Decreto Interministeriale
n. 44
Roma, 1 febbraio 2001
Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche"
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo
1998, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 25 giugno 1999, n. 208, in particolare l'articolo 1, comma 3;
VISTA la legge 3 aprile
1997, n.94;
VISTA la legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTA la legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;
UDITO il parere del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione reso in data 5 ottobre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato,
reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota n. 9746 del 2 novembre 2000;
ADOTTA
il seguente regolamento
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA
GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TITOLO
I
GESTIONE
FINANZIARIA
CAPO I
PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
Art. 1
(Finalità e principi)
1. Il presente decreto detta le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata
attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
2. Le risorse assegnate dallo Stato,
costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma
dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello
prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e
di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed
organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle
competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla
normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma
allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri
finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti,
pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a
specifiche destinazioni.
Art. 2
(Anno finanziario e programma annuale)
1. L'esercizio finanziario ha inizio il
1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono essere
effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto
dell'esercizio scaduto.
2. La gestione finanziaria delle
istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi
della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. E'
vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale fatte salve le
previsioni di cui all'articolo 20 e all'articolo 21.
3. L'attività finanziaria delle
istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile
annuale - di seguito denominato "programma" - predisposto dal
dirigente scolastico - di seguito denominato "dirigente" - e
proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità
contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio
d'istituto o di circolo, di seguito denominati "Consiglio di
istituto". La relativa delibera è adottata dal Consiglio d'istituto
entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, anche nel
caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori
dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la
deliberazione stessa.
4. Nella relazione sono illustrati gli
obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le
previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente
illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del
programma, rilevati dalle schede di cui al comma 6, e quelli del precedente
esercizio finanziario.
5. Nel programma sono indicate tutte le
entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di
spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico
generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di
norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento
e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non possono superare, nel
loro complessivo importo, le entrate. Nel caso in cui in istituti di
istruzioni secondaria superiore funzionino, unitamente ad altri corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, corsi di studio che richiedano
beni strumentali, laboratori ed officine d'alto valore artistico o
tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di
tali corsi, purché coerenti con il piano dell'offerta formativa (P.O.F.),
confluiscono in uno specifico progetto.
6. Ad ogni singolo progetto compreso nel
programma e predisposto dal dirigente per l'attuazione del piano dell'offerta
formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta
dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato
"direttore", nella quale sono riportati l'arco temporale in cui
l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare.
Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di
finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le
quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la
possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo
del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo
delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche
prima dell'approvazione del conto consuntivo.
7. Ai fini della tempestiva elaborazione
del programma l'ufficio scolastico regionale provvede a comunicare alle
istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i
precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve
le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione della legge di
bilancio dello Stato.
8. L'approvazione del programma comporta
autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni
delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante
l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio
costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.
9. Il programma è affisso all'albo
dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed
inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.
Art. 3
(Avanzo di amministrazione)
1. Nel programma, è iscritto, come prima posta di entrata,
l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che
precede quello di riferimento.
2. Al programma è allegata una tabella
dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione.
3. In apposito prospetto sono indicati i singoli
stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di
amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la
realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti
dell'avanzo effettivamente realizzato.
Art. 4
(Fondo di riserva)
1. Nel programma deve essere iscritto,
tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al
5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria.
2. Il fondo di riserva può essere utilizzato
esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri
insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.
3. Non è consentita l'emissione di
mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.
4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con
provvedimento del dirigente, salva ratifica del Consiglio d'istituto per la
conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni.
Art. 5
(Partite di giro)
1. Le partite di giro comprendono sia le entrate che le spese
che si effettuano per conto di terzi le quali, costituendo al tempo stesso un
debito ed un credito per l'istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze
economiche del bilancio, sia la dotazione del fondo di cui all'articolo 17.
Art. 6
(Verifiche e modifiche al programma)
1. Il consiglio d'istituto verifica,
entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo
stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano
necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.
2. Il Consiglio, altresì, con
deliberazione motivata, su proposta della giunta esecutiva o del dirigente,
può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche
all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a
quello attuativo dei singoli progetti.
3. Sono vietati gli storni nella gestione
dei residui nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e
viceversa.
4. Le variazioni del programma, di
entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni,
conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere disposte con
decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di
istituto.
5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio
finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi
eccezionali da motivare.
6. Il direttore, al fine di rendere possibili
le verifiche di cui al comma 1, predispone apposita
relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli
impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti.
CAPO II
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
Art. 7
(Attività gestionale)
1. Spetta al dirigente la realizzazione
del programma nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione
di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo le modalità ivi indicate.
2. Il dirigente, sulla base delle
codifiche stabilite nella modulistica di cui all'articolo 30, imputa le spese
al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti
al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni
di legge, alle spese di investimento ed ai progetti, nei limiti della
rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle
disponibilità riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui
all'articolo 2, comma 6, sono costantemente aggiornate a cura del direttore,
con riferimento alle spese sostenute.
3. Nel caso in cui la realizzazione di un
progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione
finanziaria, il dirigente può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo
del 10% della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del
fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 4.
Art. 8
(Esercizio provvisorio)
1. Nei casi in cui il programma annuale
non sia stato approvato dal Consiglio di istituto prima dell'inizio
dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla
gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli
stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente
esercizio, per la prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento
didattico e amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato
approvato entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio, il dirigente ne dà
immediata comunicazione all'Ufficio scolastico regionale, cui è demandato il
compito di nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario ad acta che
provvede al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell'atto di
nomina.
Art. 9
(Riscossione delle entrate)
1. Le entrate sono riscosse dall'istituto
che gestisce il servizio di cassa a norma dell'articolo 16, previa emissione
di reversali d'incasso da parte dell'istituzione scolastica.
2. L'istituto cassiere, conformemente a
quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 16, non può rifiutare la
riscossione di somme destinate all'istituzione scolastica, ancorché non siano
state emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la
riscossione, la regolarizzazione contabile all'istituzione scolastica.
3. La riscossione delle rette, delle
tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli
alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali.
4. Le somme versate sul conto corrente
postale sono trasferite, con frequenza non superiore al trimestre, sul conto
corrente bancario presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente
postale non possono essere ordinati pagamenti.
Art. 10
(Reversali di incasso)
1. Le reversali sono firmate dal
dirigente e dal direttore. Il loro contenuto è il seguente:
a. l'ordine rivolto all'istituto cassiere
di incassare una certa somma di denaro;
b. il numero progressivo, l'esercizio
finanziario e la data di emissione; l'importo in cifre e lettere della somma
da riscuotere e la sua provenienza contraddistinta da apposito codice; la
causale della riscossione; il nome ed il cognome o la denominazione del
debitore.
Art. 11
(Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei
pagamenti)
1. Formano impegni sugli stanziamenti di
competenza le sole somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di
obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono
riferirsi soltanto all'esercizio in corso; essi non possono eccedere lo
stanziamento dello specifico aggregato.
2. Per le spese correnti e per quelle
connesse ai progetti di cui all'articolo 2, comma 6, possono essere assunti
impegni a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per
assicurare la continuità dei servizi e dell'esecuzione dei progetti.
3. L'impegno delle spese è assunto dal
dirigente.
4. La liquidazione della spesa,
consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto
creditore, è effettuata dal direttore, previo accertamento, nel caso di
acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della
relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti
giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
5. I pagamenti sono ordinati mediante
mandati tratti sull'istituto cassiere o effettuati a mezzo della carta di
credito, con immediata contabilizzazione.
Art. 12
(Mandati di pagamento)
1. I mandati sono firmati dal dirigente e
dal direttore. Il loro contenuto è il seguente:
a. l'ordine rivolto all'istituto cassiere
di pagare una determinata somma di denaro ad una persona o ente;
b. il numero progressivo e data di
emissione, l'importo in cifre e in lettere della somma da pagare, la causale
del pagamento, i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del
creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza, il progetto al
quale la spesa si riferisce, la codifica della spesa come prevista nella
modulistica di cui all'articolo 30;
c. nel caso in cui riguardi il pagamento
delle retribuzioni fondamentali e accessorie,l'indicazione delle ritenute che
su di esse gravano.
2. Ogni mandato di pagamento è sempre
corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di
lavori, forniture e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti
comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.
3. Sulle fatture riguardanti l'acquisto
di beni soggetti ad inventario è annotata l'avvenuta presa in carico con il
numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, è, inoltre, allegato
il verbale di collaudo redatto a norma dell'articolo 36.
Art. 13
(Modalità di estinzione dei mandati)
1. I mandati sono estinti mediante:
a. accreditamento in conto corrente
bancario, intestato al creditore;
b. accreditamento o versamento su conto
corrente postale, intestato al creditore;
c. vaglia postale: in tal caso deve
essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'agenzia
postale;
d. su richiesta del creditore, mediante pagamento
in contanti da parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.
2. Le dichiarazioni di accreditamento,
che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di
pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il
timbro e la firma dell'istituto cassiere.
Art. 14
(Pagamento con carta di credito)
1. L'utilizzazione della carta di
credito, nel limite dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma
annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di
autorizzazione alla spesa, è consentita, qualora non sia possibile o
conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l'esecuzione delle spese
relative:
- all'organizzazione di viaggi di
istruzione;
- alla rappresentanza dell'istituto
scolastico in Italia e all'estero;
- all'organizzazione e partecipazione a
seminari e convegni.
2. Titolare della carta di credito è il
dirigente, il quale ne può altresì autorizzare l'uso da parte del direttore o
di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.
3. Per i pagamenti così effettuati, il
direttore provvede al riscontro contabile entro 5 giorni dal ricevimento dei
relativi estratti conto.
4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti
emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da
inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'articolo 16.
Art. 15
(Conservazione dei mandati e delle reversali)
1. Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei
documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per progetti e per il
funzionamento amministrativo-didattico generale presso l'ufficio di
segreteria delle singole istituzioni e conservati agli atti per non meno di
dieci anni.
CAPO III
SERVIZI
DI CASSA
Art. 16
(Affidamento del servizio)
1. Il servizio di cassa e quello di
custodia e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e privati, di
proprietà dell'istituzione scolastica, è affidato ad un unico istituto di
credito ovvero ad altri soggetti abilitati per legge, in essi compresa la
"Poste italiane S.p.a", mediante apposita convenzione, stipulata
dal dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i
tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di
sostanziale parità, con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla
base di uno schema tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione,
d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. L'affidamento del servizio viene
effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalità che
rispettino i principi della concorrenza.
3. Resta salva la possibilità di
stipulare contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie a norma
dell'articolo 48.
Art. 17
(Fondo per le minute spese)
1. Alle minute spese si provvede col
fondo che, a tal fine, viene anticipato, con apposito mandato in conto di
partite di giro, dal dirigente al direttore, nel limite stabilito dal
Consiglio di istituto in sede di approvazione del programma annuale.
2. Ogni volta che la somma anticipata sia
prossima ad esaurirsi, il direttore presenta le note documentate delle spese
sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore,
imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti.
Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura
dell'esercizio finanziario.
3. Il direttore contabilizza
cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro
di cui all'articolo 29, comma, 1, lettera f).
CAPO IV
CONTO CONSUNTIVO
Art. 18
(Conto consuntivo)
1. Il conto consuntivo si compone del
conto finanziario e del conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:
a. l'elenco dei residui attivi e passivi,
con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del
credito o del debito e del loro ammontare;
b. la situazione amministrativa che
dimostri: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e
quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di
cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di
amministrazione;
c. il prospetto delle spese per il
personale e per i contratti d'opera;
d. il rendiconto dei singoli progetti;
e. il rendiconto dell'eventuale azienda
agraria o speciale;
f. il rendiconto dell'eventuale convitto
annesso.
2. Il conto finanziario, in relazione
all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma di cui
all'articolo 2, comma 3, comprende: le entrate di competenza dell'anno
accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza
dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio indica la
consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al
termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale
complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il
personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla
realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e
dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua
articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai
corrispettivi dovuti.
5. Il conto consuntivo, è predisposto dal
direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all'esame del
Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che
illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati
conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della
relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30
aprile, all'approvazione del Consiglio di istituto.
6. Il conto consuntivo approvato dal
Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio dei
revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico
regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con
relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata
relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. Nel caso in cui il Consiglio di
istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua
presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei
conti e al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, che nomina un
commissario ad acta per il relativo adempimento.
8. Il conto consuntivo, corredato degli
allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti
dell'istituzione scolastica.
9. Tale conto è affisso all'albo
dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed
inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.
Art. 19
(Armonizzazione dei flussi informativi)
1. Le istituzioni scolastiche adottano le
misure organizzative necessarie per la rilevazione e l'analisi dei costi e
dei rendimenti dell'attività amministrativa, collegando le risorse umane,
finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse
responsabilità dirigenziali.
2. Le rilevazioni e le risultanze delle
attività sopra indicate sono utilizzate dall'istituzione scolastica
interessata e dall'Ufficio scolastico regionale.
CAPO V
GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE
Art. 20
(Aziende agrarie e aziende speciali)
1. La gestione dell'azienda agraria o
speciale annessa all'istituzione scolastica costituisce una specifica
attività del programma annuale, della quale il programma stesso indica
riassuntivamente le entrate, le spese, comprensive dei costi di cui al comma
3, e le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo.
2. La predetta gestione deve essere
condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e
di economicità, pur soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative con
particolare riferimento all'insegnamento di tecniche della gestione aziendale
e della contabilità agraria.
3. La relazione di cui all'articolo 2,
comma 3, deve indicare in particolare: l'indirizzo economico produttivo; gli
obiettivi che si intendono perseguire; le attività didattiche che possono
svolgersi con l'utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e
strumentali dell'azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese
complessive che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere
e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie
tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dall'eventuale avanzo di
amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 8, dell'istituzione
scolastica necessarie per conseguirlo. La dimostrazione delle entrate e delle
spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria da predisporre a norma
dell'articolo 2, comma 6.
4. La direzione dell'azienda agraria
spetta di norma al dirigente scolastico. Qualora ricorrano speciali
circostanze la direzione dell'azienda può essere affidata, dal dirigente, ad
un docente particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del
dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione
economica.
5. Al fine di non compromettere il
perseguimento dei criteri di gestione di cui al comma 2 l'attività didattica,
che può riferirsi a tutte le attività produttive dell'azienda, si svolge, di
norma, su una superficie limitata dell'azienda stessa, predeterminata dal
dirigente. Gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività sono
destinati, nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento
ed incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse attività non
producano utili, i relativi costi sono posti a carico del programma
dell'istituzione scolastica.
6. Le scritture contabili dell'azienda
sono distinte da quelle dell'istituzione scolastica e sono tenute con il
metodo della partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono
necessari. In relazione alle dimensioni ed alle capacità produttive
dell'azienda può essere aperto, presso l'istituto di credito che gestisce il
servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma dell'articolo 16, un
distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda.
7. L'utile prodotto dall'azienda,
accantonato in un apposito fondo dello stato patrimoniale, è destinato,
prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di gestione.
8. Ove non sia possibile provvedere a
norma del comma 7, la perdita di gestione può essere coperta, previa delibera
del consiglio di istituto, mediante prelevamento dall'avanzo di
amministrazione. Qualora la perdita di gestione sia dovuta a cause permanenti
o non rimuovibili e non sia possibile un ridimensionamento strutturale
dell'azienda, il consiglio di istituto ne dispone la chiusura, con la
destinazione delle necessarie attrezzature alle attività didattiche.
9. Il rendiconto dell'azienda deve dare
la dimostrazione della gestione finanziaria, nonché dei risultati economici
conseguiti nell'anno. Il rendiconto si compone dello stato patrimoniale e del
conto economico. Al rendiconto dell'azienda agraria sono allegati:
a) un prospetto delmovimento nella consistenza
del bestiame;
b) un prospetto riassuntivo del movimento
delle derrate e scorte di magazzino;
c) una relazione illustrativa del
responsabile dell'azienda sui risultati conseguiti. Al rendiconto dell'azienda speciale sono
allegati la relazione illustrativa di cui alla lettera c) del precedente periodo ed un prospetto sulla
consistenza dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione.
10. Alle aziende agrarie si applica il
regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svolgono le attività di cui all'articolo 2135 del
Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 21
(Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a
favore di terzi)
1. Le istituzioni scolastiche, organizzate per la vendita
di beni o servizi a favore di terzi, di cui
all'articolo 33, comma 2, lettera e), prevedono espressamente, nel
programma annuale, uno specifico
progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e
le spese, per il quale la relazione di cui all'articolo 2, comma 4, deve
indicare i criteri di amministrazione e le
modalità della gestione, che deve essere improntata al rispetto del
principio di cui all'articolo 2,
comma 5, secondo periodo.
2. Le predette attività e servizi sono
oggetto di contabilità separata da quella dell'istituzione scolastica. Nella
scheda finanziaria deve essere prevista, a favore dell'istituzione
scolastica, una quota di spese
generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature, nonché
l'eventuale eccedenza di entrate,
rispetto alle spese, che costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione
scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati, nella contabilità della medesima istituzione, in
specifiche voci di entrata e di spesa classificate "attività per conto terzi".
3. Qualora i proventi non coprano tutti i
costi previsti il consiglio di istituto dispone l'immediata
cessazione della vendita di beni e delle attività a favore di
terzi.
4. Per le attività previste dal presente
articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le modalità previste dall'ordinamento tributario.
Art. 22
(Gestione dei convitti annessi alle istituzioni
scolastiche)
1. La gestione delle attività convittuali costituisce
specifico progetto del programma annuale da
realizzare, di norma, con le entrate ad esso finalizzate. Il programma
annuale è corredato da una scheda
finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese relative al funzionamento
delle attività.
2. La gestione delle attività convittuali
è improntata al principio della economicità e dell'utilizzo ottimale delle
strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell'attività
convittuale che persistano per più di tre esercizi finanziari, l'istituzione
scolastica, previa consultazione con l'ente locale di riferimento e con
delibera del consiglio d'istituto, dispone la cessazione dell'attività,
destinando le strutture ad un
utilizzo economico produttivo.
4. Al fine della gestione ottimale delle
strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale
funzionamento delle attività istituzionali, l'istituzione può svolgere attività e servizi a favore di terzi con
le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 21. Gli utili di gestione sono destinati a ridurre la retta dei
convittori nonché a coprire la quota di spese generali imputabile a dette attività e servizi, comprensiva
della quota di ammortamento delle attrezzature.
TITOLO II
GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI
Art. 23
(Beni)
1. I beni che costituiscono il patrimonio
delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice civile.
I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi
articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio
dello Stato e degli Enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni
scolastiche e iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni
impartite dagli enti medesimi.
Art. 24
(Inventari)
1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in
ordine cronologico, con numerazione
progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi
che valgano a stabilirne la
provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo
stato di conservazione , il valore e la eventuale rendita.
2. Ogni oggetto è contrassegnato col
numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.
3. Sono descritti in distinti inventari i
beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale
bibliografico, i valori mobiliari.
4. Non si iscrivono in inventario gli
oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che, per l'uso
continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico
valore.
5. Non si inventariano altresì, pur
dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell'istituzione,
i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati
alle biblioteche di classe.
6. Qualsiasi variazione, in aumento o in
diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di
riferimento.
7. L'inventario è tenuto e curato dal
direttore, che assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27.
8. Quando il direttore cessa dal suo
ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con
il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di istituto.
L'operazione deve risultare da apposito verbale.
9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni
ed almeno ogni dieci anni al rinnovo
degli inventari e alla rivalutazione dei beni.
Art. 25
(Valore di beni inventariati)
1. Ad ogni bene
iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di
fattura, per i beni acquistati, ivi
compresi quelli acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di
eventuali operazioni di locazione
finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli
prodotti nell'istituto; al prezzo di
stima, per quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e
gli altri valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della
compilazione o revisione
dell'inventario - se il prezzo è inferiore al valore nominale - o al
loro valore nominale - qualora il
prezzo sia superiore -, con l'indicazione, in ogni caso, della rendita
e della relativa scadenza.
Art. 26
(Eliminazione dei beni dell'inventario)
1. Il materiale
mancante per furto o per causa di forza maggiore, o reso inservibile all'uso,
è eliminato dall'inventario con
provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali
responsabili.
2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia
presentata alla locale autorità di
pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto,
o il verbale redatto dalla
commissione di cui all'articolo 52, comma 1, nel caso di materiale
reso inservibile all'uso.
Art. 27
(Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico,
dei laboratori e delle officine)
1. La custodia del materiale didattico, tecnico e
scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal direttore, su indicazione vincolante
del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti
dal direttore e dal docente interessato,
che risponde della conservazione del materiale affidatogli.
L'operazione dovrà risultare da apposito
verbale.
2. Qualora più docenti debbano valersi
delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione è attribuita ad un docente indicato dal
dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall'incarico, provvede alla riconsegna, al direttore,
del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.
Art. 28
(Le opere dell'ingegno)
1. Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore
sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative
istituzionali.
2. E' sempre riconosciuto agli autori il
diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti della sezione seconda del Capo terzo del Titolo primo
della legge 22
aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni.
3. Lo sfruttamento delle opere
dell'ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari è deliberato
dal consiglio di istituto.
4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte
nel corso delle attività non curriculari è
egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori
possono autonomamente intraprendere
le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di
istituto non abbia intrapreso le
iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall'invito rivolto
dagli autori dell'opera.
5. E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la
partecipazione paritaria ai proventi dello
sfruttamento economico dell'opera.
6. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli
adempimenti prescritti dalla legge per il
riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio,
osservate, quando occorre, le norme
di cui all'articolo 33.
7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si
distinguano per originalità, il
dirigente dell'istituzione scolastica sottopone all'esame del
consiglio di istituto proposte per
l'eventuale utilizzazione economica della creazione, anche attraverso
la distribuzione in rete del
programma.
TITOLO III
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA'INFORMATIZZATA
Art. 29
(Scritture contabili)
1. I documenti contabili obbligatori sono:
a. il programma annuale;
b. il giornale di cassa;
c. i registri dei partitari delle entrate
e delle spese;
d. il registro del conto corrente
postale;
e. gli inventari;
f. il registro delle minute spese;
g. il registro dei contratti stipulati a
norma dell'articolo 31, comma 3;
h. il conto consuntivo.
2. Nel giornale di cassa si trascrivono
tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e
reversali.
3. Nei registri partitari si aprono tanti
conti quante sono le aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5,
e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
4. I documenti di cui al comma 1, anche
se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate,
munite del timbro dell'istituzione e siglate dal direttore. A chiusura dell'esercizio il direttore attesta il
numero delle pagine di cui i documenti sono
composti.
5. Della tenuta della contabilità, delle necessarie
registrazioni e degli adempimenti fiscali è
responsabile il direttore.
Art. 30
(Modulistica e contabilità informatizzata)
1. Il Ministero della pubblica istruzione
stabilisce i modelli necessari per assicurare l'omogeneità dei documenti contabili di cui all'articolo
29, nonché dei sistemi di gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di
rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all'andamento dei flussi
finanziari e di rilevazione dei costi. Relativamente ai documenti di cui alle lettere a) e h) del comma 1 del
medesimo articolo 29, la suddetta predisposizione è compiuta d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2. Il Ministero della pubblica istruzione
predispone, nell'ambito del proprio sistema informativo, un pacchetto applicativo, coerente con la
modulistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie informatiche, della contabilità delle
istituzioni scolastiche, in collegamento con l'amministrazione scolastica.
3. Il pacchetto può essere utilizzato
anche per ottenere l'elenco dei fornitori di beni e servizi, con l'indicazione dei relativi crediti e
debiti; i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata e di spesa; l'analisi delle spese distinte per
tipologia. Esso contiene meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni che consentono
anche interrogazioni mirate dall'esterno da parte dei revisori.
4. Il pacchetto, che è costantemente
aggiornato, è accompagnato da un manuale per la sua utilizzazione guidata, eventualmente compreso nel pacchetto
stesso, con illustrazione di tutte le
procedure e dei prodotti che possono essere ottenuti.
5. La contabilità in partita doppia,
utilizzata dalle aziende agrarie e dalle aziende speciali, è tenuta secondo programmi forniti dal Ministero
della pubblica istruzione.
TITOLO IV
ATTIVITA' NEGOZIALE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 31
(Capacità negoziale)
1. Le
istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per
il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le
limitazioni specifiche poste da leggi e
regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.
2. Nell'ambito
dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche
possono stipulare convenzioni e
contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle
operazioni finanziarie speculative,
nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali,
fatta salva la costituzione e la
partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata.
3. I contratti sono stipulati nelle forme
previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di
corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente comma non si applica alle spese di cui
all'articolo 17.
4. E' fatto divieto alle istituzioni
scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o
mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2,
lettera g) e dall'articolo 40.
Art. 32
(Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)
1. Il dirigente, quale rappresentante legale
dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel
rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33.
2. Il dirigente può delegare lo
svolgimento di singole attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore
compete, comunque, l'attività
negoziale connessa alle minute spese di cui all'articolo 17.
3. Il dirigente, nello svolgimento
dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del direttore.
4. Nel caso in cui non siano reperibili
tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto
svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e
sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti
esterni.
Art. 33
(Interventi del Consiglio di istituto nell'attività
negoziale)
1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
a. alla accettazione e alla rinuncia di
legati, eredità e donazioni;
b. alla costituzione o compartecipazione
a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
c. all'accensione di mutui e in genere ai
contratti di durata pluriennale;
d. ai contratti di alienazione,
trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili
appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di
alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e
donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che
ostino alla dismissione del bene;
e. all'adesione a reti di scuole e
consorzi;
f. all'utilizzazione economica delle
opere dell'ingegno;
g. alla partecipazione della scuola ad
iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università,
soggetti pubblici o privati;
h. all'eventuale individuazione del
superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
i. all'acquisto di immobili.
2. Al Consiglio di istituto spettano le
deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del
dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a. contratti di sponsorizzazione;
b. contratti di locazione di immobili;
c. utilizzazione di locali, beni o siti
informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti
terzi;
d. convenzioni relative a prestazioni del
personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e. alienazione di beni e servizi prodotti
nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
f. acquisto ed alienazione di titoli di
Stato;
g. contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h. partecipazione a progetti
internazionali.
3. Nei casi specificamente individuati
dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto.
In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato
dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e
transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.
Art. 34
(Procedura ordinaria di contrattazione)
1. Per la attività di contrattazione riguardanti
acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000
oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti
disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta
del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta
salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.
2. L'invito a presentare un'offerta deve
contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali,
nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.
3. L'osservanza dell'obbligo di cui al
presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul
mercato di riferimento dell'Istituto.
4. E' sempre possibile il ricorso alle
procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme
dell'Unione Europea in materia di
appalti e/o forniture di beni e servizi.
6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti
che richiedono la forma pubblica, sono
esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui
delegato.
Art. 35
(Pubblicità, attività informative e trasparenza
dell'attività contrattuale)
1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con
l'ordinaria contrattazione è messa a
disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed
affissa all'albo della scuola.
2. Una relazione sull'attività negoziale
svolta dal dirigente dell'istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di
istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle
convenzioni.
3. E' assicurato l'esercizio del diritto
di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o
programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il direttore provvede alla tenuta
della predetta documentazione.
5. Il rilascio delle copie della
documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è
subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
Art. 36
(Collaudo)
1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a
collaudo finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro ultimazione, consegna o esecuzione,
ad opera del personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine, il
dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo è redatto apposito
verbale.
2. Per le forniture di valore inferiore a
EURO 2000, l'atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la regolarità
della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal direttore, o da un verificatore all'uopo
nominato.
3. Per i contratti inerenti alla
fornitura di servizi periodici, è redatto dal direttore apposito
certificato di regolare prestazione.
4. Il saldo del pagamento dei lavori può
essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui al comma
2. Alla stessa data il dirigente può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.
5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto
previsto, al riguardo, dalla
normativa sui lavori pubblici, salvo quanto previsto dal comma
1.
CAPO II
SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI
Art. 37
(Disposizione generale)
1. Le istituzioni scolastiche applicano le norme del presente
capo nei casi espressamente
contemplati, nonché in quelli che, pur non rientrando nelle singole
previsioni, sono assimilabili al caso
regolato.
Art. 38
(Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti
dall'istituzione scolastica)
1. Le
istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di formazione ed
educativi, hanno facoltà di svolgere
attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti
nell'esercizio di attività didattiche
o di attività programmate.
2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di
istituto, che provvede a determinare le
condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi
per l'adempimento delle obbligazioni
assunte verso l'istituto.
Art. 39
(Concessione di beni in uso gratuito)
1. La istituzione scolastica, per
assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni
maggiorenni, può concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui sia
licenziataria, con autorizzazione alla cessione d'uso.
2. La istituzione scolastica provvede a
pubblicizzare, mediante affissione all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi in uso
gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di istituto.
3. La concessione in uso non può
determinare, per l'istituzione scolastica, l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene ed
è subordinata alla assunzione di responsabilità per la utilizzazione del bene da parte del
beneficiario ovvero, se minore o interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.
4. La concessione è sempre revocabile e
non può mai estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
Art. 40
(Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento
dell'offerta formativa)
1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento
dell'offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. Il Consiglio di istituto, sentito il
collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del
contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili
in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale
richiesto.
Art. 41
(Contratti di sponsorizzazione)
1. Le istituzioni scolastiche possono concludere
accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. E' accordata la preferenza a soggetti
che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto
dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della
adolescenza.
3. E' fatto divieto di concludere accordi
di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la
funzione educativa e culturale della scuola.
Art. 42
(Contratti di fornitura di siti informatici)
1. Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la
fruizione, da parte dell'istituzione scolastica, di un proprio sito, raggiungibile attraverso l'accesso a reti
informatiche, deve essere garantita la
identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso. All'uopo è
fornita, a cura dell'istituzione scolastica,
una chiave di accesso individuale ai responsabili nei singoli casi
dell'accesso alla rete.
2. La stipulazione dei contratti di
fornitura dei siti deve tenere conto, ai fini della valutazione di convenienza, anche del costo della
fornitura del servizio di utenza telefonica.
3. Possono essere stipulate convenzioni
con operatori che assicurino la fruizione di accessi
individuali agli studenti. In tal caso, la valutazione di
convenienza è operata tenendo conto di tale
possibilità.
Art. 43
(Contratti di concessione in uso dei siti informatici)
1. E' in facoltà della istituzione scolastica ospitare
sul proprio sito informatico istituzioni di
volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre
istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale.
2. E' sempre assicurata la parità di
accesso e la libertà di espressione.
3. Nella domanda di ammissione deve
essere individuato un soggetto responsabile della attività e dei contenuti immessi sul sito gestito
dalla istituzione scolastica.
4. Possono essere stipulati contratti di
sponsorizzazione del sito, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 41.
5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei
patti di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente la facoltà di disattivare
il collegamento quando le attività siano
in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della
scuola.
Art. 44
(Contratti di comodato)
1. L'istituzione scolastica può ricevere in comodato da
enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare nello svolgimento della attività educativa e
formativa.
2. Qualora il bene non sia immediatamente
fruibile per gli scopi di cui al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di particolari
condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato deve essere tale da rendere economicamente
conveniente l'impiego delle risorse dell'istituzione scolastica.
Art. 45
(Contratti di mutuo)
1. L'impegno complessivo annuale per il rimborso dei
mutui non può eccedere, sommato
all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il
quinto della media dei trasferimenti
ordinari dello Stato nell'ultimo triennio.
2. La durata massima dei mutui è quinquennale.
3. In relazione agli assegnati finanziamenti di
progetti comunitari e di formazione integrata superiore, dei quali sia pervenuta formale comunicazione, le
istituzioni scolastiche possono
chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi,
anticipazioni bancarie alle condizioni
stabilite da apposita convenzione, stipulata dal Ministero della
pubblica istruzione con le
associazioni bancarie o a condizioni migliori.
Art. 46
(Manutenzione degli edifici scolastici)
1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli
edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall'ente
locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'affidamento dei relativi
lavori, si applicano le norme del presente regolamento. L'istituzione
scolastica fornisce all'ente locale competente la conseguente
rendicontazione.
2. L'istituzione scolastica può
anticipare i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e
indifferibili dandone immediata
comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.
Art. 47
(Contratti di locazione finanziaria)
1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di
convenienza da operarsi a cura del dirigente
hanno facoltà di stipulare contratti di locazione finanziaria per la
realizzazione di finalità istituzionali,
con esclusione dell'acquisizione della disponibilità di beni immobili.
2. E' sempre vietata la stipulazione di
contratti di locazione finanziaria su beni precedentemente alienati al concedente dall'istituto
scolastico o da terzi.
3. Quando l'istituzione scolastica non abbia
interesse ad esercitare il potere di riscatto del bene, può determinarsi ad esercitarlo allorché,
a seguito di richieste provenienti dal personale dell'istituzione stessa o da studenti, vi sia la possibilità di
trasferirlo ai predetti soggetti, previa applicazione delle procedure di cui
all'articolo 52 ad un prezzo non inferiore a quello di riscatto. In tal caso le procedure di cui al predetto
articolo sono espletate prima dell'esercizio del potere di riscatto.
Art. 48
(Contratti di gestione finalizzata delle risorse
finanziarie)
1. La istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, e con esclusione di
quelle trasferite dallo Stato, dagli enti locali e dall'Unione
europea, compatibilmente con la
continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può
stipulare contratti di gestione
finanziaria finalizzata.
2. Tali contratti possono essere
stipulati unicamente con istituzioni professionali di settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie.
3. La attività contrattuale di cui al
comma 1 deve essere finalizzata alla conservazione e all'incremento di risorse finanziarie non
immediatamente impiegabili, da destinarsi ad una specifica opera di interesse dell'istituzione
scolastica.
4. I contratti di gestione devono sempre
assicurare la conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei
titoli di Stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni medie praticate dagli istituti
bancari.
5. I contratti di gestione devono
prevedere forme di riscatto anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione del capitale e
degli interessi medio-tempore maturati, decurtati degli importi dovuti a titolo di commissione.
Art. 49
(Compravendita di beni immobili)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33,
l'alienazione di beni immobili di proprietà dell'istituto è sempre disposta con le procedure di gara
disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.
2. L'aggiudicazione definitiva è
subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.
3. Le istituzioni scolastiche possono
acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni.
Art. 50
(Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)
1. La utilizzazione temporanea dei locali
dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo
33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti
educativi e formativi.
2. Con la attribuzione in uso,
l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle
destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse
all'utilizzo.
3. L'edificio scolastico può essere
concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da
parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità
civile con un istituto assicurativo.
Art. 51
(Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)
1. Qualora nell'esplicazione delle attività scolastiche
vengano prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati a trattamento speciale, il dirigente
provvede a concludere gli opportuni accordi
con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei al trattamento di
rifiuti.
2. E' consentito il ricorso a ditte
operanti sul libero mercato solo ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento pubblico.
Art. 52
(Vendita di materiali fuori uso e di beni non più
utilizzabili)
1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli
obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa determinazione del loro valore,
calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti,
ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
2. La vendita avviene previo avviso da
pubblicarsi nell'albo della scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro
il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente.
3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori
uso possono essere ceduti a trattativa
privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.
4. I soli beni non più utilizzati possono
essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.
CAPO III
ALTRE ATTIVITA' NEGOZIALI
Art. 53
(Fondazioni)
1. Possono essere istituite fondazioni mediante
conferimento di beni di valore storico non più utilizzati per finalità di insegnamento, ivi compresi i beni
librari, le opere prodotte nel corso delle
attività didattiche, i beni provenienti da successioni, donazioni,
legati.
2. Le finalità delle fondazioni sono di
conservazione e valorizzazione dei beni conferiti, nonché di promozione della conoscenza del patrimonio
artistico e culturale, anche mediante la creazione e gestione di spazi espositivi e
biblioteche, nonché mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione.
3. Nell'atto di fondazione devono essere
previste norme che assicurino l'unità di indirizzo gestionale tra l'istituzione scolastica e la
fondazione.
Art. 54
(Borse di studio)
1. Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza
degli enti locali in materia di diritto allo studio, possono integrare con proprie risorse,
gestite anche mediante i contratti di cui all'articolo 48, i trasferimenti degli enti locali, ovvero
assegnare borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di preventivi criteri
deliberati dal Consiglio di istituto, su proposta, per i profili didattici,
del collegio dei docenti.
Art. 55
(Donazioni, eredità, legati)
1. Le istituzioni scolastiche possono
accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le
finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus non contrastino con le finalità
istituzionali.
2. Nel caso di donazioni, legati ed
eredità finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprietà dell'ente locale, l'istituzione concorda
con l'ente stesso le modalità di utilizzazione delle risorse.
3. Nel caso di legati, eredità e
donazioni finalizzate alla concessione di borse di studio, le
istituzioni scolastiche ricorrono ove
possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie di
cui all'articolo 48, al fine di
mantenere il valore del capitale.
4. L'istituzione scolastica può
motivatamente rinunciare all'accettazione di legati.
5. La durata della locazione dei beni
immobili pervenuti all'istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte e donazioni
non può mai eccedere i nove anni.
6. Il contratto deve contenere una
clausola di recesso contrattuale che assicuri la disponibilità del bene per le mutate esigenze
dell'istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo
del conduttore.
Art. 56
(Progetti integrati di istruzione e formazione)
1. Al fine di realizzare progetti integrati di
istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e
private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche,
singolarmente o nella forma dell'accordo di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n.275, possono:
a. stipulare convenzioni con università,
regioni ed enti pubblici;
b. stipulare intese contrattuali con
associazioni e privati;
c. partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche
e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di
particolari progetti di formazione.
2. Le intese di collaborazione con
soggetti pubblici, per la gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste
devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano
trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione
unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese avviene all'interno del
sistema contabile del soggetto
gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione,
invia agli altri soggetti
finanziatori copia della medesima.
3. Le intese di collaborazione con
agenzie formative private, devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia
integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare,
sono definite le competenze di ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno e
l'ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.
4. Le intese di cui al precedente comma
possono prevedere la gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti
partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico responsabile, del quale deve
far parte il dirigente od un suo delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell'anno e/o delle attività di
cui trattasi, deve essere rimessa all'istituzione scolastica copia della rendicontazione circa
l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state affidate ad altro soggetto, da allegare al conto
consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della
collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni durevoli acquistati.
TITOLO V
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 57
(Esercizio della funzione)
1. Ai controlli di regolarità amministrativa e
contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286 provvede un Collegio dei
revisori dei conti, nominato dall'ufficio scolastico regionale. Il collegio è composto da tre
membri, dotati di adeguata professionalità, di cui uno designato dal Ministero della pubblica
istruzione, uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - con funzioni anche di Presidente, ed uno designato
d'intesa tra i competenti enti locali. In caso di mancata designazione, la nomina è predisposta
dall'ufficio scolastico regionale, attingendo al registro dei revisori contabili. I componenti durano in
carica 3 anni, salvo conferma, che nello stesso ambito territoriale può avvenire per una sola
volta. In caso di rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo nominato scade con quelli in carica.
2. Ad uno stesso Collegio è affidato il
riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale.
L'aggregazione è operata dall'Ufficio scolastico regionale tenuto conto:
a. della dimensione complessiva dei
flussi finanziari amministrati;
b. della vicinanza e/o del facile
collegamento tra le diverse sedi;
c. della situazione geografica e
ambientale in cui gli istituti operano.
3. Ai revisori dei conti spetta un
compenso determinato con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Agli stessi sono corrisposti, in quanto
dovuti, l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. Il compenso, l'indennità ed il
rimborso spese ai membri del collegio sono corrisposti da un istituto scolastico individuato nell'ambito
territoriale dell'Ufficio scolastico regionale con il provvedimento di nomina del Collegio.
5. Per le designazioni di propria
competenza, il Ministero della pubblica istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale
sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore a quelle ricomprese nell'area
funzionale C del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri per il
quadriennio 1998-2001, nonché i dipendenti, di qualifica immediatamente inferiore che siano
iscritti nel registro dei revisori contabili. L'elenco comprende una apposita sezione nella quale possono
chiedere di essere iscritti revisori contabili esterni all'amministrazione per l'attribuzione
degli incarichi eccedenti.
Art. 58
(Compiti dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla
legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Collegio esprime il parere di
regolarità contabile sul programma annuale proposto dalla Giunta esecutiva ai sensi dell'articolo 2, comma
3.
3. Il Collegio procede, con visite
periodiche - anche individuali - da compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione
scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza, alla verifica della legittimità e
regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel
programma e nelle successive variazioni di quest'ultimo, nonché alle verifiche di cassa.
4. Il Collegio esamina il conto
consuntivo della gestione annuale in merito al quale:
a. riferisce sulla regolarità della
gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti
esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;
b. rileva il livello percentuale di
utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d'istituto;
c. evidenzia i risultati della gestione
finanziaria e patrimoniale;
d. esprime parere sul conto, con
particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;
e. correda la relazione con tabelle di
rilevazione dei costi (personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti
alle attività e ai progetti realizzati nell'istituto, finalizzate all'analisi
costi/benefici da parte dell'amministrazione scolastica, nonché con altre
notizie e dati richiesti dall'amministrazione vigilante.
Art. 59
(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)
1. Le riunioni del Collegio, ai fini
degli adempimenti di cui all'articolo 58, commi 2 e 4, si svolgono su iniziativa del presidente, cui compete la
convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due membri. Esse possono tenersi in
una qualsiasi delle sedi scolastiche
comprese nell'ambito territoriale di competenza.
2. Per le deliberazioni assunte dal
Collegio, il membro dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non è consentita
l'astensione.
3. Le verifiche periodiche di cui
all'articolo 58, comma 3, avvengono sulla base di una programmazione annuale concordata
collegialmente.
4. Per l'esercizio delle funzioni dei
revisori, le istituzioni scolastiche sono tenute a mettere a disposizione di tutti gli atti e i
documenti necessari per l'esercizio delle funzioni di controllo.
5. L'ufficio scolastico regionale
promuove gli opportuni interventi, al fine di assicurare l'omogeneità dell'esercizio della funzione del Collegio
dei revisori.
Art. 60
(Verbali)
1. L'attività dei revisori dei conti deve essere
verbalizzata. I verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a pagine
numerate progressivamente, che è custodito
dal direttore o da un suo delegato.
2. Copia del verbale relativo all'esame
del conto consuntivo, corredato della documentazione indicata all'articolo 18, deve essere
inviata all'ufficio scolastico regionale ed alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Ai
predetti uffici devono essere inviati altresì copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate
nel corso della gestione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
TITOLO VI
ATTIVITA' DI CONSULENZA CONTABILE
Art. 61
(Ufficio scolastico regionale)
1. L'ufficio scolastico regionale fornisce alle
istituzioni scolastiche assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile, anche sulla base
delle indicazioni generali predisposte e diramate dal Servizio per gli affari
economico-finanziari del Ministero della pubblica istruzione.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62
(Applicazione delle nuove istruzioni contabili)
1. Le istruzioni generali contenute nel presente
regolamento si applicano con le modalità e nei termini di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n.275.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2001,
Supplemento Ordinario n.49)
Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica
Visco
Il Ministro della Pubblica Istruzione
De Mauro
|