DECRETO 22 Agosto 2007, n. 139
Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(GU
n. 202 del 31-8-2007 )
testo
in vigore dal: 15-9-2007
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto
l'articolo 34 della Costituzione;
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622, 623 e 624;
Visto
il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
Visto
il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 13,
comma 3 e articolo 14, comma 2;
Visto
il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 12,
comma 5;
Visto
il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazione, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13,
comma 1-ter;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche";
Visto
il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47;
Visto
l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
Visto
l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni province autonome di Trento e
Bolzano 15 gennaio 2004;
Vista
la raccomandazione del Parlamento europeo e dei Consiglio 18 dicembre 2006
relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Visto
il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso
nell'adunanza del 26 giugno 2007;
Ritenuto
necessario ed urgente dare attuazione all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006,
a partire dall'anno scolastico 2007/2008 con la definizione, in via
sperimentale, dei saperi e delle competenze previsti dai curricoli relativi ai
primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e che le
relative indicazioni, in prima attuazione, si applicano negli anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009;
Considerato
quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624,
le indicazioni relative a tali saperi e competenze riguardano anche i percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
Considerata
la necessità di verificare e valutare la sperimentazione dei predetti saperi e
competenze per una loro definitiva applicazione attraverso un organico coinvolgimento
delle istituzioni scolastiche nella loro autonomia;
Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 luglio 2007;
Considerato
che il testo del provvedimento tiene conto delle osservazioni formulate nel
citato parere del Consiglio di Stato, ritenendo comunque opportuno richiamare,
in modo coordinato, il quadro normativo derivante dalle innovazioni introdotte
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetto
alla norme previgenti in materia di diritto/dovere all'istruzione ed alla
formazione;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e il relativo nulla osta del Dipartimento per gli Affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 20 agosto
2007;
A
d o t t a
il
seguente regolamento relativo all'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622:
Art. 1.
Adempimento dell'obbligo
di istruzione
1.
L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza
secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con
riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale
di cui al comma 624 del richiamato articolo.
2.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un
titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con
il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
3.
L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall'anno
scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio
conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007.
4.
Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari disposizioni
previste per la provincia di Bolzano dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623.
Art. 2.
Acquisizione
di saperi e competenze
1.
Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, i saperi e le competenze, articolati in
conoscenze e abilità, con l'indicazione degli assi culturali di riferimento,
sono descritti nell'allegato documento tecnico, che fa parte integrante del
presente regolamento e si applicano secondo le modalità ivi previste.
2.
I saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano l'equivalenza formativa
di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli
obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi
di studio. Per il loro recepimento nei curricoli dei primi due anni degli istituti
di istruzione secondaria superiore di ordine classico, scientifico, magistrale,
tecnico, professionale e artistico previsti dai vigenti ordinamenti, le
istituzioni scolastiche possono avvalersi degli strumenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con
particolare riferimento all'articolo 4, comma 2,
nonchè dell'utilizzazione della quota di flessibilità oraria del 20% ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47.
3.
Le modalità di attuazione delle indicazioni relative ai saperi e alle
competenze di cui al comma 1 nei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624,
sono stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata ivi prevista, anche
ai fini della ripartizione delle risorse statali destinate ai predetti
percorsi.
Art. 3.
Interventi
a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di istruzione
1.
Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni
diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella
progettazione delle attività didattiche educative.
2.
Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che
hanno compiuto il sedicesimo anno di età è prevista la possibilità di
conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione degli
adulti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632.
3.
Per l'anno scolastico 2007/2008 e, comunque sino alla completa attuazione di
quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632,
gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati presso i Centri
territoriali permanenti per l'educazione degli adulti.
Art. 4.
Certificazione dell'assolvimento
dell'obbligo di istruzione
1. La certificazione relativa all'adempimento
dell'obbligo di istruzione di cui al presente regolamento è rilasciata a
domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata
d'ufficio.
2.
Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai
criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui
all'articolo 2, com-ma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine,
indirizzo e tipologia nonchè per il riconoscimento dei crediti formativi, anche
come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e
formazione.
3.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono adottati modelli di certificazione dei saperi e delle
competenze di cui all'articolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Art. 5.
Linee
guida
1. Con apposite linee guida, adottate dal Ministro della
pubblica istruzione, sono indicate le misure per l'orientamento dei giovani e
delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il monitoraggio,
la valutazione e la certificazione dei percorsi in relazione all'attuazione
sperimentale delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 1.
2.
Per la realizzazione delle misure di cui al comma 1, il Ministero della
pubblica istruzione si avvale della assistenza dell'Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell'autonomia scolastica e dell'Istituto nazionale per la valutazione
dei sistema educativo di istruzione e di formazione e, con riferimento ai
percorsi di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624,
anche dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 28,
comma 2.
Art. 6.
Disposizione
finale
1.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle
relative norme di attuazione nonchè alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
22 agosto 2007
Il
Ministro: Fioroni
Visto,
il Guardasigilli: Mastella
Registrato
alla Corte dei conti il 31 agosto 2007
Ufficio
di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 6, foglio n. 171
Allegato
DOCUMENTO
TECNICO
Il
contesto e il metodo.
Con
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, l'Unione
europea ha invitato gli Stati membri a sviluppare, nell'ambito delle loro
politiche educative, strategie per assicurare che:
l'istruzione
e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare
le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e
costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per
la vita lavorativa;
si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa
di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali
o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro
potenzialità;
gli
adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in
tutto il corso della vita, con un'attenzione particolare per i gruppi di
destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o
locale.
Le
competenze chiave indicate dalla raccomandazione sono le seguenti:
comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere,
competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, competenza
digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di
iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.
In
questo contesto, l'articolo 1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296,
stabilisce che:
l'istruzione
impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno
di età;
l'adempimento
dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di
studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione
secondaria superiore.
L'elevamento
dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo
della persona nella costruzione del sè, di corrette e significative relazioni
con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.
L'elevamento
dell'obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno
della dispersione scolastica e formativa, che rappresenta uno dei problemi
ancora presente drammaticamente nel nostro Paese, soprattutto per i giovani di
14/18 anni.
I
saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sono
riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico,
scientifico--tecnologico, storico-sociale), contenuti nell'allegato 1). Essi
costituiscono "il tessuto" per la costruzione di percorsi di
apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino
i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e
accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche
ai fini della futura vita lavorativa.
I
saperi sono articolati in abilita/capacità e conoscenze, con riferimento al
sistema di descrizione previsto per l'adozione del Quadro europeo dei Titoli e
delle Qualifiche (EQF) (1). La competenza digitale, contenuta nell'asse
dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per favorire l'accesso ai saperi
sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali.
(1)
Si fa riferimento alla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 settembre 2006. Il Quadro euroneo delle Qualifiche e dei Titoli
contiene le seguenti definizioni:
"Conoscenze":
indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso
l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche,
relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come
teoriche e/o pratiche;
"Abilita":
indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità
manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);
"Competenze":
indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e
nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in
termine di responsabilità e autonomia.
Le
competenze chiave proposte nell'allegato 2) sono il risultato che si può
conseguire - all'interno di un unico processo di insegnamento/apprendimento -
attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le
competenze contenuti negli assi culturali.
L'integrazione
tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per l'innovazione metodologica
e didattica; offre la possibilità alle istituzioni scolastiche, anche
attraverso la quota di flessibilità del 20%, di progettare percorsi di
apprendimento coerenti con le aspirazioni dei giovani e del loro diritto ad un
orientamento consapevole, per una partecipazione efficace e costruttiva alla
vita sociale e professionale.
L'obbligo
di istruzione si caratterizza, dunque, per la congruenza dei saperi e delle
competenze acquisite, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti i
percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi
che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio.
L'accesso
ai saperi fondamentali è reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi
verso l'apprendimento. La motivazione, la curiosità, l'attitudine alla
collaborazione sono gli aspetti comportamentali che integrano le conoscenze,
valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della
persona, facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e
potenzialità anche in funzione orientativa. A riguardo, possono offrire
contributi molto importanti - con riferimento a tutti gli assi culturali -
metodologie didattiche capaci di valorizzare l'attività di laboratorio e
l'apprendimento centrato sull'esperienza.
L'obbligo
di istruzione si realizza, a partire dall'anno scolastico 2007/2008, in una
prima fase di attuazione, che assume carattere di generale sperimentazione. In
questo modo può svilupparsi un progressivo e condiviso processo di innovazione,
che prevede il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e delle
autonomie territoriali.
A
questo fine, l'innovazione è accompagnata da linee guida e dalla predisposizione
di un piano d'intervento, sostenuto dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica e dall'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e formazione.
Il
metodo che si intende seguire ha lo scopo di promuovere la partecipazione delle
istituzioni educative e formative autonome, nella loro progettualità e nel loro
rapporto con le comunità locali, in un'ampia fase di attuazione nella quale
l'innovazione si può affermare e consolidare attraverso la metodologia della
ricerca/azione.
La
promozione di un dibattito culturale ampio e articolato, la ricognizione e la
diffusione di positive esperienze già avviate dalle istituzioni scolastiche in
questo ambito, la sperimentazione di modelli di certificazione delle competenze
corrispondenti a percorsi di apprendimento largamente condivisi, il costante
monitoraggio delle innovazioni realizzate e la loro valutazione di sistema
potranno consentire la piena messa a regime dell'obbligo di istruzione nel
quadro della riforma del primo e secondo ciclo.
N.d.r.:
vengono omessi gli allegati 1 e 2 (Assi culturali e Competenze chiave)