punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi.
L'esito delle attribuzioni è pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il
giorno della prima prova scritta.
8. In sede di riunione
preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione
delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio,
di cui all'art. 12, comma 11 della presente ordinanza.
9. In sede di riunione
preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di
correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le
condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta
per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno
opportunamente motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in
riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione
e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo
presente quanto stabilito dall'art. 16 della presente ordinanza. Le relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
11. Nella stessa riunione, o in
riunioni successive, la commissione determina i criteri per l'eventuale
attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i
candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
ART. 14
PLICHI
PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
1. I Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla Struttura tecnico –
operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi
contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di
Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17,
comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a
mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data
di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la
comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, alla struttura tecnico –
operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio
delle suddette stampe centrali. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in
caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale
fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la
prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali alla Struttura tecnico – operativa
di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove
stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei
dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo
svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono
contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni
e sul numero dei candidati interessati.
4. I plichi non utilizzati
dovranno essere restituiti dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali, con le motivazioni, alla Struttura tecnico – operativa di questo
Ministero.
ART. 15
PROVE
SCRITTE
1. Per l'anno scolastico 2008/2009
valgono le disposizioni di cui al D.M. 23 aprile
2003, n. 41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e
della seconda prova scritta ed al DM n. 429 del
20.11.2000, concernente le caratteristiche formali generali
della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesima per l'anno scolastico 2008/2009.
2. Per l'anno scolastico
2008/2009, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali
può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di
studio non preveda verifiche scritte.
La disciplina o discipline oggetto
di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante, per
l’anno scolastico 2008/2009, le materie oggetto della seconda prova scritta,
corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di
svolgimento della prova medesima.
3. Qualora la materia oggetto di
seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla
classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al
candidato, il quale deve utilizzare per la terza prova scritta una lingua
straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova. Negli
istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta è da
circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente
contempla tale tipo di prova.
4. La terza prova è predisposta
dalla commissione secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della
presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto,
ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle
esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel
documento del consiglio di classe.
5. La commissione dispone di 45
punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le
tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere
attribuito un punteggio inferiore a 10.
6. Le commissioni, ai fini della
correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree
disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando
la responsabilità collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei
lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due
docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13,comma 9.
7. Le operazioni di correzione
delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di
punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi
sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di
due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione
vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto proposto, a
scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il
presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media
aritmetica dei punti proposti e procede all’eventuale arrotondamento al numero
intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto
nel verbale. Non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli
componenti. Il verbale deve altresì contenere l’indicazione di tutti gli
elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all’art.
13 del regolamento. In considerazione dell’incidenza che hanno i punteggi
assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i
componenti le commissioni utilizzano l’intera scala dei punteggi prevista.
8. Il punteggio complessivo delle
prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell’albo
dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata
per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal
computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. Ẻ facoltà di ogni
candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle
singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno
precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato.
9. Nei corsi sperimentali di
ordinamento con prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei
classici e negli istituti tecnici, nonché in quelli dei licei scientifici e
degli istituti tecnici in cui è stata aggiunta una seconda lingua straniera,
detta disciplina può costituire oggetto d’esame sia in sede di terza prova
scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in
possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle lingue straniere
interessate.
10. Qualora la materia interessata
al corso sperimentale di ordinamento sia oggetto della seconda prova scritta
(ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei
scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.
11. Per l’anno scolastico
2008-2009, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per
adulti, inclusi i corsi del c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica, che,
in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi
riconosciuti – tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di
studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree, esami di abilitazione
all’esercizio di libere professioni – siano stati esonerati, nella classe
terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere
esonerati dall’esame su tali materie nell’ambito della terza prova scritta e
del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima e la seconda prova
scritta.
ART. 16
COLLOQUIO
1. Il colloquio deve svolgersi in
un'unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. Non
possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un
argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche
in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di
ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori
preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti
della classe.
Negli indirizzi musicali dei licei
pedagogici lo studente può iniziare il colloquio mediante l’esecuzione di un
brano sul proprio strumento musicale. Preponderante rilievo deve essere
riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 1, capoverso art. 3-comma 4,
della legge 11 gennaio 2007,n. 1, deve vertere su argomenti di
interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e
rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante
l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la
proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di
cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Ẻ
d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle
prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto
della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se
non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia
interessato le diverse discipline.
4. A tal fine, la commissione deve
curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio,
che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal
candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la
discussione degli elaborati delle prove scritte.
5. Negli Istituti professionali,
la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e
capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze
realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del
consiglio di classe.
6. Per i corsi ad indirizzo
linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della C.M. n. 15 del
31-1-2007, siano stati designati commissari interni i tre
docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si
richiama l’obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione numerica
della commissione – non più di sei commissari – in tutte le fasi di svolgimento
degli esami medesimi, ivi comprese quella relativa alla valutazione delle tre
prove scritte e quella dell’attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza,
i commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei candidati
il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell’esame sulla lingua di
competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto
finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta
risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale
arrotondamento al numero più approssimato.
7. Nei predetti corsi, di cui al
comma 6, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di
lingua straniera secondo le disposizioni dettate con la C.M. n. 15 del
31-1-2007, lo studente sceglie la lingua straniera da inserire
tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare. Diversamente, ove il
consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua
straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta circolare n.
15/2007, sono oggetto del colloquio tutte le discipline linguistiche
studiate dai singoli candidati e rappresentate in commissione.
8. La commissione d'esame dispone
di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato
sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.
9. La commissione procede
all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato
nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene
attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente,
secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13, comma 10
e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.
Art. 17
ESAMI DEI
CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
1. Ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita
dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni
effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono
consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo
di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove
equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto
una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma
attestante il superamento dell'esame.
Per la predisposizione delle prove
d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro
svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che
hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della
seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio
braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono
il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo
ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola,
autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso
nel corso dell’attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti i testi
della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito,
su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica
alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.
3. I tempi più lunghi
nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal
comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma
comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal
calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della
gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità
di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo
svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno seguito
un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di
classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio
dell'attestazione di cui all'art. 13 del
D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle
commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.
Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate
va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo
dell’istituto.
5. Agli alunni, ammessi dal
Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme
ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di
valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il
terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione
riferita al P.E.I. differenziato.
Relativamente allo scrutinio
finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al
precedente art. 2.
ART. 18
ASSENZE DEI
CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA
1. Ai candidati che, a seguito di
malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo,
riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di
partecipare alla prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse
nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12,
comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda
prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art. 14.
2. Ai fini di cui sopra i
candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda
prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove
scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno
successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei
artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al
giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza
prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a
quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della
terza prova si osservano le modalità di cui al DM. n. 429 del
20/11/2000.
4. In casi eccezionali, qualora
non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione
suppletiva secondo il diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che
si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere
l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta
deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui al
comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori
generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i
tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
7. La commissione può disporre
che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al
comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i
candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura
dei lavori della commissione fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel
corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto
o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario
prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo
l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato
debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il
completamento.
9. Qualora nello stesso istituto
operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti
a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle
operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati
alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli
elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì,
competenti nella formulazione e scelta della terza prova.
ART. 19
VERBALIZZAZIONE
1. La commissione verbalizza tutte
le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e
le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve
descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e
chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo
che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le
sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente
e congruamente motivate.
ART. 20
VOTO
FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
1. Ciascuna commissione d'esame si
riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione
dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi
quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione
suppletiva.
2. A ciascun candidato è assegnato
un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei
punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e
dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato è
sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio
massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i
criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un
massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di
almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno
70 punti. Ai sensi dell’art. 12, comma 15, per l‘attribuzione del punteggio
integrativo si seguono le procedure di cui all’art. 15, comma 7 e all’art. 16,
comma 6 e comma 9. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti
senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla
Commissione. La lode è attribuita con l’unanimità dei voti.
5. La commissione provvede, per la
parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello
di certificazione di cui al successivo comma 6. La menzione della lode va
trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa.
Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli
istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato
allegato al diploma tra gli <<ulteriori elementi caratterizzanti il corso
di studi seguito>>.
6. Il modello di certificazione è
quello di cui al D.M. 3 marzo
2009, n. 26.
7. Al termine degli esami, ove sia
possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a
consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame.
8. I presidenti delle commissioni,
sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la
relazione prevista dal comma 2 dell’art. 14 del Regolamento per il successivo
invio all’Osservatorio nazionale istituito presso l’Istituto nazionale per la
valutazione del Sistema dell’Istruzione. Alla relazione dovranno essere
allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a
conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli
commissari.
9. Copia della relazione di cui al
comma precedente unitamente ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad
eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al
competente Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale perché lo
stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo
svolgimento dell'esame stesso.
10. Ferma restando la competenza
dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso
questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della
sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla
consegna dei diplomi stessi.
11. Le firme sui diplomi e sui
relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti sono legalizzate dal competente Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale ai sensi dell’art. 32 del
D.P.R. 445/2000.
12. A richiesta degli interessati
sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti degli
Istituti Statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i
quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio.
Tali certificati sono considerati validi anche per l’iscrizione all’Università,
purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il
diploma originale.
13. In caso di smarrimento del
certificato integrativo del diploma dell'esame di stato, il dirigente
scolastico rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di
copia sostitutiva dell'originale.
14. In ogni caso valgono
disposizioni di cui al Capo III -
semplificazione della documentazione amministrativa - del D.P.R. n. 445/2000.
ART. 21
PUBBLICAZIONE
DEI RISULTATI
Conformemente al parere del
Garante per la protezione dei dati personali, di cui alla nota prot. 7277/62850
del 31-3-2009, espresso su richiesta di questo Ministero:
1. L'esito dell’esame con
l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode
qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, per tutti i candidati,
nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della
dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
2. Il punteggio finale deve essere
riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui
registri d'esame.
3. Per i candidati di cui
all’articolo 17, comma 4, il riferimento all’effettuazione delle prove
differenziate va indicato (come precisato nel suddetto comma 4, art. 17) solo
nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
ART. 22
VERSAMENTO
TASSA ERARIALE E CONTRIBUTO
1. Il versamento di contributo da
parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal
Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere
esami con prove pratiche di laboratorio.
2. La misura del contributo, pur
nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni
scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con
riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di
laboratorio.
3. Il pagamento della tassa
erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e
documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla
definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore Generale.
4. In caso eventuale di cambio di
assegnazione di istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura
del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo
istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso
parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.
ART. 23
VALIDITA’
DEI DIPLOMI
1. Con il decreto che individua
la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie affidate ai
commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, sono indicati i titoli di
studio che si conseguono al termine dei relativi corsi di studio.
ART. 24
ACCESSO AI
DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA
1. Gli atti e i documenti
scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito
verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi
della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, è responsabile della
loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale
apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito
dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla
presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso
redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel
plico stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del
diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7
agosto 1990, n. 241, e
successive disposizioni.
ART. 25
TERMINI
1. I termini indicati nella
presente ordinanza, nell’ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo,
sono di diritto prorogati al giorno seguente.
ART. 26
ESAMI NELLA
REGIONE VALLE D'AOSTA E NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
1. Per la regione Valle d'Aosta
si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di
quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n.
13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di
valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell'art. 21, comma
20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni,
ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge
regionale 3/11/98, n. 52.
2. Nella Provincia Autonoma di
Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono modificate
secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del
7-4-2005,avente per oggetto: “ Modifica del regolamento di esecuzione sugli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle scuole dell’Alto Adige”.
ART. 27
DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE
1. Ai fini dello snellimento
dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i
Direttori generali degli Uffici Scolastici regionali potranno valutare
l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso
gli Uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva
competenza.
Roma, 8 aprile 2009
IL MINISTRO
MARIASTELLA
GELMINI