Il Ministro della Pubblica Istruzione
Decreto ministeriale n. 21
Allegati
Roma, 1 marzo 2007
VISTA la legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)” e, in particolare, l’articolo 1,
comma 601;
VISTA la legge 27
dicembre 2006, n. 298, di approvazione
del ”Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e
bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009”;
VISTO il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2006, concernente la ripartizione in capitoli delle unità
previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2007;
VISTO il proprio decreto n.1,
datato 2 gennaio 2007 con il quale sono
state attribuite ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le
risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per l’anno 2007;
VISTO l’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare,
i commi 1, 5 e 14;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
TENUTO CONTO che il citato
articolo 1, comma 601, prevede che
debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta
alle scuole statali delle risorse iscritte al “Fondo per le competenze dovute
al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi
del personale a tempo indeterminato e determinato” e al “Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
D E C R E T A
Art. 1
1. Le
somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, sotto l’unità previsionale di base 2.1.1.3 – istituzioni
scolastiche, al capitolo 1203, denominato “Fondo per le competenze dovute al
personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e al capitolo
1204, denominato “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”,
confluiscono, a decorrere dall’anno 2007, nella dotazione finanziaria annuale
delle istituzioni scolastiche statali autonome e delle scuole annesse ai
convitti ed agli educandati, sulla base dei criteri e parametri di cui ai
successivi articoli.
Art. 2
1. Le
risorse, riferite al “Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del
personale a tempo indeterminato e determinato”, sono determinate, per
ciascuna istituzione scolastica, con riferimento alle voci e sulla base dei criteri e dei parametri riportati nella Tabella 1,
allegata al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante.
2. Le
risorse finanziarie per le supplenze brevi e saltuarie sono determinate in
funzione degli importi unitari e delle unità di personale docente e ATA in
organico di fatto presso ciascuna istituzione scolastica. Ad eventuali
integrazioni finanziarie si procederà - nei limiti di cui alla Tabella 1,
Quadro A- a seguito di apposita rilevazione.
3. Le
risorse finanziarie relative ai compensi e indennità per il miglioramento
dell’offerta formativa sono determinate sulla base dei criteri e dei
parametri di cui alla Tabella 1, Quadro B.
4. I
finanziamenti alle scuole sedi di esami di Stato conclusivi dei corsi di
istruzione secondaria superiore e degli esami di idoneità per l’abilitazione
all’esercizio della libera professione sono determinati sulla base dei
criteri indicati nella Tabella 1, Quadro C.
5. Il
contributo alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, per
la fruizione della mensa da parte del personale docente, viene determinato
sulla base dei criteri indicati nella Tabella 1, Quadro D.
Art. 3
1. Le
risorse riferite al “Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche“ sono determinate, per ciascuna istituzione scolastica, sulla
base di criteri che tengono conto della tipologia dell’istituzione
scolastica, della consistenza numerica degli alunni - come indicato nel
successivo articolo -, del numero degli alunni diversamente abili, del numero
di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale, nelle
misure riportate nell’allegata Tabella 2, QUADRO A e B che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
2. La
quota per alunno, che sarà indicata nella comunicazione del budget annuale
alle singole istituzioni scolastiche, è determinata in funzione della media
di riferimento riportata nella Tabella 2, Quadro A, nonché della quota
derivante dalle assegnazioni per l’anno 2006 e nei limiti delle risorse
complessivamente disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento.
3. Alle
istituzioni scolastiche destinatarie delle direttive ministeriali n. 68 del 28
luglio 2005 e n. 92 del 23
dicembre 2005, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono assegnate, a seguito di apposita
rilevazione, le risorse finanziarie sulla base del valore previsto dai
contratti, di cui alle citate direttive nonché delle somme relative al
pagamento del compenso al personale ex LSU con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, di cui all’articolo
2, secondo periodo, della citata direttiva n. 92/2005.
4. Il
finanziamento da assegnare agli istituti caratterizzati da elevata
specificità, non ricompresi nella Tabella 2, Quadro A, è determinato sulla
base delle particolari esigenze e tenuto conto delle assegnazioni disposte
nell’esercizio precedente per il funzionamento delle istituzioni medesime.
5. Alle
istituzioni scolastiche, individuate come scuole capofila nell’ambito
territoriale di cui fanno parte, sono ulteriormente assicurate le risorse
finanziarie per la corresponsione dei compensi spettanti ai revisori dei
conti.
Art. 4
1. Alle
istituzioni scolastiche possono essere assegnati, per esigenze straordinarie,
previa valutazione degli Uffici scolastici regionali e delle risorse
disponibili sugli stanziamenti dei capitoli sopra indicati, finanziamenti
aggiuntivi rispetto a quelli determinati sulla base dei parametri indicati
nel presente decreto.
Art. 5
1. E’
fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
1, comma 2, del D.M. 1 febbraio 2001, n. 44.
Art. 6
1. Ai
sensi di quanto disposto con il decreto dipartimentale n. 1 del 15 gennaio
2007, le risorse finanziarie sono assegnate, alle istituzioni scolastiche di
cui all’articolo 1 del presente decreto, dalla Direzione generale per la
politica finanziaria e per il bilancio di questo Ministero con periodicità di
norma quadrimestrale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui
due capitoli di cui al medesimo articolo 1. Nell’ultima assegnazione annuale,
a saldo, si tiene conto dell’effettivo fabbisogno delle scuole e degli esiti
del monitoraggio svolto dagli Uffici Scolastici Regionali.
Art. 7
1. Il
programma annuale relativo all’anno 2007 dovrà essere deliberato dal
Consiglio d’istituto entro 30 giorni dalla data della comunicazione alle
singole scuole dell’entità delle risorse finanziarie, assegnate per il
medesimo anno 2007.
2. Entro
il medesimo termine di trenta giorni, le istituzioni scolastiche che abbiano
già provveduto all’approvazione del programma annuale provvederanno alle
eventuali occorrenti modifiche.
Art. 8
1. Il
presente decreto è comunicato ai competenti Organi di controllo.
Allegati:
- Tabella 1 e 2 (documento in Acrobat, compresso)
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni
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