Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201
Corsi
ad indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento - Istituzione
classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola media
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA
la legge 3 maggio
1999 n. 124, che all'art. 11 comma 9 contempla la riconduzione a ordinamento
dei corsi di scuola media a indirizzo musicale attualmente autorizzati e
funzionanti in via sperimentale e demanda al Ministro della Pubblica Istruzione
di stabilire le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli
orari, le prove di esame e l'articolazione delle cattedre, nonché di istituire
una specifica classe di concorso;
VISTO
il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto
legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e in particolare l'art. 162 che disciplina le
condizioni per l'istituzione delle cattedre, l'art. 165 nella parte in cui
prevede le materie di insegnamento comprese nel piano di studi della scuola
media statale, l'art. 166 relativo a programmi ed orari di insegnamento nella
scuola media, nonché l'art. 442 concernente i criteri e
le modalità per la determinazione degli organici;
VISTO
il decreto
ministeriale 9 febbraio 1979, con il quale sono stati disciplinati
programmi, orari e prove di esame per la scuola media statale;
VISTO
il decreto ministeriale
3 agosto 1979 con il quale è stata istituita la sperimentazione dell'insegnamento
di strumento musicale nella scuola media;
VISTO
il decreto
ministeriale 13 febbraio 1996 con il quale sono stati dettati criteri e
modalità per la sperimentazione dei corsi ad indirizzo musicale, ed in
particolare l'art. 5 comma 1 che già prevedeva, in prospettiva, la possibilità
di istituzionalizzare i predetti corsi e di realizzarne una equilibrata
diffusione sul territorio nazionale;
VISTA
la legge 15 marzo
1997, n. 59 ed in particolare l'art. 21;
TENUTO
CONTO dei risultati positivi evidenziati nel rapporto redatto dalla Commissione
incaricata di condurre l'indagine quanti-qualitativa sulle sperimentazioni
musicali;
VISTI
i programmi e gli orari di insegnamento nei corsi di scuola media ad indirizzo
musicale, proposti dalla Commissione istituita dal Direttore Generale
dell'istruzione secondaria di 1° grado con decreto del 9 giugno 1999;
RITENUTO
che l'insegnamento di strumento musicale debba collocarsi nel quadro del
progetto complessivo di formazione della persona secondo i principi generali
della scuola media in modo da fornire agli alunni, destinati a crescere in un
mondo fortemente caratterizzato dalla presenza della musica come veicolo di
comunicazione, una maggiore capacità di lettura attiva e critica della realtà
nonché una ulteriore opportunità di conoscenza e di espressione e un contributo
al senso di appartenenza sociale.;
ACQUISITO
il parere favorevole del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, formulato
il 21 luglio 1999;
CONSIDERATE
le intese precedentemente intercorse con il Ministro del Tesoro in ordine al necessario
incremento delle dotazioni organiche provinciali;
D E C R E T A
Art. 1
Nei
corsi a indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti
ministeriali 3-8-1979 e 13-2-1996, ricondotti a
ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall'art. 11 comma 9
della legge 3 maggio 1999 n. 124, l'insegnamento di strumento musicale
costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento
obbligatorio dell'educazione musicale, previsto dall'art. 165 del
decreto legislativo 16-4-1994 n. 297, nell'ambito della programmazione
educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia
con la premessa ai programmi della scuola media.
Art. 2
Le
classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate
secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa
apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni
che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i
corsi di cui all'art. 1.
Gli
alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per
l'insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali.
La
scelta delle specialità strumentali da insegnare è effettuata dal collegio dei
docenti tra quelle indicate nei programmi allegati, tenendo conto del rilevante
significato formativo e didattico della musica d'insieme.
Art. 3
Per
ciascun corso, ferma restando la dotazione organica per la copertura di due ore
settimanali per classe di educazione musicale, già prevista dall'ordinamento
degli studi, è attribuita la dotazione organica di quattro cattedre di
strumento musicale, articolate su tre classi.
Le
ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per
piccoli gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo,
alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica:
quest'ultimo insegnamento - un'ora settimanale per classe - può essere
impartito anche per gruppi strumentali.
Nell'ambito
dell'autonomia organizzativa e didattica gli organi collegiali della scuola
possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle
situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare
l'impiego ottimale delle risorse, anche prevedendo attività di approfondimento,
potenziamento e recupero.
Art. 4
L'assetto
ordinamentale previsto dal presente decreto può essere attuato, previa
deliberazione degli organi collegiali, anche per le classi successive alla
prima, già a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000.
In
via transitoria è consentito il mantenimento dell'assetto attuale sia dei corsi
nei quali viene impartito l'insegnamento di soli tre strumenti - nei quali
saranno istituite due cattedre del medesimo strumento - sia dei corsi nei quali
è previsto l'insegnamento di cinque strumenti. La fase transitoria, in entrambi
i casi, dovrà avere termine non oltre la conclusione dell'anno scolastico
2004-2005.
Ogni
altra difformità non riconducibile al modello ordinamentale è consentita
limitatamente alle classi consequenziali alla prima del corso a suo tempo
autorizzato e cessa al termine del triennio.
Art. 5
Con
successivo provvedimento saranno definiti, per l'anno scolastico 1999-2000, gli
incrementi delle dotazioni provinciali, in relazione alle esigenze connesse ai
corsi a indirizzo musicale autorizzati e funzionanti nell'anno scolastico
1998-99.
Art. 6
La
tipologia degli strumenti musicali e i relativi programmi di insegnamento sono
stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (all. A).
Art. 7
L'insegnante
di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un
giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al
fine della valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma dell'articolo 177 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Art. 8
In
sede di esame di licenza viene verificata, nell'ambito del previsto colloquio
pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al termine del
triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme,
sia su quello teorico.
Art. 9
E'
istituita la classe di concorso di "strumento musicale nella scuola
media" (cl. n. 77/A) per l'insegnamento delle specialità strumentali di
cui al presente decreto.
Alla
predetta classe di concorso si accede, in prima applicazione, con il possesso
dello specifico diploma di conservatorio relativo alle diverse specialità
strumentali congiuntamente ai requisiti previsti dall'articolo 11 comma
9 della legge 3 maggio 1999 n. 124. L'inserimento nelle graduatorie
permanenti ivi contemplate avviene dopo l'espletamento della sessione riservata
di esami di abilitazione all'insegnamento, disposta per i docenti non in
possesso dell'abilitazione in educazione musicale.
Art. 10
Con
separato decreto saranno stabiliti le prove e i programmi di esame per le
procedure concorsuali nonché i titoli previsti per accedere, a regime, alla
classe di concorso di cui al precedente articolo.
Art. 11
In
attesa dell'espletamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato
previste dal comma 9 dell'art. 11 della
Legge 3 maggio 1999 n. 124, per l'anno scolastico 1999-2000 è prorogata la
validità degli elenchi prioritari compilati sulla base dell'articolo 6 del
decreto ministeriale 13-2-1996 per l'assunzione di personale a tempo
determinato.
Art. 12
Esaurita
la fase transitoria di cui al precedente articolo, per l'assunzione del
personale docente a tempo determinato, si applicano le norme generali al
momento in vigore.
Il
presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione, ai sensi dell'art. 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.