Ministero dell’Università e della Ricerca
Decreto
Ministeriale 31 ottobre 2006 prot. n. 56/2006
Istituzione
nelle Accademie di Belle Arti di specifici moduli relativi alle attività
formative attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di
handicap, riservati a docenti già abilitati nei corsi biennali ad indirizzo
didattico sprovvisti di titolo specifico
DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
VISTA
la legge 5 febbraio
1992, n. 104, recante norme per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di
handicap;
VISTA
la legge 21
dicembre 1999, n. 508 di riforma delle
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO
il D.P.R. 28
febbraio 2003, n. 132 concernente il
Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;
VISTI
i decreti
ministeriali 7 ottobre 2004, n. 82 e 3 agosto 2005 n.
456 con i quali, a decorrere
dall’anno accademico 2004/2005, ai sensi dell’art. 1 – comma 3
bis – della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono stati istituiti i corsi biennali di secondo livello ad
indirizzo didattico finalizzati alla formazione dei docenti per le classi di
concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A e 28 A;
CONSIDERATO
che nelle more dell’attuazione della normativa generale in materia di
formazione degli insegnanti di cui all’art. 5 della
legge 28 marzo 2003 n. 53/03,
detti corsi sono del tutto equivalenti ai corsi di specializzazione per
l’insegnamento nel settore artistico istituiti presso le Università;
VALUTATA
inoltre, l’opportunità, per venire incontro alle necessità dell’utenza, di
promuovere un percorso formativo in grado di far acquisire ai docenti già
abilitati nell’ambito dei suddetti corsi biennali, i contenuti formativi di
base per l’attività didattica di sostegno, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 14,
comma 2, della suddetta legge 104/92;
RITENUTO al fine di garantire
parità di trattamento ai docenti che hanno frequentato i suddetti corsi
biennali – di dover assicurare un monte ore analogo a quello stabilito
dal D.M. 26 maggio
1998 ed in particolare dall’art. 4 – c. 8 – che prevede
specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti
l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di
consentire l’acquisizione di quei contenuti formativi in base ai quali il
diploma di specializzazione abilita all’attività didattica di sostegno, ai
sensi del suddetto art. 14 – c. 2 –
della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
RAVVISATA
quindi, la necessità di disciplinare l’organizzazione di detto percorso
formativo di almeno 400 ore preordinato all’acquisizione di competenze
relazionali, disciplinari, metodologiche, nonché di conoscenze generali
relative alle situazioni di handicap;
SENTITO
il parere del C.N.A.M. espresso nell’adunanza del 13 settembre 2006;
D E C R E T A
Art. 1
Attivazione
1. A decorrere dall’anno
accademico 2006/2007, a conclusione dei corsi biennali di secondo livello ad
indirizzo didattico, relativamente alle classi di concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22
A, 25 A e 28 A, le Accademie di belle arti statali, d’intesa con le
Direzioni scolastiche regionali, possono organizzare specifici moduli relativi
ad attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica degli
alunni in situazione di handicap, riservati a docenti già abilitati nei
suddetti corsi e sprovvisti del titolo specifico.
2. Le stesse Accademie
predispongono, a tal fine, appositi bandi di ammissione, nei quali sono
indicati il numero dei posti disponibili e le relative procedure di ammissione.
Detti bandi dovranno prevedere disposizioni atte a garantire la trasparenza di
tutte le fasi del procedimento, indicando i criteri e le procedure per la nomina
delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi
della legge n. 241/90.
3.
Possono iscriversi ai suddetti moduli i candidati in possesso di abilitazione
per l’insegnamento nelle succitate classi di concorso.
4.
Le Accademie di belle arti possono consorziarsi tra loro per lo svolgimento dei
predetti moduli, anche al fine di razionalizzare l’offerta formativa sul
territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare per il
funzionamento delle stesse.
5. Non possono essere attivati
moduli con un numero di iscritti inferiori a 10 e con un numero massimo di 25
iscritti.
Art. 2
Organizzazione delle attività didattiche
1.
Le attività didattiche di cui al precedente art. 1 e all’allegata tabella A) constano di 400 ore complessive così suddivise:
A)
Area della Teoria 140 ore
B)
Area dei Laboratori 140 ore
C)
Area del Tirocinio 120 ore
2.
I Consigli Accademici definiscono l’organizzazione e tempi di svolgimento delle
predette attività didattiche, tenuto conto delle necessità organizzative
connesse ad un efficace svolgimento dei processi formativi.
3.
Le discipline relative all’Area pedagogica sono svolte in collaborazione con
l’Università per assicurare l’apporto delle specifiche competenze.
Art. 3
Frequenza
1. La frequenza dei candidati è
obbligatoria per i corsi teorici, per le attività di laboratorio e per il
tirocinio indiretto nella misura di almeno 2/3 dei carichi orari previsti per
ciascun insegnamento, laboratorio e attività di tirocinio indiretto. Le
attività di tirocinio diretto devono essere svolte per l’intero carico orario.
Art. 4
Titolo rilasciato
1.
Al termine del corso di studio i docenti conseguono l’abilitazione all’attività
didattica di sostegno ai sensi dell’art. 14 – c. 2 –
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2.
La prova finale, avente valore di esame di Stato, consiste nella discussione di
una tesi originale elaborata dal candidato sul percorso formativo svolto. La
relativa votazione viene espressa in trentesimi. Il voto finale risulta dalla
media tra il voto conseguito nell’esame finale e la media delle votazioni
conseguite nei singoli esami di profitto nonché nelle valutazioni relative alle
attività di laboratorio e tirocinio.
3.
Con decreto del Direttore Generale dell’Alta formazione artistica, musicale e
coreutica è fissata, a livello nazionale, la data dell’esame finale.
Art. 5
Commissione giudicatrice
Le
Commissioni giudicatrici per l’esame finale sono composte dal Direttore
dell’Accademia, con funzioni di Presidente, o da docente da lui delegato, da
tre docenti del corso, uno per ogni area didattica e da un docente di
discipline pedagogiche.
Il
presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale – Concorsi ed esami.
Roma,
31 ottobre 2006
Prot.
n. 56/2006
IL MINISTRO
F.to MUSSI
Allegati:
Tabella