Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
O.M. n. 40
Prot. n. 321
Roma, 23 marzo 2005
Registrata alla Corte dei Conti il
5.5.2005
(Registro
n. 2, fgl. n. 235)
VISTA
la Legge
20.10.1990, n. 302, concernente “Norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”;
VISTO il D.L.vo
16.4.1994, n. 297, con il quale è stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative
alle scuole di ogni ordine e grado, con particolare riferimento all’art. 477;
VISTA la Legge
15.5.1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo”;
VISTA la legge
23.11.1998, n. 407, concernente “Norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”;
VISTA la Legge
12.3.1999, n. 68, concernente “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”;
VISTA la Legge
17.8.1999, n. 288, recante “Disposizioni per
l’espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte
dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, in attuazione dell’art. 36 della
Legge 1°.4.1981, n. 121”;
VISTA la Legge 8.3.2000,
n. 53, recante “Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per
il coordinamento dei tempi delle città”;
VISTO il D.P.R.
28.12.2000, n. 445, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
VISTO il D.lgs.
30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTA la Legge
28.12.2001, n. 448, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2002), con particolare riferimento all’art. 22, comma 11;
VISTA la Legge
18.6.2002, n. 136, recante “Disposizioni
sull’equiparazione tra il diploma di educazione fisica e la laurea in scienze
delle attività motorie e sportive”;
VISTO il Decreto legge 25.9.2002, n. 212,
convertito nella Legge
22.11.2002, n. 268, recante “Misure urgenti per la
scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta
formazione artistica e musicale”, con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, lett. c);
VISTA la Legge 28.3.2003,
n. 53, concernente “Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
VISTO il D.P.R.
11.8.2003, n. 319, recante norme di organizzazione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il D.L. 28.5.2004, n. 136, convertito,
con modificazioni, nella Legge
27.7.2004, n. 186, recante “Disposizioni urgenti per
garantire la funzionalità, di taluni settori della Pubblica Amministrazione”,
con particolare riferimento all’art. 8 bis;
VISTA l’O.M. n. 39 del
1°.4.2004, registrata alla Corte dei Conti il
21.4.2004, reg. 2 fg. 18, concernente il conferimento degli incarichi di
presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole
secondarie superiori e nelle istituzioni educative;
VISTO il C.C.N.L.,
comparto scuola, sottoscritto in data 24.7.2003;
CONSIDERATO che è in fase di svolgimento la
procedura di cui al corso-concorso ordinario per il reclutamento dei
dirigenti scolastici prevista dall’art. 29, comma
1 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dall’art. 22,
comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 448 indetto con D.D.G.
22.11.2004;
TENUTO CONTO che la fase transitoria
dell’istituto dell’incarico di presidenza, ai sensi del comma 5, ultimo
periodo del succitato art. 29, si protrarrà ulteriormente;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere alla
modifica delle disposizioni che disciplinano il conferimento degli incarichi
di presidenza, anche in relazione alle sopravvenute disposizioni normative;
ORDINA
L’O.M.
1°.4.2004, n. 39, citata in
premessa, viene annullata e sostituita dalla presente ordinanza.
Art. 1
(n.d.r.:
articolo modificato con Nota prot.536 del 6.5.2005)
1.
G li incarichi di
presidenza sono disciplinati in via permanente dalle disposizioni che
seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni.
2.
Le disposizioni contenute nella presente
ordinanza sono annualmente pubblicate dagli Uffici scolastici - Centri
servizi amministrativi (ex Provveditorati agli Studi), mediante affissione
all’albo il 22 aprile e diramate a mezzo della rete INTERNET e INTRANET.
1.
Gli incarichi di presidenza, di durata
annuale, sono conferiti a domanda dal Dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato, sulla base di apposite graduatorie
provinciali distintamente formate dagli Uffici scolastici regionali - Centri
servizi amministrativi per il settore formativo della scuola primaria e
secondaria di I grado, della scuola secondaria superiore e degli istituti
educativi.
2.
Per le scuole in lingua d'insegnamento diversa da
quella italiana devono essere formate apposite graduatorie.
Art. 3
1.
Per ciascun settore formativo sono compilate due
distinte graduatorie nelle quali sono rispettivamente inclusi:
a)
Docenti compresi nelle graduatorie di merito dei
concorsi a posti di dirigente scolastico, direttore didattico o preside o
rettore o vice rettore dei convitti nazionali o direttrice o vice
direttrice degli educandati femminili, nelle scuole e istituti
corrispondenti al medesimo settore formativo al cui incarico di presidenza
aspirano.
b)
Docenti con contratto a tempo indeterminato che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
incarico di presidenza, fissato dal successivo art. 6, siano in possesso
dei requisiti prescritti dall’art. 29, comma 1 del D.lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni per partecipare al corso
concorso a posti di dirigente scolastico nelle scuole e negli istituti del
medesimo settore formativo di quello al cui incarico di presidenza
aspirano. Ai fini del computo del settennio é preso in considerazione il
servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni per ciascun anno
scolastico, nonché i servizi equiparati dalla legge come servizi di
istituto nella scuola. Ove i sette anni di
servizio siano stati prestati in settori formativi diversi, il settore
formativo di inclusione in graduatoria è quello in cui l’aspirante ha
prestato più anni di servizio di ruolo. A parità di anni di servizio in
più settori formativi per un periodo inferiore ai sette anni in ciascun
settore formativo, l’aspirante deve indicare il settore formativo del
ruolo di appartenenza all’atto della presentazione della domanda. Il
settore formativo per gli insegnanti della scuola dell’infanzia è quello
relativo alla scuola primaria e secondaria di I grado. Sono altresì inclusi i docenti che, pur appartenendo
ai ruoli di un settore formativo diverso da quello in cui è maturato il
servizio di preside incaricato, richiedano la conferma dell’incarico nella
stessa scuola o istituto, (nel qual caso avranno diritto all’attribuzione
dei dieci punti di cui alla lettera g), punto B dell’allegata tabella di valutazione dei
titoli, nonché alla precedenza prevista dall’art. 5 comma 4
della presente ordinanza), ovvero nel settore nel quale gli stessi,
nell’anno scolastico in corso, o in uno degli ultimi tre anni, abbiano
svolto l’incarico di presidenza, in virtù dei requisiti previsti dalla
previgente disciplina. Quanto sopra in relazione
alla duplice esigenza, nell’attuale fase transitoria, di riconoscere le
legittime aspettative scaturenti da un servizio già maturato in base alla
normativa all’epoca vigente e di tutelare l’interesse pubblico alla
continuità nello svolgimento della funzione direttiva e alla
valorizzazione delle competenze maturate nel settore.
2.
Gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con il
punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli indicati
nella annessa tabella, che è parte integrante della presente
ordinanza.
3.
Alle medesime graduatorie si applicano, ai sensi
dell’art. 8 bis. del D.L. 28.5.2004 n. 136, convertito nella Legge 29.7.2004 n. 186, le riserve di posti previste dalla Legge 12.5.1999 n. 68.
4.
E' riconosciuta una precedenza nella scelta della
sede, nell’ordine, agli aspiranti che, avendo maturato il diritto
all’incarico, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) non vedenti di cui alla legge 29.9.1967 n. 946 e art. 3 della legge 28.3.1991 n.
120; 2) portatori di handicap di
cui all’art. 21 della legge n.
104/1992 richiamato dall'art. 601 del D.Lgs n. 297/94 e personale che ha bisogno di particolari cure
continuative; 3) appartenenti ad una delle
categorie previste dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 33 della legge n.
104/1992 richiamato dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/94, nonché il coniuge che assiste l’altro coniuge
portatore di handicap. Viene, altresì,
riconosciuta una precedenza nella scelta della sede agli aspiranti che
ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali, ai
sensi del D.lgs. 18-8-2000, n. 267.
Art. 4
1.
Le graduatorie provinciali sono compilate da una
commissione nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato composta da un dirigente scolastico, con
contratto a tempo indeterminato della stessa provincia, che la presiede,
da un docente con contratto a tempo indeterminato e da un impiegato
dell’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi.
2.
Le graduatorie, approvate dal dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato sono pubblicate all’albo
entro il 28 giugno.
3.
Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato darà comunicazione della data di pubblicazione
delle graduatorie ai dirigenti scolastici degli istituti e delle scuole
della provincia, invitando i dirigenti scolastici stessi a pubblicare un
apposito avviso all’albo dell’istituto.
4.
Ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L del comparto scuola sottoscritto
in data 24.7.2003, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato, prima della formazione delle graduatorie,
fornisce alle Organizzazioni Sindacali l’informazione in merito alla
situazione degli organici delle presidenze della relativa provincia e
delle sedi vacanti, nonché le modalità organizzative per l’assunzione del
personale a tempo determinato.
Art. 5
1.
Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato convoca gli aspiranti ad incarico di presidenza
inclusi nelle apposite graduatorie provinciali, invitandoli a scegliere la
scuola in cui desiderano essere nominati e che risulti disponibile al
momento della convocazione. I docenti impossibilitati a presenziare alla
convocazione possono essere rappresentati per delega.
2.
Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato conferisce gli incarichi di presidenza seguendo
l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve di posti e delle
precedenze di cui all’art. 3, commi 3 e 4 della presente Ordinanza, per
tutti i posti di durata annuale, ivi compresi quelli che si rendano
vacanti o disponibili entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni
per effetto di provvedimenti aventi decorrenza dal 1° settembre dell'anno
scolastico cui si riferisce l'incarico stesso.
3.
Ai fini dell’assegnazione della sede si terrà conto
delle preferenze espresse.
4.
Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella
stessa scuola o istituto in cui hanno ricoperto l'incarico di presidenza,
nell'anno scolastico in corso ed ai quali siano stati attribuiti i 10
punti di cui alla lettera g), punto B dell’allegata tabella di valutazione dei
titoli, qualora in relazione ai posti disponibili rientrino
nel novero dei nominandi e sia disponibile la presidenza di cui trattasi,
sono con precedenza confermati d’ufficio, per esigenze di continuità di
direzione, nell’incarico ricoperto nel corrente anno scolastico. Nel caso
di indisponibilità della presidenza chiesta per conferma, la scelta di
altra presidenza avviene secondo il turno di nomina.
5.
Limitatamente al caso in cui si renda necessario
procedere al conferimento di un numero di incarichi superiore rispetto a
quello dell’anno precedente, viene attribuita una precedenza agli
aspiranti che abbiano svolto alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda, almeno tre anni di incarico di
presidenza.
6.
Nel caso di unificazione di due o più istituzioni
scolastiche, realizzata nell'ambito del piano di dimensionamento della
rete scolastica, la presidenza che venga richiesta per conferma da più
aspiranti che abbiano svolto l’incarico di presidenza negli istituti
unificati, viene conferita per incarico all'aspirante che abbia riportato
maggior punteggio. Analogamente si procederà per l’assegnazione
dell’incarico nelle presidenze dei predetti istituti non richieste per
conferma, in caso di unificazione di istituti di diverso settore
formativo.
7.
I docenti non presenti alla convocazione e non
rappresentati per delega sono nominati d'ufficio sulla base delle
preferenze espresse. Qualora non siano disponibili le scuole indicate da
questi ultimi nelle preferenze, il dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato, conferisce la nomina in altre scuole,
a meno che l'aspirante abbia esplicitamente dichiarato di non gradire
incarichi in scuole diverse da quelle segnalate.
8.
Non si dà luogo ad incarico di presidenza nei
confronti di coloro che hanno conseguito il passaggio di ruolo per lo
stesso anno scolastico.
9.
L’aspirante trasferito d'ufficio ai sensi
dell'art. 468 del D.Lgs. n. 297/94, per incompatibilità, non può conseguire l'incarico
di presidenza nella scuola o nella sede dalla quale é stato
trasferito.
10.
Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato dichiara decaduto chi non assume servizio, senza
giustificato motivo, alla data di inizio dell'anno scolastico, ovvero, per
le nomine conferite successivamente a tale data, entro tre giorni.
11.
Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale non
si fa luogo a nomine di aspiranti inclusi nella graduatoria di cui alla
lettera b) del precedente art. 3 se prima non sia stata esaurita la
graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso
articolo.
12.
La sede di direzione che si renda vacante o
disponibile nel corso dell'anno scolastico fino al termine dell'anno
stesso è conferita per incarico a docenti scelti tra quelli in servizio
nella scuola interessata, iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al
precedente art. 3 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In
mancanza di iscritti nelle graduatorie, il dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato nomina un docente con contratto a
tempo indeterminato, in possesso di laurea o titolo equiparato, in
servizio nella scuola, nel seguente ordine: 1) il
collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente scolastico ai
sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni; 2) un collaboratore del dirigente scolastico; 3) un altro docente tenendo presente l’anzianità di
servizio.
13.
Nell’ipotesi di assenza o di impedimento del
titolare, per un periodo superiore a due mesi, la funzione direttiva, nei
casi di riconosciuta esigenza, va attribuita, per reggenza, ad altro
dirigente scolastico dello stesso settore formativo ai sensi
dell’art. 26, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. della V area
della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1° marzo
2002.
14.
In caso di comprovata impossibilità del conferimento
dell’incarico di reggenza ad un dirigente scolastico, le funzioni
direttive sono svolte dal collaboratore con compiti di sostituzione del
dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni.
15.
Gli incarichi di cui sopra saranno conferiti tenendo
conto dei criteri di economicità e di efficienza.
16.
In caso di assenza o di impedimento temporanei, per
un periodo inferiore a due mesi dei titolari non si fa luogo al
conferimento di incarico e la funzione direttiva é esercitata dal
collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente scolastico ai
sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni.
17.
Non si fa luogo a conferimento di incarico di
presidenza ad aspiranti che abbiano riportato una sanzione disciplinare
superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che siano stati
sospesi cautelarmente dal servizio ovvero colpiti da provvedimento di
custodia cautelare.
18.
Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato, per gravi e documentati motivi, sentito il
parere della commissione di cui al primo comma del precedente art. 4), con
provvedimento motivato, da comunicare all’interessato, può disporre la
nomina in sede diversa da quella in cui l’interessato avrebbe avuto titolo
secondo la graduatoria o la revoca dell’incarico di presidenza.
19.
Le nomine conferite devono essere pubblicate
all'albo.
Art. 6
1.
Gli aspiranti ad un incarico di presidenza debbono
presentare domanda, in carta semplice, nel periodo dal 23
aprile al 22 maggio direttamente all’Ufficio scolastico regionale - Centro
servizi amministrativi della provincia in cui hanno la sede di titolarità
al momento della presentazione della domanda.
2.
Coloro che conseguono il trasferimento o il passaggio
di cattedra in scuole o istituti di provincia diversa da quella di
titolarità possono chiedere con apposita istanza che la domanda di
incarico di presidenza, prodotta nei termini previsti dalla presente
ordinanza, venga trasmessa all’Ufficio scolastico regionale - Centro
servizi amministrativi - della provincia per la quale hanno ottenuto il
trasferimento o il passaggio di cattedra. L’istanza di cui sopra, nella
quale l'interessato ha facoltà di indicare le sedi di preferenza nella
nuova provincia, va indirizzata e fatta pervenire, entro cinque giorni
dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale -
Centro servizi amministrativi - dell'elenco dei movimenti del personale
docente, all’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi
della provincia di titolarità, che provvede immediatamente a trasmettere
l’istanza anzidetta e la domanda di incarico di presidenza
dell’interessato con la prevista documentazione all’Ufficio scolastico
regionale - Centro servizi amministrativi della provincia nella quale
l'interessato stesso ha ottenuto il trasferimento o il passaggio di
cattedra.
3.
Gli aspiranti sono tenuti a dichiarare nella domanda
le eventuali sanzioni disciplinari riportate e se siano stati trasferiti
d'ufficio per incompatibilità.
4.
Coloro i quali aspirano all'inclusione in più
graduatorie, avendo i requisiti per essere inclusi in più settori
formativi, debbono presentare distinte domande per l’inclusione in
ciascuna di esse. In ogni domanda deve essere fatto riferimento alle altre
domande presentate allo stesso Ufficio scolastico regionale - Centro
servizi amministrativi con l'indicazione dell'ordine di preferenza per
ciascun settore formativo. L’ordine di preferenza per i singoli settori
formativi deve essere identico in tutte le domande.
5.
Ove il docente non produca distinte domande per
l'inclusione in ciascuna graduatoria o in ciascuna domanda non faccia
riferimento alle altre domande presentate, si terrà conto soltanto della
domanda di inclusione nella graduatoria relativa al settore formativo in
cui il docente medesimo è titolare all'atto della scadenza dei termini
fissati dai precedenti commi. Nel caso in cui non indichi in ciascuna
domanda nell'identico ordine di preferenza i singoli settori formativi per
i quali aspira ad incarico, le preferenze si considerano come non
espresse.
6.
Nelle domande gli aspiranti possono indicare
nell'ordine, per ogni graduatoria, le sedi preferite e gli istituti in cui
desiderino essere nominati.
7.
Alle domande vanno allegati i documenti attestanti il
possesso dei requisiti di ammissione, del diritto alla riserva dei posti,
alla precedenza e dei titoli valutabili ai sensi dell'annessa tabella.
8.
Si può fare riferimento ai documenti allegati alla
domanda di incarico di presidenza presentata allo stesso Ufficio
scolastico regionale - Centro servizi amministrativi - nell’anno
precedente nonché ad altri documenti che risultano già in possesso dello
stesso ufficio, specificando, in tale ultimo caso, la data e l'occasione
di presentazione dei medesimi documenti.
9.
I requisiti di ammissione e i titoli valutabili
possono essere attestati dall'interessato anche mediante dichiarazione
personale sotto la propria responsabilità; non è ammessa la dichiarazione
sostitutiva per la documentazione medica e per l’attestazione del diritto
alla riserva di cui alla legge n. 68/1999.
10.
Gli aspiranti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 che
intendano far valere il diritto a precedenza nella scelta della sede,
devono produrre idonea documentazione.
11.
Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui agli
artt. 21 e 33 della legge n. 104/92 devono produrre la certificazione rilasciata dalle
Commissioni delle competenti A.S.L. previste dall'art. 4 della legge
medesima. Per i soggetti di cui commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della stessa
legge dovrà essere indicata anche la situazione di gravità.
12.
Qualora le suddette Commissioni non si pronuncino
entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.1993, n. 324,
convertito con modificazioni in legge 27.10.1993 n.
423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione
di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista della
patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito
l'interessato.
13.
Per le persone bisognose di cure continuative, dalle
certificazioni dovrà necessariamente risultare l’assiduità della terapia e
l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni
devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.
14.
La mancata emissione dell'accertamento definitivo per
il decorso dei 90 giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del
predetto accertamento provvisorio.
15.
Tale accertamento produce effetto fino all'emissione
dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui
all'art. 1 della legge 15.10.1990, n.
295, integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio
presso le Aziende Sanitarie Locali.
16.
Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui ai
commi 5 e 7 dell'art. 33 della citata legge dovranno, inoltre,
documentare: A) Il rapporto di parentela ed
affinità entro il 3° grado, di adozione, di affidamento e di coniugio con
il soggetto handicappato, con dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero mediante presentazione dello stato di
famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione; B) L’attività di assistenza con carattere
continuativo a favore del soggetto handicappato, con dichiarazione
personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
17.
L’aspirante qualora non si tratti di
coniuge o genitore, dovrà inoltre, certificare mediante dichiarazione
personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che non vi sono altri parenti o affini, di grado
più stretto ovvero dello stesso grado, idonei a prestare assistenza
continuativa alla persona handicappata e di essere pertanto, l'unico
membro della famiglia in grado di poter provvedere a tale assistenza. Tale
unicità di assistenza comporta che nessuno altro membro del nucleo
familiare in questione si avvalga della precedenza relativa all'art. 33
per il medesimo soggetto handicappato.
18.
Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di
non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto
specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato
dalla competente A.S.L. oppure dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
19.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla
precedenza deve avere carattere permanente.
20.
Tutte le predette certificazioni devono essere
prodotte contestualmente alla domanda.
21.
Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che
hanno determinato il diritto alla precedenza dei soggetti di cui
all'art. 33 della legge n.
104/92, i medesimi hanno l'obbligo di comunicare
tempestivamente ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali o
loro delegati la cessazione delle condizioni relative all'handicap entro
la data di inizio delle operazioni di conferimento degli incarichi di
presidenza.
22.
Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli
interessati l'Amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla
legge, a revocare l'incarico di presidenza.
23.
Nell'ambito delle precedenze previste dal predetto
art. 3 ultimo comma, il personale non vedente ha precedenza assoluta ai
sensi dell'art. 3 della legge n.
120/91 nel conferimento dell'incarico.
24.
Nel caso di pluralità di domande è ammesso il
riferimento ai titoli allegati ad una delle domande di incarico.
25.
La nomina conferita ed accettata comporta il
depennamento del nominato da tutte le graduatorie in cui è incluso.
26.
L’eventuale rinuncia alla nomina comporta il
depennamento dalla sola graduatoria cui si riferisce la nomina
conferita.
Art. 7
1.
In caso di esaurimento delle graduatorie previste dai
precedenti articoli, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale o suo
delegato nomina, tra i docenti in servizio nella provincia e
nell'ordine: 1) un docente con contratto a tempo
indeterminato in servizio nelle scuole o istituti dello stesso settore
formativo, incaricato della presidenza nell’anno scolastico precedente
(sarà data la preferenza al docente con maggiore anzianità di servizio
prestato in qualità di preside incaricato); 2) un
docente con contratto a tempo indeterminato in servizio nella stessa
scuola o istituto, in possesso di laurea o titolo equiparato; 3) un docente con contratto a tempo indeterminato in
servizio in altre scuole o istituti, in possesso di laurea o titolo
equiparato.
2.
Nell’ambito di ciascuna delle categorie di cui ai
numeri 1), 2) e 3) non è necessario il possesso di tutti i requisiti di
cui all’art. 29 del D.lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni, ma sarà data la
precedenza all’aspirante che abbia i requisiti stessi.
Art. 8
1.
Avverso le graduatorie è ammesso reclamo, per errori
materiali, al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato,
entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie medesime.
2.
I dirigenti degli Uffici scolastici regionali
procederanno alle eventuali rettifiche nel più breve tempo possibile.
La presente ordinanza, che annulla e sostituisce l’O.M. n. 39 del 1°.4.2004, sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e
la registrazione.
Roma, 23 marzo 2005
F.to IL MINISTRO
Letizia Moratti
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
A)
Titoli valutabili per gli aspiranti all’inclusione
nella graduatoria di cui alla lettera a) dell’art. 3.
Per l’inclusione nella graduatoria di merito dei
concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente scolastico, direttore
didattico o di preside o di rettore o vice rettore o direttrice o vice
direttrice degli educandati femminili nelle scuole o istituti del medesimo
tipo (appartenenti allo stesso settore formativo) di quello al cui
incarico si aspira viene attribuito un punteggio pari alla votazione
complessiva finale conseguita nel concorso rapportata a cento.
All’aspirante incluso nella graduatoria di merito di più concorsi vengono
attribuiti il punteggio più favorevole ottenuto, punti 30 per la seconda
idoneità e punti 15 per ciascuna delle altre idoneità.
Sono valutati solamente i titoli di cui alla
successiva lettera B) conseguiti dopo la data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande per l’ultimo concorso di cui ai suddetti
posti dirigenziali o direttivi cui l’interessato ha partecipato.
B) Titoli valutabili per gli aspiranti all’inclusione in
entrambe le graduatorie.
1) Titoli di servizio
Si valutano soltanto i servizi effettivamente
prestati nello stesso anno scolastico per un periodo non inferiore a 180
giorni anche non continuativi, compresi quelli svolti nell’anno scolastico
in corso, fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di inclusione in graduatoria e quelli validi a tutti gli effetti
come servizi di istituto nelle scuole ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati
anteriormente alla effettiva assunzione nei ruoli, anche se riconosciuti
ai fini della carriera di docente, nonché i periodi di retrodatazione
della nomina.
Ove di fatto venga prestato un servizio in istituto o
scuola diversi da quello di titolarità, è attribuito in ogni caso il
punteggio maggiore.
E’ valutabile il servizio utile ai fini del
superamento del periodo di prova.
a)
per ogni anno di servizio di insegnamento prestato in
qualità di docente con contratto a tempo indeterminato, punti 3, fino ad
un massimo di punti 45 (1);
b)
per ogni anno di incarico di presidenza, punti 20
(2);
c)
per ogni anno di incarico di vice preside o
collaboratore del direttore didattico o del preside con funzioni
vicarie o collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente
scolastico o addetto alla vigilanza in sezioni staccate o in succursali o
direttore di scuola coordinata di istituto professionale o responsabile di
plessi, punti 5 (3) (4);
d)
per ogni anno di incarico di collaboratore del
direttore didattico o del preside o membro dei cessati consigli di
presidenza punti 3;
e)
per ogni anno di incarico di membro anche elettivo
della giunta esecutiva del consiglio di circolo o d’istituto, del
consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell’ufficio di presidenza
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei cessati consigli
di amministrazione degli istituti dotati di personalità giuridica, punti 2
(11);
f)
per ogni anno di incarico di membro anche elettivo
del consiglio direttivo degli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi, del consiglio di circolo o
d’istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, del
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei comitati per la
valutazione del servizio del personale insegnante, punti 1 (11);
g)
per richiesta di conferma dell’incarico di presidenza
nella stessa scuola o istituto in cui l’interessato ricopre l’incarico
nell’anno scolastico in corso, punti 10 (5);
h)
per ogni anno di incarico per l’espletamento di
specifiche funzioni obiettivo e/o funzioni strumentali, punti 1;
i)
per ogni anno di servizio prestato presso le
Università in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della legge n. 315/1998, punti 1;
l)
per ogni anno di servizio prestato presso
l’amministrazione scolastica centrale e periferica per compiti connessi
con l’attuazione della autonomia scolastica ex art. 26, comma 8, della
legge n. 448/98, nonché per ogni anno di servizio prestato quale
componente del Nucleo provinciale a supporto dell’autonomia scolastica,
punti 2;
m)
per ogni anno di servizio in qualità di segretario o
componente del Consiglio direttivo dell’ex I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E., oppure
di direttore o componente del Consiglio direttivo dell’ex B.D.P. di cui al
D.lgs. n. 297/1994 e di direttore o componente degli organi di
amministrazione e scientifici dell’I.N.Val.S.I., I.N.D.I.R.E. e I.R.R.E,
punti 3;
n)
per ogni anno di servizio prestato in qualità di
“comandato” o “collocato fuori ruolo” ai sensi dei rispettivi bandi di
concorso presso ex I.R.R.S.A.E., B.D.P., C.E.D.E. e I.R.R.E.,
I.N.D.I.R.E., I.N.Val.S.I. e Ministero Affari Esteri, punti 2.
I punteggi di cui alle precedenti lettere b), c), d),
e), f) e h) sono attribuiti anche se riferiti ad incarichi svolti in data
anteriore alla nomina nei ruoli o con esonero dall’insegnamento.
Tutti i suindicati punteggi sono cumulabili tra loro
- anche se riferiti allo stesso anno scolastico e pur se previsti dalla
stessa lettera - tranne quelli previsti dalle lettere a) e b) e quelli
attribuiti per l’incarico di collaboratore del direttore didattico o del
preside e di collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente
scolastico i quali non sono, rispettivamente, cumulabili tra di loro se
riferiti allo stesso anno scolastico.
Parimenti, non è cumulabile il punteggio attribuito
per l’incarico di presidenza, di cui alla lettera b), con quelli di membro
della Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo o d’Istituto, di membro
del Consiglio di Circolo o d’Istituto e del Comitato per la valutazione
del servizio degli insegnanti, di cui alle lettere e) ed f), se riferiti
allo stesso anno scolastico.
2) Titoli di studio e di cultura
a) laurea o titolo equiparato (6) con cui si è
conseguito l’ingresso nei ruoli o che consente l’inclusione nelle
graduatorie previste dalla presente ordinanza: con voti 110 su 110 e la
lode,
punti 5; con voti 110 su 110,
punti 4; con voti da 99 a 109 su 110, punti 3; con voti da 90 a 98 su 110, punti 2; per ogni altra laurea, diploma di Accademia di Belle
Arti, di Conservatorio o diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di
Educazione fisica, punti 3;
b) per ogni diploma di specializzazione conseguito in
corsi post-universitari previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82,
ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università
statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi
compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati,
nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline
attualmente insegnate dal docente nonché quello di Vigilanza
scolastica. per ogni diploma: punti 3 (7);
c) per ogni corso di perfezionamento post-universitario
di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal
D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle
università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o
pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito
delle discipline attualmente insegnate dal docente, per ogni corso: punti 1 (è valutabile un solo corso
per ogni anno accademico) (7);
d) per ogni inclusione in terne nei concorsi di materie
artistiche e professionali, ivi compresa l’arte applicata, di storia
dell’arte e di storia dell’arte applicata negli istituti di istruzione
artistica, punti 3 (8);
e) inclusione in graduatorie di merito in pubblici
concorsi, per titoli ed esami, in scuole o istituti di ogni ordine e
grado, punti 2 (9);
f)
inclusione in graduatoria di merito in concorsi per
merito distinto riservati a professori di scuole o istituti di istruzione
primaria, secondaria di primo e secondo grado e artistica, punti 2
(10);
g) inclusione in graduatorie di merito di concorsi a
posti direttivi o dirigenziali di settore formativo diverso da quello al
cui incarico si aspira, punti 10;
h) inclusione in graduatorie di merito di concorsi per
titoli ed esami a posti di ispettore tecnico, punti 10;
i)
idoneità in concorso universitario o libera docenza,
punti 5;
l)
incarichi di insegnamento presso università statali o
pareggiate o presso gli I.S.E.F. statali o pareggiati, o nei corsi per il
conseguimento di diplomi di specializzazione ovvero contenimento di
insegnamenti nelle università attraverso contratto di diritto privato,
punti 1 per ogni anno;
m)
dottorato di ricerca, punti 3;
n) borse di studio conseguite a seguito di pubblico
concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed
usufruite per almeno un biennio, punti 1;
o) master in scienze dell’educazione o in organizzazione
dei servizi educativi o per l’organizzazione e la direzione delle
istituzioni scolastiche conseguito presso università in Italia o
all’estero, di durata almeno annuale, punti 2;
p) altri master conseguiti presso università in Italia e
all’estero, di durata almeno annuale, punti 1.
C) Detrazioni
Per ogni sanzione disciplinare riportata nell’ultimo
quinquennio per la quale non sia intervenuta riabilitazione, punti 6.
D) Preferenze in caso di
parità di merito
In caso di parità di punteggio è preferito il
candidato più giovane d’età.
_____________
NOTE
(1) I servizi prestati in istituti o scuole di settore
formativo diverso vengono valutati la metà. Il punteggio previsto dalla
lettera a) è attribuito anche per ogni anno di servizio con contratto a
tempo indeterminato prestato quale assistente negli istituti di istruzione
artistica, limitatamente al settore formativo comprendente detti
istituti.
(2) Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno attribuiti
punti 2 per ogni 30 giorni di servizio e per la frazione residua superiore
a 15 giorni.
(3) E’ attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 6 al
direttore di scuole coordinate di istituto professionale e al
collaboratore con funzioni vicarie che abbiano
sostituito per almeno 180 giorni anche non continuativi il preside o il
direttore didattico assente o impedito. Per i periodi inferiori a 180
giorni vanno attribuiti punti 0,80 per ogni 30 giorni di servizio anche
non continuativi e per la frazione residua superiore a 15 giorni. Ai
collaboratori con funzioni vicarie di circoli didattici dati in reggenza
sono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni anno. La sostituzione del
preside o del direttore didattico titolare in congedo ordinario non dà
diritto al punteggio aggiuntivo.
(4) Lo stesso punteggio è attribuito ai docenti
incaricati della vigilanza nelle sezioni o corsi serali o per
lavoratori.
(5) L’insegnante che chiede la conferma dell’incarico per
avere titolo all’attribuzione di dieci punti, deve indicare al primo posto
delle preferenze espresse in tutte le domande di incarico la scuola o
l’istituto di cui è preside o direttore didattico incaricato nell’anno
scolastico in corso. I dieci punti attribuiti per la conferma concorrono a
determinare il punteggio complessivo in base al quale l’interessato è
collocato nella graduatoria cui si riferisce l’istituto o scuola chiesti
per conferma.
(6) I diplomi di Accademia di Belle Arti e di
Conservatorio, ai fini dell’accesso alle graduatorie, devono essere
congiunti ai diplomi di maturità artistica o di arti applicate o di
maestro d’arte o di scuola secondaria superiore. Detti diplomi, che non
danno diritto a punteggio, devono essere comunque allegati al diploma di
A.A.BB. AA. o di Conservatorio.
(7) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli
statuti delle università (art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con
provvedimento rettoriale presso le scuole di specializzazione di cui al
D.P.R. 162/82 (articolo 4 - 1° comma - legge 341/90) anche i corsi
previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università
attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi
attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti
pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite
convenzioni (art. 8 legge 341/90). Sono assimilati ai diplomi di
specializzazione, gli attestati nonché i diplomi di perfezionamento
post-universitari previsti dal precedente ordinamento universitario,
qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse
caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale,
esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame
finale).
(8) Il punteggio va attribuito per il settore formativo
comprendente i licei artistici e gli istituti d’arte.
(9) Il punteggio è attribuito una sola volta per ciascuna
classe di concorso, mentre si cumula se afferente a classi di concorso
diverse.
(10) Per gli insegnanti di educazione fisica l’inclusione
in graduatoria di merito in concorsi per merito distinto espletati
anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 30.1.1976 n. 13, convertito
nella legge n. 88 del 30.3.1976, è valutata punti 1.
(11) Il servizio è valutato solo se prestato in qualità di
rappresentante della componente docente, in quanto costituisce titolo di
servizio.
ALLEGATO A
RISERVE
Codice |
Descrizione |
|
|
A |
Superstiti di vittime del dovere/Invalidi o
familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche |
B |
Invalido di guerra |
C |
Invalido civile di guerra o profugo |
D |
Invalido per servizio |
E |
Invalido per lavoro o equiparati |
M |
Orfano o vedova di guerra, per servizio o per
lavoro |
N |
Invalido civile |
P |
Sordomuto |
|