Decreto 3 novembre 1999, n. 509
Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Pubblicato
nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000
VISTA la legge 9 maggio
1989 n. 168;
VISTA la legge 23 agosto
1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17,
comma 3;
VISTO l'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
VISTO il decreto del
Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
VISTA la legge 3 luglio
1998, n. 210;
VISTA la legge 2 agosto
1999, n. 264;
VISTI i pareri
del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e della Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane (CRUI), resi rispettivamente il 6 maggio 1999 e il 15
aprile 1999;
UDITO il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi
nell'adunanza del 7 giugno 1999;
VISTO il parere
della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il 13 ottobre 1999;
CONSIDERATO che
la VII Commissione del Senato non ha espresso parere;
VISTA la
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988
(nota n. 2020/III/6.99 del 29 ottobre 1999) così come attestata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3 novembre 1999, prot. n.
DAGL 1.1.1.4/31830.4.23.36);
A
D O T T A
il
seguente regolamento
Art. 1
Definizioni
Ai sensi del
presente regolamento si intende:
a) per Ministro o
Ministero, il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
b) per decreto o
decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure
di cui all'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e successive modificazioni;
c) per
regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) per
regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
e) per corsi di studio, i corsi
di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione, come individuati
nell'articolo 3;
f) per titoli di
studio, la laurea, la laurea specialistica e il diploma di specializzazione
rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati
nell'articolo 3;
g) per classe di
appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque
denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
h) per settori
scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto
ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, e successive modifiche;
i) per ambito
disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e
professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
l) per credito
formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento,
compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di
adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità
nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di
studio;
m) per obiettivi
formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo
culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è
finalizzato;
n) per
ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano
i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;
o) per attività
formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di
assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con
riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle
esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli
gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi,
alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
p) per curriculum,
l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie
specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del
conseguimento del relativo titolo.
Art. 2
Finalità
1. Ai sensi dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta
disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi
universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle
università.
2. Ai fini della
realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11
della legge 19 novembre 1990, n. 341, le
università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano
gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le
disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.
Art. 3
Titoli
e corsi di studio
1. Le università
rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:
a) laurea (L)
b) laurea
specialistica (LS).
2. Le università
rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di
ricerca (DR).
3. La laurea, la
laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca
sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle
università.
4. Il corso di
laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di
metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche
conoscenze professionali.
5. Il corso di laurea
specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello
avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti
specifici.
6. Il corso di specializzazione
ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni
richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere
istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di
direttive dell'Unione Europea.
7. I corsi di
dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati
dall'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
8. Restano ferme le disposizioni
di cui all'articolo 6 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione
finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione
dell'articolo 1,
comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università
possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente,
successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di
secondo livello.
9. Sulla base di
apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui
al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.
Art. 4
Classi
di corsi di studio
1. I corsi di
studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli
stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative
indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di
appartenenza, nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono
individuate da uno o più decreti ministeriali. Trascorso un triennio
dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi
possono essere proposte dalle università e, sentito il CUN, determinate con
decreto del Ministro unitamente alle connesse disposizioni in materia di
obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.
3. I titoli
conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti
alla stessa classe, hanno identico valore legale.
Art. 5
Crediti
formativi universitari
1. Al credito
formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di
lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente
determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per
singole classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità
media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a
tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I decreti
ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la
frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio
personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non
può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste
attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti
corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con
il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo
restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui
all'articolo 11, comma 7, lettera d).
5. Il
riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini
della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero
nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura
didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati
stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti
didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti
acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi,
e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi
determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi
universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. Le università
possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri
predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi
della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate
in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e
realizzazione l'università abbia concorso.
Art. 6
Requisiti
di ammissione ai corsi di studio
1. Per essere
ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le
attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma
7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata
preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono
le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le
modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche,
svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria
superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi
formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi
formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad
accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione
inferiore ad una prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un corso
di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di
corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero
programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi
universitari, occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e
l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei.
3. In deroga al
comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di
laurea specialistica con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione
Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo
livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale di cui al
comma 1.
4. Per essere
ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della
laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma
6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad
un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi
universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei
limiti previsti dall'articolo 7, comma 3.
5. Per essere
ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della
laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo.
6. Il
riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli
fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata
dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti
Art. 7
Conseguimento dei titoli di studio
1. Per conseguire
la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli
relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre
l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze
linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite
dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per
ogni lingua.
2. Per conseguire
la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi
compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il
relativo corso di laurea specialistica.
3. I decreti
ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver
acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Tale numero deve
essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo
studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione. Sono
fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da
direttive dell'Unione Europea.
4. Per conseguire
il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti
oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea specialistica
Art. 8
Durata
normale dei corsi di studio
1. Per ogni corso
di studio è definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale
di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono
sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.
2. La durata
normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di
laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea.
Art. 9
Istituzione
e attivazione dei corsi di studio
1. La procedura
per l'istituzione dei corsi di studio è disciplinata dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
2. Con autonome deliberazioni le
università attivano o disattivano i corsi di studio istituiti ai sensi del
comma 1, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le
università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di
concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà
per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
3. Una università
può istituire un corso di laurea specialistica a condizione di aver attivato un
corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi
universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di laurea
specialistica, con l'eccezione dei corsi di cui all'articolo 6, comma 3. Sulla
base di una specifica convenzione tra gli atenei interessati, il corso di
laurea può essere attivato presso un'altra università.
4. All'atto
dell'istituzione di un corso di laurea, l'ordinamento didattico stabilisce
quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale
prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso
la medesima università, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso
altre università.
Art. 10
Obiettivi
e attività formative qualificanti delle classi
1. I decreti
ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di studio,
gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per
conseguirli, raggruppandole in sei tipologie:
a) attività
formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
b) attività
formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
c) attività
formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli
caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla
formazione interdisciplinare;
d) attività
formative autonomamente scelte dallo studente;
e) attività
formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento
del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della
conoscenza della lingua straniera ;
f) attività
formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori
conoscenze linguistiche, nonchè abilità informatiche e telematiche,
relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché
attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la
conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare
accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui
al decreto del
Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
2. I decreti
ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il numero minimo di
crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad
ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli
percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di
studio:
a) la somma
totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al 66 per cento;
b) le somme dei
crediti riservati, relativi alle attività di cui alle lettere a), b), c) e alle
lettere d), e), f) del comma 1 non potranno essere superiori, rispettivamente,
al 50 per cento e al 20 per cento;
c) i crediti
riservati, relativi alle attività di ognuna delle tipologie di cui alle lettere
a), b), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno essere inferiori,
rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
Art. 11
Regolamenti
didattici di ateneo
1. Le università
disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei
regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso
di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti
ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. I regolamenti
didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale
e sono resi noti anche con le modalità di cui all'articolo 17,
comma 95, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto
rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico
determina:
a) le
denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le
relative classi di appartenenza;
b) il quadro
generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i crediti
assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda
quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o
più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche
della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
4. Le
determinazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono assunte dalle
università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello
locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
5. Per il
conseguimento della laurea specialistica deve comunque essere prevista la
presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la
guida di un relatore.
6. Il regolamento
didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla
medesima classe.
7. I regolamenti
didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli
aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio,
con particolare riferimento:
a) agli
obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche
provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica
dei risultati delle attività formative;
b) alle procedure
di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori
universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento
e di tutorato;
c) alle procedure
per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché
della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalità
con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente,
che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli
esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
e) alla
valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di
laurea e ai corsi di laurea specialistica;
f)
all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della
preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di
quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1
dell'articolo 6;
g)
all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività
di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione
secondaria superiore, nonchè in ogni corso di studio, di un servizio di
tutorato per gli studenti;
h) all'eventuale
introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per
studenti non impegnati a tempo pieno;
i) alle modalità
di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona
che ne assume la responsabilità;
l) alla
valutazione della qualità delle attività svolte;
m) alle forme di
pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
n) alle modalità per il rilascio
dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 9.
8. I regolamenti
didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano,
come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che
riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le
principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente
per conseguire il titolo.
9. Le università, con appositi
regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative
alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente
regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di
ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere
degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati
essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere
degli studenti di tutte le università.
Art. 12
Regolamenti
didattici dei corsi di studio
1. In base all'articolo 11,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente
struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto
della libertà d'insegnamento, nonchè dei diritti e doveri dei docenti e degli
studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il
regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento
didattico di un corso di studio determina in particolare:
a) l'elenco degli
insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di
riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre
attività formative;
b) gli obiettivi
formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni
insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c) i curricula
offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani
di studio individuali;
d) la tipologia
delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche
del profitto degli studenti;
e) le
disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Le
disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la
coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici
obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture
didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di
altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non
sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è
reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la
deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.
4. Le università
assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di
studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad
ogni insegnamento o altra attività formativa.
Art. 13
Norme
transitorie e finali
1. Le università
adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni
del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le classi
relative ai predetti corsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo
decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Le università
assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi
titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti
alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano
altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di
studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le università riformulano
in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli
studenti già iscritti.
3. Gli studi
compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti
ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università
per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa
norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole
dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la
durata.
4. L'istituzione
da parte di un'università dei corsi di laurea e di laurea specialistica di cui
all'articolo 3, comma 1, aventi la stessa denominazione di corsi di diploma
universitario o di laurea già attivati nell'anno accademico 1996/97, ovvero
istituiti dalle università ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25,
costituisce attuazione dell'obiettivo del sistema universitario per il triennio
1998/2000 di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 6 marzo 1998,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, e non comporta il
ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, comma 1.
5. Ai sensi dell'articolo 17,
comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come modificato dall'articolo 1,
comma 15, lettera b), della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
la disposizione di cui al comma 4 si applica altresì ai corsi di diploma
universitario o di laurea attivati sperimentalmente dalle università negli anni
accademici 1997/98 e 1998/99, purché risulti acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento.
6. Fatte salve le
scuole presso le quali sono attivati i corsi di specializzazione di cui
all'articolo 3, comma 6, le scuole di specializzazione attualmente istituite
sono disattivate entro il terzo anno accademico successivo a quello di entrata
in vigore del presente regolamento. La relativa formazione specialistica è
assicurata da corsi di laurea specialistica o di dottorato di ricerca, nonchè
dai corsi di formazione finalizzata e integrativa di cui all'articolo 3, comma
8.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3
novembre 1999
IL
MINISTRO
f.to
ZECCHINO
NOTE
Note alle
premesse:
- La legge 9 maggio
1989, n. 168 prevede "Istituzione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
- L'articolo 17,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) prevede:
"3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o
di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione."
- Si riporta il
testo dell'articolo 17,
comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"95.
L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e
2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più
decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi
agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96
a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano
altresì:
a) con
riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la
durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso
formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi
titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi
occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in
aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, in
corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di
perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalità e
strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché
la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di
attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei
stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del
Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25
riguarda: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo
sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati
regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma
8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del
Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142
prevede: "Norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui
all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di
orientamento".
- La legge 3 luglio
1998, n. 210 concerne: "Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo".
- La legge 2 agosto
1999, n. 264 prevede: "Norme in materia di
accessi ai corsi universitari".
Nota all'articolo
1:
- Per il testo
dell'articolo 17,
comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127
si veda la nota alle premesse.
- L'articolo 11
della legge 19 novembre 1990, n. 341
"Riforma degli ordinamenti didattici universitari" prevede:
"Art. 11 - 1. L'ordinamento
degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e delle attività
formative di cui all'articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo,
da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento
didattico di ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico,
su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione.
Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal
ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il
regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del
rettore.
2. I consigli
delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità
al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di
insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea,
dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con
relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la
tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a
distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione
degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli
obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti
lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta
salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per
il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti
stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di
un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti
con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di
sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle università,
deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario
ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università
anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati,
nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo
settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro del tesoro."
- Il decreto
ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997 concerne: Rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari.
Nota all'articolo
2:
- Per il testo
dell'articolo 17,
comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127
si veda la nota alle premesse.
- Per il testo
dell'articolo 11,
della legge 19 novembre 1990, n. 341 si veda la
nota all'articolo 1.
Nota all'articolo
3:
- Si riporta il
testo dell'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210:
"Art. 4 - 1.
I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze
necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati,
attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Le università,
con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le
modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed
il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui
al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri
generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del
Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e
l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere
delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì
istituiti da consorzi di università.
3. Alle borse di
studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle
università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6,
commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.
Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la
ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di
borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di
ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato.
4. Le università
possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici
e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
5. Con decreti
rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di
laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi
esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa
valutazione comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero,
comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di
studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di
parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9
giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per
il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti
mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria,
secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle
università.
7. La
valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a
concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.
8. Le università possono, in base
ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso
compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione
didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università."
- Il testo dell'articolo 6 della
legge 19 novembre 1990, n. 341 così recita:
"Art. 6 - 1.
Gli statuti delle università debbono prevedere:
a) corsi di
orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione
con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, espresse ai sensi dell'art. 4, L. 9
maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi
universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione
ai corsi post-laurea;
b) corsi di
aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
c) attività
formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi
culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da
apposite disposizioni legislative in materia.
2. Le università
possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel
proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del
bilancio dello Stato:
a) corsi di
preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle
professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di
educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per
l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione
permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) corsi di
perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. Le università
rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.
4. I criteri e le
modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di
quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture
didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui
all'articolo 11."
- Il testo dell'articolo 1,
comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4
(Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica,
nonché il servizio di mensa nelle scuole) prevede:
"15. All'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono
apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) con
riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la
durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso
formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi
titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi
occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione
di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza
di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico,
di alta formazione permanente e ricorrente;
b) in ogni
università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione
della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la
facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con
proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN),
modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari,
per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore
della presente legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema
universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20,
comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
c) al comma 111, dopo le parole:
"dai diplomi universitari," sono inserite le seguenti: "dai
diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea," e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dagli altri titoli di cui
al comma 95, lettera a)";
d) al comma 119,
secondo periodo, dopo le parole "comma 8, lettere a)" è inserita la
seguente: ", b)";
e) al comma 126,
primo periodo, la parola: "primaria" è soppressa e, al secondo
periodo, dopo le parole: "del corso di laurea", sono inserite le
seguenti: "in scienze della formazione primaria".
Nota all'articolo
9:
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25
prevede: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo
sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati
regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20,
comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59."
Nota all'articolo
10:
- Per il titolo
del decreto del
Ministero del lavoro del 25 marzo 1998, n. 142
si veda la nota alle premesse.
Nota all'articolo
11:
- Per il testo
dell'articolo 11
della legge 19 novembre 1990, n. 341 si veda la
nota all'articolo 2.
- Per il testo
dell'articolo 17,
comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127
si veda la nota alle premesse.
Nota all'articolo 13:
- Si riporta il
testo dell'articolo 2,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25:
"4. In deroga alle
disposizioni di cui al comma 3 le università, sulla base di una relazione
tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove
facoltà e corsi nel territorio sede dell'ateneo, con risorse a carico dei
propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema
universitario. L'istituzione delle facoltà e l'attivazione dei corsi di cui al
presente comma sono comunicate al Ministero."
- L'articolo 1,
comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 6 marzo 1998
(Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il triennio
1998-2000) pubblicato nella G.U. n. 83 del 9 aprile 1998, così recita:
"1. In
attuazione dell'art. 2, comma 3,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25,
sono obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000:
a) omissis;
b) omissis;
c) omissis;
d) l'attuazione
delle disposizioni concernenti il sistema universitario di cui alla legge 15 maggio
1997, n. 127, il consolidamento, la
razionalizzazione e la qualificazione degli interventi previsti dai precedenti
piani di sviluppo."
- Si riporta il
testo dell'articolo 17,
comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127
come modificato dall'articolo 1,
comma 15, lettera b) della legge 14 gennaio 1999, n. 4:
"101. In
ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more
dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli
ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata,
con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN),
modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari,
per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore
della presente legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema
universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20,
comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il
passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi
previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli
esami sostenuti con esito positivo."