Ministero della Pubblica Istruzione
Decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999
Legge
3/5/1999 n. 124, art. 8. Trasferimento
del personale Ata dagli enti locali allo Stato
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DEL TESORO,
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'art. 8
della legge 3 maggio 1999, n. 124 che dispone il trasferimento del personale A.T.A. di ruolo
degli Enti Locali allo Stato con i relativi oneri:
Visto l'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente l'attribuzione dell'autonomia didattica ed
normativa alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli
istituti educativi e tenuto conto che tale conferimento comporta, nella
generalità delle situazioni l'uniforme attribuzione alle istituzioni
scolastiche di carichi di lavoro amministrativi e gestionali;
Visto il Testo Unico delle leggi in
materia d'istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 ed, in particolare, l'art. 548, nonché la Tabella n. 3, costituente
parte integrante dello stesso decreto;
Viste le ordinanze ministeriali 22 luglio
1996 n. 354 e 22 luglio 1997 n. 447 concernenti la determinazione degli organici del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine
e grado;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare il Titolo IV, Capo III, concernente il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali;
Considerato, in particolare, che l'articolo 8 sopra
citato, al comma 4, prevede che il trasferimento del personale in questione,
in servizio nelle istituzioni scolastiche alla data di entrata in vigore
della legge (25/5/1999), avviene secondo modalità e tempi da stabilire con
decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri
dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e per la
Funzione Pubblica, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani
(A.N.C.I.) l'Unione Province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione Nazionale Comuni,
Comunità ed Enti Montani (U.N.C.E.M.).
Considerato che il trasferimento avviene nei ruoli dei
personale A.T.A. statale, con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei
profili corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti
profili;
Considerato che il comma 2 dell'art.8
citato consente al personale in possesso di qualifiche e profili che non
trovano corrispondenza in quelli dei ruoli del personale A.T.A. statale di
optare per la permanenza nell'Ente locale di appartenenza comunque entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge 124/99;
Ritenuto opportuno fornire gli elementi
utili per l'individuazione della corrispondenza fra le qualifiche e profili
posseduti dal personale da trasferire, con quelle previste dal C.C.N.L. per
il personale A.T.A. statale;
Considerato che, per effetto del
combinato disposto dei commi I, IV e V dell'art. 8
della legge 3/5/1999, n. 124 citata, sono
abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di personale A.T.A.da
parte degli Enti Locali e che lo Stato dovrà assumere le funzioni in
precedenza assicurate dagli Enti medesimi;
Considerato, in particolare, che, al fine
di assicurare la copertura
finanziari occorrente all'applicazione della norma in
parola, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a
favore degli Enti Locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli
stessi Enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo
trasferimento del personale;
Considerato, conseguentemente, che
personale di ruolo avente titolo al trasferimento di cui al II comma del
medesimo art. 8 non può che essere "personale - funzione" da
intendersi correlato alla presenza di personale A.T.A. a prescindere
dall'individuazione nominativa;
Considerato, altresì, che l'Ente locale
provvedeva al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che,
pur non transitando nei ruoli statali, costituisce uno degli elementi
necessari ad assicurare il servizio, il cui onere va assunto dallo Stato per
effetto dei citato articolo
8 della legge 124/99;
Considerato, altresì, che in alcune
realtà l'Ente locale ha assunto l'onere di fornitura di personale A.T.A. alle
scuole mediante la stipula di contratti di appalto;
Considerato, conseguentemente, che lo
Stato al fine di assicurare il servizio nelle scuole deve subentrare nelle
tre funzioni precedentemente indicate (posti coperti da personale di ruolo,
supplenti e contratti);
Informate le Organizzazioni sindacali ai
sensi del vigente Contratto collettivo nazionale dei comparti Scuola ed Enti
Locali;
Acquisito il concerto dei Ministri
dell'Interno, del Tesoro, Bilancio Programmazione Economica e per la Funzione
Pubblica;
Sentiti l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani (A.N.C.I.), l'Unione Province Italiane (U.P.I.) nonché l'Unione
Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (U.N.C.E.M.);
Visto il parere della Conferenza
Stato-città e Autonomie locali, pronunciato nella seduta del 22/7/1999;
DECRETA
Art. 1
Il personale A.T.A. di ruolo dipendente
dagli Enti Locali e in servizio, alla data del 25 maggio 1999, nelle
istituzioni scolastiche statali, per lo svolgimento di funzioni e compiti
demandati per legge agli Enti Locali, in sostituzione dello Stato, è
trasferito nei ruoli del personale A.T.A. statale.
Art. 2
Il trasferimento dagli Enti Locali allo
Stato delle funzioni e del personale A.T.A., di cui al precedente art. 1, è
disciplinato nei termini e con le modalità di cui agli articoli seguenti.
Gli Enti Locali provvederanno, fino al
termine dell'esercizio finanziario 1999, alla retribuzione e all'applicazione
del C.C.N.L. del comparto e Regioni e Autonomie locali, del personale di
ruolo che passa allo Stato per effetto dell'art. 8
della legge 3/5/1999, n. 124. Con successivi
decreti, anche collettivi, dei Provveditori agli Studi, sulla base di
specifica certificazione rilasciata dagli Enti Locali cedenti, verrà
corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dall'1/1/2000 la retribuzione
stipendiale in godimento al personale trasferito.
Con successivo decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica verranno
definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del Comparto Scuola,
finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in
questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione
stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici
ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali
dell'anzianità maturata presso gli Enti, previa contrattazione collettiva da
svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le Organizzazioni
sindacali rappresentative dei comparti scuole ed Enti Locali, ai sensi dell'art.
34 del D.L.vo n. 29/1993 e dell'art.
47 della L. n. 428/1990.
Gli inquadramenti individuali verranno
realizzati con decreti disposti dai Provveditori agli Studi.
Art. 4
Per l'a.s. 1999/2000 gli incarichi a
tempo determinato sui posti di dotazione organica già degli Enti Locali, sono
conferiti dagli Enti stessi per la durata necessaria. Gli Enti provvederanno
alla relativa retribuzione fino al 31/12/1999.
Dal 1° gennaio 2000 gli stessi incarichi,
ove se ne evidenzi la necessità della prosecuzione, saranno confermati con
oneri a carico dello Stato, dai Provveditori agli Studi che anche ai fini
retributivi degli interessati, adotteranno i conseguenti provvedimenti
formali di prosecuzione, fino alla scadenza.
Dall'1/1/2000 eventuali ulteriori nomine a tempo
determinato verranno conferite, dai competenti capi d'istituto. A tal fine,
limitatamente alle figure professionali già degli Enti Locali, le graduatorie
di istituto degli aspiranti alla nomina a tempo determinato saranno
costituite tenendo conto dell'inclusione degli interessati nelle graduatorie,
ove esistenti, formulate dagli Enti medesimi entro il 31/8/1999.
Nella disciplina del conferimento delle
nomine a tempo determinato si provvederà alla equiparazione del servizio reso
quale supplente A.T.A. Enti Locali all'analogo servizio reso alle dipendenze
dello Stato.
Art. 5
A decorrere dal 1° gennaio 2000, il
personale di ruolo alla data del 25/5/1999 presso gli Enti Locali, in
servizio presso scuole statali e trasferito nei ruoli dello Stato è collocato
nelle aree e nei profili corrispondenti a quello di appartenenza, previsti
dal C.C.N.L.-Scuola (26 maggio 1999 - G.U. Serie Generale n. 109 del
9/6/1999).
E' parimenti collocato, nelle aree e funzioni di cui al
comma precedente, il personale di ruolo assunto dagli Enti Locali
successivamente alla data predetta entro e non oltre il 31/12/1999, in
sostituzione del personale di cui al comma precedente che abbia lasciato il
servizio, o per la copertura di posti di organico vacanti, a seguito
dell'espletamento di procedure di reclutamento indette prima del 25/5/1999.
Art. 6
In considerazione del fatto che le
categorie del CCNL-Comparto
Enti Locali (31 marzo 1999) comprendono
nella generalità una pluralità di profili - che comunque, includono anche
funzioni previste nei profili statali - la corrispondenza è individuata, in
termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti, in sede
di inquadramento, agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché si
ritrovino nei profili professionali statali operanti nelle istituzioni
scolastiche per le quali la competenza a fornire personale A.T.A. era
demandata per legge agli Enti Locali in sostituzione dello Stato.
Per il personale dipendente dagli Enti
Locali, ai fini del trasferimento nei ruoli statali, viene unita la tabella
esemplificativa di corrispondenza fra profili degli Enti Locali e quelli
statali (Allegato A) che fa parte integrante del presente decreto.
Il personale degli Enti Locali, in
servizio nelle istituzioni scolastiche al 25 maggio 1999, data di entrata in
vigore della legge
n. 124/99, la cui qualifica o profilo di
appartenenza - in base a quanto stabilito nei precedenti commi - non trovino
corrispondenza nel ruolo del personale A.T.A. statale, può optare, per la
permanenza nell'Ente locale, entro il termine perentorio del 24 agosto 1999.
Entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda di opzione, l'Ente locale di appartenenza con atto scritto accoglie o
rifiuta la richiesta di permanenza, sulla base di quanto indicato nel
presente decreto.
Il personale di cui al terzo comma del
presente articolo potrà revocare l'opzione entro 30 giorni dagli esiti della
contrattazione di cui al precedente art. 3.
Art. 7
Il personale che passa dagli Enti Locali
allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento
di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo
statale.
Art. 8
Al personale già dipendente dagli Enti
Locali e trasferito allo Stato, verrà riconosciuto il diritto
all'assegnazione della medesima sede di servizio occupata nell'a.s. 1998/99.
In caso di indisponibilità del posto si provvederà, per l'anno scolastico 2000/2001,
alle utilizzazioni secondo i vigenti contratti decentrati.
Art. 9
Lo Stato subentrerà nei contratti
stipulati dagli Enti Locali alla data del 24/5/1999, ed eventualmente
rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate
le funzioni A.T.A. per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di
personale dipendente.
Ai fini predetti, le Autorità scolastiche
periferiche e gli Enti Locali competenti stipuleranno, entro il 31/12/1999,
apposite convenzioni che individuino le modalità di subentro nei contratti i
quali, ferma la rispondenza ai requisiti di cui al comma precedente, potranno
essere frazionati in corrispondenza di singole istituzioni scolastiche.
Ferma restando la prosecuzione delle
attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in
corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni
stipulate dagli Enti Locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le
cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente
utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni
scolastiche statali prima del 25/5/1999, anche se rinnovati successivamente,
per lo svolgimento di funzioni A.T.A. demandate per legge all'Ente Locale in
sostituzione dello Stato.
Il subentro da parte dello Stato in dette
convenzioni avviene ad ogni 1° gennaio successivo alla stabilizzazione dei
lavori socialmente utili in imprese, anche cooperative.
Ai lavoratori di cui al III e IV comma
del presente articolo, si applicano le provvidenze previste dall'art.
12 del D.L.vo 1/12/1997, n. 468 e dall'art.
45, VIII comma, della legge 17/5/1999, n.
144, ai fini delle nomine a tempo
indeterminato per posti A.T.A. corrispondenti all'attività svolta.
Art. 10
Gli assistenti di cattedra e insegnanti
tecnico-pratici sono inquadrati in ruolo, per la prosecuzione nelle funzioni
già svolte negli istituti di servizio alla data del 25/5/1999.
Art. 11
Al fine di consentire alle Autorità
scolastiche locali l'adozione dei provvedimenti di trasferimento allo Stato
delle funzioni A.T.A. già assicurate dagli Enti Locali, viene effettuata
d'intesa con gli Enti stessi una rilevazione delle posizioni individuali e
convenzionali da acquisire.
La rilevazione riguarderà anche
l'utilizzo di risorse umane in lavori socialmente utili e di pubblica
utilità.
Al fine di monitorare le modalità del trasferimento
previsto dal presente decreto, verrà costituita apposita Commissione mista,
con i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e
Programmazione Economica, del Lavoro e del Dipartimento per la Funzione Pubblica,
nonché dell'U.P.I., dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M., coordinata dal Ministero
della Pubblica Istruzione.
TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEI PROFILI STATO
- ATA ENTI LOCALI
Personale A.T.A. Scuole
(CCNL 26/5/1999)
Collaboratore Scolastico
|
Personale A.T.A. Enti Locali
(CCNL
31/3/1999)
(CCNL
1/4/1999)
Qualifiche e profili professionali
delle Categorie A e B per i quali è previsto lo svolgimento di mansioni
corrispondenti quali ad esempio Bidello, Bidello accompagnatore scolastico,
Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode,
Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus,
Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici,
Collaboratore scolastico, Usciere, Custode, Marinaio, Operatore servizi
scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici,
Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario,
Inserviente, Addetto alla pulizia.
|
Assistente Amministrativo
|
Qualifiche e profili professionali
della Categoria B per i quali è previsto lo svolgimento di mansioni
corrispondenti quali ad esempio, Collaboratore professionale Collaboratore
di Segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore
professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista,
Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore
amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo ,
Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore,
Operatore amministrativo. Qualifiche e profili professionali della
categoria C, per i quali è previsto lo svolgimento delle mansioni
corrispondenti quali, ad esempio,
Segretario, Istruttore Scolastico, Istruttore Amministrativo, Istruttore
amministrativo contabile, Istruttore informatico, Assistente di segreteria,
Collaboratore Amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di
concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca,
Collaboratore di biblioteca.
|
Assistente tecnico
|
Qualifiche e profili professionali
della categoria B per i quali è previsto svolgimento di mansioni
corrispondenti, quali ad esempio Assistente tecnico, Aiutante tecnico,
Collaboratore professionale nautico, Collaboratore professionale nostromo,
Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico
scolastico, Capo bidello, Magazziniere, Aiutante laboratorio.
|
Responsabile amministrativo
(fino al 31/8/2000)
|
Qualifiche e profili professionali
della categoria D, per i quali è previsto lo svolgimento di mansioni
corrispondenti quali, ad esempio, Segretario ragioniere economo, Segretario
scolastico, Direttore scuole, Funzionario servizi scolastici, Funzionario
amministrativo, Funzionario contabile Funzionario amministrativo contabile,
Istruttore direttivo amministrativo , Istruttore direttivo contabile,
Istruttore direttivo amm.vo contabile.
|
Direttore dei servizi generali e
amministrativi (profilo istituito con decorrenza 1.9.2000, nel quale
confluiranno dalla medesima data i responsabili amministrativi)
|
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Personale A.T.A. Scuole
Insegnanti tecnici pratici
|
Personale A.T.A. Enti Locali
Qualifiche e profili di VI
caratterizzati dallo svolgimento in modo prevalente di mansioni
corrispondenti (ad es. insegnanti tecnici pratici, ass.di cattedra)
|
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