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24-03-2005 n° 42 - Min. Istruzione

D.M. n. 42/05: Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica a.s. 2004-2005
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

 

D.M. n.  42  del  24 marzo 2005

 

 

Visto  il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto  l’art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall’art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall’art.20 della legge 23.12.1999, n.488;

Vista  la legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Vista  la legge 3 maggio 1999, n.124;

Vista  la legge 18 luglio 2003, n. 186;

Visto  il Decreto del Direttore Generale del personale della scuola datato 2 febbraio 2004 con il quale sono stati indetti i concorsi riservati per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica;

Considerato  che le relative procedure concorsuali si sono concluse in tutte le Regioni con la pubblicazione delle graduatorie definitive dei vincitori e degli idonei;

Vista  la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto  il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

Tenuto conto  dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in merito alla consistenza delle dotazioni organiche del personale insegnante di religione cattolica l’a.s. 2004/2005;

Visto   il D.P.R. 22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 1° marzo 2005, adottato sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2004, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2004/2005, con la quale è assegnato un contingente di personale insegnante di religione cattolica di 9.229 unità;

 

 

Decreta:

 

DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

PER IL PERSONALE INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA

anno scolastico 2004-2005

 

 

Art. 1

Ripartizione del contingente

 

1.1          Il contingente complessivo di 9.229 assunzioni a tempo indeterminato, autorizzato come nelle premesse, è ripartito in contingenti regionali in misura proporzionale ai posti disponibili in organico per l’anno scolastico 2004/2005;

1.2          Ogni contingente regionale, sul quale possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale insegnante di religione cattolica per l’anno scolastico 2004-2005, viene ripartito in due distinti contingenti corrispondenti ai due ruoli regionali previsti dall’art. 1 della legge n. 186/03;

1.3          Nelle tabelle allegate al presente D.M. sono indicate le disponibilità complessive per i due ruoli, le dotazioni organiche, il contingente di assunzione da effettuare complessivamente a livello regionale e i contingenti da attribuire ai due ruoli nell’ambito di ciascuna regione.

 

 

Art. 2

Assunzione del personale

 

2.1          Nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1.2, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante è definito dal competente Direttore regionale, a livello di ciascuna diocesi, proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ciascuno dei due ruoli.

2.2          Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili per l’intero anno scolastico.

2.3          Le assunzioni sono disposte utilizzando le graduatorie di merito di ciascuno dei due concorsi banditi con Decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, corrispondenti ai due distinti ruoli previsti dall’art. 2 della legge n. 186/03, secondo le indicazioni contenute nel bando citato.

2.4          Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all’art.3 della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

2.5          Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.

2.6          Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra regione prima di tre anni scolastici.

 

 

**********

 

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.

 

Roma, 24 marzo 2005

Il Ministro

f.to  Letizia Moratti

 

Tabelle allegate:

POSTI COMPLESSIVAMENTE ISTITUITI

 

 

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