Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Decreto Ministeriale n. 55 del 9 giugno 2005
Prot. n. 979
Graduatorie di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee
al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e
scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei
artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.
Allegati
Vista la legge
3.5.1999, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10.5.1999, n. 107;
Vista la legge
17.5.1999, n. 144, art. 45 e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per
il quadriennio normativo 2002/2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188,
del 14 agosto 2003 – Serie Generale;
Visto il
Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, adottato con D.M. 13
dicembre 2000, n. 430, registrato alla Corte dei Conti il
12 gennaio 2001, registro n. 1, foglio n. 9;
Visto in
particolare, l’art. 8,
comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei
termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle
graduatorie medesime;
Visto, altresì, l’art. 5, comma
6 del predetto Regolamento, che stabilisce una validità triennale delle graduatorie di circolo e
di istituto di terza fascia;
Visto il D.M. 10.10.2001,
n. 150, concernente la
formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia
relative al triennio 2002/03, 2003/04, 2004/05;
Considerato che è necessario impartire nuove
disposizioni in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terza
fascia, a seguito della scadenza temporale delle citate graduatorie;
DECRETA
Art. 1
Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia
-Triennio di validità -
1.1 - A decorrere dall'a.s. 2005/2006, con
riferimento alle istituzioni scolastiche presso le quali è istituito
l’organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo,
assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende
agrarie, sono costituite rispettivamente specifiche graduatorie di circolo e
di istituto di terza fascia, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento, approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento.
1.2 - Per il profilo professionale di
collaboratore scolastico non è costituita la terza fascia delle graduatorie
di circolo e di istituto per le supplenze temporanee. Le relative assunzioni
avvengono mediante gli Uffici Circoscrizionali del Lavoro, cui i Dirigenti
scolastici, segnalando il contingente di personale da avviare al lavoro,
dovranno anche precisare il titolo di studio richiesto per l’accesso (licenza
media) e l’applicabilità delle riserve di legge a favore degli addetti ai
lavori socialmente utili e ai lavori di pubblica utilità (legge
17.5.1999, n. 144, art. 45 e successive
integrazioni e modificazioni).
1.3 - Le nuove graduatorie di circolo e di
istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel
triennio scolastico 2002/03, 2003/04, 2004/05 e conservano validità per i
periodi stabiliti dall'art. 5,
comma 6 del Regolamento. Pertanto le citate
graduatorie, formulate ai sensi del presente decreto, hanno validità per il
triennio scolastico 2005/06, 2006/07, 2007/08.
1.4 - Le graduatorie di circolo e di
istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell’istituzione scolastica indicata per prima nel modello di
domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare lo svolgimento
della procedura di cui al presente decreto, con esclusione
delle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome
di Trento e Bolzano.
1.5 - Tutti i
candidati sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto,
secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all’annessa
tabella di valutazione dei titoli (All. A), con l’indicazione delle eventuali preferenze (All. B), nonché dei titoli di accesso ai
laboratori per gli assistenti tecnici (All. C). Il servizio prestato nelle scuole
statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di
impiego con gli Enti locali fino al 31.12.1999, viene equiparato, ai fini del
punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel
medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.
Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per il servizio
prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti
locali, per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi delle allegate
Tabelle di Valutazione, è valutato per
intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione
dei titoli.
1.6 - L'assolvimento degli obblighi
derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo
1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che
prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è
interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle
corrispondenti graduatorie provinciali permanenti e dei corrispondenti
elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze. Nello scorrimento delle
graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di
posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
1.7 - Coloro che conseguono, per il
medesimo profilo professionale, l’inserimento nelle graduatorie permanenti
per le assunzioni a tempo indeterminato, oppure nella prima fascia
delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla
corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui
siano già inseriti.
1.8 - Le predette graduatorie vengono
utilizzate per l'attribuzione delle supplenze temporanee, nei casi previsti
dagli artt. 1 e 6 del Regolamento stesso, tenuto conto che gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di terza
fascia delle istituzioni scolastiche delle province di Trieste e Gorizia, per
ottenere la nomina su posti disponibili nelle scuole con insegnamento in
lingua slovena, debbono possedere almeno una conoscenza di base della lingua
slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in una
istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata
con apposito colloquio.
1.9 - La gestione delle graduatorie di
circolo e di istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche avviene
secondo le disposizioni di cui al Regolamento, integrate dalle disposizioni
del presente decreto.
Art. 2
Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e
d’istituto di terza fascia
2.1 - Per essere inseriti nella terza
fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il profilo di
assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere,
guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, occorre produrre domanda
utilizzando l’apposito modello (All. D), secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5.
2.2 - Non possono produrre domanda di inserimento e, qualora l’abbiano
prodotta, la stessa è da ritenere nulla, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma, coloro che, per il medesimo profilo professionale,
sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per
le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento
per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nelle
graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa o diversa
provincia.
2.3 - L’aspirante incluso o che, avendone
titolo, abbia prodotto domanda di aggiornamento o di inserimento nella
graduatoria provinciale permanente di cui all‘art. 554 del
D.L.vo 297/94 e/o che sia incluso nell’ elenco
provinciale ad esaurimento per uno dei profili professionali di cui al
precedente comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia può
presentare domanda di depennamento dalla citata graduatoria e/o elenco e,
contestualmente, domanda di inserimento, per il medesimo profilo
professionale oggetto della richiesta di depennamento, nelle graduatorie di
circolo e di istituto di 3° fascia di altra provincia (art. 4, comma 2 lett.
a).
Qualora
l’aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie
provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento, per più
profili professionali di cui al precedente comma 1, deve presentare domanda
di depennamento per ogni profilo per il quale risulti inserito nelle citate
graduatorie e/o elenchi, stante l’obbligo di inserimento nelle graduatorie di
una sola provincia (art. 4, comma 2 lett. b e c).
L’aspirante
inserito nella graduatoria provinciale permanente e/o nella graduatoria
provinciale ad esaurimento relativa al profilo professionale di collaboratore
scolastico può presentare domanda di inserimento, fermo restando il possesso
dei requisiti di accesso, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3°
fascia esclusivamente per un diverso profilo professionale, non essendo
prevista la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto
di 3° fascia per il profilo di collaboratore scolastico.
Pertanto, nel
caso in cui l’aspirante risulti già inserito nelle graduatorie provinciali
permanenti e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento relative sia al
profilo professionale di collaboratore scolastico, sia ad altro profilo
professionale di cui al precedente comma 1, ove intenda cambiare la provincia
deve presentare domanda di depennamento sia per il profilo professionale di
collaboratore scolastico sia per l’eventuale altro profilo professionale per
il quale risulti inserito nelle citate graduatorie permanenti e/o elenchi e,
contestualmente, presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di
circolo e di istituto di 3° fascia di altra provincia solo per altro profilo
professionale di cui al precedente comma 1, oggetto della richiesta di
depennamento.
Relativamente
al profilo professionale di collaboratore scolastico, la domanda di
depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti del concorso per soli
titoli o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze
comporta l’impossibilità di inserimento successivo nelle analoghe graduatorie
provinciali e/o di circolo/istituto di diversa provincia (art. 587 D.Lvo
297/94 – art. 1, comma
4 D.M. 430/2000).
Ai fini
predetti l’aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà,
compilando l’apposito modulo di richiesta di depennamento (All. D1), e segnalare,
altresì, nella sezione “M“ del modello di domanda di inserimento nelle graduatorie
di circolo e di istituto di 3° fascia (All. D), di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie
provinciali permanenti e/o ad esaurimento di diversa provincia.
L’istanza di
depennamento determinerà la cancellazione, a partire dal 1° settembre
dell’anno scolastico 2005/06, dalle graduatorie o elenchi provinciali e da
quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili
professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è
stato richiesto il depennamento.
La domanda di
depennamento (All. D1), sottoscritta dall’aspirante, va inviata al CSA della
provincia nelle cui graduatorie lo stesso è inserito, con le modalità e
termini indicati al successivo art. 4.
La domanda di
depennamento (All. D1), unica per tutti i profili professionali richiesti, deve
essere presentata dall’ aspirante per tutte le graduatorie provinciali
permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento relativi ai profili
professionali di inclusione dai quali, avendone titolo, intende essere depennato.
2.4 - Ai sensi dell’art. 5,comma 3 del Regolamento hanno titolo
all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto
gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l’accesso al profilo
professionale richiesto, escluso il profilo professionale di collaboratore
scolastico.
2.5 - I titoli di studio per l’ accesso ai
profili professionali di cui all’art. 1, comma 1, sono quelli stabiliti dal
vigente CCNL del
comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/05, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 188, del 14 agosto 2003 - Serie Generale - e di seguito indicati per
ciascun profilo professionale:
A) - Assistente Amministrativo
1 - diploma di qualifica professionale
ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d’azienda; addetto alla
contabilità di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore della
impresa turistica);
2 – oppure, diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi di carattere
amministrativo - contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell’art. 14 della
legge n. 845 del 21.12.1978;
3 – oppure, diploma di scuola media
superiore che consenta l’accesso agli studi universitari.
B) - Assistente Tecnico:
1 - diploma di qualifica di istituto
professionale a indirizzo specifico;
2 – oppure, diploma di maestro d’arte a
indirizzo specifico;
3 – oppure, diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi
regionali, ai sensi dell’art. 14
della legge n. 845/78;
4 – oppure, qualsiasi diploma di scuola
media superiore, corrispondente alle specifiche aree professionali, che
consenta l’accesso agli studi universitari.
Le specificità di cui ai punti 1 - 2 e 4 sono quelle definite
dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigenti entro il termine
di presentazione della domanda. Corrispondentemente è definita la specificità
degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.
C) - Cuoco:
1 - diploma di qualifica specifica rilasciato
da un istituto professionale alberghiero;
2 – oppure, diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di
corsi regionali, ai sensi dell’art. 14
della legge n. 845/78.
D) - Infermiere:
1 - diploma di infermiere professionale.
E) - Guardarobiere:
1 - diploma di qualifica specifica
rilasciato da un istituto professionale;
2 – oppure, diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi
regionali, ai sensi dell’art. 14
della legge n. 845/78.
F) - Addetto alle aziende agrarie:
1 - diploma di scuola media unitamente
ad attestato di qualifica specifica;
2 - diploma di qualifica professionale
specifica.
2.6 - Gli
attestati di qualifica di cui all’art. 14
della legge n. 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA,
devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli
insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale
(diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai
fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere
integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano
di studi.
2.7 – I requisiti ed i titoli valutabili
ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
ammissione alla procedura in esame.
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
3.1 - Gli
aspiranti, oltre che dei requisiti specifici di cui al precedente art. 2,
devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda, dei seguenti requisiti generali di accesso
al pubblico impiego:
a) -
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
b) - età non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il
collocamento a riposo d’ufficio);
c) - godimento
dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge
18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni
e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) - idoneità
fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della
legge n. 104/1992, che l’Amministrazione ha facoltà di
accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che
si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) - per i
cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei
confronti di tale obbligo (art. 2 - comma
4 - D.P.R. 693/1996).
3.2 - Ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) - godere dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) - essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) - avere
adeguata conoscenza della lingua italiana.
La conoscenza della lingua italiana è accertata,
nella fase del primo rapporto di lavoro, con apposito colloquio dal dirigente
scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della
graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia della stessa istituzione
scolastica.
3.3 - Non possono partecipare alla
procedura in esame:
a) - coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo politico;
b) - coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) - coloro che
siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica
Amministrazione, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle
sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali
(licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
d) - coloro che
si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge
18.1.1992, n. 16;
e) - coloro che
siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata
dell’inabilità o dell’interdizione;
f) - i
dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione
di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
Art. 4
Termini di presentazione della domanda di inserimento
- Autorità Scolastica cui produrre la domanda -
4.1 - La domanda di inserimento (All. D) nelle
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia deve essere prodotta
entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal primo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso
dell’avvenuta emanazione del presente decreto.
L’avviso di pubblicazione
ed il presente decreto saranno tempestivamente affissi all’albo degli Uffici
scolastici regionali, all’albo dei Centri Servizi Amministrativi di ciascuna
provincia e, contestualmente, all’albo di ciascuna istituzione scolastica
statale per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda.
4.2 - La domanda di inserimento deve essere
prodotta per non più di 30 istituzioni scolastiche appartenenti alla medesima
provincia individuata nell’ordine che segue:
a) – a scelta del candidato, nel caso in
cui non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti o negli
elenchi provinciali ad esaurimento e correlate graduatorie di circolo e
d’istituto di prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo
professionale richiesto, di alcuna provincia.
b) - nella provincia nella cui
graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro
profilo professionale, sia eventualmente inserito;
c) - nella provincia nel cui elenco
provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento
di collaboratore scolastico per le supplenze annuali di altro profilo
professionale, sia eventualmente inserito;
d) - a scelta del candidato, nel caso in cui
sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia, per il medesimo
profilo professionale, presentato domanda di depennamento;
e) - a scelta del candidato, nel caso in cui
sia già inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento ed abbia, per il
medesimo profilo professionale, presentato domanda di depennamento.
4.3 - In tutti i casi di cui al comma
precedente, la domanda di inserimento deve essere inoltrata all’istituzione
scolastica indicata per prima nel modello di domanda (All. D) con le
modalità di cui al successivo comma 4.
4.4 - Il modello di domanda (All. D) può essere presentato a mano, direttamente
all’istituzione scolastica prescelta che ne rilascia ricevuta, oppure
spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso,
del tempestivo inoltro del modulo di domanda fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
4.5 - Il modello di domanda non può
essere inoltrato alle istituzioni scolastiche delle province di Bolzano,
Trento e della regione Valle D’Aosta in quanto le relative Autorità
adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.
Art. 5
Domanda di inserimento
5.1 - Per essere inseriti nella terza fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere,
addetto alle aziende agrarie, occorre produrre domanda utilizzando
esclusivamente l’apposito modello (All. D) conforme a quello allegato al presente decreto.
5.2 - La domanda di inserimento nella terza fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee è unica
per tutti i profili professionali richiesti e deve essere prodotta per non
più di 30 istituzioni scolastiche della medesima provincia, a pena di
esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili
di riferimento, oppure a pena di decadenza dalle medesime graduatorie
formulate in base al presente decreto, se già inseriti.
5.3 - La domanda di inserimento è nulla se rivolta alla
istituzione scolastica presso la quale non sia istituito l’organico
concernente il profilo professionale richiesto.
5.4 – Gli aspiranti già inclusi, ai sensi del
D.M. 10.10.2001, n. 150, nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza
fascia del precedente periodo di validità, fermo restando il possesso dei
requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle
graduatorie di cui al presente decreto dovranno presentare domanda di
inserimento secondo le modalità ivi previste. L’eventuale aspirante,
pertanto, deve compilare – ex novo – in tutte le sue parti il modulo
domanda (All. D), indicando il profilo professionale, i titoli di
accesso al profilo professionale richiesto, eventuali titoli di cultura e
di servizio valutabili ai sensi dell’annessa tabella (All. A), eventuali titoli di preferenza (All. B), nonché i titoli di accesso ai laboratori per il
profilo professionale di assistente tecnico (All. C).
5.5 - La domanda deve essere datata e sottoscritta dal
candidato (non occorre alcuna autenticazione).
5.6 - Nella domanda il candidato deve indicare:
A) di non essere inserito a pieno titolo, nelle
graduatorie provinciali permanenti o negli elenchi provinciali ad
esaurimento per il profilo e/o profili richiesti in alcuna provincia;
B) oppure, di essere già inserito a pieno titolo, nella
graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro
profilo professionale della medesima provincia;
C) oppure, di essere già inserito a pieno titolo,
nell’elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad
esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro
profilo professionale della medesima provincia;
D) oppure, di essere già inserito a pieno titolo, nella
graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il
medesimo profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato
domanda di depennamento per tale profilo professionale;
E) oppure, di essere già inserito a pieno titolo,
nell’elenco provinciale ad esaurimento per le supplenze annuali per il
medesimo profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato
domanda di depennamento per tale profilo
professionale.
5.7 - Nella domanda il candidato deve indicare il
possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento nella graduatoria di
circolo o di istituto di terza fascia.
5.8 - Il candidato deve specificare nella domanda i
titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell’attribuzione del
punteggio (ALL. A), del riconoscimento delle preferenze (ALL. B) e della individuazione della corrispondenza tra
titoli ed aree di laboratori, limitatamente agli assistenti tecnici
(ALL. C).
5.9 - Coloro che aspirano all’inclusione nella
graduatoria di assistente tecnico ed in particolare al laboratorio
“conduzione e manutenzione autoveicoli”, devono indicare nel modello di
domanda anche il possesso della patente D, nonchè del relativo certificato
di abilitazione professionale.
Coloro che aspirano all’inclusione nella graduatoria
di assistente tecnico ed in particolare quelle relative ai laboratori
“conduzione e manutenzione impianti termici” e “termotecnica e macchine a
fluido”, devono indicare nel modello di domanda anche il possesso del
patentino per la conduzione di caldaie a vapore.
5.10 - L’idoneità fisica all’impiego di cui al precedente
art. 3 - comma 1, lett.d) - deve essere oggetto di dichiarazione del
candidato, per quanto a propria conoscenza, e, successivamente, al momento
dell’assunzione, documentata, mediante certificato medico rilasciato dalla
competente autorità sanitaria.
5.11 - Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 10, i
requisiti di ammissione, nonché i titoli di cultura, di servizio, di
preferenza e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di
laboratorio, possono essere oggetto: - di dichiarazione sostitutiva
rilasciata dal candidato sotto la propria responsabilità; - di
autocertificazione in fotocopia con la dicitura “copia conforme
all’originale in mio possesso” cui segue la data e la firma del candidato;
- di certificazione con riferimento a documenti già in possesso della
istituzione scolastica cui è indirizzata la domanda, purchè siano fornite
tutte le indicazioni necessarie per la loro individuazione ed acquisizione
alla procedura in esame.
Il candidato può, altresì, produrre certificazioni
rilasciate dalla competente autorità amministrativa. In tale caso i
servizi scolastici devono essere certificati dalla competente autorità
della scuola in cui sono stati prestati.
5.12 - L’allegata scheda D, compiutamente formulata nelle
parti che il candidato è tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal
medesimo, è valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto
la propria responsabilità, per quanto in essa rappresentato.
Art. 6 Dati contenuti nel modulo di
domanda - Validità - Controlli
6.1 - Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze
- che fanno parte integrante del presente decreto - sono previste tutte le
indicazioni relative ai requisiti e ai dati influenti ai fini della
presente procedura; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e
regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16.1.2003, n.
3.
6.2 - I candidati compilano il modello di domanda senza
produrre alcuna certificazione. È ammessa esclusivamente la dichiarazione
di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la
data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
6.3 - Nella fase di costituzione delle graduatorie
l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie
richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei
titoli (All. A) e la conseguente posizione occupata, l’indicazione
dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente
tecnico (All.C), nonché eventuali preferenze (All.B), derivano esclusivamente dai dati riportati nel
modello di domanda.
6.4 - Nei casi e con le modalità previste dagli
artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16.1.2003, n.
3, sono effettuati i relativi controlli in merito alle
dichiarazioni degli aspiranti.
6.5 - Durante il primo rapporto di lavoro, i predetti
controlli sono effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la
supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o
d’istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono
riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per
tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
6.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente
scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di
cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini
dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16.1.2003 n.
3, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo
articolo 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della
corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di
assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle
graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al
candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche indicate nel
modello di domanda, nonchè al Sistema Informativo per i necessari e
successivi adeguamenti.
6.7 – In dipendenza delle determinazioni di cui al comma
precedente, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di
erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per
l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle
precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia
predisposte sia ai sensi del D.M. 10.10.2001, n. 150 che del presente decreto, sarà, con apposito
provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al
precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto,
con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun
punteggio.
6.8 - In caso di positiva convalida dei dati, il
dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il
primo rapporto di lavoro rilascia all'interessato apposita certificazione
dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale
certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna
scuola con la quale contrae rapporti di lavoro, durante tutto il periodo
di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.
Art. 7
Inammissibilità della domanda
Esclusione della procedura
7.1 - Sono inammissibili le domande prive della
sottoscrizione del candidato o inoltrate oltre il termine indicato nel
precedente art. 4 - comma 1, nonchè le domande da cui non è possibile
evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo
professionale cui si riferiscono.
7.2 - L’Amministrazione dispone l’esclusione dei
candidati che:
a) - abbiano prodotto domanda in più province, oppure
in più di 30 scuole;
b) - risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui
ai precedenti artt. 2 e 3;
c) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o
abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
7.3 - La produzione di domande in più province comporta,
oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l’esclusione da
tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda
l’inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in
cui il candidato sia inserito.
7.4 - Le autodichiarazioni mendaci o l’autoproduzione di
certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false
comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per
tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle
medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano,
inoltre, l’irrogazione delle sanzioni penali, come prescritto dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n.445, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n.42
del 20.2.20001, modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16.1.2003, n.
3.
7.5 - Tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento
motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti
di ammissione.
Art. 8
Ricorsi
8.1 - Avverso l’esclusione o inammissibilità, nonchè
avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione
scolastica che gestisce la domanda di inserimento
8.2 - Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si
può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
8.3 - Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli
errori materiali, l’ autorità scolastica competente approva la graduatoria
in via definitiva.
8.4 - Dopo tale approvazione la graduatoria è
impugnabile unicamente con ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Capo dello
Stato.
8.5 - La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire
contestualmente nell’ambito della medesima provincia. A tal fine, il
competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle
operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni
scolastiche.
8.6 - Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero
avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami
vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la
fattispecie contestata.
8.7 - I candidati che abbiano presentato ricorso
giurisdizionale al TAR o straordinario al Capo dello Stato,avverso i
provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda o di esclusione,
nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi sotto
condizione alla procedura e iscritti con riserva nella graduatoria.
8.8 - L’iscrizione con riserva nella graduatoria non
comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a
tempo determinato.
8.9 - Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi,
ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al
Capo XII del CCNL 2002/05.
Art. 9
Norme finali e di rinvio
9.1 - Ai fini del presente decreto, il servizio prestato
nei precedenti profili professionali del personale ATA (DPR n. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non
docente (DPR n. 420/74), è considerato come prestato nei vigenti
corrispondenti profili professionali. Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è
equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione relativa a
quest’ultimo profilo professionale.
9.2 - Le supplenze temporanee sono conferite con
precedenza ai candidati inseriti nelle prima fascia delle graduatorie di
circolo o di istituto; esaurita tale fascia, ai candidati inseriti nella
corrispondente seconda fascia e, infine, ai candidati inclusi in base alle
disposizioni di cui al presente decreto, tenendo conto delle preferenze di
cui all’allegata scheda (B).
9.3 - Le supplenze di assistente tecnico sono conferite,
secondo le modalità previste dal precedente comma, ai candidati che
risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l’accesso alle aree
di laboratorio disponibili a tal fine (ALL. C).
9.4 - Il trattamento economico del rapporto di lavoro
così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
scuola per il quadriennio 2002/2005 e successive integrazioni e modificazioni.
9.5 - Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto si applicano purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento
dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.
9.6 - Adeguata pubblicità sarà data al presente decreto
mediante la diffusione attraverso la rete INTERNET all’indirizzo <
http://www.istruzione.it/ >, sezione ATA, nonché attraverso la rete
INTRANET.
Roma, lì 9.6.2005
IL MINISTRO
Letizia Moratti
Allegati:
ALLEGATO A
Tabella di valutazione dei titoli
Avvertenze di cui alle Tabelle A/1 - A/2 - A/3 –
A/4
A)
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi
assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono
considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi
assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego,
sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni
statali.
B)
Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all’estero con atto di nomina conferito
dall’Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità, è
valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel
territorio nazionale.
C)
Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale
non docente di cui al D.P.R. n. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588/85 è considerato a tutti gli effetti come servizio
prestato nei corrispondenti, vigenti profili professionali.
D)
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi lo stesso
titolo può essere preso in considerazione una sola volta in base alla
tabella di valutazione. La valutazione di un titolo di studio o di un
attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o
alle prove in base ai quali il titolo o l’attestato è stato
conseguito.
E)
Tra i titoli di studio richiesti per l’accesso alle
graduatorie, contemplati nel punto 1) delle rispettive tabelle di
valutazione è sempre incluso il diploma di scuola media, che deve essere
valutato nei confronti di tutti i candidati che ne risultino in possesso,
secondo le regole ivi stabilite. Si deve, cioè, assegnare il punteggio
relativo alla migliore media riportata fra la licenza media, il diploma di
qualifica o di maturità e il punteggio aggiuntivo di punti 2 (una sola
volta) per gli altri titoli suindicati. Gli attestati di qualifica
regionali non rientrano nella valutazione di cui ai punti 1) e 2) delle
allegate tabelle.
F)
Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non
statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in
scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il
punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.
G)
Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di
punto inferiori al centesimo, l’eventuale frazione pari o superiore al
mezzo centesimo è arrotondata verso l’alto; la frazione inferiore al mezzo
centesimo è arrotondata verso il basso.
H)
Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per
qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo
parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella
corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un
certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il
Ministero dell’ Istruzione, indipendentemente dall’attestazione del
lodevole servizio.
L)
I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi,
affidati o affiliati sono considerati fiscalmente a carico se nell’anno
2004 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla
formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a €.
2.840,51.
Allegato A/1 Tabella di valutazione dei
titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze
di assistente amministrativo
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo
professionale per il quale si procede alla valutazione:
si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi
compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica
e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con
una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto -
8,
ottimo - 9.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli
richiesti per l’accesso, si valuta il più favorevole (2);
2) Per i titoli di cui al punto precedente, non
valutati perché meno favorevoli o per i diplomi di qualifica non previsti
come titoli di accesso, o per la licenza di scuola tecnica (si valuta un
solo titolo) (2): PUNTI 2
3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo)
(2):
PUNTI 2
4) Attestato di qualifica professionale di cui
all’art. 14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla
gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o
informatici (si valuta un solo attestato) (2): PUNTI
1,50
5) Attestato di addestramento professionale per la
dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi
meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti da
Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) (2)
(6):
PUNTI 1
6) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova
pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o
corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali. Si
valuta una sola idoneità: PUNTI 1
B) TITOLI DI SERVIZIO
7) Servizio prestato in qualità di responsabile
amministrativo o assistente amministrativo in: a) Scuole dell’infanzia
statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di
Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole primarie statali e
non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione
secondaria o artistica statali e non statali pareggiate, legalmente
riconosciute; istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero;
istituzioni convittuali; d) Scuole non statali paritarie (1) (3) (4) (5)
(7),
per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a
un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI
0,50
8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle
scuole elencate al punto 7, ivi compreso il servizio di insegnamento nei
corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro con enti
locali(1) (3) (4) (5),
per ogni anno: PUNTI 1,20
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
gg.:(fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico)
PUNTI 0,10
9) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni
Statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici (1) (4) (5),
per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a
un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) PUNTI
0,05
Allegato A/2 Tabella di valutazione dei
titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze
di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo
professionale per il quale si procede alla valutazione:
si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi
compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica
e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una
qualifica complessiva, si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto -
8,
ottimo - 9.
Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello
più favorevole (2).
2) Per i titoli di cui al punto precedente, non valutati
perché meno favorevoli (si valuta un solo titolo) (2): PUNTI
3
3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo)
(2):
PUNTI 2
4) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami,
o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si
concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non
docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre. Si valuta una sola
idoneità:
PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio prestato in: a)Scuole dell’infanzia
statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di
Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole primarie statali e
non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione
secondaria o artistica statali e non statali pareggiate, legalmente
riconosciute ; istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e
culturali italiane all’estero in qualità di assistente tecnico
(limitatamente a tale profilo professionale); d) Scuole non statali
paritarie (1) (3) (4) (5) (7),
per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
gg.(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI
0,50
6) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati
femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo
professionale) (1) (3) (4) (5) (7),
per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
gg.(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI
0,50
7) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati
femminili dello Stato, in qualità di infermiere (limitatamente al profilo
professionale di infermiere) (1) (4) (5),
per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI
0,50
8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle
scuole elencate al punto 5, nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello
Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (1)
(4) (5) (7),
per ogni anno: PUNTI 1,20
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
gg..
(fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): PUNTI
0,10
9) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni
statali, Enti locali e nei patronati scolastici (1) (4),
per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
gg.(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI
0,05
Allegato A/3 Tabella di valutazione dei
titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze
di guardarobiere
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo
professionale per il quale si procede alla valutazione:
si valuta la media dei voti rapportata a decimi(ivi
compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e
di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una
qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:sufficiente -6,
buono -7, distinto -8, ottimo -9. Ove siano stati prodotti più titoli fra
quelli richiesti per l’accesso, si valuta quello più favorevole (2).
2) Diploma di scuola secondaria di II° grado che
consenta l’accesso agli studi universitari (2) : PUNTI
3
3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici
per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante
guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere).
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in
caso di idoneità in più concorsi: PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
4) Servizio prestato in qualità di guardarobiere o di
aiutante guardarobiere in: a) Scuole dell’infanzia statali, delle
Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e
Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole primarie statali e non statali
parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o
artistica statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero; istituzioni
convittuali; d) Scuole non statali paritarie (1) (3) (4) (5) (7),
per ogni anno: PUNTI
6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,50
5) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle
scuole elencate al punto 4) ; nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello
Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi
C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (7),
per ogni anno: PUNTI
1,80
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,15
6) Servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni
statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali
per l’istruzione tecnica (1) (4),
per ogni anno: PUNTI
0,60
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,05
Allegato A/4 Tabella di valutazione dei
titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze
di addetto alle aziende agrarie
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo
professionale per cui si procede alla valutazione:
si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi
compresi i centesimi) escluso il voto di religione di educazione fisica e
di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una
qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente -
6, buono
- 7,
distinto - 8, ottimo - 9. Ove siano
stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso, si valuta
quello più favorevole (2).
2) Diploma di scuola secondaria di II° grado che
consenta l’accesso agli studi universitari (2): PUNTI 3
3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici
per esami o prove pratiche a posti di addetto alle aziende agrarie.
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in
caso d’idoneità in più concorsi: PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
4) Servizio prestato in qualità di addetto alle aziende
agrarie in: a) Scuole dell’infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val
d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali
autorizzate; b) Scuole primarie statali e non statali parificate,
sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica
statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero; istituzioni convittuali; d)
Scuole non statali paritarie (1) (3) (4) (5) (7),
per ogni anno: PUNTI
6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,50
5) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle
scuole elencate al punto 4); nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello
Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi
C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (7),
per ogni anno: PUNTI
1,80
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,15
6) Servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni
statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali
per l’istruzione tecnica (1) (4),
per ogni anno: PUNTI
0,60
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15
gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,05
NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE
(1)
Il servizio valutabile è quello effettivamente
prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da
contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I
periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione
del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli
attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate
(mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali
il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato
nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a
prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti
giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia
definitiva favorevole.
(2)
Sono valutabili anche i titoli equipollenti
conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né
in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la
sufficienza.
(3)
Per il personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero all’attestato di addestramento
professionale viene equiparato, ai sensi dell’art. 6 del D.I. 14.11.1977,
il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di
formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o
da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell’ Istruzione per
il personale da inviare all’estero.
(4)
Il servizio prestato nelle scuole statali (con
contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con
gli Enti Locali fino al 31.12.1999 viene equiparato, ai fini
dell’attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego
con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale
corrispondente. Il punteggio per il servizio
prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti
Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti
Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi
nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
(5)
Qualora il servizio sia stato prestato in scuole
materne non statali autorizzate, in scuole elementari parificate,
sussidiarie sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non
statali pareggiate, legalmente riconosciute, paritarie, il punteggio
assegnato al servizio è ridotto alla metà.
(6)
Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze
di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di
addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai
fini della valutazione, nel punto 5 della tabella A/1 allegata al presente Decreto per il profilo di assistente
amministrativo. In tale contesto si ritiene che la
valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla “ECDL” ed
alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist e IC3. La valutazione compete anche quando, in luogo di
attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi
meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo
rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline,
includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi
meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei
quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.
(7)
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano
prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del
punteggio, va richiesto dall’aspirante con uno soltanto dei servizi
coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati
servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno
luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile
per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo
previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.
ALLEGATO B
Preferenze
Le preferenze sono quelle indicate nel relativo
spazio della scheda D.
ALLEGATO C
Corrispondenza titoli - Aree di laboratorio
(Solamente per Assistente Tecnico)
Tabella corrispondenza dei titoli - Aree di
laboratorio (formato Excell, compresso) ex tabella
annessa alla O.M. 30.12.2004 n. 91
ALLEGATO D
Modello di domanda di inserimento
Utilizzare il modello predisposto (formato Acrobat, compresso)
ALLEGATO D1
Modulo per la richiesta di depennamento dalle
graduatorie provinciali permanenti ; dagli elenchi provinciali ad
esaurimento e dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e correlate
graduatorie di 1° e 2° fascia di circolo e di istituto
Utilizzare il modello predisposto (formato Acrobat, compresso)
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