Il
Ministro della Pubblica Istruzione
Decreto
ministeriale n. 27
Allegati
Roma,
15 marzo 2007
VISTA la legge n. 296 del
27 dicembre 2006 ed in particolare il comma 607 dell'art.1,
che prevede la ridefinizione, con Decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione, della tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed
educativo, ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie
permanenti;
VISTA la tabella
di valutazione dei titoli, allegata alla legge n. 143 del
4 giugno 2004, come interpretata dalla legge n.
186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge n. 43 del 31 marzo 2005;
VISTA la Sentenza n. 11
del 10 gennaio 2007 della Corte Costituzionale
che dichiara l'illegittimità costituzionale della doppia valutazione del
servizio di insegnamento prestato nelle scuole di montagna, di cui al punto
B.3) lettera h) della tabella, allegata alla citata legge n. 143/04,
con esclusione dei servizi svolti nelle pluriclassi delle scuole primarie,
situate nei comuni di montagna;
ACCERTATO che l'art.1, comma
605, della citata legge n. 296/06 abroga , con
effetto dal 1 settembre 2007, la doppia valutazione dei servizi,di cui al punto
B.3), lettera h) della tabella allegata alla legge n. 143/04,
compresi quelli prestati nelle pluriclassi delle scuole di montagna, delle
piccole isole e degli istituti penitenziari;
RITENUTO di dover
modificare in conformità con quanto disposto dalla legge n. 296/06 e dalla sentenza n.
11/07, la tabella in parola;
VISTO il DM n. 73 del 17
febbraio 2006 con cui i corsi biennali abilitanti
di secondo livello ad indirizzo didattico, COBASLID, attivati presso le
Accademie di Belle Arti, sono equiparati ai corsi universitari di
specializzazione all'insegnamento secondario, SSIS;
RITENUTO di
dover, pertanto, includere il diploma di secondo livello rilasciato dalle
Accademie di Belle Arti tra i titoli di accesso alle graduatorie permanenti;
ACCERTATO che la
citata legge n. 296/06 ha trasformato le graduatorie permanenti di terza fascia
in graduatorie ad esaurimento, aggiornabili ogni due anni, nelle quali può
inserirsi solo il personale già abilitato o gli iscritti a frequentare un corso
abilitante alla data di emanazione della legge;
SENTITO il parere
reso nella seduta del 13 febbraio 2007 dal C.N.P.I. sulla proposta di
integrazioni e modifiche alla tabella, formulata dall'Amministrazione;
RITENUTO di poter
condividere le motivazioni su cui si basa il citato parere, a cui l'Amministrazione
intende sostanzialmente uniformarsi;
RITENUTO in
particolare, di dover recepire ed ampliare l'indicazione del predetto CNPI di
una maggiore tutela nei confronti del personale già iscritto nelle graduatorie
permanenti per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e in possesso di un
servizio di insegnamento specifico, che intende far valere come nuovo titolo di
accesso la laurea in Scienze della formazione primaria;
RITENUTO infine,
di dover confermare, in attesa delle definizioni dei titoli artistici per
l'accesso alle graduatorie di strumento musicale nella scuola media, la tabella
di valutazione, allegato B al D.M. 27 marzo
2000 n. 123, con cui è stato adottato il Regolamento
recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie
permanenti;
CONSIDERATA la
necessità di approvare una nuova tabella di valutazione per l'inserimento nelle
terza fascia delle graduatorie ad esaurimento,mentre la precedente tabella A,
allegata al D.M. n. 11 del
12 febbraio 2002, mantiene la sua validità per la
prima e la seconda fascia delle graduatorie medesime;
D
E C R E T A
Per i motivi esposti in premessa,è
approvata l'allegata tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei
confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle
graduatorie ad esaurimento, di cui all'art.1, comma 605
della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
IL
MINISTRO
f.to
FIORONI