Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
PROGETTO NAZIONALE DI INNOVAZIONE
Decreto Ministeriale n. 775
Roma, 31 gennaio 2006
Il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
VISTO il D. Lgs. 16 aprile
1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO l’art. 21 della Legge
15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato
con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, l’art. 11, che prevede la
possibilità di adottare iniziative finalizzate all’innovazione degli
ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione fra
sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;
VISTA la Legge 10 marzo
2000, n. 62, recante .Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione;
VISTA la Legge 18 dicembre
1997, n. 440, riguardante l’istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi;
VISTA la Legge 28 marzo
2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale;
VISTO il Decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme
generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione;
VISTO il Decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “norme generali ed i livelli essenziali
delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” ed i
documenti di seguito specificati che del decreto in questione costituiscono
parte integrante: 1) Profilo educativo, culturale e professionale dello
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
di formazione; 2) Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di
formazione per il sistema dei licei; 3) Indicazioni nazionali per i piani di
studio personalizzati dei percorsi liceali; 4) Piani degli studi e Obiettivi
specifici di apprendimento per le otto tipologie liceali previste dalla legge
di riforma; 5) Orari di insegnamento e livelli di apprendimento in uscita dalla
scuola primaria, dalla scuola secondaria di I grado, dal primo biennio, dal secondo
biennio e dal quinto anno dei licei, per la lingua inglese, la seconda lingua
comunitaria e la terza lingua straniera; 6) Obiettivi specifici di
apprendimento per la lingua inglese nella scuola primaria e per la lingua
inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado;
7) Obiettivi specifici di apprendimento per le scienze nella scuola secondaria
di I grado;
CONSIDERATO che numerose
istituzioni scolastiche nell’esercizio dell’autonomia loro riconosciuta si sono
proposte per l’attuazione di percorsi di studio coerenti con le nuove previsioni
ordinamentali dei licei e in grado di rispondere ai bisogni formativi
emergenti, anche riferiti a contesti territoriali specifici;
RITENUTO che le richieste
avanzate dalle scuole possano essere tradotte e trovare assetto sistematico
attraverso un progetto di innovazione, in ambito nazionale, ai sensi dell’art.
11 del D.P.R. 8.3.1999, n. 275, che consenta di realizzare, pur con diverse
modalità di attuazione coerenti con l’autonomia delle singole istituzioni
scolastiche, una approfondita e puntuale riflessione sui vari ambiti di
praticabilità dell’azione riformatrice, una accurata stima dei fabbisogni delle
scuole in termini di strutture, personale e finanziamenti, nonchè l’elaborazione
di modelli più efficaci di organizzazione didattico-metodologica;
SENTITO il Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione, che ha espresso il proprio parere nella
seduta del 15 settembre 2005;
VISTI i DD.MM. 28 dicembre
2005, con i quali, in applicazione del comma 1 lettere a, b e c dell’art. 27
del d.lvo 17.10.2005, n. 226, sono stati definiti, rispettivamente, le tabelle
di confluenza dei previgenti percorsi di istruzione secondaria superiore nei
percorsi liceali previsti dal medesimo decreto legislativo;
le tabelle di corrispondenza dei titoli di
studio in uscita previsti dai previgenti percorsi di istruzione secondaria di
secondo grado con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al
capo II del citato decreto legislativo 226;
l’incremento fino al 20% della quota dei piani
di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell’ambito degli indirizzi
definiti dalle Regioni, in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale in uscita dai percorsi liceali di cui al medesimo decreto
legislativo n. 226/2005;
CONSIDERATO, pertanto, che
ricorrono le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 27 del più volte citato
decreto legislativo n. 226/2005 per l’attivazione delle innovazioni richieste dalle
scuole nell’ambito della loro autonomia;
D E C R E T A:
Art.
1
Progetto di
innovazione
1. Per le motivazioni e le finalità espresse in
premessa, è promosso, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8.3.1999, n. 275, un
progetto, in ambito nazionale, concernente l’introduzione di innovazioni
riguardanti gli ordinamenti liceali e l’articolazione dei relativi percorsi di studio,
come previsti dal d.l.vo n. 226/2005.
2. Le innovazioni, da attuarsi nell’anno scolastico
2006-2007, limitatamente alle prime 3 classi,
sono aperte alla libera adesione degli istituti di istruzione secondaria
superiore e si caratterizzano come laboratori di ricerca, di approfondimento e di
analisi sugli aspetti connessi ai profili ordinamentali delle otto tipologie
liceali previste dal d.l.vo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché alle confluenze
individuate con il decreto 28.12.2005.
3. Il progetto è attuato nel rispetto della
distribuzione territoriale dell’offerta formativa, definita per l’anno
scolastico 2006/2007, nel contesto della programmazione della rete scolastica
di cui all’art. 138, comma 1 lett. b) del d.l.vo 31.3.1998, n. 112, secondo la
tabella di confluenza degli ordinamenti vigenti nei nuovi licei previsti dal
d.lvo 226/2005, di cui al DM 28.12.2005 più volte citato.
4. Le istituzioni scolastiche deliberano la
realizzazione del progetto innovativo, anche in maniera parziale e per singoli
profili ordinamentali, sempreché le risorse professionali e strumentali
disponibili consentano l’attivazione dei piani di studio personalizzati nelle forme
previste dall’art. 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 226/2005.
5. Nel contesto degli accordi territoriali
stipulati tra gli Uffici scolastici regionali e le Regioni per la realizzazione
dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, previsti dall’Accordo
quadro in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003, le istituzioni
scolastiche impegnate nel progetto innovativo, in particolare quelle con
percorsi liceali articolati in indirizzi, gli istituti professionali e le
strutture accreditate dalle Regioni, ove sono attivati i citati percorsi di
istruzione e formazione professionale, possono raccordarsi tra loro sul piano
logistico ed organizzativo, costituendo insieme un centro polivalente
denominato .campus. o .polo formativo.. A tal fine i competenti Direttori
Generali degli Uffici scolastici regionali stipulano specifiche intese con le
Regioni interessate.
6. Il progetto innovativo relativo al Liceo
musicale e coreutico, limitatamente alla prima classe, può essere realizzato
non solo dagli istituti che si avvalgono di docenti in possesso di abilitazione
all’insegnamento di strumento musicale, ma anche da istituti che, pur non
disponendo in proprio delle necessarie risorse professionali e strumentali, abbiano
stipulato, in rapporto alla o alle sezioni da istituire, apposite convenzioni
con conservatori musicali, istituti musicali pareggiati, Accademia nazionale di
danza. Le convenzioni possono essere altresì stipulate con qualificate
strutture accreditate dalla Direzione generale per l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Gli istituti assicurano prioritariamente la continuità
educativa agli alunni licenziati dalle scuole medie a indirizzo musicale e a
quelli che frequentano i conservatori musicali.
7. L’adesione al progetto è deliberata dagli
organi collegiali di istituto secondo la normativa vigente, con particolare
riferimento all’art. 3 del D.P.R. n. 275/99. Gli istituti interessati devono
preventivamente acquisire l’assenso delle famiglie degli alunni destinatari del
progetto innovativo.
8. Per la formazione delle classi coinvolte nel
progetto valgono le norme vigenti in materia di formazione delle classi.
Art.
2
Quadro di riferimento
dell’iniziativa
1. Il quadro di riferimento del progetto
innovativo è rappresentato dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e
dai documenti ad esso allegati.
2. Aspetti caratterizzanti del progetto sono:
a. l’articolazione
dell’orario annuale delle lezioni in attività e insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente,
e attività e insegnamenti facoltativi;
b. la
progettazione, nel quadro degli obiettivi generali del processo formativo e degli
obiettivi specifici di apprendimento, così come definiti nelle Indicazioni nazionali
per i Piani di studio personalizzati allegate al decreto legislativo, di Unità
di Apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi
adatti e significativi per i singoli allievi e volte
a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate
competenze.
3. Le istituzioni scolastiche rivolgono
particolare attenzione alle problematiche della valutazione, eventualmente
anche attraverso l’utilizzo del Portfolio delle competenze personali descritto
nell’Allegato C al decreto legislativo n. 226/2005.
4. Nell’ambito delle attività e degli
insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, come individuati nel Piano
degli studi relativo al percorso liceale oggetto dell’innovazione, gli istituti
assicurano prioritariamente la realizzazione degli approfondimenti relativi
alle discipline obbligatorie per tutti gli studenti definite nel Piano degli
studi relativo al percorso liceale prescelto; e ciò, anche in rapporto al
disposto di cui all’art. 3, comma 4 del decreto legislativo.
5. Nell’ambito delle attività e degli
insegnamenti di cui al punto 4, gli istituti assicurano, nei limiti delle
risorse professionali a disposizione e tenuto conto del numero dei richiedenti,
la realizzazione delle attività e degli insegnamenti diversi dagli .approfondimenti
relativi alle discipline obbligatorie. per tutti gli studenti, con riferimento
al percorso liceale considerato.
6. Per la organizzazione delle attività e degli
insegnamenti facoltativi, che devono essere coerenti con il profilo educativo,
culturale e professionale dello studente al termine del percorso liceale
oggetto di innovazione, gli istituti, nell’ambito delle risorse professionali,
strumentali e finanziarie a disposizione, tengono conto delle richieste degli
studenti e delle famiglie.
7. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle
attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti. La frequenza è gratuita.
Al fine di ampliare e razionalizzare le scelte, gli istituti possono
organizzarsi in rete.
8. Gli istituti possono incrementare il monte
ore annuale relativo alle attività e agli insegnamenti facoltativi, definito
dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 226/2005, nei
limiti delle risorse a disposizione.
9. Per la scelta delle attività e degli
insegnamenti elettivi, obbligatori e facoltativi, gli studenti si avvalgono dei
servizi di tutorato organizzati dagli istituti.
Art.
3
Articolazione del
progetto da parte delle istituzioni scolastiche
1. Gli istituti interessati elaborano il proprio
progetto di innovazione in funzione della piena valorizzazione dell’autonomia
scolastica e in coerenza con i requisiti di cui all’articolo 2 del presente
decreto.
2. Il progetto attesta l’avvenuta verifica delle
condizioni di fattibilità ed individua eventuali fabbisogni aggiuntivi nonchè
le azioni di monitoraggio delle attività da porre in essere in funzione dei
risultati da raggiungere.
3. Il progetto, una volta autorizzato dal
Direttore Generale dell’ufficio scolastico regionale, secondo quanto previsto
dal successivo art. 5, è recepito nel Piano dell’Offerta Formativa delle scuole
interessate.
4. Ai fini della realizzazione del progetto di
innovazione, i docenti e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
sono utilizzati nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio, previsti dai
contratti collettivi, che possono essere assolti anche sulla base di una
apposita programmazione plurisettimanale.
5. Il progetto è attivato nell’ambito della
flessibilità organizzativa e metodologico-didattica prevista dal regolamento sull’autonomia
scolastica e dal nuovo ordinamento.
6. Le innovazioni sono realizzate tenendo conto
delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche
interessate, delle risorse acquisibili in ambito regionale e di finanziamenti
mirati a livello nazionale, previsti in bilancio.
7. Il progetto innovativo è sostenuto e
assistito da strutture di supporto, consulenza e monitoraggio di livello locale
e nazionale.
Art.
4
Formazione del
personale
1. Nel quadro delle iniziative generali di
formazione, sono assicurate al personale scolastico coinvolto nella innovazione
opportune azioni di formazione in servizio, con metodologie qualificate ed interattive,
quali l’e-learning integrato. Tali attività possono realizzarsi all’interno
della scuola, anche in forma di ricerca-azione o in gruppi di miglioramento, in
collegamento con l’INDIRE, gli I.R.R.E., i servizi del territorio, le reti di scuole
e gli istituti universitari e di ricerca.
2. Nell’ambito degli accordi di cui al comma 5
dell’art. 1 sono promosse iniziative di formazione congiunta dei docenti e
degli operatori coinvolti nel progetto innovativo, al fine di favorire la
circolazione delle esperienze in materia di progettazione dei piani di studio
personalizzati e di agevolare la realizzazione di iniziative finalizzate ai passaggi
previsti dalla legge n. 53/2003, art. 2, comma 1, lettera i) e dal Decreto
legislativo n. 226 del 2005.
3. La partecipazione ad attività di formazione deve
essere certificata.
4. Nell’ambito del progetto le scuole devono
prevedere tempi adeguati per attività collegiali di progettazione,
documentazione, preparazione dei materiali, verifica e valutazione.
Art.
5
Piano regionale delle
scuole aderenti al progetto di innovazione
1. Le scuole inviano le delibere di adesione al
progetto innovativo al competente Ufficio scolastico regionale.
2. Il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico
regionale, dopo aver constatato che le delibere di adesione attestino l’avvenuta
verifica delle condizioni di fattibilità, e dopo aver verificato l’esistenza
della possibilità, da parte dell’Amministrazione scolastica, di interventi
aggiuntivi e di supporto, atti a superare eventuali difficoltà per l’attuazione
del progetto, redige il Piano regionale delle istituzioni scolastiche inserite
nel progetto medesimo.
3. Il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico
regionale interviene, a seguito di motivate richieste da parte delle scuole
interessate alla innovazione, per assicurare le risorse disponibili,
eventualmente anche con il ricorso ai finanziamenti messi a sua disposizione ai
sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4. Il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico
regionale trasmette alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici il
Piano regionale delle istituzioni scolastiche inserite nel progetto in
questione, corredato di relazione illustrativa degli aspetti salienti delle iniziative
di innovazione e dei mezzi con cui farvi fronte.
Art.
6
Organismi di supporto
e sviluppo del progetto di innovazione
1. Al fine di sostenere le iniziative del
progetto e di dare sviluppo al processo di innovazione nella scuola secondaria
superiore sono istituiti un Osservatorio nazionale ed Osservatori regionali.
Gli Osservatori definiscono, ai diversi livelli di competenza, criteri per il
monitoraggio del progetto innovativo. Acquisiscono, altresì, gli elementi informativi
necessari per la valutazione degli esiti e per la diffusione e l’approfondimento
della conoscenza del disegno riformatore.
2. L’Osservatorio Nazionale è istituito presso
il Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione del MIUR. La composizione dell’Osservatorio
Nazionale è definita con decreto del Ministro.
3. L’Osservatorio regionale è istituito, con
provvedimento del Direttore Generale presso ogni Ufficio scolastico regionale.
Il predetto Osservatorio è composto dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico
regionale, che lo presiede, da ispettori tecnici della scuola secondaria, da rappresentanti
dell’I.R.R.E., dell’Università, degli Enti Locali interessati nonchè da docenti
rappresentanti delle scuole statali e paritarie coinvolte nel progetto. Per lo
svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio si avvale di gruppi tecnici di
supporto alle istituzioni scolastiche interessate.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di
legge.
IL MINISTRO