Ordinanza
Ministeriale n. 92
Prot. n. 11075
del 5.11.2007
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il Regio Decreto 4
maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli
studenti, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;
Visto il Regio
Decreto 21 novembre 1929, n. 2049;
Vista la Legge 11 gennaio
2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia
di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le
università”, che sostituisce gli articoli 2, 3 e
4 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425,
in particolare l’art. 2, comma 1;
Visto il Decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e, in particolare,
l’art. 4;
Vista la Legge 14 gennaio
1994 n. 20 e in particolare l’art. 3, comma 1,
lettera b);
Visto il Testo Unico, di
cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo
193, comma 1, riguardante gli scrutini finali
di promozione;
Visto il Decreto del
presidente della repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275,
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in
particolare, l’art. 4,
commi 4 e 6 e l’art. 14,
comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;
Vista l’Ordinanza
ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art. 13,
concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria
superiore;
Vista la Legge dell’8
agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti
concernenti l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e
l’attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;
Visto il Decreto
ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante
modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti
formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il Decreto
ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante
norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno
scolastico:
ORDINA
Articolo 1
Finalità
della valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado
1. La valutazione è un processo che accompagna lo studente
per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a
migliorare la qualità degli apprendimenti.
2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi
indicati nel piano dell’offerta formativa della singola istituzione scolastica,
mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione
rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso
formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno
dell’indirizzo seguito.
Articolo 2
Attività
di recupero
1. Le attività di
recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta
formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente.
2. Esse sono
programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri
didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni
organizzative approvate dal consiglio di istituto.
3. Nelle attività
di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo
fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in
ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono
tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione di quelle di recupero
dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le
quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni
insufficienti.
4. Le scuole
promuovono e favoriscono la partecipazione attiva degli studenti alle
iniziative di sostegno programmate, dandone altresì periodicamente notizia alle
famiglie.
5. Le attività di
recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli
scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di
sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini
finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali
studenti negli scrutini suddetti.
6. Le istituzioni
scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero e,
nell’ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree
disciplinari che necessitano degli interventi. Esse determinano altresì le
modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli
didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli
studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle
famiglie. In particolare, nella determinazione del numero degli interventi e
della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di
commisurarne la definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti
ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché all’articolazione dei
moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse.
7. Gli studenti
di cui al comma 5 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti, salvo
quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 4 e dal comma 3 dell’art. 7. Al
termine di tali attività sono effettuate verifiche volte ad accertare
l’avvenuto recupero, del cui risultato si dà puntuale notizia alle famiglie.
8. Nella organizzazione delle attività di sostegno e di
recupero può essere adottata una articolazione diversa da quella per classe,
che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli
studenti. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano
soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far
fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione
ed incremento delle eccellenze. Le attività così organizzate rientrano nella
normale attività didattica e sono, conseguentemente, computabili ai fini del
raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente
ordinamento. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei
per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi
parallele. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti
di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda
con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di
orientare contenuti e metodi dell’attività di recupero agli specifici bisogni
formativi di ciascun alunno.
9. Sulla base
delle modalità organizzative sopra indicate, le azioni in cui è articolata l’attività
di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15
ore, non comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici di cui
al comma successivo.
10. Nel caso in
cui gli interventi didattici siano realizzati nell’ambito della utilizzazione
della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del
13 giugno 2006, le istituzioni scolastiche sono
tenute ad organizzare azioni specifiche commisurate anche ai fabbisogni
formativi degli studenti che non hanno necessità di interventi finalizzati al
recupero e di quelli che, sempre nell’ambito della medesima attività ordinaria,
attraverso approfondimenti specifici possono raggiungere traguardi di
eccellenza.
11. Ulteriori
modalità di supporto potranno essere realizzate assegnando ad uno o più
docenti, individuati dal consiglio di classe, compiti di consulenza e
assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale
(c.d.”sportello”). I docenti incaricati effettueranno la prestazione,
preferibilmente in orario pomeridiano, secondo le modalità individuate dal
consiglio stesso, che verranno comunicate alle famiglie, e saranno retribuiti
con un compenso forfettario.
12. Le
istituzioni scolastiche, nel rispetto delle specifiche competenze degli organi
collegiali, possono individuare anche modalità diverse ed innovative di
attività di recupero attraverso la utilizzazione dei docenti della scuola, ai
sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o la collaborazione con soggetti
esterni, con l’esclusione di Enti “profit”, in relazione agli specifici bisogni
formativi di ciascuno studente.
Articolo 3
Programmazione
delle attività
1. I consigli di classe, su indicazione dei singoli
insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità
didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi
dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del
debito formativo.
2. Il collegio
dei docenti definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti
destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero,
adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall’esercizio
dell’autonomia.
3. Il collegio
dei docenti definisce altresì i criteri per l’assegnazione dei docenti ai
gruppi di studenti così costituiti.
4. Il collegio
dei docenti, nel deliberare la programmazione delle attività di sostegno e di
recupero, può individuare, sulla base della complessità organizzativa, uno o
più docenti relativamente alle diverse aree disciplinari cui affidare il
coordinamento di tali attività. Per dette attività il relativo compenso è
stabilito dalla contrattazione d’istituto, anche con riferimento a quanto
previsto dall’articolo 30 del
CCNL del 24 luglio 2003.
5. Nel rispetto
delle prerogative degli organi collegiali della scuola, il dirigente scolastico
è tenuto a promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare lo
svolgimento delle attività programmate.
Articolo 4
Scrutini
intermedi e relativi adempimenti
1. Il collegio dei docenti, tenendo conto delle
innovazioni introdotte dal Decreto
ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, determina i criteri da
seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità
nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.
2. Per gli
studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre
verifiche periodiche previste dal Piano dell’offerta formativa della scuola,
presentano insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe
predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Sarà cura del
consiglio di classe procedere ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di
ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento
delle varie discipline. Il consiglio di classe terrà conto anche della
possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi
stabiliti dai docenti.
3.
L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di
classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le
medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola
comunicazione formale.
4. Sia che ci si
avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti
hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di
classe che ne comunica l’esito alle famiglie.
Articolo 5
Verifiche
intermedie
1. Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato
nel corso dell’anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono
verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle
carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche
sono deliberate dai consigli di classe che, in relazione alla natura della o
delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere
verifiche scritte o scrittografiche e/o orali.
2. I giudizi
espressi dai docenti, al termine delle verifiche di cui al comma precedente,
oltre ad accertare il grado di competenza acquisito dallo studente,
costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al
completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi
formativi di più alto livello.
Articolo 6
Scrutinio
finale
1. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire
per lo svolgimento dello scrutinio finale.
2. Il docente
della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli
esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o
quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno,
interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La
proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di
scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
3. Per gli
studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline
valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri
preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità
dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle
discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi
interventi di recupero.
4. In tale caso
il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede,
sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di
recupero.
5. Si procede
invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio
di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli
interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che
presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non
promozione.
Articolo 7
Interventi
successivi allo scrutinio finale
1. In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo
dell’istituto viene riportata solo la indicazione della “sospensione del
giudizio”.
2. La scuola,
subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per
iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche
carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i
voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle
quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono
comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti
formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è
tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.
3. Analogamente a
quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 4, ove i genitori o coloro
che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle
iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla
scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle
verifiche di cui al comma precedente.
4. In materia di
organizzazione degli interventi didattici di recupero, valgono per quanto
compatibili, le disposizioni impartite all’art. 2.
Articolo 8
Verifiche
finali e integrazione dello scrutinio finale
1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche
esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le
relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la
fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni
devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni
dell’anno scolastico successivo.
2. Le operazioni
di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario
stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline
interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di
classe. Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5
comma 1.
3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto
dell’attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli
interventi, la novità dell’approccio didattico e i tempi di effettuazione degli
interventi medesimi che coprono l’intero arco dell’anno scolastico. Esse devono
pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in
sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso
dell’attività di recupero.
4. Il consiglio
di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai
precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso
sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito
positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe
successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma
1 del precedente articolo, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti
riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito
negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello
studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la
sola indicazione “non ammesso”.
5. Nei confronti
degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede
di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo
anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del
punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata
al DM 42 del 22
maggio 2007.
6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla
integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella
medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio
finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello
scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno
scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente
trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in
quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato
fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito
incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso
l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla
nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.
Articolo 9
Studenti
dell’ultimo anno
1. Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione
dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi – relativamente ai
debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 11 gennaio
2007, n. 1 – le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore della medesima Legge n. 1/2007.
2. A decorrere
dall’anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell’ultimo anno di corso che
nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino
insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone
iniziative di sostegno e forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle
lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire
una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione
all’esame di Stato.
Articolo 10
Utilizzazione
del personale
1. In relazione a quanto previsto all’articolo 3, il
dirigente scolastico procede alla utilizzazione del personale docente nelle
attività aggiuntive che si sono venute a determinare.
2. Gli interventi
didattico-educativi di sostegno e recupero costituiscono attività aggiuntiva di
insegnamento sia nel caso in cui siano svolti all’interno del calendario
scolastico delle lezioni, sia nel caso in cui abbiano luogo al di fuori di
detto periodo.
Tali interventi
non costituiscono attività aggiuntiva qualora siano effettuati ricorrendo alla
quota del 20% di cui al DM 47/06.
3. Nelle attività
di sostegno e recupero sono impiegati in primo luogo docenti dell’istituto e,
in seconda istanza, si ricorre a docenti esterni e\o a soggetti esterni, con
l’esclusione di Enti “profit”, individuati secondi criteri di qualità
deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d’istituto.
4 Le modalità di
utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività
di sostegno e di recupero sono definite in sede di contrattazione integrativa
di istituto.
5. Le ore
aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite al personale
dipendente nella misura prevista dalla vigente disciplina contrattuale.
6. Le dimensioni
del fenomeno e le modalità di intervento adottate dalle scuole saranno oggetto
di una specifica azione di monitoraggio i cui esiti consentiranno di introdurre
quelle soluzioni migliorative suggerite dalle esperienze realizzate dalle
scuole medesime.
Articolo 11
Risorse
finanziarie
1. Per la realizzazione delle attività di sostegno e
recupero sono utilizzate le risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta
formativa, incrementate delle ulteriori risorse che, secondo i criteri
stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della
scuola, sono assegnate alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado, come pure le risorse che, nell’ambito di quelle previste dalla Legge
finanziaria per i processi di riqualificazione del sistema scolastico, sono
specificamente destinate allo scopo.
2. Le istituzioni
scolastiche situate nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza potranno avvalersi
anche delle risorse previste per i Programmi Operativi Nazionali (PON).
Articolo 12
Disposizioni
transitorie e finali
1. Le predette
disposizioni valgono a decorrere dall’anno scolastico 2007/08 .Per i debiti contratti
in precedenza si applica la pregressa normativa sul “saldo” degli stessi e
resta comunque vincolante per le istituzioni scolastiche l’obbligo di
realizzare iniziative di recupero, anche attraverso una riorganizzazione
dell’attività didattica ordinaria.
Roma, 5.11.2007
IL
MINISTRO
FIORONI