Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n.
460
(in GU 7 giugno 1999, n. 131)
Norme transitorie
per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegnamento
nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica
Il
Ministro della Pubblica Istruzione
di
concerto con
Il
Ministro per la Funzione Pubblica
e
Il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
Decreta
Vista la legge 19 novembre
1990, n. 341, art. 4, comma 2, che stabilisce che le
università provvedono alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie
con specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi presso le
quali si consegue un diploma di abilitazione all’insegnamento;
Visto il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 400,
comma 12, che stabilisce che fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di
studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4
della legge n. 341/1990, i candidati che
abbiano superato le prove dei concorsi a cattedre, per titoli ed esami,
conseguono l’abilitazione all’insegnamento, qualora questa sia prescritta ed
essi ne siano sprovvisti; l’art. 316,
comma 2, che prevede che fino alla prima applicazione dell’art. 9, della
legge n.341, citata si applicano le disposizioni
dell’art. 325;
gli articoli 67,
comma 6 e 325,
comma 1, che stabiliscono per il personale assistente educatore degli istituti
statali per sordomuti e per non vedenti, nonché per il personale direttivo,
docente ed educativo impegnato nell’attività di sostegno ad alunni in
situazione di handicap il possesso di apposito titolo di specializzazione;
Vista la legge 15 maggio
1997, n. 127, art. 17, comma 95;
Visto il decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio
1998, emanato di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio
1998, recante i criteri generali per la disciplina da parte delle università
degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e
delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria, i
cui articoli 3,
comma 6, e 4, comma 8,
in particolare prevedono, all’interno dei corsi di laurea in scienze della
formazione primaria e della scuola di specializzazione, lo svolgimento di
specifici corsi aggiuntivi attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in
situazione di handicap per gli allievi che richiedono il diploma di laurea o di
specializzazione anche ai fini dell’ammissione ai concorsi per l’attività
didattica di sostegno;
Considerato che
nell’anno accademico 1998-1999 sono avviati i corsi di laurea in scienze della
formazione primaria e istituite le scuole di specializzazione per
l’insegnamento nella scuola secondaria;
Considerato che i
corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento
secondario presso le predette scuole di specializzazione inizieranno
diffusamente nell’anno accademico 1999-2000;
Visto il decreto del
Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997,
emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del
tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, con il
quale sono state adottate le norme transitorie per il passaggio al sistema di
formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare;
Vista la legge 3 agosto
1998, n. 315, art. 1, comma 8, che, integrando l’art. 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, stabilisce che
con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro sono adottate norme
transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli
insegnanti della scuola secondaria;
Visto l'ordine
del giorno accolto dal Governo in sede di esame dell'atto Senato n. 932, con il
quale si impegna il Governo stesso ad indire un corso di specializzazione per
gli assistenti educatori non di ruolo presso i convitti per sordomuti e per non
vedenti;
Ritenuta la
necessita' di assicurare, nella fase transitoria, la formazione degli
insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazioni di
handicap, con assegnazione alle scuole di docenti specializzati, ivi compresa
la formazione del personale educativo presso i convitti nazionali per sordomuti
e non vedenti;
Decreta
Articolo 1
A partire dal
primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito
successivamente al 1 maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via
transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione
costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di
conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma
12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Articolo 2
Possono
partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'art. 1, anche in mancanza di
abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto
siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma
conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le
industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli
ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso.
Possono altresì
partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che conseguano la laurea entro
gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di
studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e
coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si
conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere
dall'anno accademico 1998-1999.
Nei concorsi a
cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli
titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di
specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo
rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme
previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre
scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.
Articolo 4
Fino a quando in
una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati
per un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso
di candidati anche non abilitati. A tal fine se il numero di domande presentate
per una classe di concorso a cattedre, per titoli ed esami, risulti inferiore
al triplo rispetto alla previsione dei posti da conferire alle nomine nel
periodo di vigenza delle graduatorie del concorso, i termini per la
presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo al concorso stesso
anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che
consenta l'accesso all'abilitazione corrispondente.
Articolo 5
Per i candidati
di cui agli articoli 2 e 4, ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso
del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a
tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione
all'insegnamento.
Articolo 6
Limitatamente
alle esigenze accertate in ciascuna provincia, fino a quando non vi sarà
disponibilità di personale docente munito di titolo di specializzazione per il
sostegno conseguito nel corso di laurea e nella scuola di specializzazione, e
quindi rispettivamente fino agli anni accademici 2001-2002 e 2000-2001, è
consentita alle università, anche in regime di convenzione con enti o istituti
specializzati di cui all'art. 14, comma
4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per le
attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di
handicap, ivi compresi i corsi biennali per gli assistenti educatori dei
convitti statali per sordomuti e non vedenti, in modo tale che i corsi di
specializzazione si concludano entro i predetti anni accademici.
Articolo 7
E' consentito ai
provveditori agli studi, in regime di convenzione con le università e
limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, di istituire corsi
di specializzazione per gli insegnanti di sostegno destinati al personale già
in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I criteri per
l'accesso ai corsi del predetto personale in servizio, sono stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.