MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 5 aprile 2001
Recepimento
dell'accordo ARAN - Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni
sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del
personale gia' dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola.
L
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di
concerto con
i
Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica
Visto
l'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
che dispone il trasferimento del personale ATA di ruolo dagli enti locali allo
Stato;
Visto
il decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 184, in particolare il comma 2
dell'art. 3 che prevede che con successivo
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per
la funzione pubblica, verranno definiti i criteri di inquadramento nell'ambito
del comparto scuola, previa contrattazione collettiva fra l'ARAN e le
organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola ed enti locali, ai
sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 29/1993
e dell'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990;
Visti
l'art. 34 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29,
e l'art. 47 della legge n. 428/1990;
Visto
il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto
l'accordo siglato in data 20 luglio 2000
dall'ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali,
ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 23 luglio 1999, n. 184,
che determina i criteri di inquadramento del personale in questione nell'ambito
del comparto scuola;
Decreta:
Articolo
unico E' recepito l'accordo siglato in data 20 luglio 2000
dall'ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali,
citato in premessa, e che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il
presente decreto, corredato dell'intesa di cui sopra, sara' inoltrato agli
organi di controllo.
Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
5 aprile 2001
Il
Ministro della pubblica istruzione De Mauro
Il
Ministro dell'interno Bianco
Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco
Il
Ministro per la funzione pubblica Bassanini
Registrato
alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Registro
n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 358
ACCORDO
IN APPLICAZIONE DELL'Art. 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, n. 124
Art. 1.
Ambito
di applicazione
Il presente accordo si applica dal 1° gennaio 2000 al
personale dipendente dagli enti locali e transitato nel comparto scuola, ai
sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e degli articoli 5 e 10 del decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 184, attuativi della citata legge, con esclusione del
personale che svolge funzioni o compiti rimasti di competenza dell'ente locale.
Art. 2.
Regime
contrattuale
1.
Al personale di cui al presente accordo, pur nella prosecuzione ininterrotta
del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio
2000 il contratto collettivo nazionale del lavoro 1° aprile 1999
di regioni-autonomie locali e dalla stessa data si applica il C.C.N.L. 26 maggio 1999 della scuola,
ivi compreso tutto quanto si riferisce al trattamento accessorio, salvo quanto
diversamente stabilito negli articoli successivi.
2.
I crediti dei lavoratori transitati, conseguenti a prestazioni rese a qualsiasi
titolo entro il 31 dicembre 1999, restano e sono esigibili con spesa a carico
dei rispettivi enti locali.
3.
Il personale di cui al presente accordo, transitato nei ruoli della scuola,
svolge le funzioni e le mansioni previste per ciascun profilo professionale dal
citato C.C.N.L. 26 maggio 1999.
4.
In applicazione dell'art. 33 del decreto legislativo n. 29/1993
al personale di cui al presente accordo e' consentita mobilita', previo nulla
osta dell'amministrazione cedente e dell'amministrazione ricevente anche per
quanto concerne la possibilita' - limitatamente all'a.s. 2000-2001 - di
compensazione dei relativi trasferimenti statali nel caso di rientro
nell'Amministrazione locale di provenienza.
5.
Per i lavoratori vincitori di concorsi interni banditi prima del 31 dicembre
1999 dagli enti locali che rientrano in servizio nell'ente locale di precedente
appartenenza, il servizio prestato dal 1° gennaio 2000 e' riconosciuto a tutti
gli effetti come prestato alle dipendenze dell'ente locale stesso, senza
soluzione di continuita'.
6.
Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti all'ex sesta qualifica
funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della
scuola per quanto attiene alla funzione docente; per il personale eventualmente
sprovvisto dei coerenti titoli di studio e professionali, previsti dalle
vigenti disposizioni del Ministero della pubblica istruzione in relazione alla
funzione esercitata, in sede di contrattazione integrativa nazionale di cui al
successivo art. 9, comma 3, saranno previste specifiche soluzioni per
l'utilizzazione di detto personale in area tecnica, fermo restando "ad
personam" l'inquadramento nel suddetto livello ed il trattamento economico
in godimento come previsto nel successivo art. 3.
Art. 3.
Inquadramento
professionale e retributivo
1. I dipendenti, di cui all'art. 1 del presente
accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali
delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate
nell'allegata tabella B, con le seguenti modalita'.
Ai
suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle
indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al
trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e
retribuzione individuale di anzianita' nonche', per coloro che ne sono
provvisti, dall'indennita' specifica prevista dall'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 16 luglio 1996
enti locali come modificato dall'art. 28 del C.C.N.L. 1° aprile 1999
enti locali, dall'indennita' prevista dall'art. 37, comma 4, del C.C.N.L. 6 luglio 1995
e dall'indennita' prevista dall'art. 37, comma 1, lettera d), del medesimo
C.C.N.L.
L'eventuale
differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il
trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, e'
corrisposta "ad personam" e considerata utile, previa
temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione
stipendiale.
Al
personale destinatario del presente accordo e' corrisposta l'indennita'
integrativa speciale nell'importo in godimento al 31 dicembre 1999, se piu'
elevata di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola.
L'inquadramento
definitivo, nei profili professionali della scuola, del personale di cui al
presente accordo dovra' essere disposto tenendo conto della tabella A di
equiparazione allegata.
2.
L'inquadramento e l'attribuzione definitiva delle funzioni agli appartenenti
alla ex sesta qualifica funzionale degli enti locali, fermo restando lo
svolgimento dei compiti inerenti all'attivita' amministrativo-contabile
dell'istituzione scolastica ed il mantenimento dello stipendio in godimento,
avverra' definitivamente secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 9. Il
personale anzidetto potra' optare per l'inquadramento nell'area B mantenendo,
ove ancora disponibile, la sede di servizio.
3.
Al personale ausiliario degli enti locali appartenente alla ex quarta e quinta
qualifica funzionale degli stessi enti locali, inquadrato nell'area A secondo
quanto previsto dalla tabella allegata, debbono essere valutati ai fini
dell'applicazione dell'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999
del comparto scuola, i titoli professionali e di servizio effettivamente
svolto.
4.
Nella sequenza di cui all'art. 36 del C.C.N.L. citato il profilo A/2 e la
lettera d) del comma 2 dello stesso art. 36 saranno opportunamente integrati.
5.
Trova applicazione il disposto dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto interministeriale 23 luglio 1999, n. 184,
che prevede per il personale individuato dal citato comma 3 la possibilita' di
revocare l'opzione esercitata per l'ente locale entro trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184,
del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno,
del tesoro e della funzione pubblica.
6. Per il personale ausiliario comunque denominato il
servizio prestato negli asili nido delle amministrazioni locali e' assimilato a
tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole materne, elementari o
secondarie delle stesse amministrazioni considerato che l'assegnazione ad una
tipologia di scuola era disposta sulla base ad un'unica graduatoria in
relazione alle esigenze di servizio dell'ente.
Art. 4.
Regime
pensionistico e previdenziale
Per
quanto riguarda il regime pensionistico e previdenziale dei lavoratori di cui
al presente accordo, ancorche' cessati dal servizio in data precedente alla
firma del presente accordo, si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.
I sei mesi previsti dall'art. 5 dell'anzidetto decreto del
Presidente della Repubblica per l'opzione irrevocabile per il mantenimento del
regime previdenziale - comprensivo di pensione e buonuscita comunque denominata
- di precedente appartenenza, decorrono dalla pubblicazione del decreto
interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184,
del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno,
del tesoro e della funzione pubblica. Entro lo stesso termine deve essere
confermata o puo' essere revocata l'eventuale opzione gia' esercitata.
Art. 5.
Inquadramento
nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi
1.
In caso di presenza in una scuola di piu' unita' di personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, proveniente dagli enti locali e inquadrate dal 1°
gennaio 2000 nel profilo di responsabile amministrativo secondo l'allegata
tabella A, sara' inquadrato nell'area D, a decorrere dal 1° gennaio 2000 -
previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento
professionale - colui che, essendo responsabile amministrativo titolare in
quanto firmatario degli atti contabili, svolgeva questo compito nella scuola di
titolarita' alla data del 31 dicembre 1999.
2.
Le altre unita' di personale provenienti dagli enti locali con qualifiche che
danno titolo all'inquadramento come responsabile amministrativo nella scuola
secondo l'allegata tabella A di corrispondenza, saranno del pari inquadrate
nell'area D, previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento
professionale. Detto personale non potra' partecipare alle operazioni di
mobilita' dell'a.s. 2000-2001 e sara' utilizzato per l'a.s. 2000-2001 secondo
quanto previsto in sede di contrattazione integrativa nazionale.
3.
Il personale che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma puo'
chiedere di essere restituito all'ente locale di precedente appartenenza -
previo consenso del medesimo – entro trenta giorni dalla pubblicazione del
decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184,
del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno,
del tesoro e della funzione pubblica. In tale caso trova applicazione il
precedente art. 2, comma 4.
4.
Trova applicazione, nei confronti del personale che abbia esercitato l'opzione
per la permanenza negli enti locali, quanto previsto dall'art. 3, comma 5, con
il conseguente trasferimento delle relative risorse secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni.
Art. 6.
Ferie
1.
I dipendenti transitati conservano tutti i diritti loro spettanti in tema di
ferie non fruite e maturate entro il 31 dicembre 1999. Dal 1° gennaio 2000 si
applicano le disposizioni dell'art. 19 del C.C.N.L. 4 agosto 1995 del comparto scuola,
con particolare riferimento a quanto disposto nei commi 2 e 11 del citato
articolo. 2. Limitatamente all'anno 2000, le ferie relative al 1999, non fruite
dal personale di cui al presente accordo, possono essere utilizzate sino al 31
dicembre.
Art. 7.
Malattia
Per l'assenza per malattia al personale di cui al
presente accordo si applicano le norme previste dal vigente C.C.N.L. 26 maggio 1999
del comparto scuola. I periodi di assenza per malattia fruiti sino al 31
dicembre 1999, comunicati dai rispettivi enti locali, vengono calcolati secondo
le anzidette norme contrattuali del comparto scuola.
Art. 8.
Tempo
parziale
1.
lavoratori transitati dagli enti locali, con rapporto di lavoro trasformato, a
domanda, a tempo parziale possono conservare tale tipologia di rapporto di lavoro,
secondo quanto previsto dalla normativa scolastica sulla materia ed in
particolare dall'ordinanza ministeriale 22 luglio 1997, n. 446.
2.
In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti
modalita', tempi e criteri per l'accoglimento delle eventuali domande di
trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno del personale assunto negli
enti locali con rapporto a tempo parziale e come tale transitato nello Stato.
Art. 9.
Retribuzione fondamentale e salario accessorio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, al personale di
cui al presente accordo si applicano tutti gli istituti a contenuto economico
del C.C.N.L. 26 maggio 1999
del comparto scuola, secondo le modalita' da questo previste.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, al personale di cui al presente accordo, e'
riconosciuto, a titolo provvisorio, il compenso individuale accessorio secondo
le misure lorde mensili indicate nella tabella A1 allegata al C.C.N.L. 31 agosto 1999 del comparto
scuola. Ai responsabili amministrativi e' corrisposta l'indennita' di
amministrazione prevista dal C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto
scuola.
3.
Con contratto integrativo nazionale tra Ministero della pubblica istruzione e
le organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. scuola 26 maggio 1999, sara'
definito l'utilizzo - anche ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del medesimo
C.C.N.L. e degli articoli 26, 27, 28 e 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999 del
comparto scuola - delle risorse disponibili in base al protocollo d'intesa
siglato il 5 giugno 2000, tra organizzazioni sindacali e Ministero della
pubblica istruzione, nonche' a quelle derivanti dall'applicazione del decreto interministeriale 16 ottobre 1999.
4.
Con successiva sequenza contrattuale da aprirsi entro il 25 luglio 2000, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999,
il profilo A/2 sara' integrato nel senso di prevedere che il collaboratore
scolastico in servizio nella scuola materna svolge attivita' di supporto alla
persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso
dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Al personale che
svolge tale compiti potra' essere corrisposta l'indennita' di cui all'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999
e art. 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999
del comparto scuola.
5.
Sara' verificata la possibilita' di prevedere nella medesima sequenza
contrattuale la costituzione di uno specifico profilo amministrativo con
compiti di responsabilita' e di coordinamento di aree e settori organizzativi e
di vicariato da istituire nell'area C della scuola. In tale profilo potranno
essere collocati gli appartenenti alla ex sesta qualifica funzionale degli enti
locali che mantengono in attesa di tale inquadramento il loro livello
retributivo, i responsabili amministrativi del compatto scuola non inquadrati
al 1° settembre 2000 nell'area D, e mediante apposite procedure, il personale
del comparto scuola appartenente all'area B.
6.
In via transitoria e fino all'inquadramento definitivo, per i lavoratori di cui
all' art. 3, comma 2, del presente accordo potranno, nel contratto integrativo
di cui al precedente comma 3, essere destinate specifiche risorse per
l'applicazione dell'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999
e all'art. 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999.
Art. 10.
Personale
in distacco sindacale
1.
Il trasferimento nel comparto scuola del personale del presente accordo che, al
31 dicembre 1999, si trovasse in distacco sindacale o permesso cumulato sotto
forma di distacco o aspettativa sindacale non retribuita, avviene su esplicita
richiesta del dipendente da prodursi entro tre mesi dalla pubblicazione del
decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184
del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno
del tesoro e della funzione pubblica.
2.
Analoga facolta' sara' concessa al personale di cui al comma 1, che sia
rientrato in servizio presso l'ente locale nel periodo transitorio dal 1°
gennaio 2000, alla data di pubblicazione del sopra citato decreto
interministeriale.
Tabella
A di equiparazione dei profili professionali della
scuola e degli enti locali
|
Profili professionali della scuola
|
Profili professionali degli Enti Locali
|
Collaboratore scolastico
|
Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello
cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello
operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, operatore
scolastico, operatore tecnico, operatore addetto uffici, Collaboratore
scolastico, usciere, Marinaio (solo negli Istituti tecnici nautici e negli
Istituti professionali per le attività marinare), operatore servizi
scolastici, operatore inserviente, Ausiliaria ai servizi scolastici, Addetto
ai servizi vari, addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, inserviente,
addetto alla pulizia, Bidello capo.
|
Assistente amministrativo
|
Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria,
Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale
informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP,
collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto
amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile,
Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, magazziniere,
Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore
amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico,
Assistente di segreteria, Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo,
Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di
biblioteca, Collaboratore di biblioteca.
|
Assistente tecnico
|
Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore
professionale nautico (solo negli istituti tecnici nautici e negli istituti
professionali per le attività marinare), Collaboratore professoinale nostromo
(solo negli Istituti tecnici nautici e negli Istituti professionali per le
attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore
tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.
|
Responsabile amministrativo
(dal 1° settembre 2000 direttore dei servizi generali ed
amministrativi, secondo le procedure previste)
|
Segretario ragioniere econoo, Segretario scolastico,
Direttore scuole, Funzionario servizi scolastici, Funzionario amministrativo,
Funzionario contabile, Funzionario amministrativo contabile, Istruttore
direttivo amministrativo, Istruttore direttivo contabile, Istruttore
direttivo amministrativo contabile.
|
Docente diplomato negli Istituti di II grado
|
Assistenti di cattedra, Insegnanti tecnico-pratici
|
Tabella B
|
Anni
|
Collaboratore
scolastico
|
Assistenti
amministrativi e
tecnici
|
Responsabili
amministrativo
|
Docente diplomato
istituti secondari
II grado
|
|
Da 0 a
2
|
11.240.000
|
13.889.000
|
17.446.000
|
17.446.000
|
|
Da 3 a
8
|
11.682.000
|
14.469.000
|
18.241.000
|
18.241.000
|
|
Da 9 a
14
|
13.324.000
|
16.567.000
|
20.729.000
|
20.729.000
|
|
Da 15 a
20
|
14.853.000
|
18,539.000
|
23.623.000
|
23.623.000
|
|
Da 21 a
27
|
16.358.000
|
20.535.000
|
26.441.000
|
27.818.000
|
|
Da 28 a
34
|
17.481.000
|
21.963.000
|
29.208.600
|
30.573.000
|
|
Da 35
|
18,290.000
|
23.049.000
|
31.280.000
|
32.658.000
|
Nota
aggiuntiva
Con riferimento all'art. 1, le parti firmatarie
precisano che il personale degli enti locali che non transita nel comparto
scuola e' quello che sino al 31 dicembre 1999 ha svolto prevalenti funzioni in
compiti che erano e sono di competenza degli enti locali quali, ad esempio, la
guida di scuolabus, il servizio di mensa, l'attivita' di portierato e
guardiania e l'assistenza scolastica erogata dagli enti locali.
Dichiarazione
La Diccop ritiene necessario sottoporre l'accordo alla
consultazione dei lavoratori per far emergere eventuali elementi migliorativi
del testo oggi sottoscritto.
Le eventuali osservazioni saranno inviate al Ministero
della pubblica istruzione che dovra' emanare il decreto di recepimento
dell'accordo.
Roma, 20 luglio 2000