Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento
per l’Istruzione
Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Prot.n. 7919
Roma,
24 luglio 2007
Oggetto: Noleggio
libri di testo - Legge
27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 628.
Con circolare
ministeriale n. 39 del 23.04.2007, sulla adozione
dei libri di testo per l’anno scolastico 2007/2008, richiamando il disposto
contenuto nella legge n. 296 del
27.12.2006 (finanziaria 2007), si è fatto
cenno al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori, da
parte di istituzioni scolastiche, reti di scuole e associazioni dei genitori,
da realizzare, comunque, nel rispetto della normativa sul diritto d’autore.
Ad ulteriore
chiarimento di quanto precede, si richiama l’attenzione dei dirigenti
scolastici, che intendano utilizzare tale opportunità offerta dalla legge, di
assumere le relative iniziative, assicurando il puntuale rispetto della
normativa sul diritto d’autore e, in particolare, di quanto previsto dall’art. 18bis della
Legge 22.04.1941, n. 633, introdotto dal Decreto
legislativo 16 novembre 1994, n. 685, emanato in
attuazione della direttiva 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il
diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di
proprietà intellettuale.
Il predetto articolo 18bis,
per quanto qui interessa, prevede testualmente che:
Il diritto
esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di
copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un
periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio
economico o commerciale diretto o indiretto.
Il diritto
esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli
originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore,
fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a
fini diversi da quelli di cui al comma 1.
L’autore ha il
potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
I suddetti
diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in
qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
La corretta
applicazione della normativa sopra riportata esige, di conseguenza, che per
ogni singola opera noleggiata venga rilasciata apposita autorizzazione al
noleggio dall’autore ovvero dall’editore, qualora l’autore abbia ceduto i
relativi diritti a quest’ultimo.
Pertanto, non
possono avere validità eventuali generiche autorizzazioni da parte di
organizzazioni sindacali degli autori o di associazioni di noleggiatori, in
quanto il rapporto autorizzativo, concernente il diritto d’autore, deve
necessariamente intervenire tra il titolare del diritto stesso (autore o
editore) e la controparte beneficiaria (istituzioni scolastiche, reti di scuole
e associazioni dei genitori).
Ciò premesso, i
dirigenti scolastici, prima di procedere al noleggio di testi scolastici,
avranno cura di acquisire la relativa autorizzazione, ovvero di accertarsi, nel
caso in cui l’attività di noleggio venga svolta da associazioni di genitori,
che sia stata concessa dai titolari del diritto d’autore la prescritta
autorizzazione.
Quanto precede,
al fine di evitare possibili azioni giudiziarie risarcitorie nei confronti dei
dirigenti scolastici che avessero consentito il noleggio, in assenza della
autorizzazione/concessione.
La presente nota
viene inserita nel sito intranet del Ministero.
IL
DIRETTORE GENERALE
Mario
G. Dutto
Destinatari:
Ai Direttori
Generali degli
Uffici Scolastici
Regionali
Ai Dirigenti
degli
Uffici Scolastici
Provinciali
LORO SEDI
e, p.c.
Al Capo di
Gabinetto del Ministro
Al Capo
Dipartimento per l’istruzione
SEDE