MINISTERO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 16
Marzo 2007
Determinazione
delle classi delle lauree universitarie.
Gazzetta Ufficiale N. 155
del 6 Luglio 2007
IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto l'art. 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visti gli articoli 2 e 3
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto l'art. 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43 ;
Vista la legge 19 ottobre
1999, n. 370 ed in particolare l'art. 6, comma 6;
Visto il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270;
Visti il decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre
1999 concernente la rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonchè il decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre
2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei
settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie,
ed il decreto
ministeriale 18 marzo 2005;
Vista la Dichiarazione di Bologna
del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del
19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione
dei sistemi dell'Istruzione superiore dei Paesi dell'area europea;
Preso atto, in particolare, di
quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i
titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di
risultati di apprendimento attesi;
Visto il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2004, prot.
9/2004, relativo all'anagrafe degli studenti ed al diploma
supplement;
Visto il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2005, n.
15, e successive modificazioni, relativo alla banca dati
offerta formativa e alla verifica del possesso dei requisiti minimi;
Visto il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 ottobre 2004 e successive
modificazioni, con il quale sono stati costituiti i tavoli tecnici al fine di
rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del decreto
ministeriale n. 270/2004, composti dai presidenti delle
conferenze dei presidi delle facoltà interessate e dai presidenti degli ordini
professionali interessati;
Sentita la Conferenza dei rettori
delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2
del decreto ministeriale 270/2004 e vista la mozione della stessa
Conferenza del 7 marzo 2006;
Visti i pareri del Consiglio
universitario nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22
dicembre 2005 e nell'adunanza dell'11 gennaio 2006;
Visti i pareri del Consiglio
nazionale degli studenti universitari (CNSU), dell'1/2 settembre 2005 e del 3
febbraio 2006;
Acquisiti i pareri della VII
Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione
permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 21 febbraio 2006
ed il 1° marzo 2006;
Rilevato che il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2006
concernente la determinazione delle classi di laurea è stato restituito con
osservazioni dalla Corte dei conti con nota del 5 maggio 2006, prot. n.
106/1994 e che lo stesso è stato ritirato dal Ministro dell'università e della
ricerca con nota 3741.8.7 Gab. del 22 maggio 2006;
Ritenuto opportuno procedere ad
alcune modifiche ed integrazioni nel testo del decreto stesso;
Sentita la Conferenza dei rettori
delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2
del decreto ministeriale n. 270/2004;
Visto il parere del Consiglio
universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 4 e 5 ottobre 2006;
Visto il parere del Consiglio
nazionale degli studenti universitari (CNSU), dell'8 novembre 2006;
Acquisiti i pareri della VII
Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione
permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 17 gennaio 2007
ed il 18 gennaio 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto definisce,
ai sensi dell'art. 4 del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei
corsi di laurea individuate nell'allegato, che ne costituisce parte integrante,
e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le
università telematiche.
2. Le università, nell'osservanza
dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei
corsi di laurea individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di
appartenenza. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea
afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi
ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti.
3. Qualora l'ordinamento didattico
di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti,
l'università può istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le
classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento
dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di
studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purchè questa
diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno.
4. I regolamenti didattici di
ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al
comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente
decreto.
5. In attuazione del comma 4 le
università modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere
dall'anno accademico 2008/2009 ed entro l'anno accademico 2009/2010. A
decorrere dall'anno accademico 2010/2011 le classi di laurea di cui al decreto
ministeriale 4 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 19
ottobre 2000) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto nell'art. 7.
6. Le modifiche sono approvate dalle
università in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea con i
nuovi ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico.
7. Le modifiche possono riguardare
anche singoli corsi di laurea ma devono comunque prevedere l'adeguamento
contemporaneo di tutti i corsi di laurea attivati nella medesima classe.
8. L'attivazione di corsi di
laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la
contestuale disattivazione da parte dell'ateneo dei paralleli corsi di laurea
afferenti alle classi di cui al decreto
ministeriale 4 agosto 2000.
9. Le università di norma attivano
corsi di studio con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto, mediante
apposite deliberazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2,
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, tenendo
conto delle esigenze che insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti siano
tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori
scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso
altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati.
Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più
di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di
laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei.
Art. 2.
1. I regolamenti didattici di
ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea può
essere realizzato con il concorso di più facoltà della stessa università o di
più università.
Art. 3.
1. Per ogni corso di laurea, i
regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti
assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali di esse
contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente
decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle
lettere a) e b) dell'art. 10, comma
1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono
indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il
relativo ambito disciplinare.
2. I regolamenti didattici di
ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori
scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il
numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività
formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre
ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero
minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per
ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno
tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un
numero adeguato di crediti.
4. Gli ordinamenti didattici dei
corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia
nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la
possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la
dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di
insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la
possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 10, comma
5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando,
per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti
rispettivamente pari a 12 e a 18.
5. Per quanto riguarda le attività
formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'art. 10, comma
5, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i
regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli
insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di
ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
6. I regolamenti didattici di
ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua
straniera.
7. Nel definire gli ordinamenti
didattici dei corsi di laurea, le università specificano gli obiettivi
formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al
sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi
professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.
8. Relativamente al trasferimento
degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un'università ad
un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior
numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e
modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di
destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle
conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve
essere adeguatamente motivato.
9. Esclusivamente nel caso in cui
il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti
alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore
scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere
inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di
provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è
riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del
regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.
Art. 4.
1. Le competenti strutture
didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea,
l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2,
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo
criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del
corso.
2. Le università garantiscono
l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di
crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In
ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di
20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame
integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti
titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione
collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei
regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d) e
dell'art. 12, comma
2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Gli atenei possono riconoscere,
secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le
conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi
della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità
maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui
progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di
crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea
nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 60.
Art. 5.
1. Ciascun credito formativo
universitario dei corsi di laurea corrisponde a 25 ore di impegno medio per
studente.
2. I regolamenti didattici di
ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea la quota dell'impegno
orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente
per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale.
Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario
complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato
contenuto sperimentale o pratico.
3. Gli studenti che maturano 180
crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di
laurea, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono
ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
Art. 6.
1. Le università rilasciano, ai
sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del
corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda
agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di
ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni
dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula,
indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le università provvedono
inoltre a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, comma 8
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le
modalità indicate nel decreto
ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e
successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio,
un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi
a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al
curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
Art. 7.
1. Ai sensi dell'art. 13, commi 5
e 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le
università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei
relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti
già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti
didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare
per l'iscrizione ai corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente
decreto.
2. Nel primo triennio di
applicazione del presente decreto modifiche tecniche alle tabelle delle
attività formative indispensabili relative alle classi di corsi di laurea
contenute nell'allegato sono adottate con decreto ministeriale, sentito il CUN.
Il presente decreto sarà inviato
ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2007
Il
Ministro: Mussi
Allegato