Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

Home > 22-05-2007 n° 45 - Min. Istruzione

22-05-2007 n° 45 - Min. Istruzione

Decreto 22 maggio 2007, n. 45
prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline di ciascun anno di corso della scuola secondaria di primo grado
Ministero della Pubblica Istruzione

Ministero della Pubblica Istruzione

 

 

Decreto n. 45

 

 

Roma, 22 maggio 2007

 

 

IL MINISTRO

 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante le disposizioni legislative riguardanti le scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 23dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999), ed in particolare l’art. 27, comma 1;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1, comma 628;

VISTO il decreto ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547, contenente le norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuole dell’obbligo e i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della predetta scuola;

CONSIDERATO che la dotazione libraria deve fare riferimento anche all’insegnamento della seconda lingua straniera, all’educazione stradale e all’area delle attività facoltative e opzionali;

RITENUTO necessario determinare un adeguamento del tetto di spesa complessivo, in relazione al mutato quadro di riferimento dell’editoria scolastica, come delineato in precedenza;

 

D E C R E T A

 

ART. 1 - Per l’anno scolastico 2007/2008, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline di ciascun anno di corso della scuola secondaria di primo grado, da assumere quale limite all’interno del quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte, è così determinato:

1^ media € 280,00; 2^ media € 108,00;  3^ media € 124,00

 

 

ART. 2 – Eventuali superamenti del prezzo massimo complessivo nella prima classe possono essere compensati, nei successivi anni, rispetto al prezzo massimo complessivo della seconda e della terza classe

 

 

ART. 3 – Eventuali incrementi degli importi indicati ai precedenti articoli debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10%. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti ed approvate dal Consigli di istituto.

 

 

IL MINISTRO

Fioroni

 

Scadenze di: dicembre 2024
<>