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12-04-2001 n° - Min. Istruzione

D.I. 12 aprile 2001
Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza
Decreto Interministeriale 12 aprile 2001
Decreto Interministeriale 12 aprile 2001

Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2001 n. 128

 

 

di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE,

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, ed in particolare l'articolo 11, commi 1 e 2;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

VISTI i decreti ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000, concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali;

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere all'istituzione di una classe delle lauree e di una classe delle lauree specialistiche nell'area delle discipline e delle scienze della difesa e della sicurezza, al fine anche di fornire i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 509/1999 e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 464/1997;

ACQUISITO il preliminare concerto dei Ministri della Difesa e delle Finanze con nota rispettivamente del 5 dicembre 2000 (prot. 8/68860/E.XXIII.6) e del 2 gennaio 2001 (prot. 1);

VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nella seduta dell'1 e 2 febbraio 2001;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), reso nella seduta del 17 e 18 gennaio 2001;

VISTI i pareri della VII Commissione parlamentare della Camera dei Deputati, reso il 28 febbraio 2001 e della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso il 28 febbraio 2001;

 

DECRETA:

 

 

Art. 1

 

1. Sono istituite le classi dei corsi di laurea e di laurea specialistica di cui agli allegati n. 1 e 2 del presente decreto, con le quali sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti, le attività formative indispensabili per conseguirli, il numero minimo di crediti per tipologia di attività formativa e per ambito disciplinare.

 

2. Le università istituiscono e attivano, nell'osservanza dell'articolo 9 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i corsi di laurea e di laurea specialistica di cui al presente decreto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, degli statuti e dei regolamenti di ateneo.

 

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica di cui al presente decreto sono definiti dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Art. 2

 

1. Nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica, di cui al presente decreto, finalizzati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza sono definiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, dalle università d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore.

 

2. Per l'attivazione e la gestione dei corsi di studio di cui al comma 1, le università, cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi:

a)determinano, mediante apposite norme statutarie e regolamentari, le strutture didattiche competenti, anche interfacoltà;

b) stipulano apposite convenzioni con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore.

 

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono:

a) l'organizzazione delle attività didattiche e formative anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti militari d'istruzione superiore ed altri esperti militari;

b) i criteri di ammissione e le prove di accesso ai corsi di studio in conformità alla disciplina contenuta nei bandi di concorso emanati dal Ministro della difesa e dal Ministro delle finanze per l'ammissione alle accademie delle singole Forze armate e nei regolamenti degli altri istituti d'istruzione superiore, nonché i criteri, le modalità e le prove di accesso, anche in deroga alle disposizioni di cui al D.M. 509/1999, per la partecipazione ai corsi stessi di studenti non militari;

c) l'eventuale attribuzione di appositi crediti formativi universitari per specifiche attività di tipo tecnico professionale;

d) le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di cui al presente decreto riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano superato il relativo ciclo di studi presso le rispettive accademie militari, le scuole di applicazione, la scuola ufficiali dei carabinieri e la scuola di applicazione della guardia di finanza.

 

 

Art. 3

 

1. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili indicati negli allegati al presente decreto e, per ciascun corso di laurea e di laurea specialistica, nel regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del D.M. 509/1999 secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso, nonché, per i corsi di cui all'articolo 2, in conformità alle convenzioni ivi previste e secondo criteri di stretta funzionalità con le esigenze formative proprie degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

 

 

Art. 4

 

1. Per ogni corso di laurea e di laurea specialistica i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, limitatamente a quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 509/1999, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare in conformità agli allegati al presente decreto e al numero minimo di crediti ivi previsto.

 

2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.

 

3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per i quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio almeno tre ambiti ai cui settori scientifico-disciplinari riservano un numero di crediti adeguati alla specificità del corso stesso.

 

4. Sono fatte salve le specifiche disposizioni per i corsi di studio di cui all'articolo 2.

 

 

Art. 5

 

1. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, e articolo 9, commi 3 e 4, del D.M. 509/1999, i regolamenti didattici di ateneo prevedono, individuati i relativi crediti mancanti entro i limiti fissati nei regolamenti medesimi, l'eventuale integrazione dei curricula. L'integrazione è consentita anche successivamente al conseguimento del titolo di laurea. Ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lett. D) del predetto decreto ministeriale, l'acquisizione dei crediti mancanti è accertata nelle forme previste dagli stessi regolamenti didattici.

 

 

Art. 6

 

1. In prima applicazione del presente decreto, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea e di laurea specialistica corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.

 

 

Art. 7

 

1. Le università rilasciano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 509/1999, i titoli di laurea e di laurea specialistica con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione della classe di appartenenza.

 

 

Art. 8

 

1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di cui allo stesso decreto. Ai fini dell'opzione le università riformulano in termini di crediti formativi universitari gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.

 

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 12 aprile 2001

 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

(f.to Ottaviano Del Turco)

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

(f.to Sergio Mattarella)

 

p.IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

(f.to Luciano Guerzoni)

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