Ministero
della Pubblica Istruzione
Dipartimento
per l’Istruzione
Direzione
Generale per il Personale della Scuola
D.M. n. 62
IL
MINISTRO
VISTA la legge 19
novembre 1990, n. 341, articoli 3, comma 2, e 4, comma 2,
che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli
insegnanti delle scuole secondarie nel Corso di laurea in scienze della
formazione primaria e nelle Scuole di specializzazione;
VISTA la legge 3 agosto
1998, n. 315, recante disposizioni in materia di
“Interventi finanziari per l’università e la ricerca”, con particolare
riferimento all’articolo 1,
comma 4, che prevede l’utilizzazione di personale docente per lo svolgimento
dei compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività
didattiche nell’ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e di scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie e,
al comma 5, per le medesime finalità, l’utilizzazione di docenti e dirigenti
scolastici della scuola elementare, nel limite del contingente previsto all’art. 456, comma
13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTI i decreti
ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998
e prot. n. 9342/DM
del 15 marzo 2001 con i quali, in attuazione della
predetta legge, sono stati determinati i contingenti di personale docente ed
educativo da utilizzare a tempo parziale, nonché consentite le utilizzazioni a
tempo pieno dei dirigenti scolastici e dei docenti della scuola elementare
presso le Università per gli anni scolastici dal 1998/1999 al 2002/2003;
VISTA la legge 28 marzo
2003, n. 53, concernente la “Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale” ed in particolare l’articolo 5
che prevede che, con decreti da adottare, ai sensi dell’art. 1, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, siano
dettate nuove norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola
dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
VISTI i decreti
ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003 e prot. 1782 del
27 giugno 2003 con i quali, in attesa delle nuove
norme sopra indicate, è stato stabilito di non dar corso, a partire dall’anno
scolastico 2003/2004, alle procedure previste dai decreti
ministeriali prot. 33733/BL del 2 dicembre 1998
e prot. 9342/DM
del 15 marzo 2001 per la selezione del personale
dirigente, docente ed educativo da utilizzare, a tempo pieno o a tempo
parziale, nei Corsi di laurea e nelle Scuole di specializzazione e di
provvedere, per garantire la continuità della formazione universitaria agli
iscritti, alla proroga, per l’anno scolastico 2003/2004, delle utilizzazioni
aventi scadenza 1° settembre 2003;
VISTO il decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59, concernente
“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo
ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, recante “Disposizioni urgenti per
assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004/2005, nonché in materia
di esami di stato e di università” ed in particolare l’art. 3-quater
recante “proroga dell’utilizzazione di personale”;
VISTO il decreto
ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004;
VISTO il decreto
ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005;
VISTO il decreto
ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006;
VISTO il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, che ha
provveduto a definire le norme generali in materia di formazione degli
insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai sensi dell’art. 5 della
legge 28 marzo 2003, n. 53.
VISTI i decreti del
Ministro dell’Università e della Ricerca datati 29 maggio
e 20 giugno 2007
concernenti, rispettivamente, “Determinazione del numero dei posti a livello
nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della
formazione primaria. Anno accademico 2007/2008” e “ Determinazione del numero
dei posti a livello nazionale per l’ammissione alla Scuola di specializzazione
per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria. Anno accademico
2007/2008”;
RITENUTA la
necessità di provvedere, al fine di garantire la continuità della formazione
universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e
alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e di valorizzare
le competenze acquisite, alla proroga dell’utilizzazione di personale
dirigente, docente ed educativo presso le suddette strutture universitarie,
fino all’emanazione delle disposizioni attuative del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, adottato
ai sensi dell’art. 5 della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
DECRETA
:
Articolo 1
(proroga
delle utilizzazioni)
Per le finalità
di cui in premessa, in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi
dell’articolo 5 della
legge 28 marzo 2003, n. 53, gli organismi
preposti provvedono alla ulteriore proroga, fino al termine dell’a.s.
2007/2008, dell’utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo
che, con decorrenza 1° settembre 2007, cesserebbe dall’utilizzazione disposta
ai sensi dei decreti
ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998
e prot. n. 9342/DM
del 15 marzo 2001 e già oggetto di proroga, ai sensi
dei decreti
ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003, prot. 1782 del
27 giugno 2003, dell’art. 3-quater del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, nonché del decreto
ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004, del decreto
ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005 e del decreto
ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006.
Articolo 2
(surroga
nelle graduatorie delle utilizzazioni)
Al fine di provvedere alla
sostituzione del personale dirigente, docente ed educativo che per qualsiasi
motivo sia cessato o cessi, a decorrere dal 1° settembre 2007,
dall’utilizzazione nei corsi di laurea per la formazione primaria o nelle
scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e nei confronti del
quale non può essere disposta la proroga di cui al precedente articolo 1, gli
organismi preposti provvedono a nuove utilizzazioni, nei limiti del contingente
fissato dai decreti
ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM
del 15 marzo 2001, servendosi delle graduatorie a suo tempo
predisposte, di concerto con i Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali e previa ponderata valutazione delle effettive esigenze.
Articolo 3
(nuove
procedure di selezione)
In caso di esaurimento delle
graduatorie di cui al precedente articolo 2 per l’utilizzazione del personale
dirigente, docente ed educativo nei corsi di laurea per la formazione primaria
o nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, è consentito
attivare, sentito il parere del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale,
nei limiti del contingente fissato dai decreti
ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM
del 15 marzo 2001, le procedure previste dai medesimi decreti
per la selezione del personale strettamente necessario per lo svolgimento dei
corsi annualmente autorizzati.
Articolo 4
(norma
di rinvio)
Per quanto non espressamente
previsto nel presente decreto, si rinvia a quanto contenuto nei decreti
ministeriali citati in premessa.
Roma, 16 luglio
2007
IL
MINISTRO
F.to
Giuseppe Fioroni