Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione Direzione generale per il
personale della scuola
CORSO-CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI
DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PER
LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI
(D.D.G. pubblicato su G.U. 4^ serie speciale, n° 94 del
26/11/2004)
Allegati
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324 recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di
dirigente a norma dell'art. 28, comma
3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2001 n. 341, concernente il regolamento relativo ai criteri per la composizione
delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei
dirigenti scolastici;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, recante norme sul dimensionamento
della rete scolastica con particolare riferimento all'art. 21;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli
articoli 25 e 29;
Vista la legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002), con particolare riferimento agli articoli 19 e 22, commi 8, 10 e 11;
Vista la legge 18
giugno 2002, n. 136 recante disposizioni
sull'equiparazione tra il diploma di educazione fisica e la laurea in scienze
delle attività motorie e sportive;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 212, convertito nella legge 29
novembre 2002, n. 268 recante misure
urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e
l'alta formazione artistica e musicale, con particolare riferimento all'art. 6, comma 1, lettera c);
Vista la legge 10
giugno 1982, n. 349, riguardante l'interpretazione
autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e dei
requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di
ogni ordine e grado;
Vista la legge 23
agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta
di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;
Vista la legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di
attuazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la legge 10
aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5
febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 12 marzo
1999, n. 68, contenente norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Vista la legge 24 marzo
2001, n. 127 concernente il differimento del
termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31
dicembre 1996, n. 676, in materia di
trattamento dei dati personali;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo
alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11,
della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola;
Vista la legge 28 marzo
2003, n. 53 recante «Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il parere
espresso dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del
10 novembre 2004 prot. n. 15950, che si accoglie
parzialmente in relazione alla contestuale esigenza dell'Amministrazione di
valorizzare i punteggi degli incarichi di servizio più strettamente connessi
ai compiti di direzione delle istituzioni scolastiche e di supporto tecnico
alle medesime, nonchè all'esigenza di assicurare l'omogenea applicazione del
criterio della non cumulabilità, per ciascun anno, dei punteggi relativi agli
incarichi/servizi prestati, con esclusione, pertanto, del servizio di ruolo di
cui al punto 1) della tabella di valutazione dei titoli di servizio e
professionali;
Vista la consistenza delle dotazioni
organiche dei dirigenti scolastici distinte per settori formativi e
articolate secondo la dimensione regionale;
Vista la legge 24
dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria
2004);
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica del 3 luglio 2004, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2004 (Reg. n. 8
Fog. n. 367), con il quale si autorizza questo Ministero, ai sensi dell'art. 35, comma
4, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 ad avviare procedure di reclutamento per dirigenti scolastici
per ulteriori millecinquecento unità rispetto a quelle autorizzate con il decreto del
Presidente della Repubblica 21 ottobre 2002;
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004 n.
136 convertito con modificazione in legge 27
luglio 2004 n. 186, recante disposizioni urgenti per
garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione,
con particolare riferimento all'art. 8 bis;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del
sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca in ordine al numero dei posti da mettere a concorso;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere
all'emanazione del bando del corso concorso selettivo di formazione previsto
dall'art. 29 del
decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 22, comma
8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
Vista la nota del 30 settembre 2004 con la
quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca delega il
Direttore generale della Direzione generale per il personale della scuola
alla firma del bando del corso concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 29
del decreto legislativo n. 165/2001;
Informate le organizzazioni sindacali
rappresentative;
DECRETA:
Art. 1.
Concorso e posti
1. In attuazione dell'art. 29
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 22, commi
8 e 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è indetto un corso concorso selettivo di formazione per il
reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di
dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria
di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni
educative.
2. Il numero dei posti messi a concorso a
livello regionale, distinto rispettivamente per il settore formativo della
scuola primaria e secondaria di primo grado e per il settore della scuola
secondaria superiore e per il settore delle istituzioni educative, in
relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica citato in premessa, è determinato in n. 1.500 posti complessivi
come riportato nell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.
3. Per i posti relativi alle scuole con
lingua di insegnamento sloveno riportati nell'allegato 1, il Direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale del Friuli Venezia-Giulia provvederà ad indire apposito
bando.
Art. 2.
Organizzazione del concorso
1. In applicazione dell'art. 29,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 22,
comma 10, della legge n. 448/2001, la procedura
concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.
2. L'Ufficio scolastico regionale, in
particolare, cura l'organizzazione del corso concorso, nomina le commissioni
giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura
concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e
procede alle esclusioni previste dall'art. 7.
Art. 3.
Articolazione della procedura concorsuale
1. La procedura concorsuale a livello
regionale si articola nel modo seguente:
a) selezione per titoli;
b) concorso di ammissione;
c) periodo di formazione;
d) esame finale.
2. Dopo l'esame finale vengono compilate e
approvate contestualmente graduatorie generali di merito distinte per i tre
settori formativi e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti messi a
concorso (all. 1), di cui al precedente art. 1, comma 2.
Art. 4.
Requisiti per l'ammissione
1. Al corso concorso di cui all'art. 1 è
ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche statali che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea o titolo
equiparato nei rispettivi settori formativi della scuola primaria e
secondaria di primo grado o della scuola secondaria superiore o degli istituti
educativi. Il requisito di servizio di sette anni si intende posseduto anche
se il servizio sia stato prestato in settori formativi diversi.
2. Il servizio effettivamente prestato di
cui al comma 1, è valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno
scolastico.
3. Si considera valido soltanto il servizio
effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di
effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei
periodi di retrodatazione giuridica.
4. Sono considerati validi ai fini
dell'ammissione al concorso i servizi valutabili a tutti gli effetti come
servizio d'istituto ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. I requisiti prescritti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della
domanda di ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al
concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione.
7. L'Ufficio scolastico regionale può
disporre l'esclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi
momento della procedura concorsuale.
Art. 5.
Termine e modalità di presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione al corso
concorso selettivo di formazione, redatta su carta semplice, conformemente
all'allegato 2), può essere presentata direttamente, o spedita a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio scolastico regionale
ubicato nel capoluogo della regione prescelta, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
La domanda di ammissione si considera
prodotta in tempo utile purchè venga consegnata o spedita entro il termine
suindicato.
In caso di invio della domanda di
ammissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
In caso di consegna personale fa fede la
ricevuta rilasciata dall'Ufficio scolastico regionale.
2. Qualora tale termine scada in giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Le domande
dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero, da produrre entro
il suindicato termine, potranno essere inoltrate tramite la competente
autorità diplomatica o consolare.
3. La domanda, a pena di esclusione, deve
essere presentata in una sola regione e per i posti di un solo settore
formativo, a scelta del candidato, per il quale, dopo la nomina in ruolo, si
siano maturati almeno sette anni di servizio. Il settore formativo di
partecipazione al concorso per gli insegnanti di scuola materna è quello
relativo alla scuola primaria e secondaria di primo grado.
Ove i sette anni di servizio siano stati
prestati in settori formativi diversi, il settore formativo di partecipazione
al concorso è quello ove il candidato ha prestato più anni di servizio di
ruolo. A parità di anni di servizio in più settori formativi, per un periodo
inferiore a sette anni in ciascun settore formativo, il candidato deve
indicare il settore formativo ove presta servizio al momento della domanda.
Art. 6.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
1. Nella domanda di ammissione (all. 2) gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di
esclusione dal corso concorso selettivo di formazione:
a) il cognome ed il nome (le coniugate
indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la
residenza e il codice fiscale;
c) la laurea posseduta con l'esatta
indicazione dell'Università che l'ha rilasciata, dell'anno accademico in cui
è stata conseguita e del voto riportato;
d) il settore formativo al quale si intende
concorrere;
e) la regione nella quale s'intende
partecipare;
f) la cattedra e/o il posto di titolarità;
g) la sede e istituto di titolarità e di
servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o
collocati fuori ruolo indicheranno l'ultima istituzione scolastica di
appartenenza, nonchè l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano
servizio e la data di inizio);
h) la data della prima nomina in ruolo
nonchè eventualmente quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;
i) l'effettiva anzianità di servizio dopo
la nomina in ruolo nei settori formativi;
l) gli eventuali periodi per i quali è
stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo
servizio (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
m) di non trovarsi nelle condizioni
previste dall'art. 497 del
decreto legislativo 16.4.1994, n. 297;
n) di non aver presentato analoga domanda
di partecipazione al concorso in altra regione o per altro settore formativo;
o) i titoli suscettibili di valutazione
secondo l'allegata tabella di valutazione dei titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;
p) i titoli di riserva e/o preferenza a
parità di merito di cui all'art. 15 del presente bando, posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al corso concorso;
q) di autorizzare l'amministrazione
scolastica al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e dei
dati relativi agli esiti delle singole prove ai fini di cui all'art. 23.
Il candidato è, altresì, tenuto a indicare
il recapito ben chiaro presso il quale desidera che vengano inviate le
eventuali comunicazioni relative al concorso. È onere del candidato
comunicare mediante lettera raccomandata, indirizzata all'ufficio ove è stata
inoltrata la domanda di partecipazione al concorso, qualsiasi cambiamento del
proprio recapito.
2. L'Amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per
eventuali disguidi postali e telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Il candidato portatore di handicap deve
specificare l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove, da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge
104/1992 e dell'art. 16 della
legge n. 68/1999.
4. Ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445.
5. La firma in calce alla domanda non è
soggetta ad autenticazione (art. 39
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445).
Art. 7.
Cause di esclusione dal corso concorso selettivo di formazione
1. Non sono ammessi al corso concorso:
a) coloro che hanno presentato o inviato la
domanda oltre il termine indicato nell'art. 5, comma 1, e coloro che non sono
in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del presente bando e di
quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche
amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
b) coloro che non hanno apposto la propria
firma in calce alla domanda di partecipazione;
c) coloro che hanno presentato domanda di
ammissione al concorso per più regioni o per più settori formativi.
Art. 8.
Commissioni giudicatrici
1. La commissione giudicatrice è unica in
relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori
formativi ed è nominata con decreto del dirigente generale dell'Ufficio
scolastico regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 - serie generale -
del 6 settembre 2001.
2. Al fine di assicurare la pari opportunità
tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni
esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne.
Art. 9.
Norme sulla documentazione e valutazione dei titoli
1. Le domande di partecipazione al corso
concorso, i titoli valutabili e i documenti, non sono soggetti all'imposta di
bollo (art. 1, legge
n. 370/1988 e successive modificazioni).
2. I titoli valutabili sono quelli di cui
alla tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente decreto e devono
pervenire, in allegato alla domanda, entro il termine di scadenza previsto
per la presentazione della domanda di ammissione.
3. I titoli di cui al comma 2 possono
essere prodotti:
a) in originale o copia autenticata;
b) in fotocopia accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme
all'originale (all. 3). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al
dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita
già sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica
del documento d'identità del dichiarante medesimo;
c) con autocertificazione mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 4), o mediante dichiarazione sostitutiva
di atto notorio (all. 3).
4. L'Amministrazione si riserva di
effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma
3 (art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 10.
Selezione per titoli
1. La selezione di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a) è diretta ad individuare in ciascuna regione, mediante la
valutazione, da parte della commissione, dei titoli culturali, professionali
e di servizio, indicati nell'apposita tabella di
valutazione dei titoli, che è parte
integrante del presente decreto, i candidati che possono partecipare al
concorso di ammissione di cui all'art. 11.
2. Espletata la selezione, la commissione
esaminatrice redige contestualmente graduatorie generali regionali di merito,
distinte per i tre settori formativi della scuola primaria e secondaria di
primo grado, della scuola secondaria superiore e delle istituzioni educative,
secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun
candidato, derivante dalla somma dei punteggi assegnati nella valutazione dei
titoli di cui alla tabella indicata nel comma 1.
3. In base all'esito delle predette
operazioni è ammesso al concorso di ammissione un numero di candidati pari a
sette volte i posti messi a concorso per ciascun settore formativo. Sono
comunque ammessi alle prove del concorso di ammissione i candidati che in
ciascun settore formativo hanno riportato lo stesso punteggio del candidato
che occupa l'ultimo posto utile della rispettiva graduatoria.
4. Con decreto del dirigente generale
dell'Ufficio scolastico regionale competente sono approvati gli atti della
commissione, le graduatorie di cui al precedente comma 2, con l'indicazione
del numero dei candidati ammessi a sostenere le prove d'esame di cui al
successivo art. 11.
5. Il decreto di approvazione delle
graduatorie generali regionali di merito è pubblicato all'albo dell'Ufficio
scolastico regionale competente. Di detta pubblicazione è dato contemporaneo
avviso tramite la rete Intranet del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Art. 11.
Prove del concorso di ammissione e relative graduatorie
1. Le prove di esame per i candidati del
settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della
scuola secondaria superiore e delle istituzioni educative, che superano la
selezione per titoli, consistono in due prove scritte e in una prova orale.
2. Le prove scritte, uniche per i tre
settori formativi, si svolgono in distinte giornate e tendono ad accertare le
conoscenze e le competenze relative alle aree tematiche e agli ambiti di
riferimento sottoindicati.
3. La prima prova scritta consiste nella
stesura di un saggio attinente alle seguenti tematiche:
-
lo sviluppo della conoscenza, nei diversi
settori disciplinari, in una società globale e multiculturale (aspetti
epistemologici e storici);
-
la progettualità formativa alla luce
dell'evoluzione del contesto politico ed economico, scientifico e
tecnologico, culturale e sociale in Italia e in Europa (aspetti di lettura
del contesto e di progettazione formativa);
-
valori, comportamenti, pratiche giovanili e
trasformazioni della società civile (aspetti di conoscenza della popolazione
utente e problematiche educative);
-
principi dell'apprendimento, efficienza ed
efficacia dell'azione formativa e qualità del servizio scolastico (aspetti
gestionali della formazione e di funzionamento della comunità scolastica).
La seconda prova scritta consiste nella
predisposizione di un progetto, a partire da un insieme di dati forniti,
attinente ai seguenti ambiti:
-
analisi delle esigenze formative;
-
lo sviluppo professionale del personale
docente e non docente;
-
la scuola e le attività di promozione
culturale nel territorio;
-
i processi d'innovazione nella scuola
dell'autonomia;
-
il piano dell'offerta formativa;
-
criteri di verifica della qualità della
formazione e del servizio scolastico.
4. Il tempo a disposizione per ciascuna
prova scritta (stesura del saggio e predisposizione del progetto) è di sei
ore.
5. Il saggio è valutato con riferimento ai
seguenti criteri:
-
padronanza dei temi affrontati;
-
articolazione del contenuto proposto e delle
relative argomentazioni;
-
chiarezza e correttezza della forma espressiva.
6. Il progetto predisposto è valutato con
riferimento ai seguenti criteri:
-
analisi del contesto;
-
obiettivi del progetto;
-
articolazione e programma degli interventi;
-
criteri di verifica;
-
innovatività.
7. Le prove scritte sono valutate in
trentesimi.
8. Superano le prove scritte e sono ammessi
a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una votazione di almeno
21/30 in ciascuna delle due prove scritte.
9. Ai candidati che conseguono l'ammissione
alla prova orale è data comunicazione dell'esito a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima del giorno fissato per la
prova orale, con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte e del
luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere il colloquio.
10. La prova orale tende a completare la
valutazione della preparazione professionale del candidato sulle tematiche
oggetto della prova scritta con l'ulteriore accertamento di conoscenze,
capacità professionali, e competenze idonee anche a gestire i processi di
trasformazione e innovazione nella scuola dell'autonomia.
11. La prova orale è articolata nelle
seguenti due parti:
a)
un colloquio di gruppo, alla presenza della
commissione, consistente nella discussione tra i candidati (al massimo n. 6),
su un tema proposto dalla commissione medesima.
La discussione fa riferimento alle seguenti aree tematiche:
- il ruolo del dirigente scolastico;
- i progetti innovativi nella Scuola dell'Autonomia;
- gli utenti della scuola: gli studenti, le famiglie, i soggetti del territorio;
- la soddisfazione del personale docente e non docente;
- l'organizzazione della scuola: tecnologia, processi e relazioni.
Il tempo della discussione è di circa 45 minuti.
b)
un colloquio individuale con la commissione
nel quale sono discussi e analizzati due quesiti estratti a sorte dal
candidato.
Ogni quesito proposto descrive un
contesto e una situazione e pone un problema o una questione che il candidato
deve esaminare e discutere.
I quesiti vertono sulle seguenti aree
tematiche:
- obiettivi formativi e criteri di
verifica;
- le richieste dell'utenza e la
promozione dello sviluppo della scuola;
- le difficoltà di apprendimento;
- l'integrazione nei gruppi classi e
il ruolo docente.
12. Il colloquio di gruppo è valutato con
riferimento ai seguenti criteri:
-
padronanza dei temi affrontati;
-
competenza a comunicare e a negoziare;
-
competenza ad organizzare e a coordinare;
-
competenza a promuovere idee innovative;
-
flessibilità.
13. Il colloquio individuale è valutato con
riferimento ai seguenti criteri:
- competenza sui processi formativi;
- competenza gestionale;
- competenza ad innovare;
- competenza relazionale.
14. La valutazione del colloquio di gruppo
e di quello individuale è espressa in trentesimi, con un unico voto.
15. Superano la prova orale i candidati che
conseguono la votazione di almeno 21/30.
16. Al termine di ogni seduta dedicata alla
prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che è affisso
nella sede degli esami.
17. Ultimate le prove scritte ed orali del
concorso di ammissione, ai fini dell'accesso al corso di formazione, le
commissioni formano graduatorie generali di merito, distinte per il settore
formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola
secondaria superiore e degli istituti educativi secondo l'ordine decrescente
della valutazione complessiva finale conseguita da ciascun candidato,
risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e
del voto riportato nella prova orale.
18. Con provvedimento del dirigente
generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, accertata la
regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa
vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono
approvate le graduatorie generali di merito e di quelle degli ammessi al
corso di formazione - distinte per settore formativo della scuola primaria e
secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore e degli istituti
educativi - entro il limite del numero dei posti messi a concorso maggiorato
del 10%.
19. Il decreto di approvazione delle
graduatorie di cui al comma precedente, è pubblicato all'albo dell'Ufficio
scolastico regionale. Di tale pubblicazione viene data contemporanea
comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Art. 12.
Documenti di riconoscimento
1. Per essere ammessi a sostenere tutte le
prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento.
Art. 13.
Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
1. Le prove d'esame di cui agli articoli 11
e 17 si svolgono nel capoluogo di regione.
2. Sarà cura dell'Ufficio scolastico
regionale determinare il calendario delle prove scritte di cui agli articoli
11 e 17, contenente l'indicazione della data e del luogo ove le stesse prove
si terranno.
3. La notizia del luogo, dell'ora, del
giorno, del mese e dell'anno in cui si terranno le prove scritte previste
dagli articoli 11 e 17 (esame finale) sarà comunicata ai candidati
dall'Ufficio scolastico regionale almeno quindici giorni prima dello
svolgimento delle stesse, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
telegramma.
4. Contemporaneamente, all'albo
dell'Ufficio scolastico regionale sarà affisso l'elenco delle sedi d'esame,
con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei
candidati distribuiti in ordine alfabetico tra le varie sedi. Di tale
affissione sarà data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Copia di detti elenchi sarà
disponibile presso i competenti Uffici scolastici regionali.
5. I candidati, muniti di documento di
riconoscimento valido, si devono presentare nelle rispettive sedi di esame in
tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione
hanno inizio alle ore 8.00, onde consentire di iniziare le prove scritte con
la necessaria tempestività.
6. Perde il diritto a sostenere la prova il
concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
7. La vigilanza durante le prove scritte è
affidata dall'Ufficio scolastico regionale agli stessi membri della
commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario,
commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio scolastico regionale.
Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di
incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice.
Qualora le prove scritte abbiano luogo in più edifici, la medesima autorità
scolastica istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato
secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
8. In caso di assenza di uno o più
componenti della commissione giudicatrice del corso concorso, le prove
d'esame si svolgono alla presenza del comitato di vigilanza.
9. Ai fini di quanto previsto dall'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa la
possibilità di svolgere le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e
nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico
handicap, i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda
di partecipazione al concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio
handicap e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Devono inoltre inviare
alla competente autorità scolastica regionale una specifica istanza dieci
giorni prima della prova, al fine di concordare con l'Ufficio le modalità di
svolgimento della prova. L'istanza può essere inviata anche a mezzo fax e le
modalità di svolgimento della prova possono essere concordate anche
telefonicamente. Dell'accordo raggiunto l'amministrazione redige un sintetico
verbale che invia all'interessato.
10. Le prove scritte di cui agli articoli
11 e 17 sono predisposte dalla commissione giudicatrice.
11. Le prove del corso concorso non possono
aver luogo nei giorni festivi nè, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101,
nei giorni di festività religiose ebraiche, nonchè nei giorni di festività
religiose valdesi (art. 6, comma
2, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
12. Per lo svolgimento delle prove si
applicano, ove compatibili, le disposizioni dettate al riguardo dagli
articoli 5 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica n. 686/1957 e successive modificazioni.
Art. 14.
Termine per la produzione dei titoli di riserva e/o preferenza
1. I titoli di riserva e/o preferenza
elencati all'art. 15 devono essere posseduti non oltre la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al corso
concorso e i relativi certificati in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive
nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza,
da parte dei candidati interessati al competente Ufficio scolastico
regionale, che ha curato la procedura concorsuale, entro quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto e superato
il colloquio di cui all'art. 11.
Art. 15.
Riserve e preferenze a parità di merito
1. Ai sensi dell'art. 8 bis del
decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito con legge 27 luglio 2004, n.
186 si applicano le riserve di posti previste
dalla legge 12
maggio 1999, n. 68.
2. Ai sensi dell'art. 5, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, a parità di merito i titoli di
preferenza sono:
1)
gli insigniti di medaglia al valore militare;
2)
i mutilati ed invalidi di guerra ex
combattenti;
3)
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4)
i mutilati ed invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
5)
gli orfani di guerra;
6)
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7)
gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8)
i feriti in combattimento;
9)
gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia
numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la
preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico;
b) dall'aver prestato lodevole servizio
nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
Art. 16.
Durata, struttura e contenuti del periodo di formazione
1. L'organizzazione e lo svolgimento del
periodo di formazione sono curati dagli Uffici scolastici regionali con la
collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e
la ricerca educativa (I.N.D.I.R.E.) e degli Istituti regionali di ricerca
educativa (I.R.R.E.). Il periodo di formazione si svolge presso una o più
sedi da stabilire dagli Uffici scolastici regionali, che provvederanno a
disporre la destinazione dei candidati ammessi, dandone comunicazione in
tempo utile.
2. Il corso di formazione, comprensivo di
moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifici per i diversi
settori formativi, ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di
lezione frontale e in 80 ore di tirocinio con valutazione finale. Il corso di
formazione ha inizio dopo la pubblicazione delle graduatorie dei candidati
ammessi al periodo di formazione di cui all'art. 11, comma 19.
3. Le attività di formazione sono
finalizzate fondamentalmente a incrementare la competenza di analisi del
contesto esterno alla scuola e di progettualità formativa; la competenza di
gestione dell'organizzazione scolastica; le competenze giuridiche,
finanziarie e informatiche e la competenza a relazionarsi con i soggetti
interni ed esterni all'organizzazione scolastica.
I contenuti delle attività formative sono
indicati nell'apposito allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto.
4. I moduli di formazione comune per tutti
i settori formativi si caratterizzano come attività comune di riflessione,
fondazione e consolidamento delle competenze richieste per l'esercizio del
ruolo di dirigente scolastico. La loro durata complessiva è indicata
nell'apposito allegato tecnico.
5. I moduli di formazione specifica si
caratterizzano come attività specifica per ciascuno dei settori formativi
previsti relativamente alla conoscenza del contesto, delle caratteristiche e
delle esigenze formative della popolazione di riferimento. La loro durata
complessiva è indicata nell'apposito allegato
tecnico.
6. Il periodo di tirocinio di cui al comma
2, si caratterizza come attività diretta a predisporre un progetto relativo
ai profili dell'autonomia tra quelli già promossi o da promuovere all'interno
dell'istituzione scolastica presso la quale si svolge il tirocinio medesimo.
Il tutoraggio dell'attività di tirocinio è curato dal dirigente
dell'istituzione scolastica ospitante.
7. Coloro che non si presentano, senza
giustificato e documentato motivo, il giorno dell'inizio del corso presso la
sede prevista sono considerati rinunciatari.
8. Il numero delle assenze, debitamente
giustificate e documentate, non può superare 1/6 delle ore complessive di
lezione frontale e 1/6 delle ore complessive di tirocinio.
9. Al termine del periodo di formazione i
candidati, che non hanno superato il numero di assenze di cui al comma 8,
svolgono l'esame finale di cui all'art. 17.
Prima di detto esame, i medesimi candidati
devono presentare il progetto di cui al comma 6 del presente articolo
all'Ufficio scolastico regionale, che provvederà ad inoltrarlo alla
commissione esaminatrice.
Art. 17.
Esame finale
1. L'esame finale, davanti la commissione
di cui all'art. 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 341 del 30 maggio 2001, al termine del periodo di formazione, si
articola in una prova scritta e in una prova orale ed è finalizzato ad
accertare il possesso delle competenze richieste per l'esercizio del ruolo di
dirigente scolastico.
2. La prova scritta mira all'accertamento
delle capacità del candidato di analizzare e risolvere problemi professionali
e verte sulle tematiche trattate e approfondite durante il periodo di
formazione. La prova scritta si intende superata se il candidato consegue un
punteggio non inferiore a 21/30.
3. La prova orale, a cui partecipano i
candidati che hanno superato la prova scritta, tende a completare la
valutazione della preparazione professionale del candidato e si articola:
a)
nella presentazione e discussione del progetto
relativo ai profili dell'autonomia, predisposto dal candidato in occasione
del tirocinio;
b)
nella discussione di tre quesiti relativi alla
gestione dell'organizzazione scolastica; all'analisi del contesto esterno
alla scuola e alla progettazione formativa; a temi di natura giuridica e
finanziaria, secondo i contenuti approfonditi e le esperienze maturate nei
moduli di formazione comune e nei moduli di formazione specifica di cui
all'apposito allegato tecnico;
c)
nell'accertamento della conoscenza della
lingua inglese, con prevalente riferimento alla pratica informatica, e
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonchè
nell'accertamento della conoscenza delle problematiche e delle potenzialità
organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
La valutazione della prova orale è espressa
in trentesimi con un unico voto. Superano la prova orale i candidati che
conseguono una votazione non inferiore a 21/30.
Art. 18.
Graduatorie
1. Ultimati i lavori concorsuali, la
commissione forma graduatorie generali di merito, distinte per il settore
formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola
secondaria superiore e delle istituzioni educative, secondo la votazione
complessiva determinata dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e
in quella orale di cui all'art. 17.
2. Con provvedimento del dirigente generale
dell'Ufficio scolastico regionale competente, accertata la regolarità delle
procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso
di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono approvate le
graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo e sono
dichiarati i vincitori del corso concorso nei limiti dei posti messi a
concorso nei rispettivi settori formativi, tenuto conto di eventuali
beneficiari della riserva dei posti di cui all'art. 15.
3. Il provvedimento di approvazione delle
graduatorie generali di merito con declaratoria dei vincitori del corso
concorso in parola è pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale.
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
Della pubblicazione è data comunicazione tramite la rete Intranet del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 19.
Presentazione dei documenti di rito.
1. I candidati utilmente collocati nella
graduatoria devono presentare o inviare all'Ufficio scolastico regionale
competente entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
dell'apposita comunicazione o, comunque, non oltre il primo mese di servizio,
a pena decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso,
il certificato medico attestante l'idoneità fisica al nuovo impiego. Detto
certificato, rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria locale competente
per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, deve
attestare che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato di dirigente scolastico.
2. Nel certificato, completo dei dati
anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante
gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25
luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio
autorizzato.
3. Qualora il candidato sia affetto da
qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la
dichiarazione che l'imperfezione stessa non è tale da menomare l'attitudine
dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento di
lavoro.
4. Qualora il candidato sia invalido, il
certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di
appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre all'attestazione che è stato
eseguito il prescritto accertamento sierologico ed una esatta descrizione
della natura e del grado di invalidità, nonchè una descrizione delle
condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione
che l'invalido non ha perduto la capacità lavorativa e che il suo stato
fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni da svolgere.
5. Sono confermate le eccezioni e le deroghe
in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle
disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 20.
Assunzione in servizio
1. I candidati dichiarati vincitori in
ciascun settore formativo e in regola con la prescritta documentazione hanno
titolo ad essere assunti in servizio in qualità di dirigente scolastico con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite dei posti effettivamente
vacanti e disponibili annualmente. Le assunzioni sono effettuate per ciascun
settore formativo nell'ordine delle graduatorie finali di cui all'art. 18,
previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a norma del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell'autonoma area
della dirigenza scolastica del comparto scuola.
2. Il numero dei posti annualmente vacanti
e disponibili per le assunzioni dei vincitori, distinti per il settore
formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola
secondaria superiore e delle istituzioni educative, è determinato prima delle
assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti
riservati alla mobilità, con decreto del dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale competente, da pubblicare all'albo dell'Ufficio
medesimo.
3. I dirigenti assunti in servizio sono
soggetti al periodo di prova disciplinato dal contratto collettivo nazionale
di cui al comma 1.
4. Ai dirigenti scolastici assunti in
servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica
prevista dal ripetuto contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla
normativa vigente.
Art. 21.
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di
lavoro
1. Il rifiuto della assunzione o la mancata
presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula
del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto
con depennamento dalla relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla
nomina di candidati vincitori l'Amministrazione può procedere ad altrettante
assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.
Art. 22.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla
presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di
pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato.
Art. 23.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidatiti che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque
acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente
all'espletamento del concorso medesimo ed avverrà con l'utilizzo anche delle
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi
anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni
statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è
necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il
possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso e/o la
valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti
di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 196, in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al competente Ufficio scolastico regionale,
titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati
personali è il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale competente.
Art. 24.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente
bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e
nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con
qualifica dirigenziale dell'autonoma area della dirigenza scolastica del
comparto scuola.
Il presente decreto è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed
esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i
termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al
Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale
al T.A.R. competente).
Roma, 22 novembre 2004
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
ñ
Allegati:
TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI
PER LA
SELEZIONE DEI CANDIDATI DA AMMETTERE AL CONCORSO DI AMMISSIONE
(Art. 29,
comma 3, secondo periodo D.lgs. n. 165/2001)
I punteggi, rapportati a 20/20, sono
attribuiti ai titoli raggruppati nelle seguenti categorie:
Titoli culturali
|
punteggio massimo
|
9/20
|
Titoli di servizio e professionali
|
punteggio massimo
|
11/20
|
TITOLI CULTURALI
(fino ad un
massimo di punti 9)
1. Titolo di ammissione - diploma di
laurea -
(fino ad un massimo di punti 5)
votazione fino a 79/110
|
punti 1,00
|
votazione da 80/110 a 84/110
|
punti 1,50
|
votazione da 85/110 a 89/110
|
punti 2,00
|
votazione da 90/110 a 94/110
|
punti 2,50
|
votazione da 95/110 a 99/110
|
punti 3,00
|
votazione da 100/110 a 104/110
|
punti 3,50
|
votazione da 105/110 a 109/110
|
punti 4,00
|
votazione da 110/110
|
punti 4,50
|
votazione 110/110 con lode
|
punti 5,00
|
Nota - Le lauree e i titoli ad esse dichiarati
equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate devono essere
rapportate a 110.
Ove la votazione non si desuma dalla
certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo. Nel caso
di più diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore.
2. Altri titoli culturali (1)
(fino a un massimo di punti 4)
a) Per ogni altra laurea
|
punti 1,50
|
b) Per ogni diploma o attestato di
corsi di specializzazione o di perfezionamento con esame individuale finale,
previsti dall’ordinamento universitario o direttamente attivati da istituti
di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del
rilascio di titoli aventi valore legale ovvero realizzati dalle predette
istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della
collaborazione di soggetti pubblici e privati per ogni anno di durata del
corso
|
punti 0,50
|
c) dottorato di ricerca
|
punti 2,00
|
d) borse di studio conseguite a seguito
di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di
ricerca ed usufruite per almeno un biennio per ogni anno
|
punti 0,50
|
e) master in scienze dell’educazione o
in organizzazione dei servizi educativi o per l’organizzazione e la
direzione delle istituzioni scolastiche conseguito presso università in
Italia o all’estero, di durata almeno annuale per ogni attestato di esame
conclusivo con esito positivo
|
punti 1,00
|
f) altri master conseguiti presso
università in Italia e all’estero, di durata almeno annuale per ogni
attestato di esame conclusivo con esito positivo
|
punti 0,50
|
Nota (1) - Qualora in uno stesso anno accademico siano stati conseguiti
più titoli relativi alle lettere b), e) ed f) si valuta solo quello che dà
titolo a maggiore punteggio.
TITOLI DI
SERVIZIO E PROFESSIONALI (2) (3)
(fino ad un
massimo di punti 11)
1. Per ogni anno di servizio di ruolo
in qualità di personale docente ed educativo (si valutano complessivamente 15
anni di servizio con l’attribuzione di un punteggio massimo di punti 6,00)
|
punti 0,40
|
2. Per il servizio prestato quale
preside incaricato oppure vice rettore incaricato o vice direttrice
incaricata negli istituti educativi per ciascun anno fino ad un massimo di
punti 6,00
|
punti 1,50
|
3. Per ogni anno di servizio prestato
come collaboratore vicario in circoli didattici dati in reggenza oppure
come collaboratore vicario in istituzione scolastica di qualsiasi ordine e
grado, qualora tale funzione sia stata svolta per più di 180 giorni in
assenza del titolare fino ad un massimo di punti 3,50
|
punti 0,70
|
4. Per ogni anno di servizio prestato
come collaboratore-vicario e/o vicepreside o direttore di scuola coordinata
di istituto professionale fino ad un massimo di punti 3,00
|
punti 0,60
|
5. Per ogni anno di servizio prestato
come collaboratore del Capo d’Istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2,
lett. h) del d.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore del dirigente
scolastico nominato ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. d) del C.C.N.L.
comparto scuola 2000/2001 e ai sensi dell’art. 31 del vigente C.C.N.L.
dello stesso comparto relativo al quadriennio 2002/2005 fino ad un massimo
di punti 1,50
|
punti 0,30
|
6. Per ogni anno di servizio di addetto
alla vigilanza di plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate
fino ad un massimo di punti 1,00
|
punti 0,20
|
7. Per ogni anno di incarico per
l’espletamento di specifiche funzioni obiettivo e funzioni strumentali al
P.O.F. fino ad un massimo di punti 1,00
|
punti 0,20
|
8. Per ogni anno quale rappresentante
della componente docente nella giunta esecutiva del consiglio di
circolo/istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio
scolastico provinciale, di componente degli organi esecutivi del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione fino ad un massimo di punti 1,00
|
punti 0,20
|
9. Per ogni anno quale rappresentante
della componente docente nel Consiglio di circolo o di istituto, nel
Comitato di Valutazione, nel Consiglio scolastico distrettuale, nel
Consiglio scolastico provinciale, nel Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione fino ad un massimo di punti 0,75
|
punti 0,15
|
10. Per ogni anno di incarico per
l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione
fisica di cui all’art. 307 del D.lgs. n. 297/94 fino ad un massimo di punti
2,00
|
punti 0,40
|
11. Per ogni anno di servizio prestato
presso le Università in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della legge n. 315/1998 fino ad un massimo di punti
1,00
|
punti 0,20
|
12. Per ogni anno di servizio prestato
presso l’amministrazione scolastica centrale e periferica per compiti
connessi con l’attuazione della autonomia scolastica ex art. 26, comma 8,
della legge n. 448/98, nonché per ogni anno di servizio prestato quale
componente del Nucleo provinciale a supporto dell’autonomia scolastica fino
ad un massimo di punti 2,00
|
punti 0,40
|
13. Per ogni anno di servizio in
qualità di segretario o componente del Consiglio direttivo dell’ex
I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E., oppure di direttore o componente del Consiglio
direttivo dell’ex B.D.P. di cui al D.lgs. n. 297/1994 e di direttore o componente
degli organi di amministrazione e scientifici dell’I.N.Val.S.I.,
I.N.D.I.R.E. e I.R.R.E fino ad un massimo di punti 2,50
|
punti 0,50
|
14. Per ogni anno di servizio prestato
in qualità di “comandato” o “collocato fuori ruolo” ai sensi dei rispettivi
bandi di concorso presso ex I.R.R.S.A.E., B.D.P., C.E.D.E. e I.R.R.E.,
I.N.D.I.R.E., I.N.Val.S.I. e Ministero Affari Esteri fino ad un massimo di
punti 2,00
|
punti 0,40
|
15. Per l’inclusione nella graduatoria
di merito del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto
con D.D.G. 17.12.2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie
speciale - n. 100 del 20.12.2002
|
punti 1,20
|
16. Per l’inclusione nella graduatoria
di merito in concorso per titoli ed esami per l’accesso al ruolo direttivo
di cui al Capo II - Sezione III - del D.lgs. n. 297/1994 (si valuta un solo
concorso)
|
punti 1,00
|
17. Per ogni anno di servizio di ruolo
prestato presso amministrazioni statali, regionali ed enti locali in qualifica
dirigenziale fino ad un massimo di punti 1,00
|
punti 0,20
|
18. Per ogni anno di servizio di ruolo
prestato presso amministrazioni statali, regionali ed enti locali in qualifica
corrispondente all’ex carriera direttiva fino ad un massimo di punti 0,50
|
punti 0,10
|
Nota (2) - Sono valutati i servizi effettivamente prestati per
almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli
effetti come servizio d’istituto.
I punteggi previsti dalla presente tabella
sono cumulabili tra di loro fino al limite massimo.
Qualora in uno stesso anno scolastico
siano stati prestati più incarichi/servizi si valuta solo quello che dà
titolo a maggior punteggio.
Il punteggio per gli incarichi/servizi è
attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane
sempre valutabile anche in caso di esonero dall’insegnamento per attendere
proprio a detti incarichi/servizi.
Nota (3) - Gli incarichi debbono essere stati previamente conferiti
con atto formale ed effettivamente prestati.
ñ
ALLEGATO TECNICO
Contenuti
dell’attività formativa del primo corso-concorso ordinario, ai sensi
dell’art. 16.
MODULI DI
FORMAZIONE COMUNE
(120 ore
complessive)
Il dirigente scolastico nel nuovo quadro di
sistema
a) Il quadro di sistema
w
I processi di innovazione in corso nei sistemi
scolastici e formativi europei.
w
Il nuovo titolo V della Costituzione della
Repubblica Italiana: i rapporti Stato, Regioni, Enti Locali e i riflessi in
campo scolastico e formativo.
w
Il cambiamento della Pubblica Amministrazione:
la cultura del servizio, del progetto, della trasparenza e dell’affidabilità.
w
La riorganizzazione dell’Amministrazione
scolastica.
w
La riforma del sistema educativo di istruzione
e formazione: i processi in atto.
w
L’istituzione scolastica autonoma:
aspetti formativi, giuridici, amministrativi, organizzativi,
comunicativi e relazionali.
b) Il dirigente scolastico: profilo, ruolo e
funzioni
w Le dimensioni del ruolo e le relative competenze: culturali,
gestionali, amministrative, finanziarie, organizzative, relazionali.
w Le responsabilità del ruolo: prescritte e discrezionali.
w
La gestione delle relazioni sindacali
d’istituto. Il processo negoziale e la conduzione delle trattative.
w La gestione delle risorse professionali. La formazione come leva
strategica per lo sviluppo organizzativo e professionale. Le metodologie per
la formazione degli adulti professionalizzati e le opportunità offerte dalle
nuove tecnologie.
La gestione amministrativo-contabile e il
controllo di gestione
w Il programma annuale e il controllo di gestione.
w La contabilità e il budget.
w L’attività contrattuale.
w I controlli interni ed esterni.
w I rendiconti periodici e l’analisi dei risultati con riferimento
ai parametri della efficacia e della efficienza.
w La qualità nei servizi della Pubblica Amministrazione.
Il lavoro per obiettivi e per progetti
w La gestione dei progetti (project management).
w La conduzione dei gruppi di progetto.
La comunicazione e le relazioni nel contesto
scolastico
w La comunicazione organizzativa all’interno dell’istituzione
scolastica.
w La comunicazione istituzionale verso l’esterno.
w La comunicazione interpersonale.
w La gestione dei conflitti.
w
Il contesto relazionale.
w
I rapporti con i soggetti all’interno
all’organizzazione scolastica: docenti, genitori, organi collegiali,
direttori dei servizi generali e amministrativi, personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario.
w
I rapporti con gli enti locali e gli altri
soggetti del territorio.
w
I rapporti con l’Amministrazione Scolastica.
La sicurezza nella scuola
w La normativa sulla sicurezza nella scuola e le responsabilità
del dirigente scolastico.
w Sicurezza, prevenzione e protezione: obblighi, procedure e
soggetti.
w La promozione della cultura della sicurezza come base per i comportamenti
di tutti i componenti della comunità scolastica.
L’informatica e la lingua straniera
w Il ruolo dell’innovazione tecnologica nella scuola.
w Le reti tra scuole e i portali web.
w Hardware, software, humanware.
w L’uso degli strumenti informatici.
w L’uso del software per la videoscrittura.
w L’uso del software per il foglio di calcolo.
w L’uso di internet e della posta elettronica.
w Elementi di conoscenza della lingua inglese con prevalente
riferimento alla pratica informatica.
MODULI DI FORMAZIONE
SPECIFICA
(40 ore)
L’analisi del contesto esterno alla scuola
w Le dimensioni del contesto: economiche e socio-culturali.
w I bisogni educativi specifici del contesto.
w La mappa dei soggetti e delle risorse.
w L’integrazione tra scuola e territorio, tra scuole e tra sistemi
formativi.
w Il partenariato. Il lavoro in rete.
La progettazione dell’offerta formativa e dei
percorsi didattici
w L’elaborazione del Piano dell’offerta formativa.
w La personalizzazione dei percorsi didattico-educativi: attività
obbligatorie comuni, obbligatorie opzionali, facoltative.
w Gli alunni con difficoltà di apprendimento: strategie di
intervento.
w Gli alunni in situazione di handicap: strategie di intervento.
w La dimensione orientativa dei percorsi formativi.
w L’organizzazione didattica per la personalizzazione e
l’individualizzazione: tempi, spazi, gruppi di alunni, utilizzazione delle
risorse professionali.
w La valutazione degli alunni: le funzioni e le competenze
dell’I.N.Val.S.I. e quelle dei docenti.
w Il portfolio delle competenze individuali.
w La valutazione della qualità dell’offerta formativa: le funzioni
e le competenze dell’I.N.Val.S.I. e l’autovalutazione d’istituto.
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ALLEGATO 1
POSTI DI DIRIGENTE SCOLASTICO MESSI A CONCORSO (2004-2007)
Regione
|
Scuola primaria e secondaria primo grado
|
Scuola secondaria secondo grado
|
Istituti educativi
|
Abruzzo
|
24
|
11
|
0
|
Basilicata
|
24
|
10
|
0
|
Calabria
|
65
|
24
|
0
|
Campania
|
135
|
56
|
1
|
Emilia Romagna
|
40
|
24
|
0
|
Friuli Venezia Giulia
|
23
|
9
|
0
|
Scuole slovene
|
3
|
1
|
0
|
Lazio
|
79
|
41
|
1
|
Liguria
|
18
|
8
|
0
|
Lombardia
|
113
|
40
|
0
|
Marche
|
25
|
12
|
0
|
Molise
|
10
|
8
|
0
|
Piemonte
|
52
|
22
|
0
|
Puglia
|
95
|
46
|
0
|
Sardegna
|
59
|
22
|
0
|
Sicilia
|
151
|
49
|
0
|
Toscana
|
48
|
27
|
1
|
Umbria
|
16
|
8
|
0
|
Veneto
|
74
|
25
|
0
|
Totale
|
1.054
|
443
|
3
|
TOTALE COMPLESSIVO 1.500
- ALLEGATO 2: Domanda di partecipazione (file in acrobat, compresso);
- ALLEGATO 3: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (file in acrobat, compresso);
- ALLEGATO 4: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (file in acrobat, compresso).
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