Decreto ministeriale n. 80
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Roma, 3 ottobre 2007
Vista la legge 11
gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia
di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le
università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e
4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 2, comma 1;
Visto il Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni e, in particolare, l’art. 4;
Vista la Legge 14
gennaio 1994 n. 20 e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera b);
Visto il Testo Unico, di cui al Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
Visto il Decreto del
Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi 4 e 6 e l’art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito
formativo;
Vista l’Ordinanza
ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione
secondaria superiore;
Vista la legge dell’8
agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti
concernenti l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e
l’attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;
Visto il Decreto
ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di
recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
Considerato che la valutazione ha l’obiettivo di
contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti e a innalzare i
traguardi formativi delle singole istituzioni scolastiche e del Paese;
Preso atto che le attuali modalità di recupero dei debiti
formativi non assicurano una adeguata risposta al tempestivo superamento
delle carenze riscontrate negli studenti durante il loro percorso scolastico;
Considerato opportuno che il recupero dei debiti venga
effettuato entro la conclusione dell’anno scolastico in cui questi sono stati
contratti affinché, oltre a
sviluppare negli studenti una maggiore responsabilizzazione rispetto ai
traguardi educativi prefissati, garantisca la qualità del percorso formativo
e la corrispondenza, rispetto agli obiettivi del piano dell’offerta
formativa, dei livelli di preparazione raggiunti dalla classe, come
prerequisito per la programmazione didattica dell’anno scolastico successivo,
favorendo negli studenti stessi un compiuto e organico proseguimento del
proprio corso di studi, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici per
ciascun anno dell’indirizzo seguito;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad una più
efficace applicazione del vigente istituto giuridico dei debiti formativi,
con particolare riferimento ai tempi
e alle modalità di regolazione del
saldo dei medesimi debiti formativi, da realizzarsi in data certa;
Ritenuto di dovere quindi procedere ad una interpretazione
della normativa vigente, funzionale a tale più efficace applicazione;
Visto il parere del C.N.P.I.,
espresso nell’adunanza plenaria del 21/09/07 :
D E C R E T A :
Art. 1
Le attività di
sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del
22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e
permanente del piano dell’offerta formativa.
Le istituzioni
scolastiche sono tenute comunque a organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi
di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato
insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero
delle carenze rilevate.
Art. 2
Gli studenti di cui
all’articolo 1 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al
termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle
discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà
comunicazione alle famiglie.
Qualora i genitori o
coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata
dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando
l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma.
Art. 3
Nella organizzazione
degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può
essere adottata, - anche nell’ambito della utilizzazione della quota del 20%
prevista dal D.M. n. 47 del
13.06.2006 - una articolazione diversa da quella
per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere
raggiunti dagli alunni.
Le istituzioni
scolastiche possono individuare e/o approvare anche modalità diverse ed
innovative di attività di recupero attraverso l’utilizzazione dei
docenti della scuola,ai sensi della
vigente disciplina contrattuale, e/o collaborazioni con soggetti esterni,
volte a soddisfare gli specifici
bisogni formativi di ciascuno studente.
In tutti i casi i
Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie
oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare
la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero
e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. Il
Dirigente scolastico è tenuto a promuovere, nel rispetto delle prerogative degli
Organi Collegiali della scuola, gli adempimenti necessari per assicurare lo
svolgimento delle attività programmate.
Art. 4
Il recupero dei
debiti formativi può avvenire anche utilizzando modalità laboratoriali.
Art. 5
Nei confronti degli
studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza
in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di
non promozione, il Consiglio di
classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.
La scuola comunica
subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di
classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai
docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella
disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la
sufficienza. Contestualmente vengono
comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti
formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno
scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche.
Analogamente a
quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che ne
esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di
recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa,
fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui
al comma precedente..
Art. 6
A conclusione dei
suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno
scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle
istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni
dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di
integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati
conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito
positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe
successiva.
Art 7
Nei confronti degli
studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso,
il Consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di
credito scolastico.
Art. 8
Per i candidati agli
esami di Stato, a conclusione dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad
applicarsi - relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del
punteggio per il credito scolastico, ai sensi dell’art. 3, comma
1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 - le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n.
1/2007.
A decorrere
dall’anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell’ultimo anno di corso
che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino
insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone
iniziative di sostegno e relative verifiche, da svolgersi entro il termine
delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di
conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di
ammissione all’esame di Stato.
Art. 9
Il piano
dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica definisce le
modalità di recupero e di verifica dell’avvenuto saldo dei debiti formativi,
sulla base di criteri generali stabiliti con Ordinanza del Ministro della
Pubblica istruzione.
Le relative
modifiche del piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2007/2008
sono effettuate entro il 31 dicembre 2007 e comunicate alle famiglie.
Art. 10
I criteri per la
utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività
di recupero e le modalità di attribuzione dei relativi compensi sono definiti
in sede di contrattazione nell’ambito delle risorse specificamente dedicate
agli interventi di recupero didattici ed educativi confluite nel fondo di
istituto delle singole istituzioni scolastiche, e delle ulteriori risorse
che verranno destinate alle medesime istituzioni scolastiche a carico
del capitolo 1287 del Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per
l’anno finanziario 2007 e seguenti.
Art. 11
Il presente Decreto
è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ai sensi dell’art. 3, comma
1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994 n. 20.
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni
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