Ministero dell'Istruzione
Decreto Ministeriale n. 50
Roma, 30 giugno 2006
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE SCOLASTICO PER
L'A.S. 2006/07
Allegati
VISTO il Testo Unico delle
leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994,
n.297, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,
come modificato dall'art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall'art.20 della legge 23.12.1999,
n.488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003;
VISTO il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333;
VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143;
VISTO il decreto interministeriale n.79 del
18 ottobre 2005, con il quale il Ministero viene autorizzato, in base
alla programmazione triennale per gli anni scolastici 2005/2006- 2006/2007 -
2007/2008, ad assumere per l'a.s. 2006/2007 un contingente complessivo di
20.000 unità di personale docente;
VISTO il D.P.R. 18 aprile 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2006, con il quale lo stesso
Ministero viene autorizzato ad assumere per l'a.s. 2006/2007 un contingente
complessivo di 3.500 unità di personale AT.A.;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in
ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente
ed ATA delle istituzioni scolastiche ed educative per l'a.s. 2006/2007;
VISTO il 3° comma dell'art. 1 del citato decreto interministeriale
n.79/2005, che stabilisce che "le nomine sono conferite solo se nel
triennio di attuazione del piano non determinano situazioni di
soprannumerarietà";
RILEVATA la necessità di ripartire i contingenti di assunzione a tempo
indeterminato tra i diversi gradi di istruzione e profili professionali;
DECRETA
DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER IL
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
E A.T.A.
anno scolastico 2006-2007
ART. 1
Contingente
1.1 Il contingente di
20.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo e
di 3.500 assunzioni a tempo indeterminato di personale A.T.A., è ripartito in
contingenti provinciali, come da tabella allegata.
ART. 2
Personale docente ed educativo
2.1 Il contingente di
assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente ed educativo è
definito, proporzionalmente alle disponibilità dei posti residuati dopo
l'espletamento delle operazioni di mobilità, tenendo conto dell'esigenza di
non creare soprannumero nel corso del triennio.
2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal
fine disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione
di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.3 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a
tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi
per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata
indizione, tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie
permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, così come modificata
dalle disposizioni contenute nel citato decreto legge n. 255 del 3 luglio
2001, convertito nella legge 333/2001 e nel decreto legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 5 giugno 2004, n. 143, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2.4 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui
all'art.3 della legge 12 marzo 1999, n.
68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da
assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.
2.5 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità
dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra
indicate, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale
assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie.
Nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado tale
compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle
esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti
per i quali da tempo esista la disponibilità del posto.
2.6 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una
sede provvisoria.
2.7 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere
trasferimento in altra provincia prima del decorso di tre anni scolastici.
ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
3.1 Nell'ambito del
contingente complessivo di tremilacinquecento unità, il numero delle
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato
proporzionalmente alle disponibilità di posti residuati dopo l'espletamento delle
procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili
professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle
disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle
diverse province.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le
assunzioni vengono effettuate sui posti che risultino disponibili e vacanti
per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di
assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo
Nazionale.
3.3 Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie
provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi
per soli titoli di cui all'O.M. 91 del 30 dicembre 2004 ed hanno decorrenza
giuridica dal 1° settembre 2006 ed effetti economici dalla data di effettiva
assunzione in servizio. Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi
generali ed amministrativi sono effettuate in base alle disposizioni
contenute nell'art. 6 , comma 10, della Legge
3.5.1999, n. 124, nell'art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nell'art. 55 del vigente C.C.N.L. ed hanno decorrenza
giuridica 1° settembre 2006 ed economica dal 1° settembre successivo al
superamento da parte dell'interessato delle prove finali dello specifico
corso di formazione.
3.4 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve
di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
IL MINISTRO
f.to Giuseppe Fioroni
Allegati
-
Allegato A: istruzioni operative personale Docente ed Educativo (in Acrobat,
compresso)
-
Allegato B: istruzioni operative personale ATA (in Acrobat, compresso)
- Tabella di ripartizione per provincia (formato XLS, compresso)
- Tabella di ripartizione per classi di concorso (formato XLS, compresso)
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