Ministero della Pubblica Istruzione
Decreto Ministeriale n. 8 del 17 gennaio 2007
Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico
2006-2007 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate.
IL MINISTRO
VISTO … omissis …
DECRETA:
Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi
sperimentali già autorizzate ai sensi delll’art. 278 del Decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate
dal primo comma dell’art. 1 del
D.M. 26 giugno 2000, n. 234, è disciplinato,
per l’anno scolastico 2006-2007, come segue.
TITOLO I
SPERIMENTAZIONI DI
ORDINAMENTO E STRUTTURA
Art. 1
Candidati
esterni
1. I candidati esterni possono chiedere di
sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove
funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso
i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari,
sui programmi relativi all’indirizzo sperimentale prescelto e presente nell’istituto
scolastico sede d’esame.
2. I candidati esterni che chiedono di
sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove
funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facoltà di sostenere gli
esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con Decreto
Ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli
dei corsi sperimentali ad indirizzo linguistico dell’istituzione scolastica
sede di esami.
3. I candidati esterni non possono sostenere
gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto
Sirio” dell’istruzione tecnica. Qualora ne fosse consentita l’ammissione
nelle commissioni del citato indirizzo di “Progetto Sirio”, i medesimi
sostengono l’esame di Stato sui programmi del corso ordinario.
Art. 2
Validità dei
diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e struttura
1. Con il D.M. che individua, per gli esami di
Stato dell’anno scolastico 2006/2007, la materia oggetto della seconda prova
scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di
studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono
indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato e i
titoli che si conseguono al termine di detti corsi.
2. II diploma conseguito al termine di un
corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico è comprensivo anche
dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido per
l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi
autorizzati ai sensi dell’art. 278
del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall’art. 1, primo comma, del Decreto
Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore
pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi
ordinari.
TITOLO II
SPERIMENTAZIONI DI
SOLO ORDINAMENTO
Art. 3
Sperimentazioni
di solo ordinamento
1. Negli istituti che attuano sperimentazioni
“autonome” di solo ordinamento “non assistite” (dette anche
minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite” (dette anche coordinate)
le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi
ordinari e vertono sulle discipline ed i relativi programmi di insegnamento, indicate
nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, comma 1 e sulle restanti
individuate dal Consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del
D.M., recante modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto
degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
2. Nei predetti istituti i candidati esterni,
nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono
sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi
previsti per i corsi ordinari;
3. Qualora la materia interessata alla
sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la
matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) la prova di
esame verte sui contenuti specifici di tale materia.
4. Per la sperimentazione di prosecuzione
dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti
tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti nell’aggiunta di una
seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la
lingua straniera può essere oggetto d’esame, sia in sede di terza prova scritta
che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in
possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle lingue
straniere interessate.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 4
Documento del
Consiglio di classe
Per l’elaborazione del documento del Consiglio
di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonché
alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee
didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni
in materia relative ai corsi ordinari.
Art. 5
Aree
disciplinari
Tenuto conto della diversa strutturazione dei
piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione
che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree
disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto
ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 - tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle
prove scritte, come precisato nelle premesse - i Consigli di classe
procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree
disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati
nel predetto decreto.
Art. 6
Adempimenti
preliminari delle Commissioni
1. Nelle scuole legalmente riconosciute e
pareggiate, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell’art. 1-bis,
comma 6, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con
modificazioni dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27, abbinate a classi
di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima
dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti
sperimentali attuati.
A tal fine le Commissioni procedono ai
seguenti adempimenti:
- esame del documento
del Consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della
sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi
prefissati;
- riscontro di
eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;-
esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e
alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o
formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli
adempimenti di cui al precedente comma, le Commissioni si insediano il giorno
prima dell’inizio delle prove scritte.
Art. 7
Prove d'esame
1. Per quel che concerne la prima e la terza
prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo
svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
2. La seconda prova scritta, che per i corsi
sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte
applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline
caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di
sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Per
l'anno scolastico 2006-2007, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei
corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali
il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico
2006-2007, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta
sono indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, corredato,
ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento
della prova medesima. Negli istituti tecnici, istituti professionali,
istituti d’arte e licei artistici le modalità di svolgimento della seconda
prova scritta tengono conto, ai sensi dell’articolo 1, capoverso <<Art.
3, comma 2>> della legge 11
gennaio 2007, n. 1, della dimensione tecnico-pratica e
laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più
di un giorno di lavoro.
3. La prova di strumento nei corsi ad
indirizzo musicale presso i Conservatori di musica concorre alla
determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua
particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione,
ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al
colloquio, bensì in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in
relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall’art. 252
- comma 8 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, citato nelle premesse. Per l'effettuazione di tale prova, i
candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di
strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine
di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio. Sempre
in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il Presidente
della Commissione viene individuato tra i musicisti che operano in Conservatori
diversi da quello presso cui funziona l’indirizzo musicale sede di esame. L'esito
della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella certificazione
di cui all'art. 13
del Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.
4. Per l’anno scolastico 2006-2007, i
candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, che, in
relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi
riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di
studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione
all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale,
dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati
dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio.
Essi dovranno comunque sostenere la prima e la seconda prova scritta.
Art. 8
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto
si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.
Roma, 17 gennaio 2007
IL MINISTRO
FIORONI
|