Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIRETTIVA n. 29
registrata alla Corte dei Conti il 21 aprile 2006, registro 1, foglio 364
Roma, 20 marzo 2006
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il Decreto
Legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,
ed in particolare l’articolo 4 comma 1 lettera b);
VISTA la Legge 15 marzo
1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto
Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, concernente
la riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’art. 11 della
Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, nell’ambito del
Dipartimento per l’istruzione, al comma 7 dell’art. 6, prevede tra gli uffici di livello dirigenziale generale la
Direzione generale per il personale della scuola, cui fanno carico compiti
relativi alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della
formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la
formazione a distanza e la programmazione delle politiche formative a livello
nazionale;
VISTA la Legge 23
dicembre 2005, n. 266 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
VISTA la Legge 23
dicembre 2005, n. 267, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2006 e il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 e, in particolare, l’art. 7, concernente lo stato di previsione
della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 29 dicembre 2005, con il quale sono state ripartite in
capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2006;
VISTO il Decreto n. 1
del 2 gennaio 2006, con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca assegna agli Uffici in cui si articola l’Amministrazione Centrale le
risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero
per l’anno 2006;
VISTO il Decreto
Dipartimentale n. 1 prot. n.41/DSI/U05 del 13 gennaio 2006, con cui
il Capo Dipartimento per l’istruzione, nell’allegato E, assegna al Direttore
Generale per il personale della scuola parte delle risorse finanziarie di
competenza e, fra queste, € 1.323.610,00 sul capitolo 1370 per spese
finalizzate alla promozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di
formazione e aggiornamento del personale della scuola e per le iniziative di
carattere nazionale di formazione a distanza del personale medesimo, da
realizzare anche con la collaborazione di enti, agenzie informative e
istituti vigilati dal Ministero, nonché per spese finalizzate alla
realizzazione di attività di accreditamento, di certificazione, di
monitoraggio e di valutazione della formazione del personale della scuola;
VISTO il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola,
sottoscritto in data 24 luglio 2003 e, in particolare il Capo VI sulla formazione;
VISTO l’art. 121 del
citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto
scuola, sottoscritto in data 24 luglio 2003, concernente la fruizione del
diritto alla formazione da parte del personale delle scuole italiane
all’estero;
VISTA l’Intesa del
20 luglio 2004, definita dal MIUR con le OO.SS., con
la quale si è delineato il sistema della formazione continua del personale
ATA in servizio;
VISTO il Decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751, concernente l’intesa tra Autorità
Scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana, che prevede la collaborazione
delle parti per l’aggiornamento professionale degli insegnanti di religione
cattolica in servizio;
VISTA la Legge 18
dicembre 1997 n. 440, contenente
disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa scolastica;
VISTO il Decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21
della legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTA la Legge
10.3.2000 n. 62, in materia di parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
VISTA la Direttiva n.
70 del 17 giugno 2002, nella parte
relativa ai criteri e alle modalità per il rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dal personale docente;
VISTA la Direttiva n.
90 del 1° dicembre 2003, che dà attuazione
al sistema degli accreditamenti/qualificazione dei Soggetti che offrono
formazione per il personale della scuola, ai sensi dell’articolo
66 del citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003;
VISTA la Direttiva
generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2006 - prot.
n.687/MR, del 30 gennaio 2006, che prescrive, tra l’altro, di potenziare
gli interventi di qualificazione della formazione del personale della scuola
attraverso adeguate forme e misure di sostegno al processo di riforme in atto
e, in particolare, della riforma degli ordinamenti, ponendo specifica
attenzione agli aspetti metodologici e alla generalizzazione
dell’insegnamento dell’inglese e dell’uso delle tecnologie dell’innovazione e
della comunicazione, allo sviluppo della cultura scientifica e al
rafforzamento della cultura della valutazione quale strumento di crescita
qualitativa di sistema;
VISTA la Legge 28 marzo
2003 n. 53, recante delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO il Decreto
Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, concernente
la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, a norma dell’articolo 2,
comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO il Decreto
Legislativo 15 aprile 2005,n. 77, concernente
la definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a
norma dell’articolo 4
della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO il Decreto
Legislativo 19 febbraio 2004 n.59, concernente
la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1
della Legge 28 marzo 2003 n.53;
VISTO il Decreto
Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, concernente la definizione delle
norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni su secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della Legge 28
marzo 2003, n. 53;
VISTO il Decreto
legislativo n. 227 del 17 ottobre 2005, concernente la definizione delle
norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini
dell’accesso all’insegnamento, ai sensi dell’articolo
5 della Legge 28 marzo 2003, n.53;
VISTO il Decreto
ministeriale n. 775 del 31 gennaio 2006, con il quale è stato promosso, ai
sensi dell’articolo 11
del D.P.R. 8.3.1999, n. 275 un progetto, in ambito nazionale, concernente l’introduzione di
innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l’articolazione dei
relativi percorsi di studio, come previsti dal citato Decreto legislativo n.
226/2005;
VISTO il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio economico 2004-2005 del
personale del comparto scuola siglato il 7 dicembre 2005;
CONSIDERATO che il citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio
economico 2004-2005 del personale del comparto scuola siglato il 7 dicembre
2005, all’ art. 7 prevede che l’attribuzione di una
specifica posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale,
per il personale utilmente collocato in apposita graduatoria avvenga dopo
l’esito favorevole della frequenza di un apposito corso di formazione;
CONSIDERATA l’importanza che riveste l’attività di formazione in servizio
per l’incremento e il miglioramento continuo delle competenze professionali
del personale docente, educativo ed A.T.A., soprattutto in relazione ai processi
di riforma in atto;
RITENUTO che, nell'attuale fase di progressivo consolidamento dell’
autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e della complessiva
innovazione del sistema scolastico e formativo, l'aggiornamento e la
formazione in servizio del personale docente, educativo ed A.T.A.
rappresentano un supporto e una risorsa insostituibile per elevare la qualità
dell’offerta educativa;
RITENUTO di dover fornire linee di indirizzo, indicazioni e istruzioni a
tutti coloro che hanno responsabilità nel settore, tenendo conto che
l'aggiornamento e la formazione in servizio impegnano, ai diversi livelli, in
un quadro sistematico, organico e coerente, le scuole dell’autonomia, gli
uffici scolastici regionali e locali e l’amministrazione centrale;
SENTITE le Organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera a) del suindicato Contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola:
emana la seguente
DIRETTIVA
Art. 1
Campo di applicazione e criteri generali.
La presente
direttiva definisce gli obiettivi formativi assunti come prioritari, per
l’a.s. 2006/2007, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
e ausiliario, ivi compreso quello delle scuole italiane all’estero,
i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per la
formazione, il ruolo dei diversi soggetti, organi e livelli istituzionali
(scuole, uffici scolastici regionali, amministrazione centrale), nel rispetto
degli ambiti di attività di cui all’articolo
63 del vigente CCNL citato in premessa.
Essa appare coerente
con gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 24.3.2000 in
materia di formazione in ingresso ed in servizio del personale e tiene
a riferimento sia i risultati evidenziati dal Rapporto intermedio redatto dal
Consiglio e dalla Commissione nel 2004, sia gli obiettivi della Direttiva
generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2006 tesa a promuovere la qualificazione della formazione
del personale della scuola.
Per realizzare la
massima interazione e sinergia tra gli operatori del sistema dell’istruzione
e garantire pari opportunità, le iniziative di formazione organizzate per il
personale delle scuole statali sono rese disponibili anche per il personale
delle scuole paritarie.
Le attività di
formazione rivolte al personale docente concernono in primo luogo lo sviluppo
dei contenuti che attengono alle esigenze professionali degli insegnanti.
Tali esigenze si
riferiscono sia all’ampio processo di riforma del nostro sistema scolastico,
coerente con gli obiettivi formativi individuati dall’Unione Europea, sia
alla domanda di riflessione professionale scaturente dalla progettazione di
istituto e dal concreto contesto sociale in cui le scuole operano.
Art. 2
Risorse finanziarie
Le risorse
complessive allo stato disponibili per la formazione, secondo i dati desunti
dal bilancio, corrispondono a € 19.943.416,00, ripartiti come di seguito
indicato:
- € 17.705.915,00 già iscritti nei capitoli di bilancio degli
Uffici scolastici regionali, di cui € 2.345.745,00, destinati alle spese per
la formazione di docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni
diversamente abili;
- € 1.323.610,00 iscritte per la competenza del cap. 1370 del
Dipartimento per l’istruzione, per le spese finalizzate alla promozione,
ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento del
personale della scuola e per le iniziative a carattere nazionale di
formazione a distanza del personale medesimo, nonché per le spese per le
attività di accreditamento, di certificazione, di monitoraggio e di
valutazione della formazione;
- € 913.891,00 iscritti al cap. 1295 quale Fondo per
l’integrazione delle spese di formazione e aggiornamento del personale.
Si provvederà,
altresì, ad integrare le risorse disponibili per la formazione con gli
eventuali stanziamenti destinati alla formazione, provenienti dalla legge 440/97 e a darne specifica informativa.
Quanto alle
finalizzazioni delle predette risorse si precisa che:
1. - € 17.705.915,00 già iscritti nei capitoli di bilancio degli
Uffici scolastici regionali, di cui € 2.345.745,00 destinati alle spese per
la formazione di docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni
diversamente abili, vengono attribuiti per le iniziative di formazione per il
personale docente ed il personale ATA promosse dalle istituzioni scolastiche,
anche associate in rete, e dagli Uffici scolastici regionali in coerenza con
gli obiettivi prioritari individuati dalla presente direttiva,
contestualizzati a livello regionale in relazione alle priorità e alla
ripartizione delle risorse stabilite in sede di contrattazione regionale.
2. - € 1.323.610,00 iscritti nel cap. 1370 sono destinati agli
interventi promossi a livello nazionale, di cui al successivo art. 3.
3. - Lo stanziamento di cui al capitolo 1295 di € 913.891,00
(Fondo per l’integrazione delle spese di formazione e aggiornamento del
personale), detratto l’ammontare di € 726.933, 00 da utilizzare per la
formazione dei dirigenti scolastici, secondo criteri e modalità oggetto di
specifica informativa preventiva, andrà ad incrementare lo stanziamento del
capitolo 1370 e sarà destinato a interventi formativi per tutto il personale
della scuola, da attuare a livello nazionale, anche in collaborazione con
l’INDIRE, l’INVALSI, gli Uffici scolastici regionali, gli IRRE e gli Enti
accreditati/qualificati.
Le somme destinate
alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono
vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione
ed incrementeranno le disponibilità di cui alla presente Direttiva.
Art. 3
Obiettivi formativi prioritari
Per l'anno
scolastico 2006/2007 gli obiettivi formativi prioritari sono definiti come di
seguito indicato:
1.- Attuazione degli
obblighi contrattuali:
1.1 In attuazione
degli obblighi contrattuali sono previste iniziative di formazione da
destinare a tutti i profili professionali del personale della scuola, con
particolare riferimento alla formazione in ingresso, alla riconversione e
riqualificazione del personale docente,
alla formazione per il personale all’estero, nonché alla formazione per il personale delle scuole in aree a
rischio e a forte processo immigratorio, o frequentate da nomadi.
Per il personale ATA devono essere garantiti:
·
gli interventi formativi in attuazione dell’art. 3 (Formazione per la qualificazione) e 4 (Formazione finalizzata al passaggio ad area superiore ed alla
mobilità all’interno dell’area) dell’Intesa 20 luglio 2004, nonché di
riconversione previsti dagli artt. 48
lett.B), del CCNL 24 luglio 2003 e 50 del CCNI 21
dicembre 2005, con particolare attenzione al
personale inidoneo utilizzato in altro profilo;
·
gli appositi corsi di formazione da
predisporre per l’attuazione dell’art. 7
del CCNL 7 dicembre 2005 (Posizioni
economiche per la valorizzazione professionale, da attivare con le procedure dell’articolo
48 del CCNL 24 luglio 2003).
2.- Supporto ai
processi di riforma:
·
azioni di formazione tese a sviluppare le
diverse professionalità presenti nella scuola ed a rispondere agli specifici
bisogni formativi previsti dal Piano dell’offerta formativa di ciascuna
istituzione scolastica, compresi l’integrazione degli alunni stranieri e
diversamente abili e l’insegnamento
presso gli istituti penitenziari per adulti e per minori e presso le scuole
ospedaliere;
·
in particolare, per le scuole dell’infanzia e
del primo ciclo di istruzione, attività di formazione per il perseguimento
degli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle Indicazioni
nazionali allegate al Decreto
Legislativo n. 59/2004, con particolare
attenzione allo sviluppo delle competenze linguistico – comunicative e
metodologico - didattiche dei docenti impegnati e da impegnare
nell’insegnamento della lingua inglese;
·
per il potenziamento e lo sviluppo delle
competenze finalizzate all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione nella didattica e per il potenziamento dell’educazione
alla convivenza civile;
·
per le scuole secondarie superiori che
aderiranno al progetto di innovazione citato in premessa sarà garantito un
servizio di formazione coerente con le esigenze professionali degli
insegnanti;
·
azioni formative volte al potenziamento delle
competenze disciplinari, psico - pedagogiche, metodologico - didattiche,
organizzativo - relazionali e di ricerca didattica, tra loro correlate ed
interagenti, che costituiscono il profilo professionale degli insegnanti;
tali interventi saranno prioritariamente rivolti al miglioramento degli
apprendimenti di base;
·
aggiornamento professionale dei docenti di
religione cattolica in attuazione del D.P.R. 16
dicembre 1985 n. 751;
·
interventi formativi relativi agli IFTS e
all’EDA;
·
interventi formativi previsti per l’attuazione
del decreto
legislativo 626/1994 e successive
modifiche e integrazioni sulla sicurezza nelle scuole.
·
iniziative di formazione, anche in
collaborazione con i paesi dell’UE, sullo sviluppo della professionalità
docente in ambiente e-learning, con particolare riferimento allo sviluppo dei
processi di autonomia didattico -organizzativa e di ricerca delle istituzioni
scolastiche, all’educazione alla
cittadinanza, ai diritti umani, alla cittadinanza europea ed alla
scienza e tecnologia;
·
interventi formativi destinati ai docenti
delle scuole dei due cicli di istruzione e formazione per l’orientamento
contro la dispersione scolastica e il disagio.
Le attività di
formazione saranno realizzate anche in collaborazione con INDIRE, INVALSI,
IRRE, Università e Associazioni professionali e disciplinari qualificate; nel
quadro di tali interventi saranno promossi e resi disponibili modelli innovativi
di formazione e aggiornamento, anche con modalità e-learning e e-learning
integrato, nonché si procederà alla diffusione, pubblicizzazione e messa a
disposizione degli esiti della formazione come servizio alle istituzioni
scolastiche.
La concreta individuazione
degli obiettivi da perseguire nell’ambito delle suindicate priorità nazionali
è rimessa alla contrattazione regionale e alle scelte delle singole scuole
autonome.
Art. 4
Livelli di interventi
Il piano annuale
delle istituzioni scolastiche, come previsto dal C.C.N.L. relativo al
personale del comparto scuola citato in premessa, si potrà articolare in
iniziative:
- progettate dalla
scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli
IRRE, con l’Università, con le Associazioni professionali qualificate, con
gli istituti di ricerca e con gli enti accreditati/qualificati;
- promosse
dall’Amministrazione, a livello regionale e nazionale;
- realizzate in
autoaggiornamento, secondo le tipologie e le modalità definite dall’art. 3
della Direttiva n. 70/2002.
Le istituzioni convittuali realizzeranno le iniziative di formazione
tenendo conto delle specifiche modalità di prestazione del servizio del
personale educativo.
Le iniziative finalizzate ai bisogni formativi del personale ATA
dovranno essere individuate nell’ambito del piano delle attività di cui all’art. 52 CCNL
24 luglio 2003.
Per l’assegnazione dei finanziamenti alle scuole per la formazione del
personale docente e del personale ATA dovranno essere utilizzati parametri
oggettivi che tengano conto della consistenza delle istituzioni scolastiche e
del numero degli operatori scolastici in servizio.
I Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali potranno considerare, altresì, le diverse
tipologie delle istituzioni scolastiche, la presenza di sezioni staccate o
plessi, le reti di scuole e, all’interno di esse, quelle che svolgono il
ruolo di centro servizio o altre funzioni che richiedono interventi
finanziari perequativi.
Gli interventi
realizzati a livello regionale e nazionale saranno tesi ad integrare,
nell’ambito di una più generale offerta formativa, le azioni promosse dalle
stesse scuole, anche associate in rete, dalle università, dalle associazioni
professionali, dagli Enti accreditati ecc., azioni che nel loro complesso
costituiscono un insieme di opportunità autonomamente fruibili dalle singole
istituzioni scolastiche.
La quota delle risorse assegnata agli Uffici scolastici regionali è
destinata, prioritariamente, a concorrere all’attuazione degli obblighi
contrattuali assunti per la formazione del personale ATA.
La contestualizzazione degli obiettivi formativi prioritari, le
modalità di attuazione e la concreta ripartizione delle risorse a livello
territoriale terranno, comunque, conto degli elementi che emergeranno dalla
contrattazione regionale.
Gli Uffici scolastici regionali assicureranno l’informazione, il
sostegno, la valorizzazione e l’accompagnamento all’attuazione del quadro dei
processi di innovazione, con particolare riferimento ai profili della
didattica e degli apprendimenti, nonché lo sviluppo di modalità di formazione
in presenza preordinate alla riflessione e al confronto sui materiali
formativi elaborati a livello nazionale. Saranno, inoltre, favorite soluzioni
interattive, da realizzare in collaborazione con le università, le
associazioni professionali e disciplinari accreditate/qualificate, nonché
ricerche-azioni curate dagli IRRE sulle migliori pratiche didattiche
realizzate dalle scuole.
In sede di contrattazione regionale saranno definite le priorità di
intervento a livello territoriale e la ripartizione delle risorse tra gli
Uffici scolastici regionali e le singole istituzioni scolastiche, tenendo
conto anche delle modalità di realizzazione delle azioni formative di livello
nazionale e regionale, nonché di quelle da destinare al personale ATA per la
formazione in presenza, promosse nell’ambito delle iniziative nazionali.
A livello nazionale, per il raggiungimento degli obiettivi specifici di
apprendimento, contenuti nelle Indicazioni nazionali allegate al Decreto
Legislativo n. 59/2004 e il consolidamento dell’autonomia didattica, organizzativa e di
ricerca delle istituzioni scolastiche, l’INDIRE implementerà progressivamente
l’ambiente di apprendimento “Puntoedu”, in collaborazione con gli Uffici
scolastici regionali, avvalendosi, tra l’altro, dei risultati delle citate
ricerche-azioni condotte dagli IRRE, nell’ottica di una formazione permanente
coerente con le direttive europee.
L’Amministrazione
centrale promuoverà azioni di coordinamento e di supporto ai progetti, anche
di carattere territoriale, che possano costituire modelli applicabili
sull’intero territorio nazionale.
Art. 5
Monitoraggio
L’Amministrazione
centrale e/o territoriale prevederà per ciascun intervento e/o piano di
formazione da essa promosso e coordinato specifiche azioni di monitoraggio in
grado di dare conto dei processi innovativi attuati e di consentire eventuali
modifiche migliorative degli interventi medesimi.
La Direzione
Generale del Personale della scuola promuove di intesa e con la
collaborazione degli Uffici scolastici regionali, un’azione di monitoraggio
sulle attività realizzate autonomamente dalle istituzioni scolastiche,
secondo le linee di indirizzo contenute nell’unito documento .
A norma della Legge
14.1.1994, n. 20, la presente Direttiva sarà trasmessa
alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite
dell'Ufficio Centrale di Bilancio.
IL MINISTRO
- F.to Letizia Moratti -
Allegati:
Tabella di riepilogo dei
finanziamenti (f.to Acrobat)
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