Ministero della
Pubblica Istruzione
DIPARTIMENTO
PER L’ISTRUZIONE
Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Uff.VII
ORDINANZA
MINISTERIALE N.26
Prot.2578 del
15-3-2007
Istruzioni e modalità organizzative ed operative
per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2006/2007.
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è
stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in
particolare, l'art.205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della
Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria
ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;
VISTA la Legge 10
dicembre 1997, n.425, concernente
disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge 11
gennaio 2007, n.1 “Disposizioni in materia di esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e
delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in
particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425 e l’articolo 3, comma 1 e l’articolo 3, comma 3,
lettera a) che ha abrogato, tra l’altro, l’articolo 22, comma 7, primo,secondo, terzo,
quarto e quinto periodo della legge 28
dicembre 2001,n.448;
VISTO il D.P.R.23/7/98, n.323, recante
disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, per le parti compatibili con la legge 11-1-2007,n.1;
VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998,n.249 –
Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.7/1/99, n. 13, recante la
disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nella Regione Valle d'Aosta;
VISTO il Decreto del Presidente della
Provincia Autonoma di Bolzano n.14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di
svolgimento della terza prova scritta, “Modifica del regolamento di
esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”;
VISTO il D.M.23 aprile 2003,n.41, concernente le
modalità di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; tuttora
vigente;
VISTO il D.M. n.429 in data 20.11.2000,
concernente le "caratteristiche formali generali della terza prova
scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesima"; tuttora vigente;
VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98, relativo alla
costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove
scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore
limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
VISTA la Legge 15 marzo
1997,n.59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa, e, in particolare, l’art.21;
VISTO il D.M. 26 gennaio 2006,n.8, concernente le
certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento
dell'esame di Stato, tuttora vigente;
VISTO il D.M. 17 gennaio 2007,n.6 “ Modalità e
termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai
commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. ";
VISTO il D.M. 17 gennaio 2007, n.8, ”Norme
per lo svolgimento per l’anno scolastico 2006-2007 degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi
sperimentali autorizzate”;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n.49,
concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai
crediti formativi; tuttora vigente;
VISTO il Decreto legislativo 30-7-1999, n.300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;
VISTO l'art.21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art.1, comma 22, della Legge 16/6/1998, n.191;
VISTO il D.P.R.28.12.2000, n. 445 “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 58 del 31 luglio 2006 sul calendario scolastico nazionale per l'anno scolastico
2006/2007;
VISTA la legge 10 marzo
2000, n. 62 "norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 19-11-2004, n.286, “Istituzione
del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e
di formazione, nonché riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003,n.53”, come modificato dalla legge
27-12-2006,n.296 (legge finanziaria 2007);
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot.n.9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico –
operativa per gli esami di Stato;
VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n.165 “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTA la Legge 7 agosto
1990,n.241 e successive modificazioni;
VISTA la C.M. prot. n.1787 dell’1-3-2005,
relativa agli alunni affetti da dislessia;
VISTA la C.M 3 giugno 2002, prot. n.9680 “Esame di Stato - Nulla osta per candidati esterni
detenuti”;
VISTA la legge 27
dicembre 2006, n.296 (legge
finanziaria 2007);
VISTA la C. M. n.5 del 17 gennaio 2007;
VISTA la C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007;
ORDINA
ART. 1
INIZIO
DELLA SESSIONE DI ESAME
1. La sessione degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ha inizio,
in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro della Pubblica
Istruzione. Per l'anno scolastico 2006/2007, la sessione inizia il giorno 20
giugno 2007.
ART. 2
CANDIDATI
INTERNI
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e
paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati
valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato
i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (legge 11.1.2007,n.1, art.1,
capoverso art.1, comma 1, lettera a);
b) gli alunni delle scuole statali e
paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo
comma 2;
c) alle stesse condizioni e con i
requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate e
legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio
fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del
decreto legge 5 dicembre 2005,n.250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,n.27;
d) gli alunni delle scuole statali e
paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che,
avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui all'art.1, comma 1, lettera c), siano stati ammessi
alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.
Limitatamente agli anni scolastici
2006/2007 e 2007/2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 3 della legge 11-1-2007,n.1, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si
applica per tali anni. Conseguentemente, in sede di scrutinio finale del
corrente anno scolastico, il Consiglio di classe procede ad una valutazione
complessiva dello studente che tenga conto, come precisato nella C.M. n. 5 del 17-1-2007, delle
conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente nell’ultimo anno del
corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi
compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a
consentirgli di affrontare l’esame, anche in presenza di valutazioni non
sufficienti nelle singole discipline.
In quest’ultimo caso, l’ammissione o la
non ammissione dovrà essere specificatamente motivata. Per tutti gli
studenti, comunque, dovrà essere formulato dal Consiglio di classe un
giudizio di ammissione, che assolverà il compito di fornire alla Commissione
di esame ogni utile dato informativo sulla personalità e sulla preparazione
del candidato. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto
sede d’esame, con la sola indicazione <<Ammesso>> o <<Non
ammesso>>. L’attribuzione dei voti in ciascuna disciplina rileva
unicamente ai fini dell’attribuzione del credito scolastico.
2. Possono sostenere, nella sessione
dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti
alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all’ultima
classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, che
hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e
che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza
essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
Resta ferma la particolare disciplina dei
motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni
pratiche dell'educazione fisica.
Art.3
CANDIDATI
ESTERNI
1.Sono ammessi all’esame di Stato, alle
condizioni previste dal presente articolo coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età
entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto
all’obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di
licenza di scuola media da un numero di anni almeno pari a quello della
durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età
entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso i candidati sono
esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo
conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria
superiore di durata almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo
anno di corso prima del 15 marzo.
Gli alunni delle classi antecedenti
l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di
candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e
devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
2. Sono ammessi all'esame di Stato negli
istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si
trovino in una delle seguenti condizioni:
a) compiano il diciannovesimo anno di età
entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un
anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente
diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello
della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età
entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono
esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore,
compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza
corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro titolo
conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria
superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di
qualifica e di licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza
dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Gli alunni delle classi antecedenti
l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di
candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e
devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
3. I candidati agli esami negli istituti
professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2,
debbono documentare, altresì, di aver esperienze di formazione professionale
o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste
dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le
esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo
dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in
un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.
L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione
del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente
ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le
esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni
è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La
disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami
nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
4. I candidati esterni agli esami di
Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o
idoneità a classe terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non più esistenti:
Amministrativo, Mercantile, Commercio con l’estero, Amministrazione
industriale possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per
l’indirizzo Giuridico-economico-aziendale dell’attuale ordinamento, senza
sottoporsi ad esame preliminare. Se in possesso di idoneità o promozione a
classe non terminale, sostengono, invece, esame preliminare sulle materie
dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione od
idoneità alla classe successiva nonché su quelle previste dal piano di studi
dell’ultimo anno.
5. E’ consentito ai candidati esterni
agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per le
Attività Sociali, indirizzo dirigenti di comunità e di istituto tecnico per
il Turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non
abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o
effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato
stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata effettuazione della
pratica di agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa
del diploma prevista dall'art. 13 del DPR n.323/1998. In
particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico
per le attività sociali-indirizzo dirigenti di comunità, il mancato
svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia è consentito solo con
riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale.
Per i candidati, quindi, che sostengono
esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneità, tale
carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti l’ultimo (terza e
quarta classe), anche atteso che il loro superamento costituisce titolo di frequenza
di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante
della corrispondente materia.
6. L’ammissione dei candidati esterni che
non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche
riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione Europea di
tipo o livello equivalente, è subordinata, ai sensi della legge 11.1.2007,n.1, art.1,
capoverso art.1, comma 3, al superamento dell'esame preliminare di cui
all'art. 7 della presente ordinanza.
7. I candidati esterni, provenienti da
paesi dell'Unione Europea, che non siano in possesso di promozione od
idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente,
sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1
e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame preliminare sulle
materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non
siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva,
nonchè su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Il
requisito dell'adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a)
del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di
anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano
per l'assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui all’art.1, comma 622 della legge 27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
8. I candidati non appartenenti a Paesi
dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso
istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria
superiore, possono sostenere, ai sensi della legge 11.1.2007, n.1, art.1, capoverso
art.1, comma 7, l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2,
lettere a), b), c), d), in qualità di candidati esterni, previo superamento,
qualora non abbiano conseguito la promozione o l’idoneità all’ultima classe,
dell’esame preliminare di cui all’art.7 della presente ordinanza.
9. Non sono ammessi agli esami di Stato i
candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione
qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
10. Non è consentito ripetere esami di
Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito
positivo.
11. I candidati esterni possono sostenere gli esami di
Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali
di ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono
sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi
all’indirizzo sperimentale prescelto e presente nell’istituto scolastico sede
d’esame. I candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di Stato
negli istituti statali o paritari, ove funzionano indirizzi sperimentali
linguistici, hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli
preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973
oppure su quelli del corso sperimentale linguistico della istituzione
scolastica sede di esami.
I candidati esterni non possono sostenere
gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto
SIRIO” dell’istruzione tecnica. Qualora ne fosse consentita l’ammissione nelle
commissioni del citato indirizzo “Sirio”, i medesimi sostengono l’esame di
Stato sui programmi del corso ordinario.
12. Negli istituti che attuano
sperimentazioni “autonome” di solo ordinamento o “non assistite” (dette anche
minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite” dette anche coordinate, i
candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli
esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
ART. 4
SEDI
DEGLI ESAMI
1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli
istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui
all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede
d’esame è l’istituto da essi frequentato.
2. Per i candidati esterni, salvo quanto
previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n.297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli
istituti paritari.
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro
preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami
in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore
avente comunanza di interessi.
4. Per i candidati esterni gli istituti
statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune
di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del
medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall’art.1, capoverso art.1, comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n.1. Le relative istanze vanno rivolte dai candidati ad un
istituto della tipologia prescelta all’interno del comune di residenza. Ove
non esistente in tale ambito territoriale, l’istituto sarà individuato dai
candidati stessi a livello provinciale e, in caso di ulteriore inesistenza, a
livello regionale. Qualora si tratti di indirizzi di studio a limitata e
disomogenea diffusione sul territorio nazionale, non presenti nella Regione
di residenza, le istanze di partecipazione agli esami di Stato sono rivolte
al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale della propria
Regione, il quale, acquisita ogni utile notizia, provvederà a trasmetterle ad
altro Ufficio regionale per l’assegnazione della sede. Per i candidati
esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunità presso
gli Istituti Tecnici per le Attività Sociali valgono le indicazioni di
carattere organizzativo di cui al presente articolo, comma 17. Gli
interessati potranno presentare domanda ad un solo istituto statale o
paritario. La mancata osservanza della disposizione di cui alla citata legge n.1/2007,art.1, capoverso
art.1, comma 4, preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le
responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei Dirigenti
scolastici preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
5. Il requisito della residenza deve
essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R.445/2000.
6. Il candidato che, per situazioni
personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della
domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità,
abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune, provincia o
Regione diversi da quelli della residenza anagrafica, dovrà presentare
al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Regione ove ha la
residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti
la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo
previsto dal richiamato art.1, capoverso art.1, comma 4, della legge n.1/2007, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche
statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Se il candidato è
minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la potestà parentale.
Il Direttore Generale valuta le
motivazioni addotte.
! Nel caso di valutazione negativa, ne
sarà data comunicazione dal Direttore Generale regionale al candidato.
! Nel caso di valutazione positiva, il
Direttore Generale regionale assegna la domanda all’istituto che ha
individuato nell’ambito della regione di competenza ovvero comunica
l’autorizzazione all’effettuazione degli esami fuori regione al Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico della Regione ove è ubicata la località
indicata dal candidato, informandone, contestualmente, l’interessato e il Capo
dell’Istituto al quale è stata originariamente presentata l’istanza di
partecipazione all’esame di Stato.
! ll Dirigente scolastico trasmette la
domanda all’Istituto individuato dal Direttore Generale, se nell’ambito della
regione di residenza del candidato, ovvero al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico della Regione in cui è ubicata la località della nuova sede di
esame, il quale provvederà sia ad assegnarla ad istituzione scolastica
statale o paritaria sia a comunicare al candidato la nuova sede di esame.
! Il Capo dell’Istituto al quale è stata
assegnata l’istanza, ha l’obbligo, ai sensi dell’art.71 del citato DPR n. 445/2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
7. Il Dirigente scolastico, tenuto conto
che ad ogni singola classe/commissione d’esame sono assegnati non più di
trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007,n.1, art.1, capoverso art.4-comma 2) verifica in primo luogo che, con
l’accoglimento di domande di candidati esterni, non venga superato il limite
massimo, previsto dall’art.1,capoverso art.4-comma 9, della legge citata n.1/2007, del cinquanta per cento rispetto al numero dei candidati
interni di ciascuna classe terminale; valuta, poi, l’esistenza di idonea
ricettività dell’Istituto, in relazione al numero delle classi terminali
dell’indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla
presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali
del medesimo istituto - per l’effettuazione degli esami preliminari e/o per
la formazione delle commissioni.
I Direttori Generali regionali verificheranno che gli
istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata
predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti le prove di esame e
per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.
8. Il dirigente scolastico deve
trasmettere al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai fini
della successiva assegnazione – tenuto conto dell’ordine cronologico di
acquisizione agli atti dell’istituto - le domande dei candidati esterni non
accoglibili, in quanto non compatibili con i commi 4 e 7.
9. Il Direttore Generale regionale
competente, cui sono state trasmesse le domande dei candidati esterni,
secondo quanto previsto dai precedenti commi 6 e 8, ai fini della loro
successiva assegnazione, procede come segue:
a) d’intesa con i dirigenti delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie dello stesso indirizzo d’esame
del comune o, in subordine, della provincia, alle quali intende assegnare i
candidati, trasmette loro le relative domande, avendo cura di non superare il
limite del cinquanta per cento rispetto ai candidati interni e quello di 35
candidati per ciascuna classe;
b) nel caso in cui per il numero di
candidati esterni non sia possibile rispettare il predetto criterio di
ripartizione, il Direttore Generale può costituire commissioni con un numero
maggiore di candidati esterni ovvero commissioni di soli candidati esterni
esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, nel numero di una
soltanto secondo quanto prescrive il già richiamato art.1, capoverso art.4-comma 9, della legge n.1/2007; presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere
costituita un’ulteriore classe di soli candidati esterni soltanto in caso di
corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
c) ove non sia possibile assegnare le
domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni delle
lettere a),b), attribuisce le domande in eccedenza - secondo le indicazioni
testè espresse - ad istituto o istituti dello stesso indirizzo d’esame di
province vicine.
Nell’attività di redistribuzione delle
istanze eccedenti i Direttori degli Uffici Scolastici regionali dovranno
tener conto dello specifico percorso formativo scelto dai candidati,
individuando la scuola più vicina alla residenza degli stessi nella quale è
presente il percorso formativo richiesto, anche se questa fosse la stessa
scuola alla quale le istanze erano state originariamente presentate.
10. Qualora, per l’esiguità del numero di
istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli
stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in
eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del
comune, della provincia o di province vicine, i Direttori Generali
regionali – di intesa con i dirigenti scolastici degli istituti interessati -
dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell’esame
conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed
ordine diverso, del comune o della provincia.
11. In tale situazione, i Direttori
Generali regionali procedono alla configurazione di apposite commissioni con
soli candidati esterni, individuando gli istituti statali in base:
- alla più elevata coincidenza di classi
di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto,
in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
- alla maggiore possibilità di utilizzo
di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi
non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si
precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale possono essere
istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.
! I commissari
interni sono designati dal dirigente scolastico dell’istituto statale,
al quale sono state trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti,
relative ai criteri e alle modalità di nomina, di designazione e di
sostituzione dei componenti le commissioni d’esame, prioritariamente
utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso
istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico
designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti
a supplenze.
! Il Dirigente scolastico comunica al
Direttore Generale regionale le materie per le quali non è stato possibile
procedere ad alcuna designazione. Il Direttore Generale regionale dovrà
reperire i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente
competente per la prova scritta affidata a commissario interno.
! Il Presidente e i commissari esterni
sono nominati dal Direttore Generale regionale.
! Per gli esami preliminari, il dirigente
scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla costituzione
di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline
dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni
precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti
dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente
scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto
degli aspiranti a supplenza.
Al personale docente che sia stato
impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione
principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il
Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale regionale le materie per
le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione. Il Direttore
Generale regionale dovrà reperire i commissari mancanti.
! Le commissioni di esame preliminare
sono presiedute dal dirigente scolastico dell’istituto sede d'esame.
! Il rilascio di certificazioni rientra
nella competenza del Dirigente scolastico dell’istituto statale presso il
quale i candidati esterni hanno sostenuto l’esame, con l’avvertenza che sui
diplomi, accanto alla denominazione dell’istituto, deve essere apposta la
specifica “Solo sede d’esame”. Resta fermo che il rilascio del diploma
compete al Presidente della commissione ovvero, su sua delega, al Dirigente
scolastico.
12. Nei casi previsti dal presente
articolo, commi 9,10,15, il Direttore Generale regionale dà comunicazione
agli interessati dell’istituto al quale sono stati assegnati.
L’istituto cedente deve trasmettere
all’Istituto di assegnazione la documentazione di ciascun candidato e il
programma del corso di studi seguito.
13. I candidati provenienti da uno stesso
istituto privato sono assegnati, sempreché non si arrechi pregiudizio alla
corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente
allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che abbiano
compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati non possono sostenere
gli esami in scuole paritarie, che dipendano dallo stesso gestore o da altro
gestore avente comunanza di interessi.
14. I Direttori Generali regionali
valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede
scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.)
autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi
anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono
effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
15. Per i candidati non residenti in
Italia, la sede di esame è individuata dal Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico regionale al quale è presentata la domanda di ammissione agli
esami.
16. I componenti esterni delle
commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d’esame stabilite
per i candidati.
17. Candidati esterni agli esami per
l’indirizzo di Dirigente di comunità
17.1 Presentazione delle domande
I candidati presentano domanda ad un solo
istituto statale o paritario ubicato nel comune di residenza.
Tenuto conto che le commissioni con soli
candidati esterni possono essere costituite unicamente presso istituzioni
scolastiche statali, tale istituto è da identificare:
a) se esistente, in un ITAS con lo
specifico indirizzo ("Dirigenti di comunità"), anche se privo di
classi terminali;
b) in subordine, in un ITAS privo dello
specifico indirizzo, sempreché risulti ivi attivato altro corso di
ordinamento o sperimentale di ordinamento e struttura, anche se privo di
classi terminali;
c) qualora non esista un ITAS, il
Direttore Generale regionale individua - d’intesa con il Dirigente scolastico
interessato - altro istituto, di diverso tipo od ordine scolastico, del
comune o della provincia di residenza, tenendo presente:
- la più elevata coincidenza di classi di
concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in
relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
- la maggiore possibilità di utilizzo di
docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non
terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo anche ricorso a
personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti
in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per
gli esami preliminari e per gli esami di Stato;
- la materiale capienza dei locali.
I candidati possono conoscere l’istituto
di presentazione presso l’Ufficio Scolastico regionale.
Le domande presentate fuori dalla
provincia di residenza vengono subito trasmesse dall’istituto ricevente
all’istituto, individuato dal Direttore Generale regionale competente per
territorio, informandone gli interessati.
17.2 Modalità di assegnazione
a) - ITAS con specifico indirizzo e con
classi terminali
I Capi degli istituti statali e paritari,
con lo specifico indirizzo, assegnano i candidati esterni alle classi
terminali, osservando i limiti invalicabili del cinquanta per cento rispetto
ai candidati interni e di 35 candidati per classe.
Per la individuazione delle domande
eccedenti il predetto limite i Dirigenti scolastici tengono conto del loro
ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'istituto.
I Capi degli istituti devono trasmettere
le domande eccedenti i predetti limiti al Direttore Generale regionale, che
provvede - d’intesa con i Dirigenti delle istituzioni scolastiche di cui al
primo capoverso e alla lettera b) - alla loro distribuzione superando il
limite percentuale, fermo restando il limite di 35 candidati per classe
ovvero formando commissioni di soli candidati esterni, ma in questa ultima
ipotesi unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due
commissioni.
b) - ITAS con specifico indirizzo senza
classi terminali - ITAS senza specifico indirizzo - Istituto di altro tipo od
ordine scolastico Il Direttore Generale regionale, previa ricognizione del
numero di domande acquisite da ITAS con lo specifico indirizzo senza classi
terminali, da ITAS senza lo specifico indirizzo oppure da istituto di altro
tipo od ordine scolastico, costituisce apposite commissioni di soli candidati
esterni, sia ai fini degli esami preliminari che degli esami di Stato, purchè
trattasi di istituti statali, nel numero massimo di due commissioni presso lo
stesso istituto.
17.3.Individuazione
a livello provinciale dell'istituto sede d'esame.
Qualora per l’eccessivo numero di
candidati, si renda necessario individuare ulteriori istituti, oltre
quello/quelli già individuati per la presentazione delle domande, che, per
effetto dei criteri già indicati, costituiscono sede di esame, i Direttori
Generali regionali procedono osservando i medesimi criteri.
17.4. Programma
d’esame
Per i candidati esterni presso istituti
con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunità il punto di riferimento
per i programmi è costituito dall’attività didattica delle classi terminali
di assegnazione e dal documento del 15 maggio.
Quanto precede sia se sono assegnati ad
una classe e sia in caso di commissioni apposite; in tale evenienza, la
classe di riferimento è individuata dal Dirigente scolastico.
Per i candidati esterni che sostengono,
invece, l’esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, il punto di
riferimento di cui sopra è costituito dal programma definito dal Ministero
(disponibile sul sito internet:http://www.istruzione.it area tematica:Esami
di Stato-quadro normativo 1999/2000).
17.5. Diplomi e
certificazioni
Per i candidati esterni che non sostengono l'esame di
Stato presso un ITAS con lo specifico indirizzo, i diplomi e le relative
certificazioni, accanto alla denominazione dell'istituto, recheranno
l’apposizione specifica: "Solo sede d'esame".
Resta fermo che i predetti diplomi devono
recare la dicitura “DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA’ SOCIALI –
INDIRIZZO:DIRIGENTE DI COMUNITA’ ”.
ART. 5
PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
1. I candidati interni ed esterni devono
aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il
termine del 30 novembre 2006. La domanda dei candidati esterni deve
essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai
fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di
apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R .n. 445/2000, atta a
comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione
all'esame di cui all'art. 3. La domanda dei predetti candidati esterni deve
essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento della tassa
scolastica e del contributo di cui all’art.22.
2. La dichiarazione relativa alle
esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli
esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella
relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica
di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza
della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il 31 maggio
2007.
3. Fermo restando quanto previsto
all'art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere
presentate a un solo istituto.
Eventuali domande tardive dei candidati
esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente dai Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e
documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano
pervenute entro il termine del 31 gennaio 2007. I Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli interessati
dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo,
dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del
termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati
esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con
l’avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al dirigente
scolastico.
Si precisa, altresì, che il suddetto
termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno,comunque,
titolo ad essere ammessi agli esami, sempre che siano stati valutati in sede
di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente art.2.
5. Le domande dei candidati interni di
cui all'art.2, comma 2, devono essere presentate al proprio Istituto entro il
31 gennaio 2007.
6 Per i candidati interni che abbiano
cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e
prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20
marzo 2007; così, parimenti, per i candidati interni di classi antecedenti
l’ultima.
7. L'accertamento del possesso da parte
dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art.3 è di competenza del
dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame, che è tenuto a verificare la
completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il
dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la
domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della
formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.
8. Le domande di partecipazione agli
esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il tramite del
Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo.
Il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale può prendere in
considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2006.
L'assegnazione dei candidati suddetti alle
singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono
disposti dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
ART. 6
DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso
elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito
documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo
anno di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i
metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli
strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro
elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello
svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali,
tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che
prevede nel curricolo una terza area professionalizzante che si realizza
mediante attività integrate tra scuola e formazione professionale regionale
e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare
specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle
attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame
terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione
ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con
specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
4. Per le classi articolate e per i corsi
destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui ai commi 1
e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente
si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad
alunni provenienti da più classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati
eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate
durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla
partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento
recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con
DPR n.249 del 24/6/98.
6. Prima della elaborazione del testo
definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali
proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento è immediatamente affisso
all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne
abbia interesse può estrarne copia.
ART. 7
ESAME PRELIMINARE
DEI CANDIDATI ESTERNI
1. L'ammissione dei candidati esterni che
non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe, anche
riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo
e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare
inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche,
pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro
preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in
possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su
quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Il superamento
dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di
Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto
davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario,
collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il
candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei
decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
2. I candidati in possesso di altro
titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria
superiore di durata almeno quadriennale, di cui all'art.3 comma 1, lettera d)
e comma 2,lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima
classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle
materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già
seguito, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
3. I candidati provenienti da Paesi
dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima
classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art.3, commi 1 e 2,
lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al comma 1 del
presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di
cui alla lettera a) del medesimo art.3, comma 1, si intende soddisfatto con
la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto
dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
4. I candidati esterni non appartenenti a
Paesi dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in
Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di
istruzione secondaria superiore, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato
nelle ipotesi previste dall’art.3, commi 1 e 2, lettere a),b),c),d), previo
superamento dell’esame preliminare di cui al precedente comma 1, qualora non
abbiano conseguito la promozione o l’idoneità all’ultima classe.
5. La disposizione di cui al comma 2,
attesa la peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche
nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con
specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che
chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto
tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento
della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello
scrutinio finale. A tal fine il dirigente scolastico cura la compatibilità
dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento
degli esami preliminari.
6. L'esame preliminare è sostenuto nel
mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al
consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno
è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai
docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso di
costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di apposite
commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni
di cui all'art.4.
7. Il Dirigente scolastico, sentito il
collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami
preliminari.
8. Ferma restando la responsabilità
collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari
operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso
quello che la presiede.
9. Il candidato è ammesso all'esame di
Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle
discipline per le quali sostiene la prova.
10. Ai fini della determinazione delle
prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente
acquisiti e debitamente documentati.
11.I candidati esterni provvisti di
idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla
frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di
abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso
corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
12. L'esito positivo degli esami
preliminari, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come
idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria
superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari,
in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del
consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art.4,
come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.
13. Il disposto di cui al comma 11 si
applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.
ART. 8
CREDITO
SCOLASTICO
1. Il Consiglio di classe, in sede di
scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede
all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base
della tabella A allegata al DPR n.323 del 23.7.1998 e della nota in calce alla medesima. In considerazione
dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul
punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto
finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia
nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in
numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del
complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n.323/1998, con il conseguente superamento della stretta
corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in
sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi
seguiti dai docenti.
3. Nel caso della abbreviazione del corso
di studi di cui all'art.2, comma 2, il credito scolastico per l’anno non
frequentato è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art.11, comma 5 del DPR n.323/1998.
4. Agli alunni interni, che, per il
penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo
stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale
dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per
idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo
le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli
esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici de17 corsi quali candidati
esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli
alunni che frequentano l’ultima classe per effetto della dichiarazione di
ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di
maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella
misura di punti 2 per ciascuno degli anni non frequentati, qualora l’alunno
non sia in possesso di promozione o idoneità alla penultima e/o alla
terzultima classe.
5. Negli istituti professionali, i
consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto
della valutazione conseguita dagli alunni nelle attività che si svolgono
nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella nelle
discipline coinvolte nelle attività medesime.
6. L'attribuzione del credito scolastico
ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di
classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente
integrare, fermo restando il massimo di 20 punti attribuibili, a norma del 4°
comma dell'art.11 del DPR n.323/1998, il punteggio
complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi
attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni,
relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente
verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed
idoneamente documentate.
7. Il punteggio attribuito quale credito
scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto.
8. Ai candidati esterni il credito scolastico è
attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame
preliminare di cui all’art.7, sulla base della documentazione del curriculum
scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le
esperienze professionali documentabili possono essere valutate crediti
formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e
ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. Il Consiglio
di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito
scolastico e formativo. L’attribuzione del credito deve essere deliberata,
motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è
pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame.
Si precisa che il punteggio attribuito
nell’ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato
per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di
esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei
all'ultima classe, che, però, non hanno frequentato e che non devono
sostenere esami preliminari, il credito scolastico è attribuito dalla
Commissione d’esame nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il
penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla
penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
10. Ai candidati esterni, in possesso di promozione od
idoneità all’ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo
al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato o quello
attribuito, per tali anni, dalla Commissione d’esame in base ai risultati
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della
Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni
scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali
i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né abbiano
sostenuto esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura
di punti 2 per anno.
11. Per i candidati esterni in possesso
di promozione od idoneità all’ultima classe del corso di studi per il quale
sostengono l’esame di Stato ma non l’esame preliminare, il credito scolastico
per l’ultimo anno è attribuito dalla Commissione d’esame nella misura
ottenuta per il penultimo anno (DPR n.323/1998, art.11, comma 10).
12. Per tutti i candidati esterni,
in possesso di crediti formativi, la Commissione o il Consiglio di classe per
coloro che sostengono l’esame preliminare possono aumentare il punteggio
nella misura massima di punti due, fermo restando il limite massimo di punti
venti (DPR n.323/1998,art.11,comma 11).
13. I docenti che svolgono l’insegnamento
della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli
alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
Analoga posizione compete, in sede di
attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e
formative alternative all’insegnamento della religione cattolica,
limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.
14. L’attribuzione del punteggio,
nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli
elementi di cui all’art.11, comma 2, del DPR n.323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente
comma 13 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento
della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne
ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che
si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico,
purchè certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla
istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di
assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito
extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se
presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.
ART. 9
CREDITI
FORMATIVI
1. Per l’anno scolastico 2006/2007, valgono le
disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000,n. 49.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve
pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2007 per consentirne l'esame
e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa
l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso
pubbliche amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari inizino
prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente
informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima
della data fissata per l'inizio degli esami stessi.
ART. 10
COMMISSIONI
D'ESAME
1. Per l'anno scolastico 2006/2007,
valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 17 gennaio 2007,n.6, - in applicazione della legge
11-1-2007,n.1 - concernente modalità e termini
per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari
esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei
componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore.
ART. 11
SOSTITUZIONE
DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni
d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi
inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e
docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le
commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di
legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le
commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività
delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare,
sono disposte dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale,
secondo le disposizioni di cui all'art.16 del citato D.M. n.6 del 17 gennaio 2007.
4. Il personale utilizzabile per le
sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di
supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di
servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio
nei giorni delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere
tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame
nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
ART.12
DIARIO
DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
1. Il Presidente e i commissari esterni
comuni alle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna
delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di
assegnazione, il 18 giugno 2007 alle ore 8,30.
2. Il presidente, o, in sua assenza, il
componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle
commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli
eventualmente assenti: al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale se l’assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, al
Dirigente scolastico se l’assenza riguarda un commissario interno.
3. Nella riunione plenaria, il
presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le
modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole
commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella riunione
plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli
aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in
particolare, l'ordine di successione tra le due commissioni per l'inizio
della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di
valutazione degli elaborati e valutazione finale, determinando, altresì, una
data unica di pubblicazione dei risultati per le due classi abbinate.
Nel caso di commissioni articolate su
diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che
seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali
l'educazione fisica viene insegnata per squadre, aventi commissari interni
che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario
dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi
gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati,
conduzione dei colloqui e valutazione finale.
Il presidente determinerà il calendario
definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo
opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni, di cui
eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.
5. Al fine di fornire opportune
indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle
commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi
e di valutazione,il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale
convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni
unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato,
procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo
svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono
concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna
assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli
ispettori tecnici.
6. La riunione preliminare di ciascuna
commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all'art.13 della presente
Ordinanza.
7. Il calendario delle prove per l'anno
scolastico 2006/2007 è il seguente:
− prima prova scritta: 20 giugno
2007, ore 8.30;
− seconda prova scritta, grafica o
scritto-grafica: 21 giugno 2007, ore 8.30;
Per gli esami nei licei artistici lo
svolgimento della seconda prova continua nei due giorni seguenti per la
durata giornaliera indicata nei testi proposti.
Per gli esami negli istituti d'arte, la
seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e in non più di cinque
giorni. Poiché uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con
il sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli candidati che per
motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno.
− terza prova scritta: 25
giugno 2007: ciascuna commissione, entro il 23 giugno, definisce
collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il
documento del consiglio di classe di cui all'art.6 della presente ordinanza.
Contestualmente, il Presidente
stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova,
dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti
interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie
oggetto della prova. La mattina del 25 giugno ogni commissione, tenendo a
riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone
collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte
avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve
formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie
prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione,
in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la
durata massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei
artistici la prova può svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e
gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro i due
giorni successivi al termine della seconda prova scritta.
− La Commissione terrà in debita
considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti
da dislessia, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che
in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la
possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al
candidato sarà consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti
informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso
d’anno.
8. Ciascuna commissione stabilisce
autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario
delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove
scritte.
9. La data di inizio dei colloqui è
stabilita, per ciascuna classe/commissione, al termine delle
operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte.
10. Prima dell'inizio dei colloqui, in
prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare, la commissione
completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione,
inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il
colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art.16, comma 4,
esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del
colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i
candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente
dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare
inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998:
- titolo
dell'argomento;
- esperienza di
ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale;
- esecuzione di
un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali.
11. Al termine della correzione delle
prove scritte, prima della pubblicazione dei risultati delle medesime prove,
le commissioni, ai fini dell'espletamento dei colloqui, si riuniscono
in seduta plenaria per stabilire, in base a sorteggio, l’ordine di
precedenza tra le due classi-commissioni e all’interno di ciascuna di esse
quello di precedenza tra candidati esterni ed interni. Il numero dei
candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di
norma superiore a cinque.
12. Del diario dei colloqui, il
presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo
dell'istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta suppletiva si
svolge il 4 luglio 2007, alle ore 8,30; la seconda prova scritta
suppletiva nel giorno successivo, 5 luglio, alle ore 8,30, con
eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti
d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno
successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le
prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del
sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.
14. L’eventuale ripresa dei colloqui, per
le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove
suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte
suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato,
in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per
l’espletamento della prova scritta suppletiva.
15. L'eventuale integrazione del
punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei
candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed
un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è
effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione,
sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art.13, comma 11 e
con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire
sono quelle previste dalla presente Ordinanza agli artt.15, comma 7 - 16, comma
8 per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.
16. Le operazioni intese alla valutazione
finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la
conclusione dei colloqui di ciascuna commissione.
17.Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza
delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente
della commissione d'esame.
ART. 13
RIUNIONE
PRELIMINARE
1. Per garantire la funzionalità della commissione
stessa in tutto l’arco dei lavori, il Presidente può delegare un proprio
sostituto scelto tra i commissari, esterni od interni.
2. Il presidente sceglie un commissario,interno
od esterno, quale segretario di ciascuna commissione e, in
particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale
della riunione plenaria congiunta delle due commissioni verrà
riportato nella verbalizzazione di entrambe le commissioni abbinate.
3. Tutti i componenti la commissione
devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati
assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se
negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito
privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve
essere immediatamente sostituito dal Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale competente per incompatibilità.
4. Tutti i componenti la commissione
devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di
affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati
che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i
componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo
matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo
presente al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente,
il quale provvederà al necessario spostamento. Il Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale competente provvederà in modo analogo nei
confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del
commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni
interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto
motivatamente di designare un altro docente della classe.
I Presidenti e i commissari nominati in
sostituzione di personale impedito ad espletare l’incarico devono in ogni
caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito
lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il
quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
5. Nella seduta preliminare ed
eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in
esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la
documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli
esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire
della abbreviazione di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da
cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento
dell'esame;
c) certificazioni relative ai crediti
formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di
cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito
scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire
dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti
gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni
antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline,
nonché attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due anni
predetti, e l’indicazione del credito scolastico attribuito;
f) per i candidati esterni sprovvisti di
promozione o idoneità all'ultima classe, esito dell'esame preliminare ed
indicazione del credito scolastico attribuito;
g) documento finale del consiglio di
classe di cui all'art.6;
h) documentazione relativa ai candidati
in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art.17;
i) per le classi sperimentali, relazione
informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di
studio ed il relativo progetto di sperimentazione.
6. Il Presidente della commissione,
qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,
rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al
Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 4.5.1925, n.653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i
candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
Il Presidente della commissione, qualora
in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi
irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il
dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente
tramite riconvocazione dei consigli di classe.
Il Presidente della commissione, qualora
in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi
irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a
regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di
adempimento.
7. Nella medesima seduta, relativamente
ai candidati esterni in possesso di ammissione all’ultima classe, la
commissione provvede, ai sensi degli artt.11 e 12 del Regolamento, a
stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi
relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi,
opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si
riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione
attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da
riportare a verbale, il punteggio relativo al credito scolastico e agli
eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni è pubblicato all'albo
dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta.
8. In sede di riunione preliminare, la
commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle
indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di
cui all'art.12, comma 10 della presente ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in
riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e
valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per
procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree
disciplinari ai sensi dell'art.15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni
successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di
valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente
quanto stabilito dall'art.16 della presente ordinanza. Le relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
11.Nella stessa riunione, o in riunioni
successive, la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione
del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che
abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
ART. 14
PLICHI
PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
1. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali devono confermare alla Struttura tecnico – operativa di questo
Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della
prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli
occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17,comma 2. Tali dati saranno
forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe
centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove
di esame.
2. La predetta conferma o la
comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali alla struttura tecnico –
operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio
delle suddette stampe centrali. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in
caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale
fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prima e
seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali alla Struttura tecnico – operativa
di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle
prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie
e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva
allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono
contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle
commissioni e sul numero dei candidati interessati.
4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti
dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con le motivazioni,
alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero.
ART. 15
PROVE
SCRITTE
1. Per l'anno scolastico 2006/2007 valgono le
disposizioni di cui al D.M. 23 aprile 2003,n.41, relativo alle modalità di
svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le
caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico
2006/2007.
2. Per l'anno scolastico 2006/2007, la
seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere
anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non
preveda verifiche scritte.
La disciplina o discipline oggetto di
seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante, per
l’anno scolastico 2006/2007, le materie oggetto della seconda prova scritta,
corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di
svolgimento della prova medesima.
3. Qualora la materia oggetto di seconda
prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla
classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al
candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova
scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente
ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.
4. La terza prova è predisposta dalla
commissione secondo le modalità di cui all'art.12, comma 7, della presente
Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai
fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle esperienze
realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del
consiglio di classe.
5. La commissione dispone di 45 punti per
la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre
prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere
attribuito un punteggio inferiore a 10.
6. Le commissioni, ai fini della
correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per
aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità
collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree
disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per
area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13,comma 9.
7. Le operazioni di correzione delle
prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio
in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono
attribuiti dall'intera commissione a maggioranza.
Se sono proposti più di due punteggi e
non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su
proposte del presidente a partire dal punteggio più alto proposto, a
scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il
presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media
aritmetica dei punti proposti e procede all’eventuale arrotondamento al
numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e
motivato conto nel verbale. Non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte
dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l’indicazione di
tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di
cui all’art.13 del regolamento. In considerazione dell’incidenza che hanno i
punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale,
i componenti le commissioni utilizzano l’intera scala dei punteggi prevista.
8. Il punteggio complessivo delle prove
scritte è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell’albo
dell’istituto sede della commissione d’esame almeno due giorni prima della
data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe.
Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. E'
facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il
punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale
richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del
candidato interessato.
9. Nei corsi sperimentali di
ordinamento con prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei
classici e negli istituti tecnici, nonché in quelli dei licei scientifici e
degli istituti tecnici in cui è stata aggiunta una seconda lingua straniera,
detta disciplina può costituire oggetto d’esame sia in sede di terza prova
scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in
possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle lingue
straniere interessate.
10. Qualora la materia interessata al
corso sperimentale di ordinamento sia oggetto della seconda prova scritta (ad
esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici)
la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.
ART. 16
COLLOQUIO
1. Il colloquio deve svolgersi in
un'unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione.
Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la
presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma
multimediale, scelti dal candidato.
Rientra tra le esperienze di ricerca e di
progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante
l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Negli
indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente può iniziare il colloquio
mediante l’esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale. Preponderante
rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità
dell'art. 1, capoverso art.3- comma 3, della legge 11 gennaio 2007,n.1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare
proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al
lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso. Gli
argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un
documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua
le componenti culturali, discutendole. E’ d’obbligo, inoltre, provvedere alla
discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua
natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si
sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le
diverse discipline.
4. A tal fine, la commissione deve curare
l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che
deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato,
la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la
discussione degli elaborati delle prove scritte.
5. Negli Istituti professionali, la
commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e
capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze
realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del
consiglio di classe.
6. Per i corsi ad indirizzo linguistico
dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della C.M. n.15 del 31-1-2007, siano stati
designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due
docenti di altre discipline, si richiama l’obbligo del Presidente di
salvaguardare la composizione numerica della commissione – non più di sei
commissari – in tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi
compresa quella dell’attribuzione del voto finale. Per conseguenza, i
commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei
candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell’esame sulla
lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta
di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume
la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con
eventuale arrotondamento al numero più approssimato.
7. La commissione d'esame dispone di 35
punti per la valutazione del colloquio.
Al colloquio giudicato sufficiente non
può essere attribuito un punteggio inferiore a 22.
8. La commissione procede
all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato
nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio
viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il
presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto
dall'art.13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15,
comma 7.
ART. 17
ESAMI DEI
CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento,
la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio
di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e
all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove
equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere
nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di
contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove
equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto
una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma
attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove
d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il
loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori
che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta
sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi
siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio
braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo
ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola,
autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in
uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione
delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3
dell'articolo 16 della legge n.104
del 3/2/1992, non possono di norma comportare
un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli
esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità
dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento
delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove
scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno seguito un
percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di
classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio
dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle
commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.
Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove
differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi
all’albo dell’istituto.
5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di
classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi
ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione
positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e
penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al
P.E.I. differenziato. Limitatamente agli anni scolastici 2006/2007 e
2007/2008, si applicano relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno
di corso le disposizioni di cui al precedente art.2.
ART. 18
ASSENZE
DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA
1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare
con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla
commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alla prove
scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione
suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per
l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si
seguono le modalità di cui al precedente art.14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati che
siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta
hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte
suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a
quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli
istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno
successivo a quello d'inizio della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova
devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello
stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza
prova si osservano le modalità di cui al DM. n. 429 del 20/11/2000.
4. In casi eccezionali, qualora non sia
assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva
secondo il diario previsto dall'art. 12,comma13, i candidati che si trovino
nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di
Stato in un'apposita sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in
merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui al comma
4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori
generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento,
i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
7. La commissione può disporre che, in
caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma
1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati
stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei
lavori della commissione fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso
dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in
parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario
prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual
modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il
candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o
per il completamento.
9. Qualora nello stesso istituto operino
più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a
dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica commissione.
Quest'ultima provvede alle operazioni
consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle
commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati
stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti
nella formulazione e scelta della terza prova.
ART. 19
VERBALIZZAZIONE
1. La commissione verbalizza tutte le attività che
caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze
delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve descrivere
sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le
ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il
lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le
sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano
pienamente e congruamente motivate.
ART. 20
VOTO
FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
1. Ciascuna commissione d'esame si
riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla
elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i
colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte
nella sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato è assegnato un
voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei
punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio
e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato è
sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la
commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri
determinati ai sensi dell'art.13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di
5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15
punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.
A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della
predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla Commissione.
5. La commissione provvede, per la parte
di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di
certificazione di cui al successivo comma 6. Le attività caratterizzanti la
terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno
opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli
<<ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito>>.
6. Il modello di certificazione è quello
di cui al D.M. 26 gennaio 2006,n.8.
7. Al termine degli esami, ove sia
possibile redigere in tempo utile i diplomi, la Commissione può provvedere a
consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame.
8. I presidenti delle commissioni,
sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la
relazione prevista dal comma 2 dell’art.14 del Regolamento per il successivo
invio all’Osservatorio nazionale istituito presso l’Istituto nazionale per la
valutazione del Sistema dell’Istruzione. Alla relazione dovranno essere
allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a
conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli
commissari.
9. Copia della relazione di cui al comma
precedente unitamente ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad
eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al
competente Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale perché lo
stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento
dell'esame stesso.
10. Ferma restando la competenza dei
Presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso
questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della
sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla
consegna dei diplomi stessi.
11. Le firme sui diplomi e sui relativi
certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti sono legalizzate dal competente Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 445/2000.
12. A richiesta degli interessati sono rilasciati
certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti degli Istituti
Statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono
depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali
certificati sono considerati validi anche per l’iscrizione all’Università,
purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il
diploma originale.
13. In caso di smarrimento del
certificato integrativo del diploma dell'esame di stato, il dirigente
scolastico rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di
copia sostitutiva dell'originale.
14. In ogni caso valgono disposizioni di
cui al Capo III - semplificazione della documentazione amministrativa - del D.P.R. n. 445/2000.
ART. 21
PUBBLICAZIONE
DEI RISULTATI
1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i
candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola
indicazione della dizione NON PROMOSSO nel caso di esito negativo.
2. Il punteggio finale deve essere
riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui
registri d'esame.
ART. 22
VERSAMENTO
TASSA ERARIALE E CONTRIBUTO
1. Il versamento di contributo da parte di candidati
esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di
Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con
prove pratiche di laboratorio.
2. La misura del contributo, pur nel
rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia nelle istituzioni
scolastiche statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con
riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di
laboratorio.
3. Il pagamento della tassa erariale,
nonchè dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato in uno
con la presentazione della domanda presso l’istituto prescelto.
4. In caso di destinazione a diverso
istituto, il contributo versato viene trasferito, a cura del primo, al
secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia
deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove
il contributo richiesto sia di entità inferiore. Coloro che presentano la
domanda di esame al Direttore Generale regionale effettuano e documentano il
versamento all’istituto successivamente alla definizione della loro sede
d’esame.
ART. 23
VALIDITA’
DEI DIPLOMI
1. Con il decreto che individua la materia oggetto
della seconda prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per
ciascun indirizzo di studio, sono indicati i titoli di studio che si
conseguono al termine dei relativi corsi di studio.
ART. 24
ACCESSO
AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA
1. Gli atti e i documenti scolastici
relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale,
al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, è responsabile della loro custodia e
dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del
plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso
dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di
personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo
apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico
stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di
accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e
successive disposizioni.
ART. 25
TERMINI
1. I termini indicati nella presente ordinanza,
nell’ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto
prorogati al giorno seguente.
ART. 26
ESAMI
NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le
disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle
incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle
modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella
Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e
successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese
disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.
2. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalità di
svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto
dal Decreto del Presidente della Provincia n.14 del 7-4-2005,avente per
oggetto: “ Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto
Adige”.
ART. 27
DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE
1. Ai fini dello snellimento dell’azione
amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori
generali degli Uffici Scolastici regionali potranno valutare l’opportunità di
conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli Uffici
regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.
Roma, 15-3- 2007
IL MINISTRO
FIORONI
ALLEGATO A)
Schema della dichiarazione di lavoro
per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione professionale.
DICHIARAZIONE
..l.. sottoscritt ............................................................................
titolare-legale rappresentante (1) della
ditta......................................... domiciliat in
....................................................... iscritt alla Camera
di commercio di .................................n ..........................
Dichiara
sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, che
....................... . I..
sig..................................................... nat...
a............................................................... (provincia
di ..............................................) il
...................................residente a...................
..................................................................
(provincia di....................................) è occupat...... presso
questa ditta con la qualifica (eventuale) di
....................................................
..........................................................................................................................
L'assunzione è avvenuta il giorno
.......................................con comunicazione prot.
n............................del Centro per l’impiego (già Ufficio di
collocamento) di .................................................................................fino
al giorno............................ .
Nel periodo sopra indicato il
lavoratore ha svolto le seguenti attività e mansioni tecniche:
......................................................................................
..................................................................................…
......................................................................................
Il lavoratore è iscritto al n........
del libro matricola ed è registrato sul libro paga.
Sono stati effettuati i versamenti dei
contributi previdenziali.(2)
Si rilascia la presente dichiarazione
per uso scolastico.
Data,
Firma del titolare o del rappresentante
legale e timbro della ditta
....................................................
-----------
Cancellare la dizione che non interessa
Oppure indicare il motivo del mancato
versamento
ALLEGATO B)
Schema della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà dei candidati esterni agli esami di Stato negli
istituti professionali per comprovare le esperienze di formazione o
lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni (art.3, comma 3) SCHEMA
1
l sottoscritt .........................................,
nat a
....................................................................................................
il ..................., residente
in...................................................................... dichiara,
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di
dichiarazione mendace, di aver svolto attività lavorativa
presso................................ con la qualifica di
....................... per il periodo dal.................................al.................
In tale periodo il sottoscritto ha svolto le seguenti attività e mansioni,
a carattere non esclusivamente esecutivo:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Data Firma
SCHEMA 2
l sottoscritt .........................................
nat a ........................................... residente in
.................................. dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
conseguenze in caso di dichiarazione mendace, di aver effettuato esperienze
di formazione professionale presso ....................................
........... con la qualifica di........................... per il periodo
dal .............al ....................................
Tale formazione... a..... riguardato...
la..... seguente..... attività .............................................
Data Firma
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