Il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Allegati
Decreto n. 21 del 9 febbraio 2005
VISTO Il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto
ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive
integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in
materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e a posti di
insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria ed artistica;
VISTO il decreto
ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e successive
integrazioni e modificazioni;
VISTA la legge 4 giugno
2004, n. 143;
VISTO in particolare
l’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), c ter) e comma 1 bis, concernente
i corsi speciali universitari, di durata annuale, riservati ai docenti in
possesso di 360 giorni di servizio, ai fini del conseguimento
dell’abilitazione, idoneità all’insegnamento, o del diploma di
specializzazione per il sostegno agli alunni disabili;
VISTA la legge 28 marzo
2003, n. 53;
VISTO il Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
RITENUTA l’esigenza
di definire tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati, ai
sensi dell’art. 2, commi
3 e 3 bis della citata legge n. 143/04.
SENTITE le
Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola,
D E C R E T A :
Art. 1
Attivazione dei corsi speciali
abilitanti, riservati al personale in possesso del titolo di specializzazione
per il sostegno, che abbia prestato 360 giorni di servizio su posto di
sostegno
1.- Le Università degli studi e le Accademie di belle arti
istituiscono, ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettere a), b), c), della legge 4 giugno 2004, n. 143, nell’anno accademico 2004/2005, corsi speciali di durata
annuale, per il conseguimento, rispettivamente, dell’abilitazione
all’insegnamento e dell’idoneità all’insegnamento, riservati alle categorie
di docenti indicate nel successivo comma 2, in possesso del diploma di
specializzazione per il sostegno ad alunni disabili, conseguito a seguito di
corsi di durata biennale, di cui al D.I. n. 460
del 24 novembre 1998 e al D.P.R. n. 970
del 31 ottobre 1975 e di 360 giorni di servizio su posti
di sostegno prestati nella scuola statale, paritaria o legalmente
riconosciuta, con il prescritto titolo di studio dal 1° settembre 1999 al 6
giugno 2004, data di entrata in vigore della sopracitata legge 143/2004.
2.- Possono partecipare ad uno solo dei corsi speciali ai
fini del conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità di cui al precedente
comma 1:
a)
Insegnanti di scuola secondaria in possesso
del diploma di laurea, del diploma di accademia di belle arti o del diploma
ISEF, che consentono l’accesso all’insegnamento per il quale si chiede
l’ammissione al corso abilitante ai sensi del D.M. 30
gennaio 1998, n. 39 e del D.M. 10 agosto
1998, n. 354, privi della specifica abilitazione
all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria da conseguire con il
corso speciale;
b)
Insegnanti di scuola dell’infanzia e della
scuola primaria in possesso del titolo conclusivo del corso di studi
dell’istituto magistrale e i diplomati di scuola magistrale, privi della
specifica abilitazione o idoneità all’insegnamento da conseguire con il corso
speciale;
c)
Insegnanti in possesso di diploma di scuola
secondaria superiore, di durata quinquennale, che consente l’accesso alle
classi di concorso di cui alle tabelle C e D
annesse al D.M. n. 39/98, nonché i docenti
in possesso dei diplomi di scuola secondaria superiore che danno accesso alle
classi di concorso 75/A e 76/A, di cui alla tabella A
annessa al citato D.M. n. 39/98, purché privi della
specifica abilitazione o idoneità all’insegnamento da conseguire con il corso
speciale.
3.- I corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione o
idoneità nella scuola secondaria saranno svolti:
-
per ciascuna delle classi di concorso, di cui
alla tabella A,
allegata al D.M. n.39/98, non comprese in
ambiti disciplinari, indicate nell’unito elenco (Allegato 1);
-
per ciascuna delle classi di concorso, di cui
alla tabella C,
allegata al D.M. n.39/98, non comprese in
ambiti disciplinari, indicate nell’unito elenco (Allegato 2);
-
per gli ambiti disciplinari 1, 2, 4, 5 e 6 e
per gli ambiti dal 10 al 20, di cui al D.M. n. 354/98, indicati nell’unito elenco (Allegato 3);
-
per ciascuna delle classi di concorso di cui
alla tabella D del
D.M. n. 39/98, indicate nell’unito elenco (Allegato 4).
4.- Gli interessati possono partecipare al corso speciale per il
conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione, con riferimento al posto di
insegnamento o all’area disciplinare nella quale hanno ottenuto la nomina su
posto di sostegno. In caso di più contratti a tempo determinato, stipulati
per ordini o gradi diversi di scuola, il docente potrà scegliere il corso tra
quelli corrispondenti ad uno dei servizi prestati.
Art. 2
Attivazione corsi speciali abilitanti,
riservati agli insegnanti tecnico pratici che abbiano prestato 360 giorni di
servizio.
1.- Le Università istituiscono, altresì, ai sensi dell’art. 2,
comma c ter, della citata legge n. 143/2004, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento
dell’idoneità all’insegnamento, riservati ai:
- docenti tecnico
pratici, privi della specifica abilitazione o idoneità all’insegnamento da
conseguire con il corso speciale, in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore, di durata quinquennale, che consente l’accesso alle
classi di concorso di cui alla tabella C
annessa al D.M. n. 39/98, e di 360 giorni di
servizio, prestati nella scuola statale o paritaria o legalmente
riconosciuta, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, con il prescritto
titolo di studio, per insegnamenti corrispondenti a classi di concorso.
2.- I corsi speciali per il conseguimento dell’idoneità nella
scuola secondaria saranno svolti secondo i medesimi criteri di cui al
precedente articolo 1, comma 3.
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Art. 3
Attivazione corsi speciali riservati,
per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno
1.- Le Università istituiscono, inoltre, ai sensi dell’art. 2,
comma 1 bis, corsi speciali di durata annuale per il conseguimento del
diploma di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili riservato a:
- docenti di scuola
dell’infanzia e di scuola primaria, già in possesso dell’abilitazione o di
idoneità all’insegnamento, conseguita nei concorsi pubblici, indetti prima
dell’emanazione della legge n. 124
del 3 maggio 1999, compresi quelli indetti nell’anno
1999, purché abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio su posti di
sostegno, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004 nella scuola dell’infanzia e
nella scuola primaria.
Art. 4
Attivazione corsi previsti dall’art. 2,
comma 1, lett. c-bis e comma 1 ter
1.- I corsi previsti dall’art. 2, comma 1, lett. c-bis e comma
1 ter, della legge 143/04 saranno attivati,
con successivo decreto ministeriale, entro il 31 dicembre 2005. Al momento
dell’effettiva attivazione dei corsi, i docenti sono iscritti con riserva
nelle relative graduatorie permanenti.
Art. 5
Partecipazione ai corsi - compatibilità
1.- E’ consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali
previsti dall’art. 2
della legge n. 143/2004.
2.- L’iscrizione ai corsi speciali abilitanti, fermo restando i
limiti di assenza consentiti previsti dal successivo art. 7, c. 5 è
compatibile con l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, corsi
di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari. La stessa
disposizione si applica ai corsi istituiti con D.M. 100
dell’8 novembre 2004.
Art. 6
Condizioni e limitazioni particolari
per l’ ammissione ai corsi
1.- Possono partecipare ai corsi di cui ai precedenti articoli 1, 2
e 3, purché in possesso degli specifici requisiti richiesti, i docenti delle
scuole di ogni ordine e grado iscritti con riserva nelle graduatorie
permanenti, che non beneficiano dello scioglimento della riserva stessa
previsto dall’art. 2,
comma 7 bis della citata legge n. 143/04, in quanto non hanno maturato il requisito dei 360 giorni di
servizio nel periodo compreso tra il 27 aprile 2000 e il 28 ottobre 2000.
In tal caso, le
competenti strutture didattiche, possono valutare la possibilità di concedere
uno specifico credito per il percorso formativo già effettuato dal corsista
esclusivamente nel caso in cui l’abilitazione o l’idoneità conseguita con
riserva sia la stessa da conseguire con il corso speciale annuale.
2.- Non possono partecipare ai corsi speciali di cui agli articoli
1, 2 e 3 docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in
ogni ordine e grado di scuola.
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Art. 7
Svolgimento dei corsi – prove d’esame
1.- I corsi si svolgeranno nell’anno accademico 2004/2005, secondo
il calendario che sarà fissato dalle competenti Università e Accademie nelle
sedi che saranno individuate sulla base di una apposita intesa tra il Rettore
dell’Università o del Direttore dell’Accademia interessata col competente
Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.
In linea di massima,
le lezioni si terranno due giorni a settimana, nelle ore pomeridiane e
nell’intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata
dalle Università e Accademie in relazione a specifiche esigenze dei corsisti e
la organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di
sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.
2.- Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati
sarà possibile l’organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed
in ultima analisi interregionale, attraverso specifiche intese tra i
Direttori Regionali e le strutture didattiche universitarie e accademiche
interessate.
3.- Il contingente dei posti e il numero massimo di candidati da
ammettere ai corsi sarà determinato da ciascuna Università o Accademia,
d’intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della disponibilità di
strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni
didattico - strumentali.
Di norma, non
possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10.
Deroghe in diminuzione sono consentite, previe intese tra Università,
Accademie e Direttori Regionali interessati, qualora si renda possibile la
partecipazione dei corsisti ad attività didattiche comuni e trasversali ai
più corsi, anche a distanza.
4.- Le discipline dei percorsi formativi e i relativi crediti sono
indicati negli allegati A-B-C-D, che fanno parte integrante del presente decreto e che
riguardano, rispettivamente, gli aspiranti di cui al precedente art. 1,
lettere a), b), c) e art. 2.
Limitatamente ai
corsi speciali per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella
scuola primaria, è prevista una prova iniziale di idoneità linguistica per
accedere al modulo sui fondamenti e la didattica della lingua inglese.
5.- La durata dei corsi è di 700 ore per i docenti della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria e di 500 ore per i docenti della scuola
secondaria.
La frequenza dei
corsi è obbligatoria. E’ consentito un massimo di assenze non superiore al 30
% delle ore complessive del corso. Non è previsto alcun tipo di esonero dagli
obblighi di servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto
allo studio, da concedere, previa riapertura dei termini di presentazione
della domanda e, ove necessario e possibile, anche in esubero rispetto al
contingente già fissato, sulla base di criteri stabiliti dal competente
Direttore Regionale.
E’ possibile una
riduzione della durata del corso, rispetto a quella prevista, entro il limite
del 20% del totale delle ore, per competenze disciplinari certificate da
titoli accademici o da attestati di frequenza a corsi di perfezionamento.
I Direttori
Regionali, le Università e le Accademie possono stipulare appositi accordi
quadro che disciplinino aspetti particolari riguardanti lo svolgimento dei
corsi, ed in particolare, le attività di tirocinio nelle istituzioni
scolastiche, da assolvere ove possibile nello svolgimento del servizio
scolastico, ovvero la partecipazione a specifiche attività didattiche o
tecnico-pratiche non disponibili nelle Università o nelle Accademie.
6.- I corsi, di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, si
concludono con un esame finale, avente valore di esame di Stato. Coloro che
superano l’esame finale conseguono l’abilitazione o idoneità all’insegnamento
su posto o classe di concorso o ambito disciplinare per il quale hanno
partecipato. I docenti della scuola primaria conseguono, con il superamento
dello specifico esame finale, anche l’idoneità all’insegnamento della lingua
inglese.
Al termine dei
corsi, di cui al precedente art. 3, che si concludono con un esame finale, si
consegue il diploma di specializzazione per il sostegno.
7.- Il voto complessivo di abilitazione o di idoneità o di
specializzazione nonché le modalità di svolgimento delle prove d’esame e i
criteri di valutazione, sono definiti secondo quanto previsto nei citati allegati A, B, C, D del presente decreto.
8.- L’iscrizione a tutti i corsi di specializzazione o abilitanti,
ivi compresi quelli istituiti ai sensi del D.M. 100
dell’8 novembre 2004, dà diritto
all’inclusione, con riserva, a decorrere dall’a.s. 2005/2006,
rispettivamente, negli elenchi di sostegno o nelle graduatorie permanenti, ai
sensi dell’art. 3
ter della citata legge n. 143/04.
All’atto del
conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento o del
diploma di specializzazione per l’attività di sostegno ad alunni disabili
verrà sciolta la riserva ed effettuata l’iscrizione a pieno titolo nelle
predette graduatorie ed elenchi.
9.- I docenti di cui al precedente art. 1, lettere a), b) e c) e
art. 3, ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo
indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno.
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Art. 8
Domande di ammissione – Esclusioni
1.- Le domande di ammissione ai corsi, redatte in carta semplice,
secondo i modelli allegati (Allegati 5 e 6), sono indirizzate all’Ufficio scolastico regionale, Centro
Servizi Amministrativi del capoluogo di regione competente per territorio,
ove è ubicata la sede di servizio dei candidati. Le domande debbono essere
inviate entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’emanazione del
presente decreto, che sarà affisso all’albo degli Uffici scolastici regionali
e pubblicato sul sito Internet del M.I.U.R. Archivio_Documenti/Ordinanze/www.istruzione.it, e sulla rete Intranet.
Coloro che non sono
in servizio al momento della presentazione della domanda o prestano servizio
all’estero possono scegliere a quale Centro Servizi Amministrativi di
capoluogo di regione indirizzare la domanda.
2.- I Direttori regionali, d’intesa con le Università ed Accademie,
provvedono ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate, nelle
rispettive Regioni, per l’attivazione dei corsi.
3.- Sulla base delle autocertificazioni, contenute nelle domande di
ammissione, gli Uffici scolastici regionali provvedono all’accertamento del
possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali.
Oltre al difetto dei
requisiti, è motivo di esclusione la domanda prodotta fuori termine o priva
della firma dell’interessato.
4.- Le dichiarazioni contenute nei modelli di domanda sono soggette
ai controlli previsti dall’art. 71
del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.
5.- Avverso il provvedimento motivato di esclusione disposto dal
competente Direttore regionale è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla
notifica dell’esclusione, solo per errori materiali od omissioni.
I nominativi dei
docenti inseriti nell’elenco definitivo degli ammessi ai corsi sono
distribuiti tra le diverse sedi universitarie, in base al numero delle
domande e alla sede di servizio dei corsisti.
Art. 9
Commissioni giudicatrici
1.- Le commissioni giudicatrici, nominate dal competente Direttore Generale
dell’Ufficio scolastico regionale, sono presiedute, rispettivamente, da un
docente universitario o dal direttore dell’Accademia di belle arti e composte
da tutti i docenti universitari e dell’Accademia di belle arti, nonché dagli
insegnanti delle istituzioni scolastiche, supervisori del tirocinio, che
hanno collaborato alle attività del corso speciale.
2.- A conclusione dei lavori le commissioni giudicatrici compilano
l’elenco, in ordine alfabetico, distinto per posto di ruolo, classe di
concorso o ambito disciplinare dei candidati che hanno superato l’esame
finale ed hanno conseguito l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento o il
diploma di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili, con
l’indicazione, accanto a ciascun nominativo, del punteggio finale complessivo
conseguito.
3.- Detto elenco è inviato al competente Direttore regionale per
l’approvazione e la pubblicazione all’albo dell’Ufficio scolastico regionale
e della sede dell’Università o dell’Accademia di belle arti in cui si sono
tenuti i corsi. Il Direttore Regionale curerà, altresì, la diffusione
dell’elenco in parola sul proprio sito Internet.
Art. 10
Ricorsi
1.- Avverso l’elenco definitivo degli ammessi ai corsi, pubblicato
all’albo dell’Ufficio scolastico regionale, è ammesso, per soli vizi di
legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
pubblicazione.
2.- I candidati che abbiano presentato ricorso avverso l'esclusione,
nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi con riserva
alla frequenza del corso e alle prove finali e vengono, eventualmente,
iscritti con riserva nell'elenco degli abilitati o degli idonei.
3.- Avverso l’elenco degli abilitati o degli idonei approvato con
decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale, è ammesso,
per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro
60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo.
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Art. 11
Contributi di iscrizione e di frequenza
1.- I corsi speciali indicati ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono
finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle Università, mediante i
proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei
corsisti, ai sensi dell’art. 2,
comma 7 della legge 143/04.
L’esatto ammontare
dei contributi e delle tasse è quantificato dalle singole Università e
Accademie sulla base del numero delle domande al momento dell’effettiva
iscrizione ai corsi.
Il Ministero valuta
e pone in essere tutte le iniziative che possano contribuire alla
perequazione e al contenimento dei costi.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1.- L’Amministrazione, con riferimento al “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna
ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per fini
istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente
decreto.
Art. 13
Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di
insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
1.- Ai sensi dell’art. 425 e
seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia
Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto per
l’attivazione dei corsi abilitanti speciali di cui all’art. 2,
comma 1, lettere a), b), c), c ter) e comma 1 bis della legge 4 giugno 2004,
n. 143, e la definizione dei tempi e modalità della
presentazione delle domande per il personale interessato delle scuole e
istituti con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e
Gorizia.
2 - Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato
tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto,
nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt. 425 e
seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
Art. 14
Disposizioni Finali
1 – I criteri generali di organizzazione indicati nel presente D.M.
si applicano, in quanto compatibili, ai corsi speciali annuali istituiti in
applicazione del D.M. 100
dell’8 novembre 2004.
Roma, 9 febbraio
2005
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IL MINISTRO
LETIZIA MORATTI
f.to Moratti
Allegati:
ALL. n. 1 - Elenco classi di concorso di cui alla Tabella A (come
rettificato dalla nota Miur
prot. 150 del 14.2.05)
ALL. n. 2 - Elenco classi di concorso ITP
ALL. n. 3 - Elenco classi di concorso ambiti disciplinari
ALL. n. 4 - Elenco classi di concorso di cui alla Tabella D
ALL. n. 5 - Modello di domanda: corsi speciali abilitanti (Acrobat, compresso)
ALL. n. 6 - Modello di domanda: corsi specializzazione nel
sostegno (Acrobat, compresso)
ALL. A - Organizz.dei corsi speciali di durata annuale: Sc.
Secondaria, privi di abilitazione
ALL. B - Organizz. dei corsi speciali di durata annuale: Sc.
Infanzia e Primaria, privi di abilitazione
ALL. C - Organizz. dei corsi speciali di durata annuale: ITP
ALL. D - Organizz. dei corsi speciali di durata annuale:
Abilitazione al sostegno
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