Ministero della Pubblica Istruzione
UA/4
PROT. N.12022/FR
Roma, 22 novembre 2006
OGGETTO: Permessi
Sindacali - Comparto Scuola –
Periodo 1.9.2006 - 31.8.2007 - Contratto
collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonchè delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni
- artt. 8 - 9 - 10.
In attuazione del contratto collettivo
nazionale indicato in oggetto questa Amministrazione ha provveduto alla
determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali
retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1
settembre 2006 - 31 agosto 2007.
Nel trasmettere i prospetti ripartiti per ogni
singola provincia, contenenti il
numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo
1.9.2006 - 31.8.2007, occorre precisare quanto segue.
Permessi sindacali
retribuiti
I dirigenti delle
OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in
distacco sindacale, possono fruire, ai sensi dell’art.10
del citato Contratto stipulato il 7.8.98 nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi
sindacali giornalieri ed orari per:
- l’espletamento del
loro mandato;
- partecipazione a
trattative sindacali;
- partecipazione a
convegni e congressi di natura sindacale.
I suddetti permessi
non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto
ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni
caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico. Nella singola
istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione
integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di
dodici giorni nel corso dell’anno scolastico, può essere diversamente
modulato previo accordo tra le parti.
Si precisa che, nel
caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato
un numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente
sindacale che ne usufruisce.
Le associazioni sindacali rappresentative
comunicano per iscritto all’Amministrazione i nominativi dei dirigenti
sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità vengono comunicate le
eventuali successive modifiche.
Si precisa inoltre
che qualora le OO.SS. indicate nell’allegato prospetto, avessero già
usufruito dall’1.9.2006 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore
utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino
al 31.8.2007.
Nell’utilizzo dei
permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività
lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di
appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso
sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura
secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva
utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra
nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
Per quanto attiene i
dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi
aspettativa sindacale si richiama l’attenzione della S.V. sul contenuto del comma 8 dell’art.7 del
CCNQ del 7.8.98 dove è precisato che i citati
dirigenti “non possono usufruire di permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad
assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione del
debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese”.
Cumuli di permessi
sindacali retribuiti
Il contratto
collettivo nazionale del 27.1.99, all’art.6, comma 1, prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed
orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale
dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è
tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed
ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui
applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti,
sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data
24 novembre 1999.
Permessi sindacali
non retribuiti
Nel richiamare
l’attenzione della S.V. sulle modalità e procedure previste dall’art.12
del citato Contratto del 7.8.98, si precisa che i
dirigenti delle associazioni sindacali indicati all’art.10 hanno diritto a
permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
Permessi di spettanza delle
rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
Il contratto
collettivo quadro del 3 agosto 2004, all’art. 3 comma 2, prevede che i
permessi sindacali spettanti alle RSU
sono pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
La S.V. vorrà,
pertanto, invitare i dirigenti scolastici a determinare, per il periodo
1.9.2006-31.8.2007, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU,
secondo le modalità sopra indicate, e comunicarlo alle RSU stesse. Il
contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i
componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse ovviamente nel
rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.
Si richiama
l’attenzione della S.V. sull’art.4,
punto 3 lett.b del CCNL del 24.7.03 del comparto
scuola ove è previsto che l’esercizio dei permessi sindacali è oggetto di
contrattazione collettiva integrativa regionale.
Si rimane a
disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel. 06/58493309 - 58492604
- Fax n.06/58492716).
IL VICE CAPO DI GABINETTO
f.to dr. Sergio Scala
|