Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per
l’Istruzione
Direzione Generale
per il Personale della Scuola
CORSO-CONCORSO
SELETTIVO DI FORMAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER LA SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI, RISERVATO A COLORO CHE HANNO
RICOPERTO LA FUNZIONE DI PRESIDE INCARICATO PER ALMENO UN ANNO, AI SENSI
DELL’ ART. 1 SEXIES LEGGE 31.3.2005, N. 43 E DELL’ ART. 3 BIS LEGGE
17.8.2005, N. 168
(D.M.
3.10.2006 pubblicato su G.U. – 4^ Serie speciale – n. 76 del 6.10.2006)
Allegati
IL MINISTRO
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324 recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di
dirigente a norma dell’articolo 28,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, recante norme sul dimensionamento
della rete scolastica con particolare riferimento all’art. 21;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare gli artt. 25 e 29;
Vista la legge 28
dicembre 2001, n. 448 recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002), con particolare riferimento all’art. 19 e all’art. 22;
Vista la legge 18
giugno 2002, n. 136 recante disposizioni
sull’equiparazione tra il diploma di educazione fisica e la laurea in scienze
delle attività motorie e sportive;
Visto il decreto legge 25 settembre 2002, n.
212, convertito nella legge 29
novembre 2002, n. 268 recante misure
urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e
l’alta formazione artistica e musicale, con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, lett. c);
Vista la legge 10
giugno 1982, n. 349, riguardante l’interpretazione
autentica delle norme in materia di valutabilità dell’anno scolastico e dei
requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di
ogni ordine e grado;
Vista la legge 23
agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione dall’imposta
di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;
Vista la legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di
attuazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la legge 10
aprile 1991, n. 125, in materia di azioni positive per la
realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro;
VISTA la legge 27
dicembre 1997, n. 449 e in particolare l’art. 39;
Vista la legge 5
febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
il codice per la protezione dei dati;
Visto il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo
alla riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il vigente Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro dell’Area V della dirigenza scolastica del comparto scuola;
Vista la legge 28 marzo
2003, n. 53, recante delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Visto il D.P.C.M. del
30 maggio 2001, n. 341 concernente il
regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni
esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti
scolastici;
Visto il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito
con modificazioni in legge 14
maggio 2005, n. 80, concernente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il parere del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione, reso nell’adunanza del 9.12.2002;
Visto il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito con modificazioni in legge 31 marzo
2005, n. 43 e in particolare l’art. 1-
sexies, con il quale tutti i posti disponibili al 1°
settembre 2006 vengono messi a concorso;
Visto il D.L. 30 giugno 2005, n. 115
convertito con modificazioni in legge 17
agosto 2005, n. 168 e in particolare l’art. 3 bis;
Vista la consistenza delle dotazioni organiche
dei dirigenti scolastici distinte per settori formativi e articolate secondo
la dimensione regionale;
Vista la legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);
Visto il D.L. 18 maggio 2006, n. 181,
convertito con modificazioni in legge 17
luglio 2006, n. 233, recante Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri;
Visto il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito
con modificazioni in legge 4 agosto
2006, n. 248, recante Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale;
Vista la decisione del Consiglio di Stato,
Sez. VI, n. 7183/2005 concernente l’ammissione al corso concorso riservato
per dirigenti scolastici dei docenti di materie artistico-professionali e di
arte applicata con incarico di presidenza nei licei artistici e negli istituti
d’arte;
Vista la sentenza della
Corte Costituzionale 3/11 maggio 2006, n. 190;
Considerato che il numero dei posti di
dirigente scolastico da mettere a concorso deve essere determinato con
riferimento all’anno scolastico 2006/2007;
Considerato, altresì, che, dal numero
complessivo dei posti relativi al citato a.s. 2006/07, deve essere detratto
il numero dei posti da destinare al conferimento delle nomine degli aspiranti
inclusi nelle graduatorie di cui alla legge 31 marzo
2005, n. 43 sopracitata;
Visto il D.P.C.M. del 6 settembre 2006, in
corso di registrazione, con il quale si autorizza, ai sensi dell’art. 35
del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l’avvio della procedura concorsuale per il reclutamento di n.
1.458 dirigenti scolastici riservata a coloro che hanno effettivamente
ricoperto per almeno un anno le funzioni di preside incaricato;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del
Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione in ordine al
numero dei posti da mettere a concorso;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere
all’emanazione del bando del corso concorso selettivo di formazione previsto dall’art. 1 -
sexies della citata legge 31 marzo 2005, n. 43 riservato a coloro che hanno ricoperto almeno un anno di
incarico di presidenza entro l’anno scolastico 2005/2006;
Informate le organizzazioni sindacali
rappresentative;
D E C R E T A
Art. 1
Concorso e posti
1. In attuazione dell’art. 1
sexies della legge 31 marzo 2005, n. 43 e dell’art. 3 bis
della legge 17 agosto 2005, n. 168, è indetto un
corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento nell’ambito
dell’amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici dei ruoli
regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative, riservato a coloro che
hanno effettivamente ricoperto per almeno un anno, entro l’a.s. 2005/2006, le
funzioni di preside incaricato oppure di vice rettore incaricato o di vice
direttrice incaricata negli istituti educativi e che abbiano i requisiti di
cui al successivo art. 4.
2. Il numero dei posti messi a concorso a
livello regionale, distinto rispettivamente per il settore formativo della
scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria
superiore e per il settore delle istituzioni educative, in relazione al
provvedimento di programmazione per il triennio 2006/2009 citato in premessa,
è determinato in n. 1.458 posti complessivi, come riportato nell’allegato 1 che è parte integrante del presente decreto. Con successivo
provvedimento sarà rideterminato il numero effettivo dei posti vacanti e
disponibili al 1° Settembre 2006 ai sensi delle disposizioni contenute nella
citata legge n.
43/2005, art. 1 sexies, previa
autorizzazione ai sensi dell’art. 39,
comma 3 bis della legge n. 449/1997.
3. Per i posti relativi alle scuole con lingua
di insegnamento sloveno, riportati nell’allegato 1, il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia-Giulia provvederà ad
indire apposito bando.
Art. 2
Organizzazione del concorso
1. In applicazione dell’art. 29,
comma 1, del D.L.vo n. 165/2001 la procedura
concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.
2. L’Ufficio scolastico regionale, in
particolare, cura l’organizzazione del corso-concorso, nomina le commissioni
giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure
concorsuali, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e
procede alle esclusioni previste dall’art. 7.
Art. 3
Articolazione della procedura concorsuale
1. La procedura concorsuale a livello
regionale si articola nel modo seguente:
a) esame di ammissione;
b) valutazione dei titoli culturali,
professionali e dell’anzianità di servizio maturata quale preside incaricato;
c) periodo di formazione;
d) esame finale.
Dopo l’esame finale vengono compilate e
approvate contestualmente graduatorie generali di merito distinte per ciascun
settore formativo e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti messi a
concorso (all. 1) di cui al precedente articolo 1, comma 2.
Art. 4
Requisiti per l’ammissione
1. Al corso-concorso di cui all’art. 1 è
ammesso a partecipare il personale docente ed educativo, in servizio nelle
istituzioni scolastiche statali, in possesso di laurea o titolo equiparato,
che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato
di almeno sette anni nei rispettivi settori formativi della scuola primaria e
secondaria di primo grado, o della scuola secondaria superiore o degli
istituti educativi e che ha ricoperto per almeno un anno le funzioni di
preside incaricato oppure di vice rettore incaricato o vice direttrice
incaricata negli istituti educativi. Il requisito di servizio di sette anni
si intende posseduto anche se il servizio sia stato prestato in settori
formativi diversi.
2. Il servizio effettivamente prestato di cui
al comma 1, è valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.
3. Il requisito di avere ricoperto per almeno
un anno la funzione di preside incaricato di cui al comma 1, si considera
posseduto anche da coloro nei cui confronti sia stata disposta la conferma
dell’incarico di presidenza per l’anno scolastico 2006/2007, in applicazione
della sentenza della
Corte Costituzionale n. 190/2006.
4. Sono ammessi, ai sensi dell’art. 412,
comma 2, del D. L.vo. 297/94, i docenti di
materie artistico-professionali e di arte applicata, incaricati della
presidenza nei licei artistici e negli istituti d’arte, privi di laurea o di
titolo equiparato ed in possesso degli altri requisiti di cui al comma 1.
5. Per le scuole aventi particolari finalità
sono ammessi a partecipare coloro i quali sono in possesso, oltre che dei
requisiti di cui al succitato comma 1, dei titoli di specializzazione
previsti dall’art. 325
del D.L.vo 297/1994.
6. Si considera valido soltanto il servizio
effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di
effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei
periodi di retrodatazione giuridica.
7. Sono considerati validi ai fini
dell’ammissione al concorso i servizi valutabili a tutti gli effetti come
servizio d’istituto ai sensi delle disposizioni vigenti.
8. I requisiti prescritti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della
domanda di ammissione.
9. Tutti i candidati sono ammessi al concorso
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
10. L’Ufficio scolastico regionale può
disporre l’esclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi
momento della procedura concorsuale.
Art. 5
Termine e modalità di presentazione delle
domande
1. La domanda di ammissione al corso concorso
selettivo di formazione, redatta su carta semplice, conformemente all’allegato n. 2, può essere presentata direttamente, o spedita a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ufficio scolastico regionale
ubicato nel capoluogo della regione prescelta, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
La domanda di ammissione si considera prodotta
in tempo utile purché venga consegnata o spedita entro il termine suindicato.
In caso di invio della domanda di ammissione a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
In caso di consegna personale fa fede la
ricevuta rilasciata dall’Ufficio scolastico regionale.
2. Qualora tale termine scada in giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Le domande
dei candidati residenti o comunque in servizio all’estero, da produrre entro
il suindicato termine, potranno essere inoltrate tramite la competente
autorità diplomatica o consolare.
3. La domanda, a pena di esclusione, deve
essere presentata in una sola regione a scelta del candidato e per i posti di
un solo settore formativo per il quale, dopo la nomina in ruolo, si siano
maturati almeno sette anni di servizio, salvo quanto previsto dai commi
successivi.
4. Il settore formativo di partecipazione al
concorso per gli insegnanti di scuola dell’infanzia è quello relativo alla
scuola primaria e secondaria di primo grado. Ove i sette anni di servizio
siano stati prestati in settori formativi diversi, il settore formativo di
partecipazione al concorso è quello ove il candidato ha prestato più anni di
servizio di ruolo.
5. A parità di anni di servizio in più settori
formativi il candidato deve indicare il settore formativo ove è titolare al
momento della domanda.
Art. 6
Dichiarazioni da formulare nella domanda
1. Nella domanda di ammissione (all. 2) gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di
esclusione dal corso concorso selettivo di formazione:
a) il cognome ed il nome (le coniugate
indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la
residenza e il codice fiscale;
c) il diploma di laurea posseduto con
l’esatta indicazione dell’Università che l’ha rilasciato, dell’anno
accademico in cui è stato conseguito e del voto riportato;
d) il settore formativo al quale
s’intende concorrere;
e) la regione nella quale s’intende
partecipare;
f) la cattedra e/o il posto di
titolarità ;
g) la sede e l’istituto di titolarità e
di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati,
comandati o collocati fuori ruolo indicheranno l’ultima istituzione
scolastica di appartenenza, nonché l’istituzione o l’ufficio presso il quale
prestano servizio e la data di inizio);
h) la data della prima nomina in ruolo
nonché, eventualmente, quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;
i) l’effettiva anzianità di servizio
dopo la nomina in ruolo nei settori formativi e l’effettiva anzianità di
servizio in qualità di preside incaricato;
l) gli eventuali periodi per i quali è
stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell’effettivo
servizio (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
m) di non trovarsi nelle condizioni
previste dall’articolo
497 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297;
n) di non aver presentato analoga
domanda di partecipazione al concorso in altra regione o per altro settore
formativo;
o) di autorizzare l’amministrazione
scolastica al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e dei
dati relativi agli esiti delle singole prove ai fini di cui all’art. 22.
Nella medesima domanda gli aspiranti
dovranno dichiarare i seguenti titoli:
p) i titoli suscettibili di valutazione
secondo l’allegata tabella di valutazione dei titoli posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;
q) i titoli di preferenza, a parità di
merito, di cui all’art. 14 del presente bando, posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione
al corso concorso.
I titoli di cui alle lettere p) e q) non
saranno presi in considerazione se non dichiarati. Il candidato è, altresì,
tenuto a indicare il recapito ben chiaro presso il quale desidera che vengano
inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso. E’ onere del
candidato comunicare, mediante lettera raccomandata, indirizzata all’ufficio
dove è stata inoltrata la domanda di partecipazione al concorso, qualsiasi
cambiamento del proprio recapito.
2. L’Amministrazione non assume responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali e telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
3. Il candidato portatore di handicap deve
specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle
prove, da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge
104/1992 e dell’art. 16 della legge n. 68/1999.
4. Ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76
del citato D.P.R. n. 445. La firma in calce
alla domanda non è soggetta ad autenticazione (art. 39 D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445).
Art. 7
Cause di esclusione dal corso concorso
selettivo di formazione
1. Non sono ammessi al
corso concorso:
a) coloro che hanno presentato o
inviato la domanda oltre il termine indicato nell’art. 5, comma 1, e coloro
che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente bando e
di quelli generali per l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni
previsti dalla normativa vigente;
b) coloro che non hanno apposto la
propria firma in calce alla domanda di partecipazione;
c) coloro che hanno presentato domanda
di ammissione al corso concorso per più regioni o per più settori formativi;
d) coloro che al primo settembre 2007
non saranno in possesso del requisito dell’età richiesto per perfezionare il
rapporto di lavoro con l’assunzione in servizio;
e) coloro che hanno omesso le
dichiarazioni di cui all’art. 6.
Art. 8
Commissioni giudicatrici
1. La commissione giudicatrice è unica in
relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori
formativi ed è nominata con decreto del dirigente generale dell’Ufficio
scolastico regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel D.P.C.M.
30.5.2001, n. 341, pubblicato nella G.U. n. 207, serie
generale, del 6.9.2001.
2. Al fine di assicurare la pari opportunità
tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni
esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne.
Art. 9
Norme sulla documentazione e valutazione dei
titoli
1. Le domande di partecipazione al corso
concorso, i titoli valutabili e i documenti non sono soggetti all’imposta di
bollo (art. 1, legge n.
370/88 e successive modificazioni).
2. I titoli valutabili sono quelli di cui alla
tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente decreto, e devono
pervenire, in allegato alla domanda, entro il termine di scadenza previsto
per la presentazione della domanda di ammissione.
3. I titoli di cui al comma 2 possono essere
prodotti:
a) in originale o copia autenticata;
b) in fotocopia accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
la conoscenza del fatto che la copia è conforme all’originale (all. 3). Tale
dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a
ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita già sottoscritta, in
allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento
d’identità del dichiarante medesimo;
c) con autocertificazione mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 4), o mediante dichiarazione sostitutiva
di atto notorio (all. 3).
4. L’Amministrazione si riserva di effettuare
idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 3 (art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000). Qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
Art. 10
Esame di ammissione e valutazione dei titoli
1. L’esame di ammissione, per l’accesso al
corso di formazione, consiste in una prova colloquio da sostenere
individualmente davanti la commissione sulle seguenti tematiche:
• ruolo del dirigente scolastico;
• organizzazione della scuola: rapporti
col territorio, tecnologie, processi e relazioni;
• la scuola dell’autonomia: innovazioni
e progettualità;
• coordinamento delle risorse e
gestione dei conflitti;
• efficienza ed efficacia dell’azione
formativa e qualità del servizio scolastico (aspetti gestionali della
formazione e di funzionamento della comunità scolastica);
• obiettivi formativi e criteri di
verifica;
• le richieste dell’utenza e la
promozione dello sviluppo della scuola.
2. La prova colloquio, della durata di regola
di 45 minuti, tende ad accertare le conoscenze e le competenze relative alle
aree tematiche sopra indicate, nonché le capacità professionali idonee anche
a gestire i processi di trasformazione e innovazione nella scuola
dell’autonomia. La prova consiste in una discussione ed analisi di situazioni
riferite all’esperienza professionale del candidato, sulla base di tre
tematiche proposte dal candidato medesimo.
La prova colloquio è valutata con riferimento
ai seguenti criteri:
• padronanza dei temi
affrontati;
• competenza sui
processi formativi;
• competenza
gestionale;
• competenza
relazionale;
• competenza ad
organizzare e a coordinare.
3. La prova colloquio è valutata in ventesimi.
4. Superano la prova i candidati che
conseguono una votazione di almeno 14/20.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla
prova colloquio, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, che è affisso
nella sede degli esami.
6. La valutazione dei titoli culturali, di
servizio e professionali indicati nella allegata tabella, che è parte
integrante del presente decreto, è effettuata dopo la prova colloquio.
7. Ultimate la prova colloquio e la
valutazione dei titoli, la commissione, ai fini dell’accesso al corso di
formazione, forma graduatorie generali di merito, distinte per ciascun
settore formativo, secondo la valutazione complessiva determinata dalla somma
del voto riportato nella prova colloquio e del punteggio riportato nella
valutazione dei titoli.
8. Con provvedimento del Direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale competente, accertata la regolarità delle
procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso
di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono approvate le
graduatorie generali di merito e quelle degli ammessi al corso di formazione
- distinte per ciascun settore formativo - entro il limite numerico dei posti
messi a concorso, di cui all’art. 1 del presente decreto, maggiorato del
dieci per cento; l’eventuale frazione di posto è arrotondata per eccesso.
9. Il decreto di approvazione delle
graduatorie di cui al comma 8 è pubblicato all’albo dell’Ufficio scolastico
regionale.
Di tale pubblicazione viene data contemporanea
comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 11
Documenti di riconoscimento
1. Per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento.
Art. 12
Diario e sede di svolgimento delle prove
d’esame
1. Le prove d’esame di cui agli artt. 10 e 16
si svolgono nel capoluogo di regione.
2. Ai candidati che devono sostenere la prova
colloquio, di cui all’art. 10, è data comunicazione scritta da parte
dell’Ufficio scolastico regionale, almeno 20 gg. prima della data di svolgimento
della stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.
La notizia del luogo, del giorno e dell’ora di svolgimento della prova
scritta, di cui all’art. 16, comma 2, sarà data dal suddetto Ufficio
scolastico, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.
3. I candidati, muniti di documento di
riconoscimento valido, si devono presentare nella sede di esame in tempo
utile. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si
presenta nel luogo e nell’ora (del giorno, del mese e dell’anno) stabiliti
dall’amministrazione.
4. La vigilanza durante la prova scritta, di
cui al successivo art. 16, è affidata dall’Ufficio scolastico regionale agli
stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati,
ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio
scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono
i motivi di incompatibilità previsti per i componenti della commissione
giudicatrice. Qualora la prova scritta abbia luogo in più edifici, la
medesima autorità scolastica istituisce per ciascun edificio un comitato di
vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel D.P.R. 9.5.1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In caso di assenza di uno o più componenti
della commissione giudicatrice del corso concorso, la prova scritta si svolge
alla presenza del comitato di vigilanza.
6. Ai fini di quanto previsto dall’art. 20
della legge 5.2.1992, n. 104, circa la
possibilità di svolgere le prove d’esame con l’uso degli ausili necessari e
nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico
handicap, i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda
di partecipazione al concorso l’ausilio richiesto in relazione al proprio
handicap e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Devono inoltre inviare
alla competente autorità scolastica regionale una specifica istanza dieci
giorni prima della prova, al fine di concordare con l’Ufficio le modalità di
svolgimento della prova. L’istanza può essere inviata anche a mezzo telefax o
via e-mail e le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate
anche telefonicamente. Dell’accordo raggiunto l’amministrazione redige un
sintetico verbale che invia all’interessato.
7. Le prove del corso-concorso non possono
aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo
1989, n. 101, nei giorni di festività religiose
ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi (art. 6, comma
2, D.P.R. 9.5.1994, n. 487).
8. Per lo svolgimento delle prove si
applicano, ove compatibili, le disposizioni dettate al riguardo dagli artt. 5 e seguenti
del D.P.R. n. 686/1957 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 13
Termine per la produzione dei titoli di
preferenza
1. I titoli di preferenza elencati al
successivo art. 14, semprechè dichiarati nella domanda di partecipazione ai
sensi dell’art. 6, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al corso concorso e
i relativi certificati, in carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge, devono essere presentati da parte
dei candidati interessati, al competente Ufficio scolastico regionale, che ha
curato la procedura concorsuale, entro quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto e superato il colloquio di cui al
precedente articolo 10. La loro mancata presentazione entro i termini
previsti dal presente articolo comporta la non valutazione dei titoli
medesimi.
Art. 14
Preferenze a parità di merito
1. Ai sensi dell’art. 5, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni, a parità di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore
militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex
combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di
guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio
nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di
guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o
di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli
invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli
invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli
invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i
coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i
coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i
coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato il
servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato
lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle
dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione;
18) i coniugati ed i non coniugati con
riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze
armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico;
b) dall’aver prestato lodevole servizio
nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
Art. 15
Durata, struttura e contenuti del periodo di
formazione
1. L’organizzazione e lo svolgimento del
periodo di formazione sono curati dagli Uffici scolastici regionali. Il
periodo di formazione si svolge presso una o più sedi da stabilire dagli
Uffici scolastici regionali, che provvederanno a disporre la destinazione dei
candidati ammessi, dandone comunicazione in tempo utile.
2. Il corso di formazione della durata di
quattro mesi, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di
formazione specifici per i diversi settori formativi, si articola in 160 ore
di lezione frontale anche in modalità e-learning integrato organizzate in
modo da consentire ai concorrenti l’espletamento del servizio.
Il corso di formazione ha inizio dopo la
pubblicazione delle graduatorie dei candidati ammessi al periodo di
formazione, di cui all’art. 10, comma 8.
3. Le attività di formazione sono finalizzate
fondamentalmente a incrementare le competenze:
• di analisi del contesto su cui opera
la scuola;
• di progettualità formativa;
• di gestione dell’organizzazione
scolastica;
• di relazione con i soggetti interni
ed esterni all’organizzazione scolastica;
• giuridiche, finanziarie e
informatiche.
I contenuti delle attività formative sono
indicati nell’apposito allegato tecnico che è parte integrante del presente
decreto.
4. I moduli di formazione comune per tutti i
settori formativi si caratterizzano come attività di riflessione, fondazione
e consolidamento delle competenze richieste per l’esercizio del ruolo di
dirigente scolastico. La loro durata complessiva è indicata nell’apposito
allegato tecnico.
5. I moduli di formazione specifica si
caratterizzano come attività mirata per ciascuno dei settori formativi
previsti, relativamente alla conoscenza del contesto, delle caratteristiche e
delle esigenze formative della popolazione di riferimento. La loro durata
complessiva è indicata nell’apposito allegato tecnico.
6. Coloro che non si presentano, senza
giustificato e documentato motivo, il giorno dell’inizio del corso presso la
sede prevista sono considerati rinunciatari.
7. Il numero delle assenze, debitamente
giustificate e documentate, non può superare 1/6 delle ore complessive
relative alla parte svolta in presenza, come indicato dall’allegato tecnico.
8. Al termine del periodo di formazione,
coloro che non hanno superato il numero di assenze di cui al comma 7,
svolgono l’esame finale di cui all’art. 16. Prima di detto esame, i medesimi
candidati devono presentare il progetto, di cui all’art. 16, comma 3, lettera
a), all’Ufficio scolastico regionale che provvederà ad inoltrarlo alla
Commissione esaminatrice.
Art. 16
Esame finale
1. L’esame finale, davanti la commissione di
cui all’art. 2 del
D.P.C.M. n. 341 del 30.5.2001, al termine del
periodo di formazione, si articola in una prova scritta della durata di 6 ore
e in una prova orale della durata di regola di 45 minuti ed è finalizzato ad
accertare il possesso delle competenze richieste per l’esercizio del ruolo di
dirigente scolastico.
2. Per la prova scritta si applica l’art. 11, comma
2 del D.P.R. 487/94. La prova scritta mira
all’accertamento delle capacità del candidato di analizzare e risolvere
problemi professionali e verte sulle tematiche trattate e approfondite
durante il periodo di formazione.
3. La prova orale, a cui partecipano i
candidati che hanno svolto la prova scritta, tende a completare la
valutazione della preparazione professionale del candidato e si articola:
a) nella presentazione e discussione di
un progetto relativo ai profili dell’autonomia predisposto dal candidato
sulla base dell’esperienza di preside incaricato;
b) nella discussione di tre quesiti
relativi alla gestione dell’organizzazione scolastica; all’analisi del
contesto esterno alla scuola e alla progettazione formativa; a temi di natura
giuridica e finanziaria, secondo i contenuti approfonditi e le esperienze
maturate nei moduli di formazione comune e nei moduli di formazione specifica
di cui all’apposito allegato tecnico;
c) nell’accertamento della conoscenza
della lingua inglese, con prevalente riferimento alla pratica informatica, e
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse,
da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché
nell’accertamento della conoscenza delle problematiche e delle potenzialità
organizzative connesse all’uso degli strumenti informatici.
4. La valutazione dell’esame finale è espressa
in sessantesimi, con un unico voto. Superano l’esame finale i candidati che
conseguono una votazione complessiva per le due prove (scritta e orale) non
inferiore a 42/60.
Art. 17
Graduatorie
1. Ultimati i lavori concorsuali, la
commissione forma graduatorie generali di merito, distinte per ciascun
settore formativo, secondo la valutazione complessiva determinata dalla somma
del punteggio conseguito nelle graduatorie di merito per l’ammissione al
corso di formazione, di cui all’art. 10, comma 8, e del voto riportato nell’esame
finale, di cui all’art. 16.
2. Con provvedimento del Direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale
competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di
quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito
da più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito, distinte
per ciascun settore formativo, e sono dichiarati i vincitori del corso
concorso nei limiti dei posti messi a concorso nei rispettivi settori
formativi.
3. Il provvedimento di approvazione delle
graduatorie generali di merito con declaratoria dei vincitori del corso
concorso in parola è pubblicato all’albo dell’Ufficio scolastico regionale.
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
Della pubblicazione è data comunicazione tramite la rete Intranet del
Ministero della Pubblica Istruzione.
4. I candidati non vincitori, inclusi nelle
graduatorie generali di merito di ciascun settore formativo di cui al comma
3, possono chiedere, al fine di essere dichiarati vincitori del
corso-concorso, di essere inseriti in calce alle corrispondenti graduatorie
di altri Uffici scolastici regionali che abbiano graduatorie con un numero di
candidati vincitori inferiore ai posti messi a concorso.
5. La domanda, redatta in conformità
all’allegato n. 5, contenente la dichiarazione, sotto la propria
responsabilità, del punteggio conseguito nella graduatoria generale di merito
di cui al comma 2 può essere presentata agli Uffici scolastici regionali
presso cui si desidera ottenere la nomina con l’indicazione dell’ordine di
preferenza ed entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di
pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’Ufficio
scolastico regionale che per ultimo conclude la procedura concorsuale. Tale
data sarà resa nota anche dal Ministero della Pubblica Istruzione con
apposita comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero. Copia delle
domande deve essere trasmessa, per conoscenza, all’Ufficio scolastico
regionale ove il candidato figura iscritto nelle graduatorie generali di
merito.
6. Sulla base delle domande pervenute e del
punteggio dichiarato dal candidato, vengono compilate, dalla competente
commissione, graduatorie generali di merito per ciascun settore formativo,
aggiuntive delle graduatorie di cui al comma 2. Nelle suddette graduatorie
aggiuntive sono iscritti un numero di candidati non superiore ai posti
residuati in ciascun settore formativo dopo le nomine di cui al precedente
comma 2.
7. Con provvedimento del Direttore generale
dell’ufficio scolastico regionale competente, accertata la regolarità delle
procedure, sono approvate le graduatorie generali di merito aggiuntive di
ciascun settore formativo e sono dichiarati gli ulteriori vincitori del
corso-concorso.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 è
pubblicato all’albo dell’Ufficio scolastico regionale. Dalla data di
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Della
pubblicazione è data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero
della Pubblica Istruzione.
9. I candidati inseriti nelle graduatorie
aggiuntive di cui al comma 7 sono depennati dalle corrispondenti graduatorie
dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza sulla base di una apposita
comunicazione dell’Ufficio scolastico regionale che ha approvato le
graduatorie aggiuntive.
10. I candidati che hanno presentato la
domanda di cui al comma 4 e che, in relazione al punteggio dichiarato, non
vengono inseriti per insufficienza dei posti messi a concorso, nelle
graduatorie di cui al comma 7, restano iscritti nelle graduatorie
dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza.
Art. 18
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati utilmente collocati nella
graduatoria devono presentare o inviare all’Ufficio scolastico regionale
competente entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
dell’apposita comunicazione o, comunque, non oltre il primo mese di servizio,
a pena decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso,
il certificato medico attestante l’idoneità fisica al nuovo impiego. Detto
certificato, rilasciato da un medico dell’azienda sanitaria locale competente
per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, deve
attestare che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato di dirigente scolastico.
2. Nel certificato, completo dei dati
anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell’attestato comprovante
gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25
luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio
autorizzato.
3. Qualora il candidato sia affetto da qualche
imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione
che l’imperfezione stessa non è tale da menomare l’attitudine dell’aspirante
all’impiego stesso ed al normale e regolare rendimento di lavoro.
4. Qualora il candidato sia invalido, il
certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di
appartenenza dell’aspirante e contenere, oltre all’attestazione che è stato
eseguito il prescritto accertamento sierologico ed una esatta descrizione
della natura e del grado di invalidità, nonché una descrizione delle
condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione
che l’invalido non ha perduto la capacità lavorativa e che il suo stato
fisico è compatibile con l’esercizio delle funzioni da svolgere.
5. Sono confermate le eccezioni e le deroghe
in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle
disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 19
Assunzione in servizio
1. I candidati dichiarati vincitori in ciascun
settore formativo e in regola con la prescritta documentazione hanno titolo
ad essere assunti in servizio in qualità di dirigente scolastico con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni sono effettuate per ciascun
settore formativo nell’ordine delle graduatorie finali di cui all’art. 17
previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a norma del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica
dirigenziale dell’autonoma area della dirigenza scolastica del comparto
scuola.
2. I dirigenti assunti in servizio sono
soggetti al periodo di prova disciplinato dal contratto collettivo nazionale,
di cui al comma 1.
3. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio
compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista
dal ripetuto contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa
vigente.
Art. 20
Decadenza dal diritto di stipula del contratto
individuale di lavoro
1. Il rifiuto della assunzione o la mancata
presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula
del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto
con depennamento dalla relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla
nomina di candidati vincitori, l’Amministrazione può procedere ad altrettante
assunzioni di candidati secondo l’ordine della graduatoria concorsuale.
Art. 21
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla
presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’albo o di notifica all’interessato.
Art. 22
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a
tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento del
concorso medesimo ed avverrà con l’utilizzo anche delle procedure
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi,
potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario
per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei
titoli, pena rispettivamente l’esclusione dal concorso e/o la mancata
valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di
cui all’art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
competente Ufficio scolastico regionale, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati
personali è il competente dirigente dell’Ufficio scolastico regionale.
Art. 23
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando,
valgono in quanto applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute nel testo unico, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, nelle disposizioni citate in
premessa e nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
con qualifica dirigenziale dell’autonoma area della dirigenza scolastica del
comparto scuola.
Il presente decreto è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - “Concorsi ed
esami”.
Dal giorno della pubblicazione decorrono i
termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al
Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale
al TAR competente).
Roma, 3 ottobre 2006
F.to IL MINISTRO
Giuseppe
Fioroni
-
ALLEGATO
TECNICO
Contenuti
dell’attività formativa del corso-concorso, ai sensi dell’art. 15.
MODULI DI
FORMAZIONE COMUNE
(120 ore complessive
di cui 60 in modalità e-learning integrato)
Il dirigente scolastico nel nuovo quadro di
sistema
a) Il quadro di sistema
• I processi di innovazione in corso
nei sistemi scolastici e formativi europei.
• Il nuovo titolo V della Costituzione
della Repubblica Italiana: i rapporti Stato, Regioni, Enti Locali e i
riflessi in campo scolastico e formativo.
• Il cambiamento della Pubblica
Amministrazione: la cultura del servizio, del progetto, della trasparenza e
dell’affidabilità.
• La riorganizzazione
dell’Amministrazione scolastica.
• La riforma del sistema educativo di
istruzione e formazione: i processi in atto.
• L’istituzione scolastica autonoma:
aspetti formativi, giuridici, amministrativi, organizzativi, comunicativi e
relazionali.
b) Il dirigente scolastico: profilo, ruolo e
funzioni
• Le dimensioni del ruolo e le relative
competenze (culturali, gestionali, amministrative, finanziarie,
organizzative, relazionali) anche alla luce degli istituti giuridici previsti
dal C.C.N.L. della dirigenza scolastica – Area V e dal C.C.N.I. del comparto
scuola.
• La responsabilità dirigenziale e la
correlata valutazione.
• Il processo negoziale e la conduzione
delle trattative. La gestione delle relazioni sindacali d’istituto.
• La gestione delle risorse
professionali. La formazione come leva strategica per lo sviluppo
organizzativo e professionale. Le metodologie per la formazione degli adulti
professionalizzati e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
La gestione amministrativo-contabile e il
controllo di gestione
• Il programma annuale e il controllo di
gestione.
• La contabilità e il budget.
• L’attività contrattuale.
• I controlli interni ed esterni.
• I rendiconti periodici e l’analisi dei
risultati con riferimento ai parametri della efficacia e della efficienza.
• Criteri di sviluppo della qualità nei
servizi della Pubblica Amministrazione ed in particolare nelle istituzioni
scolastiche.
• La previdenza integrativa.
• La gestione del contenzioso a livello di
istituto.
Il lavoro per obiettivi e per progetti
• La gestione dei progetti (project
management).
• La conduzione dei gruppi di progetto.
La comunicazione e le relazioni nel contesto
scolastico
• Il contesto relazionale.
• I rapporti con i soggetti all’interno
all’organizzazione scolastica: docenti, genitori,
organi collegiali, direttori dei servizi
generali e amministrativi, personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
• I rapporti con gli enti locali e gli altri
soggetti del territorio.
• I rapporti con l’Amministrazione Scolastica.
• La comunicazione organizzativa all’interno
dell’istituzione scolastica.
• La comunicazione istituzionale verso l’esterno.
• La comunicazione interpersonale.
• La gestione dei conflitti.
La sicurezza nella scuola
• La normativa sulla sicurezza nella scuola e
le responsabilità del dirigente scolastico.
• Sicurezza, prevenzione e protezione:
obblighi, procedure e soggetti.
• La promozione della cultura della sicurezza
come base per i comportamenti di tutti i componenti della comunità
scolastica.
L’informatica e la lingua straniera
• Il ruolo dell’innovazione tecnologica nella
scuola.
• Le reti tra scuole e i portali web.
• Hardware, software, humanware.
• L’uso degli strumenti informatici.
• L’uso del software per la videoscrittura.
• L’uso del software per il foglio di calcolo.
• L’uso di internet e della posta elettronica.
• Elementi di conoscenza della lingua inglese
con prevalente riferimento alla pratica informatica.
MODULI DI
FORMAZIONE SPECIFICA
(40 ore complessiva
di cui 20 in modalità e-learning integrato)
L’analisi del contesto esterno alla scuola
• Le dimensioni del contesto: economiche e
socio-culturali.
• I bisogni educativi specifici del contesto.
• La mappa dei soggetti e delle risorse.
• L’integrazione tra scuola e territorio, tra
scuole e tra sistemi formativi.
• Il partenariato. Il lavoro in rete.
La progettazione dell’offerta formativa e dei
percorsi didattici
• L’elaborazione del Piano dell’offerta
formativa.
• La personalizzazione dei percorsi
didattico-educativi.
• Gli alunni con difficoltà di apprendimento:
strategie di intervento.
• Gli alunni in situazione di handicap:
strategie di intervento.
• La dimensione orientativa dei percorsi
formativi.
• L’organizzazione didattica per la
personalizzazione e l’individualizzazione: tempi, spazi, gruppi di alunni,
utilizzazione delle risorse professionali.
• La valutazione degli alunni: le funzioni e
le competenze dell’Invalsi e quelle dei docenti.
• Strumenti di valutazione delle competenze
individuali.
• La valutazione della qualità dell’offerta
formativa: le funzioni e le competenze dell’Invalsi e l’autovalutazione
d’istituto.
-
TABELLA DI
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA GRADUAZIONE DEI PRESIDI INCARICATI AI FINI
DELL’ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE
I punteggi, rapportati a 20/20, sono
attribuiti ai titoli raggruppati nelle seguenti categorie:
1. Titoli culturali
|
punteggio massimo
|
7
/20
|
2. Titoli di servizio e professionali
|
punteggio massimo
|
13/20
|
TITOLI CULTURALI
(fino ad un massimo di punti 7)
1. Titolo di ammissione - diploma di laurea
- (fino ad un massimo di punti 4)
|
|
votazione fino a 79/110
|
punti 0,75
|
votazione da 80/110 a 84/110
|
punti 1,15
|
votazione da 85/110 a 89/110
|
punti 1,55
|
votazione da 90/110 a 94/110
|
punti 1,95
|
votazione da 95/110 a 99/110
|
punti 2,35
|
votazione da 100/110 a 104/110
|
punti 2,75
|
votazione da 105/110 a 109/110
|
punti 3,15
|
votazione da 110/110
|
punti 3,55
|
votazione 110/110 con lode
|
punti 4,00
|
Nota - Le lauree e i titoli ad esse dichiarati
equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificati devono essere
rapportate a 110.
Ove la votazione non si desuma dalla
certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo. Nel
caso di più diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore.
2. Altri titoli culturali (fino a un massimo
di punti 3)
|
|
a) Per ogni altra laurea
|
punti 1,50
|
b) Per ogni diploma o attestato di corsi di
specializzazione o di perfezionamento con esame individuale finale,
previsti dall’ordinamento universitario o direttamente attivati da istituti
di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del
rilascio di titoli aventi valore legale ovvero realizzati dalle predette
istituzioni universitarie attraverso propri consorzi avvalendosi della
collaborazione di soggetti pubblici e privati per ogni anno di durata del
corso
|
punti 0,50
|
c) dottorato di ricerca
|
punti 1,50
|
d) borse di studio conseguite a seguito di
pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca
ed usufruite per almeno un biennio per ogni anno
|
punti 0,50
|
e) master per l’organizzazione e la
direzione delle istituzioni scolastiche conseguito in Italia o all’estero
per ogni anno
|
punti 0,70
|
f) altri master conseguiti in Italia e
all’estero da laureati presso Università italiane per ogni anno
|
punti 0,50
|
TITOLI DI
SERVIZIO E PROFESSIONALI (1) (2)
(fino ad un massimo
di punti 13)
1. Per ogni anno di servizio maturato come
preside incaricato oppure come vice rettore incaricato o vice direttrice
incaricata negli istituti educativi fino ad un massimo di punti 10
|
punti 1,00
|
2. Per ogni anno di servizio prestato come
collaboratore vicario in circoli didattici dati in reggenza fino ad un
massimo di punti 5
|
punti 0,50
|
3. Per ogni anno di servizio prestato come
collaboratore-vicario e/o vicepreside, addetto alla vigilanza in sezioni
staccate o direttore di scuola coordinata di istituto professionale, fino
ad un massimo di punti 3
|
punti 0,30
|
4. Per ogni anno di servizio prestato come
collaboratore del Capo d’Istituto fino ad un massimo di punti 1
|
punti 0,10
|
5. Per ogni anno di incarico per
l’espletamento di specifiche funzioni obiettivo fino ad un massimo di punti
0,30
|
punti 0,10
|
6. Per ogni anno di incarico quale
rappresentante della componente docente nella giunta esecutiva degli OO.CC.
fino ad un massimo di punti 1
|
punti 0,10
|
7. Per ogni anno di incarico per
l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione
fisica di cui all’art. 307 del D.lgs. n. 297/94 fino ad un massimo di punti
0,50
|
punti 0,05
|
8. Per ogni anno di servizio prestato presso
le Università in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della legge 315/1998 fino ad un massimo di punti 0,15
|
punti 0,05
|
9. Per ogni anno di servizio prestato presso
l’amministrazione scolastica centrale e periferica per compiti connessi con
l’attuazione della autonomia scolastica ex art. 26, comma 8, della legge n.
448/98 fino ad un massimo di punti 0,30
|
punti 0,10
|
10.Per l’inclusione nella graduatoria di
merito in concorso per titoli ed esami per l’accesso al ruolo direttivo (si
valuta un solo concorso)
|
punti 1,00
|
11.Per l’inclusione nella graduatoria di
merito in concorso per titoli ed esami per l’accesso al ruolo ispettivo (si
valuta un solo concorso)
|
punti 1,00
|
12.Per ogni anno di servizio di ruolo
prestato presso amministrazioni statali, regionali ed enti locali con
qualifica dirigenziale fino ad un massimo di punti 1,00
|
punti 0,20
|
13.Per ogni anno di servizio di ruolo
prestato presso amministrazioni statali, regionali ed enti locali con
qualifica corrispondente all’ex carriera direttiva fino ad un massimo di
punti 0,50
|
punti 0,10
|
Nota (1) - I punteggi
previsti dalla presente tabella sono cumulabili tra di loro fino al limite
massimo. Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati prestati più
incarichi si valuta solo quello che dà titolo a maggior punteggio.
Nota (2) - Gli
incarichi debbono essere stati previamente conferiti con atto formale ed
effettivamente prestati.
Allegati: (formato
Acrobat, compresso)
All. 1: POSTI DI DIRIGENTE SCOLASTICO MESSI A CONCORSO
All. 2: SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE
All. 3: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
All. 4: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE
All. 5: SCHEMA DI DOMANDA DI COMPENSAZIONE
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