Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto Ministeriale
Roma, 28 dicembre 2005
IL
MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
VISTI gli articoli 76,
87
e 117
della Costituzione;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e, in
particolare l’articolo 8
(Definizione dei curricoli);
VISTA la legge 28 marzo
2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, in
particolare gli articoli 1, 2, 3 e 7;
VISTO il decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione
delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma
dell’articolo 2,
comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme
generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4
della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il Decreto
legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226,
recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2
della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
CONSIDERATA la
necessità di definire, a norma dell’articolo
27, comma 1, lettera c) del predetto decreto legislativo del 17 ottobre 2005,
n. 226, l’incremento, fino al 20%, della quota dei
piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell’ambito degli indirizzi
definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale in uscita dal percorso di cui all’articolo 2,
comma 3 del citato decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226;
Sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
D
E C R E T A
Articolo 1
1. La quota oraria
nazionale obbligatoria, riservata alla realizzazione del nucleo fondamentale
dei piani di studio, omogeneo su base nazionale, è pari all’80% del monte ore
annuale delle singole attività e discipline obbligatorie per tutti gli
studenti, così come definito negli allegati C2, C4,
C5, C6 e C7 al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Nei licei articolati in indirizzi (liceo artistico, liceo economico, liceo tecnologico)
la predetta quota oraria nazionale obbligatoria è pari all’80% del monte ore
annuale delle singole discipline e attività obbligatorie per tutti gli studenti
nonché, a partire dal primo anno del secondo biennio, delle singole attività e
discipline obbligatorie di indirizzo, così come definito negli allegati C1,
C3 e C8
al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. La quota oraria
riservata alle singole istituzioni scolastiche, e da esse determinata
nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni, sulla base dell’esercizio
della loro potestà legislativa, ai sensi dell’articolo
27, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
è costituita dal restante 20% del monte ore annuale obbligatorio di cui al
comma 1.
3. Ai sensi dell’articolo
27, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
la quota oraria di cui al comma 2 è determinata dalle istituzioni scolastiche
nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il Profilo
educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei
licei (Allegato B al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226)
e con le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei
percorsi liceali (Allegati C, C/1,
C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8 al predetto decreto legislativo).
4. Le istituzioni
scolastiche utilizzano, anche parzialmente, la quota di cui ai commi 2 e 3:
a) per confermare il
piano ordinamentale degli studi; b) per realizzare compensazioni tra le
attività e le discipline previste nei piani di studio; c) per introdurre nuove
discipline, avvalendosi per l’insegnamento di esse dei docenti in servizio
nell’istituto, nei limiti delle disponibilità del bilancio dell’istituto
medesimo e secondo le norme dettate dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
5. Il decremento
orario di ciascuna disciplina e attività non può essere comunque superiore al
20% del relativo monte orario annuale.
6. L’adozione,
nell’ambito del piano dell’offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti
con l’unità oraria non può comportare la riduzione dell’orario obbligatorio
annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell’ambito del quale
debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.
7. In vista della
definizione, da parte delle Regioni, degli indirizzi di cui ai commi 2 e 3, i
direttori degli Uffici scolastici regionali, previa ricognizione delle esigenze
delle istituzioni scolastiche, offriranno, a richiesta delle medesime Regioni,
ogni opportuna collaborazione ai fini dell’individuazione dei bisogni formativi
del territorio da correlare anche alle reali potenzialità delle istituzioni
scolastiche.
IL
MINISTRO
f.to
Moratti