Decreto Interministeriale 12 aprile 2001
Determinazione
delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle
scienze della difesa e della sicurezza
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2001 n. 128
di concerto
con IL MINISTRO DELLA DIFESA E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE,
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.
168;
VISTO l'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990 n.
341, ed in particolare l'articolo 11, commi 1 e 2;
VISTO l'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n.
370 ed in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;
VISTO il decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509;
VISTI i decreti ministeriali 23
dicembre 1999 e 26 giugno 2000, concernenti la rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari;
VISTO il decreto ministeriale 4
ottobre 2000, concernente la declaratoria dei contenuti dei settori
scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali;
VISTA la legge 14 novembre 2000,
n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale;
CONSIDERATA l'opportunità di
procedere all'istituzione di una classe delle lauree e di una classe delle
lauree specialistiche nell'area delle discipline e delle scienze della difesa e
della sicurezza, al fine anche di fornire i criteri generali per la definizione
degli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari adeguati alla formazione
degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ai
sensi dell'articolo 4 del D.M. 509/1999 e dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 464/1997;
ACQUISITO il preliminare concerto
dei Ministri della Difesa e delle Finanze con nota rispettivamente del 5
dicembre 2000 (prot. 8/68860/E.XXIII.6) e del 2 gennaio 2001 (prot. 1);
VISTO il parere del Consiglio
Universitario Nazionale (CUN), reso nella seduta dell'1 e 2 febbraio 2001;
VISTO il parere del Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), reso nella seduta del 17 e 18
gennaio 2001;
VISTI i pareri della VII
Commissione parlamentare della Camera dei Deputati, reso il 28 febbraio 2001 e
della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso il 28 febbraio 2001;
DECRETA:
Art. 1
1. Sono istituite le classi dei
corsi di laurea e di laurea specialistica di cui agli allegati n. 1 e 2 del
presente decreto, con le quali sono individuati gli obiettivi formativi
qualificanti, le attività formative indispensabili per conseguirli, il numero
minimo di crediti per tipologia di attività formativa e per ambito
disciplinare.
2. Le università istituiscono e
attivano, nell'osservanza dell'articolo 9 del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, i corsi di laurea e di laurea specialistica di cui al presente
decreto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, degli statuti e dei
regolamenti di ateneo.
3. Gli ordinamenti didattici dei
corsi di laurea e di laurea specialistica di cui al presente decreto sono
definiti dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione
del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 2
1. Nell'osservanza delle disposizioni
di cui all'articolo 1, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di
laurea specialistica, di cui al presente decreto, finalizzati alla formazione
degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza sono
definiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28
novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, dalle università d'intesa
con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari
d'istruzione superiore.
2. Per l'attivazione e la gestione
dei corsi di studio di cui al comma 1, le università, cui compete il rilascio
dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi:
a)determinano, mediante apposite
norme statutarie e regolamentari, le strutture didattiche competenti, anche
interfacoltà;
b) stipulano apposite convenzioni
con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari
d'istruzione superiore.
3. Le convenzioni di cui al comma
2 prevedono:
a) l'organizzazione delle attività
didattiche e formative anche utilizzando le strutture e, per specifici
insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti militari d'istruzione
superiore ed altri esperti militari;
b) i criteri di ammissione e le
prove di accesso ai corsi di studio in conformità alla disciplina contenuta nei
bandi di concorso emanati dal Ministro della difesa e dal Ministro delle
finanze per l'ammissione alle accademie delle singole Forze armate e nei
regolamenti degli altri istituti d'istruzione superiore, nonché i criteri, le
modalità e le prove di accesso, anche in deroga alle disposizioni di cui al
D.M. 509/1999, per la partecipazione ai corsi stessi di studenti non militari;
c) l'eventuale attribuzione di
appositi crediti formativi universitari per specifiche attività di tipo tecnico
professionale;
d) le modalità di riconoscimento
degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di cui al presente decreto
riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di
finanza, che abbiano superato il relativo ciclo di studi presso le rispettive
accademie militari, le scuole di applicazione, la scuola ufficiali dei
carabinieri e la scuola di applicazione della guardia di finanza.
Art. 3
1. Nel rispetto degli obiettivi
formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili indicati negli
allegati al presente decreto e, per ciascun corso di laurea e di laurea
specialistica, nel regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture
didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio,
l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui
all'articolo 12, comma 2, del D.M. 509/1999 secondo criteri di stretta
funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso, nonché, per i
corsi di cui all'articolo 2, in conformità alle convenzioni ivi previste e
secondo criteri di stretta funzionalità con le esigenze formative proprie degli
ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
Art. 4
1. Per ogni corso di laurea e di
laurea specialistica i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti
assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, limitatamente a quelle
previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 509/1999,
il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito
disciplinare in conformità agli allegati al presente decreto e al numero minimo
di crediti ivi previsto.
2. I regolamenti didattici di
ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori
scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti per i quali il numero stesso non
sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività
formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre
ambiti disciplinari per i quali non sia stato specificato il numero minimo dei
relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun
corso di studio almeno tre ambiti ai cui settori scientifico-disciplinari
riservano un numero di crediti adeguati alla specificità del corso stesso.
4. Sono fatte salve le specifiche
disposizioni per i corsi di studio di cui all'articolo 2.
Art. 5
1. Ai fini delle disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 5, e articolo 9, commi 3 e 4, del D.M. 509/1999, i
regolamenti didattici di ateneo prevedono, individuati i relativi crediti
mancanti entro i limiti fissati nei regolamenti medesimi, l'eventuale
integrazione dei curricula. L'integrazione è consentita anche successivamente
al conseguimento del titolo di laurea. Ai sensi dell'articolo 11, comma 7,
lett. D) del predetto decreto ministeriale, l'acquisizione dei crediti mancanti
è accertata nelle forme previste dagli stessi regolamenti didattici.
Art. 6
1. In prima applicazione del
presente decreto, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea e di
laurea specialistica corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.
Art. 7
1. Le università rilasciano, ai
sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 509/1999, i titoli di laurea e di laurea
specialistica con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione
della classe di appartenenza.
Art. 8
1. Le università assicurano la
conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli
ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data
del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti
di optare per l'iscrizione ai corsi di cui allo stesso decreto. Ai fini
dell'opzione le università riformulano in termini di crediti formativi
universitari gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già
iscritti.
Il presente decreto sarà inviato
ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 12 aprile 2001
IL MINISTRO DELLE FINANZE
(f.to Ottaviano Del Turco)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
(f.to Sergio Mattarella)
p.IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(f.to Luciano Guerzoni)