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28-12-2005 n° - Min. Istruzione

D.M. 28/12/2005: Quota oraria nazionale obbligatoria, riservata alla realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di studio
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

Decreto Ministeriale

 

Roma, 28 dicembre 2005

 

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e, in particolare l’articolo 8 (Definizione dei curricoli);

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 7;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il Decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

CONSIDERATA la necessità di definire, a norma dell’articolo 27, comma 1, lettera c) del predetto decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, l’incremento, fino al 20%, della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all’articolo 2, comma 3 del citato decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226;

Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

 

D E C R E T A

 

Articolo 1

 

1. La quota oraria nazionale obbligatoria, riservata alla realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di studio, omogeneo su base nazionale, è pari all’80% del monte ore annuale delle singole attività e discipline obbligatorie per tutti gli studenti, così come definito negli allegati C2, C4, C5, C6 e C7 al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Nei licei articolati in indirizzi (liceo artistico, liceo economico, liceo tecnologico) la predetta quota oraria nazionale obbligatoria è pari all’80% del monte ore annuale delle singole discipline e attività obbligatorie per tutti gli studenti nonché, a partire dal primo anno del secondo biennio, delle singole attività e discipline obbligatorie di indirizzo, così come definito negli allegati C1, C3 e C8 al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

 

2. La quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche, e da esse determinata nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni, sulla base dell’esercizio della loro potestà legislativa, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è costituita dal restante 20% del monte ore annuale obbligatorio di cui al comma 1.

 

3. Ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la quota oraria di cui al comma 2 è determinata dalle istituzioni scolastiche nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei (Allegato B al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) e con le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali  (Allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8 al predetto decreto legislativo).

 

4. Le istituzioni scolastiche utilizzano, anche parzialmente, la quota di cui ai commi 2 e 3:

a) per confermare il piano ordinamentale degli studi; b) per realizzare compensazioni tra le attività e le discipline previste nei piani di studio; c) per introdurre nuove discipline, avvalendosi per l’insegnamento di esse dei docenti in servizio nell’istituto, nei limiti delle disponibilità del bilancio dell’istituto medesimo e secondo le norme dettate dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

 

5. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività non può essere comunque superiore al 20% del relativo monte orario annuale.

 

6. L’adozione, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria non può comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell’ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.

 

7. In vista della definizione, da parte delle Regioni, degli indirizzi di cui ai commi 2 e 3, i direttori degli Uffici scolastici regionali, previa ricognizione delle esigenze delle istituzioni scolastiche, offriranno, a richiesta delle medesime Regioni, ogni opportuna collaborazione ai fini dell’individuazione dei bisogni formativi del territorio da correlare anche alle reali potenzialità delle istituzioni scolastiche.

 

 

IL MINISTRO

f.to Moratti

 

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