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24-07-2007 n° 7919 - Min. Istruzione, (Università e Ricerca)

Nota 24 luglio 2007, n. 7919
Noleggio libri di testo - Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 628
Ministero della Pubblica Istruzione

Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

 

Prot.n. 7919

 

Roma, 24 luglio 2007

 

 

Oggetto: Noleggio libri di testo - Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 628.

 

 

Con circolare ministeriale n. 39 del 23.04.2007, sulla adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2007/2008, richiamando il disposto contenuto nella legge n. 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007), si è fatto cenno al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori, da parte di istituzioni scolastiche, reti di scuole e associazioni dei genitori, da realizzare, comunque, nel rispetto della normativa sul diritto d’autore.

 

Ad ulteriore chiarimento di quanto precede, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici, che intendano utilizzare tale opportunità offerta dalla legge, di assumere le relative iniziative, assicurando il puntuale rispetto della normativa sul diritto d’autore e, in particolare, di quanto previsto dall’art. 18bis della Legge 22.04.1941, n. 633, introdotto dal Decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, emanato in attuazione della direttiva 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale.

 

Il predetto articolo 18bis, per quanto qui interessa, prevede testualmente che:

 

Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

 

Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

 

L’autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

 

I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

 

La corretta applicazione della normativa sopra riportata esige, di conseguenza, che per ogni singola opera noleggiata venga rilasciata apposita autorizzazione al noleggio dall’autore ovvero dall’editore, qualora l’autore abbia ceduto i relativi diritti a quest’ultimo.

 

Pertanto, non possono avere validità eventuali generiche autorizzazioni da parte di organizzazioni sindacali degli autori o di associazioni di noleggiatori, in quanto il rapporto autorizzativo, concernente il diritto d’autore, deve necessariamente intervenire tra il titolare del diritto stesso (autore o editore) e la controparte beneficiaria (istituzioni scolastiche, reti di scuole e associazioni dei genitori).

 

Ciò premesso, i dirigenti scolastici, prima di procedere al noleggio di testi scolastici, avranno cura di acquisire la relativa autorizzazione, ovvero di accertarsi, nel caso in cui l’attività di noleggio venga svolta da associazioni di genitori, che sia stata concessa dai titolari del diritto d’autore la prescritta autorizzazione.

 

Quanto precede, al fine di evitare possibili azioni giudiziarie risarcitorie nei confronti dei dirigenti scolastici che avessero consentito il noleggio, in assenza della autorizzazione/concessione.

 

La presente nota viene inserita nel sito intranet del Ministero.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto

 

 

Destinatari:

 

Ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali

 

Ai Dirigenti degli

Uffici Scolastici Provinciali

LORO SEDI

 

e, p.c.

 

Al Capo di Gabinetto del Ministro

 

Al Capo Dipartimento per l’istruzione

SEDE

 

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