Ministero della Pubblica Istruzione
Decreto Ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007
Modalità e termini per l'affidamento delle
materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le
modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore.
IL MINISTRO
VISTO il D.L.vo 30
luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la legge 17
luglio 2006,n. 233, “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il
coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;
VISTA la legge 10
dicembre 1997, n. 425, recante
disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge 11
gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le
università”; in particolare, l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3,
lettera a) che ha abrogato l’articolo 22,
comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
VISTO il decreto-legge 5
dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3
febbraio 2006, n. 27, ed, in
particolare, l’art.1 -bis, recante norme in materia di scuole non statali;
DECRETA
Art. 1
Partecipazione
alle commissioni
1. La partecipazione ai lavori delle
commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo
svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
Art. 2
Modalità e
termini dell'affidamento delle materie ai commissari esterni e interni
1. Le materie affidate ai commissari esterni
sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto entro il 31 gennaio.
2. É, in ogni caso, assicurata la nomina di
commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e
della seconda prova. Quando la prima prova é affidata ad un commissario esterno,
la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario
interno e viceversa.
3. L'affidamento delle altre materie ai
commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza
delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto
possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
Art. 3
Nomina e
formazione delle commissioni
1. Le commissioni sono nominate dal dirigente
preposto all’Ufficio Scolastico regionale.
2. Ogni commissione di istituto statale,
paritario, legalmente riconosciuto, pareggiato, è composta da un presidente
esterno all'istituto e da non più di sei componenti, dei quali il 50 per
cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.
3. Ogni due classi sono nominati un presidente
unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello
dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.
4. Le classi di istituti legalmente
riconosciuti o pareggiati, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell’art.1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito
con modificazioni nella legge 3
febbraio 2006, n. 27, sono abbinate a
classi di istituti statali o paritari.
5. Ad ogni classe sono assegnati non più di
trentacinque candidati.
Art. 4
Procedure
generali di nomina
1. I componenti le commissioni degli esami di
Stato sono nominati:
a. secondo le fasi territoriali di cui
agli articoli 7 e 8;
b. all’interno delle fasi territoriali,
in base ai criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8;
c. in base alle preferenze di cui
all'articolo 10.
2. Le nomine sono subordinate all'inesistenza
delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 13 e 15.
3. I Presidenti e i commissari esterni sono
nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto
dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la
nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina
d'ufficio.
Art. 5
Criteri di
nomina dei Presidenti
1. I Presidenti delle commissioni sono
nominati in base al seguente ordine di precedenza, tra:
a. i dirigenti scolastici in servizio
preposti ad istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ovvero ad
istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, e i dirigenti scolastici preposti ai
convitti nazionali ed agli educandati femminili;
b. i dirigenti scolastici in servizio
preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo
grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di
istruzione secondaria superiore;
c.1. i docenti in servizio in istituti
di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una
graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
c.2. i docenti in servizio in istituti
di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto
per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico
di dirigente scolastico;
c.3. i docenti in servizio in istituti
di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto
per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico
di collaboratore del dirigente scolastico;
c.4. i docenti in servizio in istituti
di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di
laurea almeno quadriennale o specialistica;
c.5. i docenti in servizio in istituti
di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
d. i professori universitari di prima e
seconda fascia anche fuori ruolo;
e. i ricercatori universitari
confermati;
f. i direttori degli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
g. i docenti di ruolo degli istituti di
alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h. i dirigenti scolastici di istituti
statali di istruzione secondaria superiore, collocati a riposo da non più di
tre anni;
i. i docenti di istituti di istruzione
secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Art. 6
Criteri di
nomina dei commissari esterni
1. I commissari esterni sono nominati, in base
al seguente ordine di precedenza:
a. tra i docenti con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore,
che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non
terminali;
b. tra i docenti con rapporto di lavoro
a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali
d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi
terminali e nelle classi non terminali;
c. tra i docenti con rapporto di lavoro
a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle
classi terminali e nelle classi non terminali;
d. tra i docenti di istituti statali di
istruzione secondaria superiore collocati a riposo da non più di tre anni
scolastici, in considerazione dell’abilitazione posseduta; per il caso in
cui, al fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle
commissioni, dopo che siano stati nominati tutti gli aventi titolo di cui
alle lettere a), b), c), del presente comma, rimangano ancora delle nomine da
effettuare;
e. tra i docenti che, negli ultimi tre
anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno
scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato
effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali d'istruzione
secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di
materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi
d'insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore.
Tale disposizione resta subordinata alle medesime condizioni di cui alla
precedente lettera d) del presente comma.
2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo
determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle
discipline oggetto di esame.
3. Da ultimo, in caso di necessità, si
prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del
diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
4. Nel rispetto dei criteri di precedenza
indicati al primo comma, le nomine sono effettuate secondo il seguente
ordine:
1. per la materia d'insegnamento;
2. per la classe di concorso in cui é
compresa la materia d'insegnamento;
5. Nel caso di indisponibilità, nell'ambito
della regione, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, come
indicato al comma 4, la nomina viene effettuata, ove possibile, per classe di
concorso affine.
Art. 7
Fasi
territoriali di nomina – Presidenti
1. Le nomine dei presidenti per le categorie
di personale avente titolo di cui alla lettera a) dell’art.5 sono effettuate,
seguendo le sottoelencate fasi territoriali:
A) - nell’ambito del comune di servizio
o residenza, secondo l’ordine di preferenza espressa;
B) - nell’ambito della provincia di
servizio o residenza, secondo l’ordine delle preferenze espresse, ove non sia
stato possibile effettuare la nomina nel comune di servizio o residenza;
C) - d’ufficio nel comune di servizio o
residenza, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;
D) - d’ufficio, nella provincia di
servizio o residenza, ove non sia stato possibile effettuare la nomina in base
alle fasi di cui alle lettere A) e B) e C);
2. Le nomine a presidente delle altre
categorie di personale avente titolo alla nomina di cui alle lettere b),
c.1), c.2), c.3), c.4), c.5); d); e); f); g); h); i) dell’art.5 sono
effettuate, nel rispetto dell’ordine di priorità di cui all’articolo
medesimo, seguendo le sopraelencate fasi territoriali.
3. Qualora non sia possibile effettuare - in
base alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 - le nomine dei
Presidenti per tutte le sedi di esame, si procede alla nomina in ambito
regionale, nel rispetto dell’ordine di precedenza di cui all’art.5,
prioritariamente nell’ordine delle preferenze espresse per i comuni della
Regione di servizio o residenza e, successivamente, d’ufficio.
4. Eventuali nomine che si rendano,
eccezionalmente necessarie in ambito interregionale, sono disposte dal
Direttore Generale competente, previo specifico accordo con il Direttore
Generale della Regione in cui l’aspirante ha presentato la domanda di
partecipazione.
5. Relativamente alle fasi di nomina
d’ufficio, nell’ambito della provincia, l’ordine di assegnazione è quello di
cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale
della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune di servizio o residenza.
Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia,
l’assegnazione alle sedi della Regione è disposta secondo l’ordine di
vicinanza tra le province della Regione, a partire dalla provincia limitrofa
a quella cui appartiene il comune di servizio o residenza.
Art. 8
Fasi
territoriali di nomina - Commissari esterni
1. Le nomine dei commissari esterni per le
categorie di personale avente titolo di cui all’art. 6, sono effettuate, nel
rispetto dell’ordine di priorità di cui all’articolo medesimo, seguendo le
sottoelencate fasi territoriali:
A) - nell’ambito del comune di servizio
o residenza, nell’ordine di preferenza espressa;
B) - d’ufficio nel comune di servizio o
residenza, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;
C) - nell’ambito della provincia di
servizio o residenza, secondo l’ordine delle preferenze espresse, ove non sia
stato possibile effettuare la nomina nel comune di servizio o residenza;
D) - d’ufficio, nella provincia di
servizio o residenza, ove non sia stato possibile effettuare la nomina in
base alle fasi di cui alle lettere A), B) e C).
E) - eccezionalmente in ambito
regionale, nel rispetto dell’ordine di priorità di cui all’art.6,
prioritariamente nell’ordine delle preferenze espresse per i comuni della
Regione in cui l’aspirante presta servizio; successivamente, d’ufficio;
qualora non sia possibile effettuare – in base alle disposizioni di cui alle
lettere A), B), C), D) del presente comma – le nomine per ogni sede d’esame;
2. Per eventuali sedi residue si effettuano le
nomine nell’ambito delle categorie del personale di cui alle lettere d) ed e)
dell’art. 6, secondo la procedura di cui al precedente comma 1.
3. Eventuali nomine che si rendano,
eccezionalmente, necessarie in ambito interregionale, vengono disposte
d’ufficio dal competente Direttore generale regionale, previo specifico
accordo con il Direttore generale della Regione in cui presta servizio
l’aspirante.
4. Relativamente alle fasi di nomina
d’ufficio, nell’ambito della provincia, l’ordine di assegnazione è quello di
cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale
della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune di servizio o
di residenza. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla
provincia, l’assegnazione alle sedi della Regione è disposta secondo l’ordine
di vicinanza tra le province della Regione, a partire dalla provincia
limitrofa a quella cui appartiene il comune di servizio o di residenza.
Art. 9
Indirizzi di
studio particolari
1. Nelle sezioni di liceo classico europeo, ad
opzione internazionale francese, spagnola, tedesca funzionanti presso
istituti statali o paritari, con apposito provvedimento saranno date
specifiche indicazioni sullo svolgimento degli esami in tali indirizzi.
Art. 10
Preferenze a
parità di condizioni
1. La preferenza nella nomina dei presidenti e
dei commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli
articoli 5 e 6, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale
di nomina, é determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i
capi di istituto, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità
di docenti. Per i docenti a tempo determinato l’anzianità di servizio
considerata è quella non di ruolo. A parità di tutte le condizioni la
preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.
Art. 11
Designazione
dei commissari interni
1. I commissari interni sono designati dai
competenti consigli di classe, in base ai criteri indicati nell'articolo 2,
tra i docenti che insegnano nella classe materie non affidate ai commissari
esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione
cui sono assegnati i candidati.
2. Nel caso di costituzione di commissioni con
soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati tra i docenti
anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello
stesso tipo.
Art. 12
Impedimento ad
espletare l'incarico
1. Non é consentito - anche se nominati in
sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi
da quelli di servizio - di rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo nei casi
di legittimo impedimento.
2. L'impedimento a espletare l'incarico deve
essere comunicato immediatamente al dirigente preposto all’Ufficio Scolastico
regionale nel cui ambito ha sede la commissione, il quale dispone immediati
accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
3. La documentazione comprovante i motivi
dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti,
rispettivamente, al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale e al proprio
capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
Art. 13
Preclusioni
alla nomina
1. I presidenti e i commissari esterni non
possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di
servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle
scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni
precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole
nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.
Art. 14
Docenti part-time
1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale possono essere designati a svolgere la funzione di commissario
interno. I medesimi docenti, qualora ne abbiano titolo, hanno facoltà di
presentare la scheda di partecipazione agli esami di Stato come presidenti o
commissari esterni.
2. Qualora vengano nominati, i docenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo
l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi
vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami,
la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero
senza la riduzione dell'attività lavorativa.
Art. 15
Divieti di
nomina
1. Non si dà luogo alla nomina del personale
che si trovi in una delle seguenti posizioni:
a. qualsiasi tipo di assenza o di
aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore
alla data di inizio degli esami;
b. collocamento fuori ruolo o
utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'articolo
17, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale della scuola (Quadriennio giuridico 2002-2005);
c. astensione obbligatoria e
facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni e integrazioni;
d. aspettativa o distacco sindacale.
2. Parimenti, non si dà luogo alla nomina del
personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte
nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti
indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti
incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di
comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestato
in sede disciplinare.
Art. 16
Sostituzioni
1. I dirigenti preposti all’Ufficio Scolastico
regionale provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad
assolvere l'incarico, tenendo conto,ove possibile, dell’elenco dei non
nominati, distinto per sede di servizio e di residenza, e dei criteri di
nomina di cui ai precedenti articoli.
2. Il capo d'istituto, al fine della
sostituzione del commissario interno, valuta l'opportunità di designare un
docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso
corso o un docente di materia non affidata ai commissari esterni, della
stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del
medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.
3. Qualora ciò non si renda possibile, il capo
d'istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della
stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non
rappresentata.
4. Nelle operazioni di sostituzione deve
essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle materie
oggetto della prima e seconda prova scritta.
Art. 17
Regione e
Province autonome
1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano
le disposizioni del presente decreto, ad eccezione di quelle incompatibili
con il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99,
n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei
criteri di valutazione delle prove dell’esame di Stato conclusivo dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell’art. 21,
comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta
di francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.
2. Sono fatte salve le competenze delle
province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo
4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del
decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
Art. 18
Validità
Il presente decreto ha carattere permanente.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei
Conti per i controlli di legge.
Roma, 17 gennaio 2007
IL MINISTRO
FIORONI
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