Ministero
della Pubblica Istruzione
Dipartimento
per l’Istruzione
Direzione
Generale per il personale scolastico
Prot. n. AOODGPER
3699
D.G. per il
personale scolastico
Uff. III
Roma,
29 febbraio 2008
AI
DIRETTORI DEGLI
UFFICI
SCOLASTICI REGIONALI
LORO
SEDI
OGGETTO:
Superamento periodo di prova a. s 2007/2008 personale scuola. – Chiarimenti.
Con riferimento ad alcuni quesiti pervenuti in merito al
superamento del periodo di prova del personale scolastico nominato in ruolo dal
1°/09/2007, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti.
Preliminarmente
si confermano le disposizioni impartite da questo Ministero con C.M. n. 267 del
10.8.1991 e richiamate con nota del 28
maggio 2001 prot. n. 39/segr. Ex Direzione
generale del personale della scuola e dell’amministrazione, nonché i
chiarimenti forniti con nota prot. n.
196 del 3 febbraio 2006 e con nota prot. n.
2081 del 7 febbraio 2007 di questa
Direzione generale.
Ciò premesso, si
precisa che per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo
dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell’a.s. 2007/2008 come supplente
annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo
con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto,
assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della
retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come
supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso
insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini,
ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale.
Resta fermo per il predetto personale la possibilità di
svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico. Tale
opzione è consentita anche alla lavoratrice madre, seppur in assenza di
regolare prestazione del servizio.
Va infine
ribadito che l’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della
carriera.
Per quanto
riguarda il personale neo-nominato che opta per il conferimento di supplenza ai
sensi dell’art. 36
o 59 del C.C.N.L.
del 29/11/2007, questo è tenuto al superamento del
periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella
classe di concorso ovvero nel profilo professionale di titolarità, atteso che a
norma del 2° comma, delle citate disposizioni al predetto personale si applica
la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.
per
IL DIRETTORE GENERALE
IL
DIRIGENTE UFF. I
f.to
G. PILO